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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. AR NA, all'esito dell'udienza del 22/12/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1377 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 22/12/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in [...] in data [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] in data [...], Parte_2 Parte_3
, nato in [...] in data [...], , nata in
[...] Parte_4
Canada in data 31 marzo 1953, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Stefania Galligani in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Quanto a , e essi Parte_1 Parte_2 Parte_3 ponevano, a sostegno della loro domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis. In particolare, detti ricorrenti allegavano (i) di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome e la data di nascita risultanti dal Persona_1 certificato di nascita depositato in atti), ava cittadina italiana, nata in Italia, a Catignano (PE), in [...]
25/07/1907, emigrata in Canada in data non conosciuta e (ii) che quest'ultima e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Detti ricorrenti allegavano (e asseveravano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva in Canada, in data 09/12/1925, Persona_1 Persona_2
▪ quest'ultima diveniva madre del ricorrente;
Parte_1
▪ da nascevano i due odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Quanto a (alla nascita , essa, invece, poneva, a sostegno Parte_4 Persona_3 della propria domanda, l'intervento acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, la stessa adduceva di aver contratto matrimonio con l'odierno ricorrente Parte_1
- discendente diretto di - in data 05/08/1978, dunque in epoca antecedente
[...] Persona_1
2 all'entrata in vigore della L. 123/1983 (che prevedeva il venir meno dell'automatismo dell'acquisizione della cittadinanza italiana iure matrimonii, così come fino a quel momento previsto dall'art. 10 della L. 555/1912).
Occorrerà, pertanto, trattare separatamente le due domande.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1 contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
Con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da (alla nascita . Parte_4 Persona_3
Quanto al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova premettere come il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, sicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
In particolare, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a
3 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e
5.12.2014).
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta da (alla nascita Parte_4
è, in questa sede, inammissibile benché il matrimonio con Persona_3 Parte_1
sia stato celebrato in data antecedente all'entrata in vigore della L. 123/1983.
[...]
La ricorrente, infatti, non ha fornito la prova di aver previamente azionato la corretta procedura richiesta dal - tramite proposizione di idonea istanza - al fine di ottenere il riconoscimento Parte_5 della cittadinanza iure matrimonii, non avendo coltivato la propria domanda in via amministrativa, difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Con riferimento, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis proposta da , e , giova premettere Parte_1 Parte_2 Parte_3 che trattandosi di discendenza per via materna trasmessa in epoca antecedente alla Costituzione
Italiana, l'unica strada percorribile, in quanto frutto di una interpretazione giurisprudenziale (cfr. paragrafo “2.3 La discendenza per linea materna”), è quella di carattere giurisdizionale.
Al Riguardo si osserva che, in ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita
4 mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti , Parte_1 [...]
e comprova la discendenza dei soprarichiamati ricorrenti Parte_2 Parte_3 dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di prima discendente Persona_2 dell'avo italiano - nata in [...] in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno, in primo luogo, provato che l'ava, non si è naturalizzata volontariamente. Persona_1
In secondo luogo, è emerso per tabulas che prima discendente nata in [...], ha Persona_2 acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
5 In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti di detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei richiamati ricorrenti.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze:
i) il matrimonio - con soggetto straniero - di avvenuto in epoca antecedente Persona_1 all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana, ii) l'idoneità della stessa a trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza Persona_1 italiana alla propria figlia nata in [...] precedente al 01.01.1948. Persona_2
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
6 dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
, e accerta e dichiara il diritto di
[...] Parte_2 Parte_3 quest'ultimi al riconoscimento in loro favore dello status iure sanguinis di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dovrà dunque disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di compensarle integralmente tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1377/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
7 1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_4
3) in accoglimento del ricorso proposto da , da Parte_1 [...]
e da , accerta e dichiara il loro Parte_2 Parte_3 diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 22/12/2025
Il Giudice
AR NA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott. AR NA, all'esito dell'udienza del 22/12/2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281sexies, comma III e 127ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1377 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 22/12/2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato in [...] in data [...], Parte_1 [...]
, nato in [...] in data [...], Parte_2 Parte_3
, nato in [...] in data [...], , nata in
[...] Parte_4
Canada in data 31 marzo 1953, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Stefania Galligani in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
1 Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19bis D. Lgs. 150/2011 e 281undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis nonché iure matrimonii.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di Controparte_1 sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
Quanto a , e essi Parte_1 Parte_2 Parte_3 ponevano, a sostegno della loro domanda, l'intervenuto acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure sanguinis. In particolare, detti ricorrenti allegavano (i) di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome e la data di nascita risultanti dal Persona_1 certificato di nascita depositato in atti), ava cittadina italiana, nata in Italia, a Catignano (PE), in [...]
25/07/1907, emigrata in Canada in data non conosciuta e (ii) che quest'ultima e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Detti ricorrenti allegavano (e asseveravano) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva in Canada, in data 09/12/1925, Persona_1 Persona_2
▪ quest'ultima diveniva madre del ricorrente;
Parte_1
▪ da nascevano i due odierni ricorrenti e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Quanto a (alla nascita , essa, invece, poneva, a sostegno Parte_4 Persona_3 della propria domanda, l'intervento acquisto del diritto di cittadinanza italiana iure matrimonii. In particolare, la stessa adduceva di aver contratto matrimonio con l'odierno ricorrente Parte_1
- discendente diretto di - in data 05/08/1978, dunque in epoca antecedente
[...] Persona_1
2 all'entrata in vigore della L. 123/1983 (che prevedeva il venir meno dell'automatismo dell'acquisizione della cittadinanza italiana iure matrimonii, così come fino a quel momento previsto dall'art. 10 della L. 555/1912).
Occorrerà, pertanto, trattare separatamente le due domande.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in questa sede dichiarare CP_1 contumace.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositate antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.
Con riferimento a entrambe le domande, occorre effettuare il relativo vaglio di ammissibilità.
1. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii proposta da (alla nascita . Parte_4 Persona_3
Quanto al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, giova premettere come il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, sicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della
P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessarietà dell'intervento del giudice.
Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello status civitatis. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.
In particolare, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a
3 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19.12.2019 e
5.12.2014).
Applicando tali principi al caso di specie, la domanda proposta da (alla nascita Parte_4
è, in questa sede, inammissibile benché il matrimonio con Persona_3 Parte_1
sia stato celebrato in data antecedente all'entrata in vigore della L. 123/1983.
[...]
La ricorrente, infatti, non ha fornito la prova di aver previamente azionato la corretta procedura richiesta dal - tramite proposizione di idonea istanza - al fine di ottenere il riconoscimento Parte_5 della cittadinanza iure matrimonii, non avendo coltivato la propria domanda in via amministrativa, difetta, ai fini che qui interessano, la prova della sussistenza dell'interesse ad agire.
2. In ordine all'ammissibilità della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: i presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
Con riferimento, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis proposta da , e , giova premettere Parte_1 Parte_2 Parte_3 che trattandosi di discendenza per via materna trasmessa in epoca antecedente alla Costituzione
Italiana, l'unica strada percorribile, in quanto frutto di una interpretazione giurisprudenziale (cfr. paragrafo “2.3 La discendenza per linea materna”), è quella di carattere giurisdizionale.
Al Riguardo si osserva che, in ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n.
25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status civitatis italiano iure sanguinis in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
2.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912 ai fini dell'acquisto iure sanguinis del diritto di cittadinanza.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita
4 mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti , Parte_1 [...]
e comprova la discendenza dei soprarichiamati ricorrenti Parte_2 Parte_3 dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di prima discendente Persona_2 dell'avo italiano - nata in [...] in data [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
2.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno, in primo luogo, provato che l'ava, non si è naturalizzata volontariamente. Persona_1
In secondo luogo, è emerso per tabulas che prima discendente nata in [...], ha Persona_2 acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
5 In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti di detti ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei richiamati ricorrenti.
2.3 La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze:
i) il matrimonio - con soggetto straniero - di avvenuto in epoca antecedente Persona_1 all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana, ii) l'idoneità della stessa a trasmettere, in quanto donna, la cittadinanza Persona_1 italiana alla propria figlia nata in [...] precedente al 01.01.1948. Persona_2
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
6 dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
, e accerta e dichiara il diritto di
[...] Parte_2 Parte_3 quest'ultimi al riconoscimento in loro favore dello status iure sanguinis di cittadini italiani.
Anche l'istanza di detti ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dovrà dunque disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di compensarle integralmente tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1377/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
7 1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_4
3) in accoglimento del ricorso proposto da , da Parte_1 [...]
e da , accerta e dichiara il loro Parte_2 Parte_3 diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani;
4) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
5) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
6) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 22/12/2025
Il Giudice
AR NA
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