Articolo 13 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 dicembre 1986
Art. 13. Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986