Art. 3. ((Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.
Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2))
Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2))