Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5336/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da:
, (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DELLA RISCIA DANIELA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28;
RICORRENTE
nei confronti di
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GADALETA GLENDA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Luino n. 1;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio il 20.06.2007 a OL (NA), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di OL (atto n. 79, parte II, serie A, anno 2007), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato, sulla richiesta sentenza di separazione, le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“DOMANDA DI SEPARAZIONE:
pag. 1/6
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
– matrimonio contratto in OL, in data 20.06.2007 e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di OL, al n. N. 79 parte II serie A - anno 2007.
2. Affidare la figlia minore (nata il [...]) ad entrambi i genitori (in Per_1 regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con previsione che concordino previamente tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti la minore;
i genitori assumeranno in modo autonomo le, sole, decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (perlopiù afferenti alla quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé.
3. Disporre che l'abitazione di LO (PV), Via Kennedy 12D, resti nella disponibilità del dott. Parte_1
4. Collocare la minore presso l'abitazione materna, ivi sarà residente ed iscritta nello stato di famiglia materno.
5. Prevedere l'adozione di un calendario di frequentazione secondo lo schema 2-2-3 così strutturato:
6. Prevedere che i periodi di vacanza scolastica verranno così suddivisi:
• Vacanze natalizie: dall' inizio della pausa scolastica fino al 30.12 sera dopo cena con un genitore e dal 30.12 sera dopo cena all'Epifania con l'altro, ad anni alterni. Nel 2024 il primo periodo spetterà al padre.
• Vacanze pasquali: il periodo di vacanza scolastica verrà suddiviso paritariamente tra i genitori. I due periodi -dalla chiusura scolastica alla domenica di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo al rientro scolastico - seguiranno il criterio dell'alternanza. Nel
2025 il I° periodo spetterà al padre.
• Vacanze estive: entro il 31 maggio di ogni anno - e con previsione che, in mancanza di accordo nel termine convenuto, negli anni pari la scelta spetterà al padre e negli pag. 2/6 anni dispari alla madre – i genitori concorderanno un periodo di 2 settimane che trascorrerà interamente e consecutivamente con ciascun genitore. Per_1
• Ponti festivi e le ulteriori giornate di vacanza/chiusura scolastica di ciascun figlio saranno accorpati al fine settimana di spettanza del genitore che avrà il weekend.
7. Dare atto che entrambi i genitori, considerata l'età della figlia, concordano che l'organizzazione degli incontri e i tempi di permanenza con i genitori si svilupperanno nel rispetto degli impegni scolastici, extra scolastici e di salute di;
pertanto il Per_1 programma delineato ai punti 5 e 6 potrà essere integrato da accordi o modifiche su proposte/richieste ed esigenze manifestate dalla figlia ai genitori, e dall'uno genitore all'altro.
8. Porre a carico paterno l'obbligo di concorrere nel mantenimento di fino al Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, corrispondendo alla signora l'importo di € 300,00/mese. CP_1
Tale somma - da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat / FOI (I° rivalutazione a novembre 2025) – sarà versata in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già indicato dalla signora
. CP_1
9. Porre a carico paterno l'onere di corrispondere per la figlia le spese scolastiche e di istruzione, attività sociali e ricreative, spese farmaceutiche e mediche specialistiche nella misura del 60%, secondo lo schema previsto dal Protocollo di Pavia che le parti approvano anche con riferimento ai criteri decisionali ivi previsti.
10. Prevedere che gli importi spettanti al nucleo famigliare a titolo di Assegno Unico
(e misure simili) siano ripartiti al 50% tra i genitori. I genitori si obbligano a fornire piena collaborazione nelle procedure volte alla richiesta di tali misure assistenziali, vuoi fornendo documenti o sottoscrivendo i relativi atti. In assenza saranno tenuti a rimborsare l'altro genitore del danno patito.
11. Dare atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno al 50% a ciascuno dei genitori e altrettanto ciascuno di essi beneficerà delle detrazioni fiscali per le spese mediche/sanitarie/farmaceutiche nonché per quelle scolastiche e sportive della figlia.
12. Dare atto che i genitori si prestano reciproca autorizzazione a recarsi all' estero - anche con la figlia - con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo di documenti personali e dei minori validi per l'espatrio; con l'intesa che in ogni caso pag. 3/6 ciascun viaggio all'estero di con l'uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di Per_1 preventiva condivisione con l'altro.
13. Dare atto che i signori e convengono che la suddivisione degli Parte_1 CP_1 arredi presenti all'interno della casa ex coniugale verrà definita in separata sede.
Nondimeno sin da ora i coniugi concordano che resteranno nella disponibilità
: la scrivania del nonno e il presepe del padre conservati in taverna oltre Parte_1 all'asciugatrice. Resta inteso l'impegno dei coniugi ad adoperarsi per finalizzare le operazioni di sgombero non appena il signor manifesterà alla signora Parte_1
di aver concreta necessità di liberare l'immobile. CP_1
14. Dare atto che i coniugi si riconoscono reciprocamente autonomi ed indipendenti sul piano economico in quanto percettori entrambi di redditi da lavoro oltre che dotati ciascuno di competenze ed esperienze lavorative;
per l'effetto entrambi riconoscono che non sussistono i presupposti per attribuire – né all'uno né all'altro – alcun contributo al proprio personale mantenimento.
15. Dare atto che i signori e dichiarano che – ad eccezione della Parte_1 CP_1
ripartizione degli arredi casa coniugale, di cui al punto 13 predetto, che si riservano di definire - null'altro hanno reciprocamente a richiedere per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia personale sia afferente a rapporti patrimoniali o economici pregressi.
16. Dare atto che i coniugi rinunciano alla impugnazione della sentenza
17. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della
Sentenza di Separazione all'ufficiale di Stato Civile del Comune di OL perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
18. Dare atto che i compensi e spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi con riferimento alla propria assistenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato Parte_1
in data 18.12.2023, ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie
. Controparte_1
Il Collegio dà atto che le parti, con note scritte del 19.11.2024, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate.
Hanno, inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12
III comma c.p.c..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 4/6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e e con note congiunte le parti hanno formulato condizioni connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati il 20.06.2007 a OL (NA), trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio del Comune di OL (atto n. 79, parte II, serie
A, anno 2007),
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 5/6 3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 19.02.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6/6