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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1990/2022
T R A
, nata il [...] a [...] e res.te in Aversa (CE), Via Parte_1
Pirandello n. 31, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo d'Acquisto n. 200; Appellante
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.2.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, l'odierna appellante, premesso di essere dipendente della Amministrazione convenuta a tempo indeterminato dal
1°.
9.2015 con la qualifica di docente di educazione artistica (classe di concorso A028) e di aver stipulato prima della immissione in ruolo una serie di contratti a termine per supplenze nell'anno scolastico 2000/2001 e poi dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2014/2015, aveva dedotto di aver ottenuto con decreto di ricostruzione di carriera n. 70 del 14.5.2018 il riconoscimento della anzianità pre- ruolo in misura pari a n. 8 anni ai fini giuridici ed economici, mentre i restanti anni 2 erano stati riconosciuti ai soli fini economici.
Aveva richiamato l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, secondo cui al personale docente il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, e ne aveva evidenziata l'illegittimità per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva 1999/70/CE. Aveva quindi chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo nell'anno scolastico 2000/01 e poi dall'anno scolastico 2005/06 al 2014/15, per complessivi n. 11 anni scolastici (avendo lavorato per più di 180 giorni in ciascun anno di precariato), con condanna della Amministrazione
a ricollocarla nella classe stipendiale corrispondente alla riconosciuta anzianità di servizio, pari a n. 12 anni alla data del 1.9.2016 in cui era stata confermata in ruolo (11 anni di precariato e 1 anno di ruolo) e al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù delle diverse classi stipendiali dovute per il riconoscimento della anzianità di servizio richiesta.
Il , benché regolarmente citato, non si era costituito. CP_1
Con la sentenza n. 995/2022 pubblicata il 22.2.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda, richiamando ed applicando i più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale in tema.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la disciplina apparentemente discriminatoria contenuta nell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 (che prevede il riconoscimento soltanto parziale del servizio pre-ruolo svolto a partire dal 5° anno di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo degli anni di pregresso servizio al momento del passaggio in ruolo) è bilanciata dalla disciplina di favore di cui agli artt. 489 D.Lgs. 297/1994 e 11 comma 14 della L. n. 124/1999 (che, di fatto, equiparano il servizio preruolo svolto per mere frazioni di anno, nei limiti quantitativi ivi indicati, al servizio pre-ruolo svolto per l'intero anno): in altri termini, ciò che l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 “sottrae” ai docenti precari rispetto ai docenti di ruolo viene “riaggiunto” tramite gli artt. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, L. n. 124/1999, realizzandosi in tal modo un sistema non discriminatorio né irrazionale.
Ha richiamato il nuovo orientamento della giurisprudenza europea e nazionale secondo cui occorre verificare nel caso concreto se il singolo docente (ex) precario abbia o meno subito, al momento della immissione in ruolo e della ricostruzione della carriera, una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, comparando il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato senza applicazione della regola della equivalenza fissata dall'art. 489 cit.
Il Tribunale ha quindi rilevato la assoluta genericità delle allegazioni svolte in ricorso sul punto, non avendo la ricorrente fornito elementi sufficienti al fine di verificare se vi fosse stato un effettivo pregiudizio dal calcolo dell'anzianità di servizio compiuto dall'Amministrazione,
Avverso detta statuizione è insorta la docente, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Ricostituito il contradditorio, il , cui l'appello è stato regolarmente notificato, è CP_1 nuovamente rimasto contumace.
Nel corso del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare secondo gli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Quindi, acquisite le note scritte di parte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione. L'appello è infondato.
L'appellante censura la pronuncia del primo Giudice che ha ritenuto le allegazioni attoree generiche ed inidonee a provare l'effettivo pregiudizio subito. Ha osservato di aver indicato nel ricorso gli anni scolastici durante i quali ha prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato;
ha specificato il pregiudizio sofferto per aver ottenuto il riconoscimento di soli n. 8 anni di anzianità a fronte dei n. 11 anni di servizio a tempo determinato “utili”; ha altresì denunciato il meccanismo di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, chiedendone la disapplicazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, alcun ulteriore onere incombeva in capo alla docente al fine di consentire al Tribunale di procedere alla comparazione tra il trattamento applicato al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, essendo la discriminazione evidente atteso che, a fronte di n. 11 anni “utili”, aveva ottenuto il riconoscimento solo di n. 8 anni di anzianità.
La lavoratrice ha anche precisato il numero di giorni di supplenza di ciascun anno scolastico risultanti dal certificato di servizio in atti, superiori per tutti gli anni di servizio pre-ruolo a 180 giorni. Ha quindi ribadito che, avendo sempre lavorato durante l'intero anno scolastico, l'anzianità riconosciuta (8 anni) in applicazione dei criteri indicati nell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 è inferiore rispetto a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, al quale sarebbero riconosciuti tutti gli anni (n. 11) per intero.
La ricostruzione della lavoratrice non è condivisibile.
Occorre ripercorrere la normativa di riferimento nonché i recenti interventi della Corte di
Giustizia europea e della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento del servizio a tempo determinato al docente poi immesso in ruolo.
1.La materia è attualmente disciplinata dall'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che statuisce che (comma 1) “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce il terzo comma dell'art. 485 che “Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
Il quadro normativo è poi completato dall'art. 4 co. 3 del D.P.R. n. 399 del 1988 (intitolato
“Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale”) secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il citato art. 485 prevede una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Rileva tuttavia aggiungere che l'art. 489 del D.Lgs. 297/1994, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975
è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i CP_1 servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento;
quindi, prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità CP_1 utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi (che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici”) viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399/1988. Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni inizialmente accantonati come “utili ai soli fini economici” vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. 2. Così descritto il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente ha lamentato il riconoscimento parziale della anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo che crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Questa clausola prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistano condizioni obiettive”. Pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Sulla clausola 4 cit. si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenze.
Nella prima sentenza (del 13.9.2007, proc. C-307/05, ) si afferma che “la Persona_1 nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio
28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato”.
Nella seconda sentenza (del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-456/09, è statuito Controparte_2 che: a) la clausola n. 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.
3. Con la sentenza del 20.9.2018, C-466/17 (cd. sentenza Motter), la Corte di Giustizia si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale posta per i docenti dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
La corretta interpretazione della sentenza richiede l'esame del caso sottoposto al vaglio della
Corte europea.
Nel giudizio che ha originato l'ordinanza di rimessione ex art. 267 TFUE il tribunale di Trento, dovendo decidere il caso di una docente che aveva lavorato con contratti a tempo determinato per
8 anni consecutivi e chiedeva il riconoscimento del diritto al computo per intero dei periodo di servizio da lei prestato, ha sottoposto alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare: I.Se ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità mediante concorso pubblico con esito positivo costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione che possa far venire meno la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato nonché se possa essere considerata una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento;
II.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione della mancanza per i lavoratori a termine di un'iniziale verifica della professionalità mediante concorso pubblico;
III.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.
La Corte di giustizia, esaminando congiuntamente le tre questioni, ha ricordato che la clausola 4 dell'accordo quadro “osta a una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di una autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte di questa medesima autorità … a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive” e che “Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (cfr. anche sentenza del 18.10.2012, e a., punto 71). Per_2
La CGUE dunque - al fine di escludere la discriminazione - ha individuato le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento.
La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie).
La seconda consiste nel diverso computo del tempo di lavoro, posto che le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete (ex art. 489 del D.Lgs. 297/1994 e art. 11 comma 14 L. 124 del 1999 citati). Occorre quindi evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo a causa del diverso sistema di computo del tempo di lavoro sopra descritto.
La Corte di Giustizia, alla luce delle differenze descritte, ha quindi escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto.
Ad esempio, rispetto ai docenti, il riconoscimento parziale della anzianità pre-ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un servizio di soli 180 giorni.
4. Il quadro normativo e giurisprudenziale descritto va completato con la sentenza della S.C. Sez.
L. n. 31149 del 28.11.2019 (cfr. anche le analoghe sentenze n. 31150 del 28.11.2019 e n. 3474 del 12.2.2020) ove, tenendo conto della normativa interna e della sentenza Motter della GUCE,
è affermato che:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
"discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art.
485 d.lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che
l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche
l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile”.
In altri termini, afferma la S.C., “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato” (para 9.1 Sent. n. 31149/2019).
La S.C. ha poi chiarito che “Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi” (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015).
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non sarebbe conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile (Cass. n.
31149/2019 cit.)
5. Traslando i sopra esposti principi al caso di specie, si condivide la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto generiche le allegazioni della docente, inidonee a comprovare l'effettivo pregiudizio subito.
L'insegnante si è limitata a dedurre che, a fronte degli 11 anni di servizio pre-ruolo “utili”, il ne ha riconosciuti per intero, ai fini giuridici ed economici, soltanto n. 8 in forza CP_1 dell'art. 485 del D.Lgs. 124/1999. Secondo l'impostazione attorea, la docente sarebbe per ciò solo sfavorita rispetto al docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, che – disapplicando l'abbattimento dell'art. 485 cit. – avrebbe maturato n. 11 anni di anzianità.
Questa affermazione non è corretta, atteso che nel computo della anzianità di servizio del docente assunto a tempo indeterminato comparabile occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, con eliminazione del meccanismo di compensazione favorevole previsto per il lavoratore precario dall'art. 489 (secondo cui anche solo 180 giorni di servizio equivalgono ad un anno intero).
Al fine di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto la ricorrente avrebbe dovuto confrontare il regime del lavoratore a termine - al quale, in forza dell'art. 485, sono riconosciuti per intero n. 8 anni di anzianità - con l'anzianità che avrebbe maturato qualora fosse stata assunta sin dall'origine a tempo indeterminato e, nel calcolo di questa anzianità, avrebbe dovuto sommare i giorni di servizio effettivo, eventualmente maggiorati di eventuali periodi di assenza che non comportano decurtazione di anzianità neanche per l'assunto a tempo indeterminato (es. congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), escludendo invece il meccanismo di favore previsto per i lavoratori precari dall'art. 489. Solo se la somma dei periodi di servizio pre-ruolo effettivamente svolti negli anni scolastici in discussione, così computati, fosse risultata superiore a n. 8 anni, sarebbe stata provata la lamentata discriminazione, con conseguente disapplicazione dell'art. 485 e dell'abbattimento ivi previsto (unitamente al meccanismo di favore dell'art. 489) per contrasto con il diritto europeo.
Invero, la ricorrente nulla di tutto ciò ha precisato, non consentendo così al Giudice di effettuare la comparazione descritta e così verificare se nel caso concreto dall'abbattimento della anzianità ex art. 485 sia effettivamente derivato un trattamento discriminatorio in danno della lavoratrice a termine, poi assunta a tempo indeterminato, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro.
Per completezza, va osservato che in sede di appello la docente ha precisato di aver lavorato come precaria in ciascun anno scolastico i seguenti giorni, risultanti dal certificato di servizio in atti: n. 268 giorni nell'a.s. 2000/01, n. 251 giorni nell'a.s. 2005/06, n. 251 giorni nell'a.s. 2006/07, n. 265 giorni nell'a.s. 2007/08, n. 268 giorni nell'a.s. 2008/09, n. 275 giorni nell'a.s. 2009/10, n. 273 giorni nell'a.s. 2010/11, n. 275 giorni nell'a.s. 2011/12, n. 269 giorni nell'a.s. 2012/13, n. 279 giorni nell'a.s. 2013/14 e n. 282 giorni nell'a.s. 2014/15.
Sommando i predetti periodi di servizio a tempo determinato svolti negli anni scolastici in discussione si ottiene un numero complessivo di supplenze pari a n. 2956 giorni, corrispondenti a n. 8 anni (2956/365=8,09). Dunque una anzianità di servizio effettiva (che avrebbe maturato qualora fosse stata assunta ab origine a tempo indeterminato) uguale a quella “virtuale” riconosciuta dalla Amministrazione in applicazione dello speciale sistema di cui agli artt. 485 e
489 più volte menzionati. In altri termini, nella specie l'abbattimento dell'art. 485 sarebbe stato adeguatamente compensato dal meccanismo di favore posto dall'art. 489 (che valuta come anno intero il servizio a tempo determinato anche di soli 180 giorni).
Si ribadisce, tuttavia, che sul punto difettano allegazioni specifiche della docente, la quale nulla ha dedotto né provato. Il calcolo sopra descritto è meramente esemplificativo atteso che, a fronte delle carenti allegazioni della lavoratrice, non sono considerati eventuali giorni/periodi di servizio inferiori nell'anno a 180 giorni (esclusi dalla anzianità ex artt. 485 e 489) né giorni di assenza
“utili” ai fini della anzianità ovvero eventuali altre circostanze rilevanti, non specificamente dedotte dall'istante.
Come osservato nella sentenza gravata, la ricorrente non ha provato di aver subito una lesione per effetto della applicazione dell'art. 485 in combinato disposto con gli artt. 489 del D.Lgs.
297/1994 e 11 comma 14 L. 124 del 1999, ossia che l'anzianità effettiva di servizio - non quella virtuale ex art. 489 - prestata con rapporti a tempo determinato sia superiore a quella riconoscibile
(ai fini giuridici ed economici) ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (pari ad anni 8).
Non è stato dimostrato nella specie il contrasto dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 con il principio di non discriminazione posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro, presupposto per la disapplicazione della disciplina interna invocata.
In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto.
In mancanza di costituzione dell'appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del grado;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L. 24.12.2012 n. 228, in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1990/2022
T R A
, nata il [...] a [...] e res.te in Aversa (CE), Via Parte_1
Pirandello n. 31, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo d'Acquisto n. 200; Appellante
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.2.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, l'odierna appellante, premesso di essere dipendente della Amministrazione convenuta a tempo indeterminato dal
1°.
9.2015 con la qualifica di docente di educazione artistica (classe di concorso A028) e di aver stipulato prima della immissione in ruolo una serie di contratti a termine per supplenze nell'anno scolastico 2000/2001 e poi dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2014/2015, aveva dedotto di aver ottenuto con decreto di ricostruzione di carriera n. 70 del 14.5.2018 il riconoscimento della anzianità pre- ruolo in misura pari a n. 8 anni ai fini giuridici ed economici, mentre i restanti anni 2 erano stati riconosciuti ai soli fini economici.
Aveva richiamato l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, secondo cui al personale docente il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, e ne aveva evidenziata l'illegittimità per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva 1999/70/CE. Aveva quindi chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo nell'anno scolastico 2000/01 e poi dall'anno scolastico 2005/06 al 2014/15, per complessivi n. 11 anni scolastici (avendo lavorato per più di 180 giorni in ciascun anno di precariato), con condanna della Amministrazione
a ricollocarla nella classe stipendiale corrispondente alla riconosciuta anzianità di servizio, pari a n. 12 anni alla data del 1.9.2016 in cui era stata confermata in ruolo (11 anni di precariato e 1 anno di ruolo) e al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù delle diverse classi stipendiali dovute per il riconoscimento della anzianità di servizio richiesta.
Il , benché regolarmente citato, non si era costituito. CP_1
Con la sentenza n. 995/2022 pubblicata il 22.2.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda, richiamando ed applicando i più recenti orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale in tema.
Il Giudice di prime cure ha osservato che la disciplina apparentemente discriminatoria contenuta nell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 (che prevede il riconoscimento soltanto parziale del servizio pre-ruolo svolto a partire dal 5° anno di lavoro a tempo determinato, ai fini del computo degli anni di pregresso servizio al momento del passaggio in ruolo) è bilanciata dalla disciplina di favore di cui agli artt. 489 D.Lgs. 297/1994 e 11 comma 14 della L. n. 124/1999 (che, di fatto, equiparano il servizio preruolo svolto per mere frazioni di anno, nei limiti quantitativi ivi indicati, al servizio pre-ruolo svolto per l'intero anno): in altri termini, ciò che l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 “sottrae” ai docenti precari rispetto ai docenti di ruolo viene “riaggiunto” tramite gli artt. 489 D. Lgs. n. 297/1994 e 11, co. 14, L. n. 124/1999, realizzandosi in tal modo un sistema non discriminatorio né irrazionale.
Ha richiamato il nuovo orientamento della giurisprudenza europea e nazionale secondo cui occorre verificare nel caso concreto se il singolo docente (ex) precario abbia o meno subito, al momento della immissione in ruolo e della ricostruzione della carriera, una discriminazione rispetto ai docenti di ruolo, comparando il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato senza applicazione della regola della equivalenza fissata dall'art. 489 cit.
Il Tribunale ha quindi rilevato la assoluta genericità delle allegazioni svolte in ricorso sul punto, non avendo la ricorrente fornito elementi sufficienti al fine di verificare se vi fosse stato un effettivo pregiudizio dal calcolo dell'anzianità di servizio compiuto dall'Amministrazione,
Avverso detta statuizione è insorta la docente, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Ricostituito il contradditorio, il , cui l'appello è stato regolarmente notificato, è CP_1 nuovamente rimasto contumace.
Nel corso del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare secondo gli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Quindi, acquisite le note scritte di parte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione. L'appello è infondato.
L'appellante censura la pronuncia del primo Giudice che ha ritenuto le allegazioni attoree generiche ed inidonee a provare l'effettivo pregiudizio subito. Ha osservato di aver indicato nel ricorso gli anni scolastici durante i quali ha prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato;
ha specificato il pregiudizio sofferto per aver ottenuto il riconoscimento di soli n. 8 anni di anzianità a fronte dei n. 11 anni di servizio a tempo determinato “utili”; ha altresì denunciato il meccanismo di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, chiedendone la disapplicazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, alcun ulteriore onere incombeva in capo alla docente al fine di consentire al Tribunale di procedere alla comparazione tra il trattamento applicato al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, essendo la discriminazione evidente atteso che, a fronte di n. 11 anni “utili”, aveva ottenuto il riconoscimento solo di n. 8 anni di anzianità.
La lavoratrice ha anche precisato il numero di giorni di supplenza di ciascun anno scolastico risultanti dal certificato di servizio in atti, superiori per tutti gli anni di servizio pre-ruolo a 180 giorni. Ha quindi ribadito che, avendo sempre lavorato durante l'intero anno scolastico, l'anzianità riconosciuta (8 anni) in applicazione dei criteri indicati nell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 è inferiore rispetto a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, al quale sarebbero riconosciuti tutti gli anni (n. 11) per intero.
La ricostruzione della lavoratrice non è condivisibile.
Occorre ripercorrere la normativa di riferimento nonché i recenti interventi della Corte di
Giustizia europea e della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento del servizio a tempo determinato al docente poi immesso in ruolo.
1.La materia è attualmente disciplinata dall'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 che statuisce che (comma 1) “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce il terzo comma dell'art. 485 che “Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
Il quadro normativo è poi completato dall'art. 4 co. 3 del D.P.R. n. 399 del 1988 (intitolato
“Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale”) secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il citato art. 485 prevede una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato sulla base del servizio pre-ruolo prestato soltanto parziale e non integrale, atteso che sono presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici.
Rileva tuttavia aggiungere che l'art. 489 del D.Lgs. 297/1994, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 L. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975
è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i CP_1 servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento;
quindi, prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità CP_1 utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi (che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici”) viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 399/1988. Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni inizialmente accantonati come “utili ai soli fini economici” vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. 2. Così descritto il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente ha lamentato il riconoscimento parziale della anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo che crea una ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Questa clausola prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto a tempo indeterminato, a meno che non sussistano condizioni obiettive”. Pone quindi un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, salvo condizioni obiettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Sulla clausola 4 cit. si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con due note sentenze.
Nella prima sentenza (del 13.9.2007, proc. C-307/05, ) si afferma che “la Persona_1 nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio
28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato”.
Nella seconda sentenza (del 22.12.2010, proc. C-444/09 e C-456/09, è statuito Controparte_2 che: a) la clausola n. 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio;
b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
Il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro cit. è dunque ex se sufficiente per fondare la pretesa del lavoratore e impone al Giudice nazionale di disapplicare gli atti interni ad esso contrari.
3. Con la sentenza del 20.9.2018, C-466/17 (cd. sentenza Motter), la Corte di Giustizia si è espressa sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale posta per i docenti dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Nella predetta sentenza è affermato che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
La corretta interpretazione della sentenza richiede l'esame del caso sottoposto al vaglio della
Corte europea.
Nel giudizio che ha originato l'ordinanza di rimessione ex art. 267 TFUE il tribunale di Trento, dovendo decidere il caso di una docente che aveva lavorato con contratti a tempo determinato per
8 anni consecutivi e chiedeva il riconoscimento del diritto al computo per intero dei periodo di servizio da lei prestato, ha sottoposto alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare: I.Se ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 dell'accordo quadro la circostanza riguardante l'iniziale verifica oggettiva della professionalità mediante concorso pubblico con esito positivo costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione che possa far venire meno la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato nonché se possa essere considerata una ragione oggettiva idonea a giustificare il diverso trattamento;
II.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione della mancanza per i lavoratori a termine di un'iniziale verifica della professionalità mediante concorso pubblico;
III.Se il principio di non discriminazione osti ad una norma interna quale quella dettata dall'art. 485 d.lgs. 297/94 la quale ai lavoratori con contratto a tempo determinato riconosce solo parzialmente l'anzianità per il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo in ragione dell'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico.
La Corte di giustizia, esaminando congiuntamente le tre questioni, ha ricordato che la clausola 4 dell'accordo quadro “osta a una normativa nazionale che escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di una autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte di questa medesima autorità … a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive” e che “Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (cfr. anche sentenza del 18.10.2012, e a., punto 71). Per_2
La CGUE dunque - al fine di escludere la discriminazione - ha individuato le ragioni oggettive che giustificano il diverso trattamento.
La prima consiste nelle differenze dell'attività lavorativa delle due categorie di lavoratori (ed in particolare, come evidenziato dal Governo italiano, il fatto che i docenti a tempo determinato sono spesso chiamati ad effettuare prestazioni di sostituzione temporanea e ad insegnare svariate materie).
La seconda consiste nel diverso computo del tempo di lavoro, posto che le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete (ex art. 489 del D.Lgs. 297/1994 e art. 11 comma 14 L. 124 del 1999 citati). Occorre quindi evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti di ruolo a causa del diverso sistema di computo del tempo di lavoro sopra descritto.
La Corte di Giustizia, alla luce delle differenze descritte, ha quindi escluso in astratto che il riconoscimento parziale della anzianità preruolo determini di per sé una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato e ha poi precisato che la compatibilità tra la normativa nazionale e il diritto UE va valutata caso per caso dal giudice del caso concreto.
Ad esempio, rispetto ai docenti, il riconoscimento parziale della anzianità pre-ruolo potrebbe essere giustificato dal riconoscimento, come intero anno, di un servizio di soli 180 giorni.
4. Il quadro normativo e giurisprudenziale descritto va completato con la sentenza della S.C. Sez.
L. n. 31149 del 28.11.2019 (cfr. anche le analoghe sentenze n. 31150 del 28.11.2019 e n. 3474 del 12.2.2020) ove, tenendo conto della normativa interna e della sentenza Motter della GUCE,
è affermato che:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso
"discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art.
485 d.lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che
l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche
l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile”.
In altri termini, afferma la S.C., “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs.
n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato” (para 9.1 Sent. n. 31149/2019).
La S.C. ha poi chiarito che “Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi” (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015).
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non sarebbe conforme al diritto dell'Unione.
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile (Cass. n.
31149/2019 cit.)
5. Traslando i sopra esposti principi al caso di specie, si condivide la statuizione del primo Giudice che ha ritenuto generiche le allegazioni della docente, inidonee a comprovare l'effettivo pregiudizio subito.
L'insegnante si è limitata a dedurre che, a fronte degli 11 anni di servizio pre-ruolo “utili”, il ne ha riconosciuti per intero, ai fini giuridici ed economici, soltanto n. 8 in forza CP_1 dell'art. 485 del D.Lgs. 124/1999. Secondo l'impostazione attorea, la docente sarebbe per ciò solo sfavorita rispetto al docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, che – disapplicando l'abbattimento dell'art. 485 cit. – avrebbe maturato n. 11 anni di anzianità.
Questa affermazione non è corretta, atteso che nel computo della anzianità di servizio del docente assunto a tempo indeterminato comparabile occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, con eliminazione del meccanismo di compensazione favorevole previsto per il lavoratore precario dall'art. 489 (secondo cui anche solo 180 giorni di servizio equivalgono ad un anno intero).
Al fine di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto la ricorrente avrebbe dovuto confrontare il regime del lavoratore a termine - al quale, in forza dell'art. 485, sono riconosciuti per intero n. 8 anni di anzianità - con l'anzianità che avrebbe maturato qualora fosse stata assunta sin dall'origine a tempo indeterminato e, nel calcolo di questa anzianità, avrebbe dovuto sommare i giorni di servizio effettivo, eventualmente maggiorati di eventuali periodi di assenza che non comportano decurtazione di anzianità neanche per l'assunto a tempo indeterminato (es. congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), escludendo invece il meccanismo di favore previsto per i lavoratori precari dall'art. 489. Solo se la somma dei periodi di servizio pre-ruolo effettivamente svolti negli anni scolastici in discussione, così computati, fosse risultata superiore a n. 8 anni, sarebbe stata provata la lamentata discriminazione, con conseguente disapplicazione dell'art. 485 e dell'abbattimento ivi previsto (unitamente al meccanismo di favore dell'art. 489) per contrasto con il diritto europeo.
Invero, la ricorrente nulla di tutto ciò ha precisato, non consentendo così al Giudice di effettuare la comparazione descritta e così verificare se nel caso concreto dall'abbattimento della anzianità ex art. 485 sia effettivamente derivato un trattamento discriminatorio in danno della lavoratrice a termine, poi assunta a tempo indeterminato, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro.
Per completezza, va osservato che in sede di appello la docente ha precisato di aver lavorato come precaria in ciascun anno scolastico i seguenti giorni, risultanti dal certificato di servizio in atti: n. 268 giorni nell'a.s. 2000/01, n. 251 giorni nell'a.s. 2005/06, n. 251 giorni nell'a.s. 2006/07, n. 265 giorni nell'a.s. 2007/08, n. 268 giorni nell'a.s. 2008/09, n. 275 giorni nell'a.s. 2009/10, n. 273 giorni nell'a.s. 2010/11, n. 275 giorni nell'a.s. 2011/12, n. 269 giorni nell'a.s. 2012/13, n. 279 giorni nell'a.s. 2013/14 e n. 282 giorni nell'a.s. 2014/15.
Sommando i predetti periodi di servizio a tempo determinato svolti negli anni scolastici in discussione si ottiene un numero complessivo di supplenze pari a n. 2956 giorni, corrispondenti a n. 8 anni (2956/365=8,09). Dunque una anzianità di servizio effettiva (che avrebbe maturato qualora fosse stata assunta ab origine a tempo indeterminato) uguale a quella “virtuale” riconosciuta dalla Amministrazione in applicazione dello speciale sistema di cui agli artt. 485 e
489 più volte menzionati. In altri termini, nella specie l'abbattimento dell'art. 485 sarebbe stato adeguatamente compensato dal meccanismo di favore posto dall'art. 489 (che valuta come anno intero il servizio a tempo determinato anche di soli 180 giorni).
Si ribadisce, tuttavia, che sul punto difettano allegazioni specifiche della docente, la quale nulla ha dedotto né provato. Il calcolo sopra descritto è meramente esemplificativo atteso che, a fronte delle carenti allegazioni della lavoratrice, non sono considerati eventuali giorni/periodi di servizio inferiori nell'anno a 180 giorni (esclusi dalla anzianità ex artt. 485 e 489) né giorni di assenza
“utili” ai fini della anzianità ovvero eventuali altre circostanze rilevanti, non specificamente dedotte dall'istante.
Come osservato nella sentenza gravata, la ricorrente non ha provato di aver subito una lesione per effetto della applicazione dell'art. 485 in combinato disposto con gli artt. 489 del D.Lgs.
297/1994 e 11 comma 14 L. 124 del 1999, ossia che l'anzianità effettiva di servizio - non quella virtuale ex art. 489 - prestata con rapporti a tempo determinato sia superiore a quella riconoscibile
(ai fini giuridici ed economici) ex art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 (pari ad anni 8).
Non è stato dimostrato nella specie il contrasto dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 con il principio di non discriminazione posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro, presupposto per la disapplicazione della disciplina interna invocata.
In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto.
In mancanza di costituzione dell'appellata, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese del grado.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del grado;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L. 24.12.2012 n. 228, in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano