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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHINI CRISTINA
E
(C.F ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CARRETTA ALESSIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data
13/03/2025, così come successivamente modificate all'udienza del 17/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data 08/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GROSSETO (Parte II, Serie A, atto n. 101, anno 2007).
Dall'unione della coppia sono nati i figli: (il 29/07/2010) e (il Per_1 Per_2
24/05/2014).
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni”.
Sul punto, occorre osservare che, con le note scritte depositate in data 16/06/2025, le parti hanno dichiarato che “in ottemperanza a quanto disposto dal P.M., il punto 10 verrà modificato con l'aggiunta del riferimento all'indice ISTAT”.
Deve riscontrarsi, pertanto, anche in ragione di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso e, integrate con le note scritte depositate in data 16.6.2025; queste, infatti, indicano una compiuta regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte II, Serie A, atto n. 101, anno 2007), contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
08/09/2007, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 17/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 3 febbraio 2026, per la prosecuzione del giudizio,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro il 03/02/2026, ore
09:00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHINI CRISTINA
E
(C.F ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CARRETTA ALESSIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data
13/03/2025, così come successivamente modificate all'udienza del 17/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2025, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data 08/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GROSSETO (Parte II, Serie A, atto n. 101, anno 2007).
Dall'unione della coppia sono nati i figli: (il 29/07/2010) e (il Per_1 Per_2
24/05/2014).
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente all'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni”.
Sul punto, occorre osservare che, con le note scritte depositate in data 16/06/2025, le parti hanno dichiarato che “in ottemperanza a quanto disposto dal P.M., il punto 10 verrà modificato con l'aggiunta del riferimento all'indice ISTAT”.
Deve riscontrarsi, pertanto, anche in ragione di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di separazione alle condizioni indicate in ricorso e, integrate con le note scritte depositate in data 16.6.2025; queste, infatti, indicano una compiuta regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 17/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte II, Serie A, atto n. 101, anno 2007), contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
08/09/2007, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 17/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 342/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 3 febbraio 2026, per la prosecuzione del giudizio,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro il 03/02/2026, ore
09:00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti