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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G.n.
310-1/2024 PU da AXPO ITALIA S.P.A., con sede legale in via IV Novembre 149 a Roma, C.F. e P.IVA
01141160992, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Saporito e Riccardo Ferrari. ai danni
di R.D.P. S.R.L.S. con sede legale in San Giorgio di Piano (Bo), via Lidice 1, P.IVA e C.F. 03782351203.
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, la società ricorrente proponeva nei confronti della società resistente, in via principale, istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss CCI
e, in via subordinata, istanza di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss CCII.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27 CCI, II co., CCI la competenza del Tribunale di
Bologna, avendo la società debitrice la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.
Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, occorre valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 121 CCI in capo alla società debitrice.
La società debitrice, che non si è costituita nel presente giudizio, non soddisfa i limiti dimensionali di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI per essere qualificata come “impresa minore”.
Difatti, dalla documentazione versata in atti, emerge che la società debitrice non ha depositato gli ultimi tre bilanci antecedenti all'anno in cui è stata proposta istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Essendo la qualifica di “impresa minore” un fatto ostativo all'accoglimento della domanda avversaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., 2 co., grava sul debitore il relativo onere probatorio.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, comma 1, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri pagina1 di 3 fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali, come emerge dall'iniziativa assunta dal creditore per il recupero del suo credito, concretizzandosi nel tentato pignoramento mobiliare.
Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e
358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
Accolta la domanda principale, la domanda avanzata in via subordinata avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società debitrice è assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di R.D.P. S.R.L.S. con sede legale in San Giorgio di Piano (Bo), via
Lidice 1 , P.IVA e C.F. 03782351203; nomina
Giudice Delegato il dott. Pasquale Liccardo;
nomina
Curatore il dott. Gionata Bartolini (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
avverte il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
stabilisce la data del 4 marzo 2025 ore 12:45 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina2 di 3 assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G.n.
310-1/2024 PU da AXPO ITALIA S.P.A., con sede legale in via IV Novembre 149 a Roma, C.F. e P.IVA
01141160992, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Saporito e Riccardo Ferrari. ai danni
di R.D.P. S.R.L.S. con sede legale in San Giorgio di Piano (Bo), via Lidice 1, P.IVA e C.F. 03782351203.
Con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024, la società ricorrente proponeva nei confronti della società resistente, in via principale, istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss CCI
e, in via subordinata, istanza di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss CCII.
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27 CCI, II co., CCI la competenza del Tribunale di
Bologna, avendo la società debitrice la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.
Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, occorre valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 121 CCI in capo alla società debitrice.
La società debitrice, che non si è costituita nel presente giudizio, non soddisfa i limiti dimensionali di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI per essere qualificata come “impresa minore”.
Difatti, dalla documentazione versata in atti, emerge che la società debitrice non ha depositato gli ultimi tre bilanci antecedenti all'anno in cui è stata proposta istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Essendo la qualifica di “impresa minore” un fatto ostativo all'accoglimento della domanda avversaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., 2 co., grava sul debitore il relativo onere probatorio.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, comma 1, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri pagina1 di 3 fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali, come emerge dall'iniziativa assunta dal creditore per il recupero del suo credito, concretizzandosi nel tentato pignoramento mobiliare.
Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e
358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
Accolta la domanda principale, la domanda avanzata in via subordinata avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società debitrice è assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di R.D.P. S.R.L.S. con sede legale in San Giorgio di Piano (Bo), via
Lidice 1 , P.IVA e C.F. 03782351203; nomina
Giudice Delegato il dott. Pasquale Liccardo;
nomina
Curatore il dott. Gionata Bartolini (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
avverte il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
stabilisce la data del 4 marzo 2025 ore 12:45 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina2 di 3 assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo
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