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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 7934/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Vincenzo Meles, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20.06.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere già percettrice di assegno mensile di assistenza dal mese di agosto 2015, come anche confermato da verbale di revisione del 05.09.2017, di aver presentato in data 06.11.2017 domanda di aggravamento;
di essere stata riconosciuta, all'esito di visita del 27.06.2018, con verbale definito in data 20.03.2020 e comunicato nel mese di giugno 2020, “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, percentuale di invalidità (67%)” con decorrenza dal 06.11.2017, determinandosi così il venir meno del requisito sanitario idoneo a percepire l'assegno mensile di assistenza;
di aver continuato a
1 percepire fino al giugno 2020, in forza del precedente verbale, la prestazione predetta;
di aver presentato in data 19.05.2022 nuova domanda di aggravamento;
di essere stata riconosciuta invalida al 75% con verbale sanitario del 12.02.2024; di aver ricevuto comunicazione del 21.03.2024 di liquidazione della prestazione n. 044-510507842711
CAT. INVCIV, con decorrenza 01.06.2022, nella quale però non era previsto alcun pagamento per le seguenti ragioni: “369 – Recupero indebito numero 00015653566”; di aver pertanto subito la trattenuta illegittima di €. 7.573,29; di aver chiesto chiarimenti all' con pec del 26.04.2024; di aver ricevuto risposta del 03.05.2024, con cui l' CP_1 CP_1 rappresentava quanto segue: “Gentile Avvocato il recupero è avvenuto in quanto alla sua assistita, a seguito di revisione sanitaria, le era stata revocata la pensione a seguito della riduzione della percentuale di invalidità (67%) con decorrenza 06/11/2017. Avendo percepito indebitamente la pensione sin al mese di giugno 2020, il debito generato ammontava ad €. 10.017,75 meno il recupero effettuato pari ad €. 7.573,29 l'importo residuo è attualmente di €. 2.444,46 che le sarà recuperato sulla pensione a partire dalla rata di luglio p.v.”; di non aver mai ricevuto notizia dell'indebito n. 00015653566; di aver ricevuto comunicazione del 03.05.2024 con cui l' rappresentava che “per il periodo CP_1 dal 01.12.2017 al 30.06.2020, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione … per un importo complessivo di euro 2.444,46 … Tale importo sarà recuperato sulla pensione
INVCIV n. 07842711 attraverso una trattenuta pari a 20%, a partire dalla prima rata utile
...”.
Tanto premesso, ha contestato contestato la legittimità della richiesta di restituzione di tutte le somme percepite fino alla comunicazione del verbale sanitario in virtù dei principi di buona fede e legittimo affidamento, chiedendo l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' e la condanna dello stesso alla restituzione della somma di €. CP_1
7.573,29 illegittimamente trattenuta sulla liquidazione dell'assegno di invalidità spettante dal 19.05.2022 nonché delle ulteriori somme trattenute nelle more del giudizio in ragione della comunicazione di indebito del 03.05.2024. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
eccependo nello specifico di aver comunicato alla ricorrente l'indebito con comunicazione di riliquidazione del 22.05.2020, inviata a mezzo posta ordinaria, e con successiva racc.
A.R. ricevuta il 22.12.2022. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta e per i motivi di seguito esposti.
Risulta provata per tabulas e pacificamente ammessa dall' resistente l'intervenuta CP_1
revoca della prestazione in godimento alla ricorrente per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione del 27.06.2018, con verbale definito in data 20.03.2020 e comunicato alla ricorrente in data 20.05.2020 (cfr. verbale di revisione e cartolina di ricevimento della relativa raccomandata in atti).
Tanto premesso, occorre in primo luogo chiarire che alcun rilievo può assumere ai fini della decisione l'intervenuta comunicazione dell'indebito alla ricorrente da parte dell' CP_1
già con comunicazione di liquidazione del 2020 e con raccomandata del 22.12.2022, in atti.
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 26845 del 2020), “Il termine di decadenza semestrale previsto dall' art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica”.
Assume, invece, rilievo dirimente ai fini della ripetibilità delle somme erogate la comunicazione del verbale sanitario. Ritiene, infatti, l' , che la revoca dei relativi CP_1
benefici produca i propri effetti dalla data indicata come decorrenza del venir mendo del requisito sanitario nel relativo verbale, ossia nella fattispecie dal 06.11.2017.
Le eccezioni formulate dall'istituto appaiono prive di fondamento.
Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge come la CP_1
ricorrente sia venuta a conoscenza della mancata conferma del requisito sanitario solo in data 20.05.2020.
A questo punto, occorre perciò esaminare la questione relativa alla rilevanza della
3 comunicazione del verbale sanitario ai fini della valida revoca e della conseguente richiesta di restituzione del relativo beneficio assistenziale.
Gioca richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del
2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina - che opera anche
“in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000).
Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del
D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica.
Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il
“problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n. 448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel CP_1 dettaglio, la Corte ha messo in luce l'intento della legge di evitare che la percezione
4 indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare, tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”.
Tali considerazioni sono state condivise recentemente dalla Corte di Cassazione, che ha CP_ osservato come la mancata adozione di provvedimenti di revoca da parte dell' per un lungo lasso di tempo dopo la visita di revisione (nel caso specifico, oltre dieci anni) “aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso
l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre
10 anni prima”.
La Corte fa propria, dunque, la prospettazione della Corte d'Appello, secondo la quale si era venuta configurando “una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si
è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 29419 del 2018). CP_1
Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la
Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario.
Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento
– ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la domanda va accolta con riferimento alle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di
5 accompagnamento dal 01.12.2017 al 30.05.2020, mentre deve essere rigettata con riferimento al periodo successivo alla detta comunicazione (giugno 2020), non potendosi riscontrare rispetto ad esso alcun legittimo affidamento sul diritto all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme erogate CP_ dall' in favore della ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile dal
01.12.2017 al 30.05.2020, condannando l' alla restituzione delle somme a tale CP_1
titolo eventualmente trattenute sulla prestazione CAT. INVCIV. n. 044-
510507842711;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 7934/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Vincenzo Meles, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20.06.2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere già percettrice di assegno mensile di assistenza dal mese di agosto 2015, come anche confermato da verbale di revisione del 05.09.2017, di aver presentato in data 06.11.2017 domanda di aggravamento;
di essere stata riconosciuta, all'esito di visita del 27.06.2018, con verbale definito in data 20.03.2020 e comunicato nel mese di giugno 2020, “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%, percentuale di invalidità (67%)” con decorrenza dal 06.11.2017, determinandosi così il venir meno del requisito sanitario idoneo a percepire l'assegno mensile di assistenza;
di aver continuato a
1 percepire fino al giugno 2020, in forza del precedente verbale, la prestazione predetta;
di aver presentato in data 19.05.2022 nuova domanda di aggravamento;
di essere stata riconosciuta invalida al 75% con verbale sanitario del 12.02.2024; di aver ricevuto comunicazione del 21.03.2024 di liquidazione della prestazione n. 044-510507842711
CAT. INVCIV, con decorrenza 01.06.2022, nella quale però non era previsto alcun pagamento per le seguenti ragioni: “369 – Recupero indebito numero 00015653566”; di aver pertanto subito la trattenuta illegittima di €. 7.573,29; di aver chiesto chiarimenti all' con pec del 26.04.2024; di aver ricevuto risposta del 03.05.2024, con cui l' CP_1 CP_1 rappresentava quanto segue: “Gentile Avvocato il recupero è avvenuto in quanto alla sua assistita, a seguito di revisione sanitaria, le era stata revocata la pensione a seguito della riduzione della percentuale di invalidità (67%) con decorrenza 06/11/2017. Avendo percepito indebitamente la pensione sin al mese di giugno 2020, il debito generato ammontava ad €. 10.017,75 meno il recupero effettuato pari ad €. 7.573,29 l'importo residuo è attualmente di €. 2.444,46 che le sarà recuperato sulla pensione a partire dalla rata di luglio p.v.”; di non aver mai ricevuto notizia dell'indebito n. 00015653566; di aver ricevuto comunicazione del 03.05.2024 con cui l' rappresentava che “per il periodo CP_1 dal 01.12.2017 al 30.06.2020, ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione … per un importo complessivo di euro 2.444,46 … Tale importo sarà recuperato sulla pensione
INVCIV n. 07842711 attraverso una trattenuta pari a 20%, a partire dalla prima rata utile
...”.
Tanto premesso, ha contestato contestato la legittimità della richiesta di restituzione di tutte le somme percepite fino alla comunicazione del verbale sanitario in virtù dei principi di buona fede e legittimo affidamento, chiedendo l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' e la condanna dello stesso alla restituzione della somma di €. CP_1
7.573,29 illegittimamente trattenuta sulla liquidazione dell'assegno di invalidità spettante dal 19.05.2022 nonché delle ulteriori somme trattenute nelle more del giudizio in ragione della comunicazione di indebito del 03.05.2024. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
eccependo nello specifico di aver comunicato alla ricorrente l'indebito con comunicazione di riliquidazione del 22.05.2020, inviata a mezzo posta ordinaria, e con successiva racc.
A.R. ricevuta il 22.12.2022. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'8 aprile 2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta e per i motivi di seguito esposti.
Risulta provata per tabulas e pacificamente ammessa dall' resistente l'intervenuta CP_1
revoca della prestazione in godimento alla ricorrente per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione del 27.06.2018, con verbale definito in data 20.03.2020 e comunicato alla ricorrente in data 20.05.2020 (cfr. verbale di revisione e cartolina di ricevimento della relativa raccomandata in atti).
Tanto premesso, occorre in primo luogo chiarire che alcun rilievo può assumere ai fini della decisione l'intervenuta comunicazione dell'indebito alla ricorrente da parte dell' CP_1
già con comunicazione di liquidazione del 2020 e con raccomandata del 22.12.2022, in atti.
Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 26845 del 2020), “Il termine di decadenza semestrale previsto dall' art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica”.
Assume, invece, rilievo dirimente ai fini della ripetibilità delle somme erogate la comunicazione del verbale sanitario. Ritiene, infatti, l' , che la revoca dei relativi CP_1
benefici produca i propri effetti dalla data indicata come decorrenza del venir mendo del requisito sanitario nel relativo verbale, ossia nella fattispecie dal 06.11.2017.
Le eccezioni formulate dall'istituto appaiono prive di fondamento.
Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge come la CP_1
ricorrente sia venuta a conoscenza della mancata conferma del requisito sanitario solo in data 20.05.2020.
A questo punto, occorre perciò esaminare la questione relativa alla rilevanza della
3 comunicazione del verbale sanitario ai fini della valida revoca e della conseguente richiesta di restituzione del relativo beneficio assistenziale.
Gioca richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del
2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina - che opera anche
“in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000).
Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del
D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica.
Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il
“problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n. 448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel CP_1 dettaglio, la Corte ha messo in luce l'intento della legge di evitare che la percezione
4 indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare, tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”.
Tali considerazioni sono state condivise recentemente dalla Corte di Cassazione, che ha CP_ osservato come la mancata adozione di provvedimenti di revoca da parte dell' per un lungo lasso di tempo dopo la visita di revisione (nel caso specifico, oltre dieci anni) “aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso
l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre
10 anni prima”.
La Corte fa propria, dunque, la prospettazione della Corte d'Appello, secondo la quale si era venuta configurando “una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si
è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 29419 del 2018). CP_1
Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la
Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario.
Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento
– ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la domanda va accolta con riferimento alle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di
5 accompagnamento dal 01.12.2017 al 30.05.2020, mentre deve essere rigettata con riferimento al periodo successivo alla detta comunicazione (giugno 2020), non potendosi riscontrare rispetto ad esso alcun legittimo affidamento sul diritto all'erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme erogate CP_ dall' in favore della ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile dal
01.12.2017 al 30.05.2020, condannando l' alla restituzione delle somme a tale CP_1
titolo eventualmente trattenute sulla prestazione CAT. INVCIV. n. 044-
510507842711;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 09.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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