Decreto cautelare 17 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza breve 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 05/03/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10631 del 2024, proposto dalla Sig.ra
-OMISSIS- , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Intiglietta , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)- Ambasciata d'Italia a Beirut, Ministero L'NT , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
-del provvedimento di diniego del visto turistico dell’Ambasciata d’Italia a Beirut,
notificato alla destinataria il 24/6/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del Ministero L'NT ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi L'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come
- con il ricorso in esame, parte ricorrente abbia richiesto l’annullamento del provvedimento di diniego del visto turistico, da parte dell’Ambasciata d’Italia a Beirut, notificato alla destinataria il 24/6/2024;
-nelle more del presente giudizio, la difesa della ricorrente abbia formulato, in sede di verbale – in occasione dell’udienza camerale dell’8/1/2025 - dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in epigrafe.
Considerato come
– in relazione all’espressa dichiarazione della difesa della ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame – il Collegio non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel giudizio amministrativo - in difetto di repliche o di diverse richieste ex adverso - vige il principio dispositivo in senso ampio, sicchè parte ricorrente - sinchè la causa non venga trattenuta in decisione -fruisce della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione di merito, in tal modo provocando la presa d’atto del Collegio, che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) cpa, venendo meno, in tal caso, la condizione L'azione L'interesse a ricorrere, che confluisce in una pronuncia di stampo meramente processuale, inidonea a proiettarsi al di fuori del giudizio;
- trattandosi di pronuncia in rito - le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente, ove pagato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta- Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente, ove pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.