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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 2.4.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Emanuela Foligno attore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Fedora L'Ala e l'avv. Ingrid Pontiggia convenuta e
, C.F. Controparte_2 C.F._3 con l'avv. Lucia Aliberti e l'avv. Morena Marchese terzo chiamato e
P. IVA Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. Furio De Palma e l'avv. Claudio Paolo Cambieri terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio il signor e la signora per sentirli condannare in Controparte_4 Controparte_1 via solidale e/o alternativa alla rifusione delle spese sostenute per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile sito a Lazzate, in Via Libertà 65, acquistato dalla signora nonché il signor anche alla restituzione della spesa Controparte_1 Controparte_4 sostenuta a titolo di provvigione per l'intermediazione immobiliare svolta, pari ad euro 3.660,00.
Con comparsa 9.9.2022 si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande avversarie.
Successivamente, previa rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta, si costituiva anche quest'ultima con comparsa 30.12.2022 chiedendo in via principale che le domande attoree fossero rigettate e in subordine anche in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del terzo geom. che chiedeva di essere Controparte_2 autorizzata a chiamare in causa, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle somme pretese dall'attore, nonché alla restituzione in suo favore della somma versata a titolo di compenso professionale, pari ad euro 3.000,00.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa 23.3.2023 il geom. CP_2 chiedendo in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la propria
[...] compagnia di assicurazione, ed eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_3 riconvenzionale svolta dalla convenuta per mancata formulazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
nel merito in via principale chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, di essere garantito e manlevato da CP_3 con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di quanto ritenuto dovuto in
[...] favore della convenuta.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa in data 20.7.2023 la CP_3 che, aderendo alle difese dell'assicurato, geom. escludeva
[...] Controparte_2 qualsivoglia responsabilità a carico del medesimo e chiedeva che le domande avverse fossero rigettate;
in via subordinata che fosse limitato l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato secondo quanto risultante dall'esito dell'istruttoria e secondo il grado di responsabilità accertato in capo ai soggetti coinvolti nella causa, nonché ai termini di polizza.
All'udienza del 13.9.2023 parte attrice dichiarava di essere disponibile all'abbandono della causa a fronte del pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di euro 3.000,00, oltre spese legali.
Nella stessa udienza veniva formulata dal Giudice proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di euro 3.000,00, oltre alle spese legali in favore di parte attrice, nonché il pagamento da parte della convenuta delle spese di lite maturate in favore dei terzi chiamati, e CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3
CP_ All'udienza del 25.10.2023 il convenuto versava la somma omnicomprensiva di euro 3.000,00, spese di lite integralmente compensate, a favore di parte attrice e quest'ultima, a fronte del pagamento ricevuto, dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti del convenuto, mentre si riservava di proseguire nel giudizio nei confronti della convenuta per la CP_1 rifusione delle spese di lite. Nella stessa udienza la convenuta dichiarava di non CP_1 accettare la proposta formulata dal Giudice in data 13.9.2023 e di essere disponibile a versare alle difese di parte attrice e delle terze chiamate per le spese di lite la somma complessiva di euro 1.000,00.
CP_ Dichiarato estinto il rapporto processuale tra l'attore e il convenuto , venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c..
Ritenuta la causa documentalmente istruita, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata CP_3 di improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta
[...] Controparte_1 per mancato esperimento del preventivo procedimento di negoziazione assistita per i motivi addotti nell'ordinanza del 27.10.2023, a cui ci si riporta integralmente.
A seguito dell'estinzione del rapporto processuale tra il signor e il Parte_1 convenuto per rinuncia agli atti dell'attore, quest'ultimo ha proseguito il Controparte_4 giudizio nei confronti della convenuta unicamente per il recupero delle spese Controparte_1 legali.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'intervenuta rinuncia agli atti ad opera dell'attore nei confronti del CP_ convenuto , precisamente la rinuncia alla domanda di condanna in solido con la convenuta alla rifusione delle spese per la regolarizzazione urbanistica e catastale CP_1 dell'immobile, oggetto della compravendita, ha esaurito il diritto azionato dallo stesso attore e preclude ogni accertamento sulla responsabilità in capo alla convenuta ai fini della sua eventuale condanna al pagamento delle spese di lite, da stabilirsi in base al principio della soccombenza. Peraltro lo stesso attore non ha neppure richiesto che fosse accertata un'eventuale responsabilità in via esclusiva della convenuta a giustificazione della richiesta di pagamento delle spese di lite. La transazione intervenuta tra attore e convenuto ha fatto venir meno l'interesse ad agire dello stesso attore che con il pagamento della somma di euro 3.000,00 si è ritenuto soddisfatto tanto da non proseguire nella richiesta di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta. Anche l'assenza di deposito della comparsa conclusionale di parte attrice risulta sintomatico del suo disinteresse al prosieguo dell'azione.
Nulla, pertanto, deve essere liquidato in favore dell'attore a titolo di spese legali, evidenziando anche che il pagamento di euro 3.000,00 era stato effettuato dal convenuto a spese integralmente compensate.
Quanto alle altre domande formulate dalle parti, si osserva quanto segue.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha agito in via riconvenzionale e ha chiamato in causa il geom. ritendendolo personalmente responsabile in riferimento ai Controparte_2 fatti per cui è causa e costringendolo a chiamare a sua volta in causa la propria compagnia di Assicurazione, .. CP_3
La signora nonostante la rinuncia agli atti operata dall'attore, oltre a rifiutare la Controparte_1 proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., non ha provveduto a rinunciare a sua volta alle domande svolte e, con la richiesta dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., ha manifestato l'intenzione di proseguire nel giudizio per l'accoglimento delle domande di merito svolte nei confronti dell'attore (di rigetto) ed in via riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato, geom. di accertamento di responsabilità e condanna Controparte_2 al pagamento delle somme pretese da parte attrice), costringendo i terzi chiamati a proseguire in un giudizio rispetto al quale, per sua stessa ammissione, non nutriva più alcun interesse.
Infatti la convenuta, fin dalla memoria ex art. 183, 6° comma n 1 c.p.c., come riportato anche in comparsa conclusionale, ha espressamente dichiarato: “….posta la caducazione della domanda principale non ha interesse ad accertare la responsabilità del terzo chiamato Geom.
é a vedersi restituita dal Geom. lcuna somma in omaggio al principio di CP_2 CP_2 economia processuale”, al punto che nella stessa memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. espressamente deduceva: “rinuncia alle seguenti domande svolte nei confronti del terzo chiamato riducendo pertanto il thema decidendum, ossia la domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 3.000,00 nonché alla domanda istruttoria di esibizione in originale della/e fattura/e di cui ai n. due assegni n. 768895482 di euro 5.800,00 e n.
768895487 di euro 1.000,00, insistendo invece nella domanda di manleva formulata nel caso di prosecuzione del giudizio”.
Pertanto, già la sola condotta tenuta dalla convenuta pone a suo carico le spese di lite in favore dei terzi chiamati.
Inoltre secondo costante orientamento della Suprema Corte “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (V. Cass. ordinanza n. 6144/2024).
In tema di accertamento della responsabilità del terzo chiamato si rileva che CP_2 quest'ultimo era stato incaricato dalla convenuta nel 2015 di procedere al frazionamento dell'immobile sito a Lazzate, Via Libertà 65, posto a piano primo e al cambio di destinazione d'uso, in modo da ottenere due distinti immobili ad uso abitativo, nonché alla redazione delle nuove schede catastali. Risulta, infatti, documentalmente che il geom. presentava CP_2 presso il competente ufficio tecnico del Comune di Lazzate la relativa CILA riguardante l'immobile posto al piano primo ad uso residenziale e che procedeva al cambio di destinazione d'uso, con aggiornamento delle schede catastali, in adempimento dell'incarico ricevuto. Risulta, invece, che le difformità edilizie ed urbanistiche denunciate dall'attore riguardavano l'immobile posto a piano terra, in riferimento al quale nessun incarico era stato mai conferito dalla signora al geom. in previsione della compravendita CP_1 CP_2 intercorsa tra attore e convenuta.
Alcuna responsabilità può, pertanto, essere imputata a carico del geom. CP_2 con la conseguenza che, in applicazione del principio di causalità e di quello di
[...] soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta, la quale, agendo in via riconvenzionale nei confronti del terzo, geom. determinava la chiamata in CP_2 causa di costui e della di lui Compagnia di Assicurazione.
Le spese di lite devono essere liquidate applicando, in riferimento allo scaglione da 5.201,00-
26.000,00, i valori medi delle tariffe forensi per la fase studio della controversia, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase della decisione.
Al riguardo si rileva che il terzo chiamato geom. con la propria Controparte_2 memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. faceva presente che era d'accordo ad accettare l'eventuale rinuncia agli atti da parte della convenuta previo pagamento delle spese di CP_1 lite che quantificava in euro 8.104,00 (fino alla fase istruttoria compresa), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, ed euro 264,00 a titolo di anticipazioni.
Se da un lato è da considerarsi irrisoria la somma globale di euro 1.000,00 offerta dalla convenuta all'udienza del 25.10.2023 a titolo di spese legali alle difese dell'attore e dei CP_1 terzi chiamati, legittimamente rifiutata, dall'altro la richiesta di euro 8.104,00 avanzata dal terzo chiamato non rispecchia i criteri di applicazione dei valori medi delle tariffe forensi e non trova alcuna giustificazione, trattandosi di causa che non presenta particolare difficoltà, con la conseguenza che anche la condotta del terzo chiamato non ha agevolato l'eventuale rinuncia agli atti da parte della convenuta CP_1
Pertanto, si ritiene equo, applicati i valori medi delle tariffe forensi in essere, liquidare per ciascuno dei terzi chiamati quanto segue: euro 919,00 studio controversia, euro 777,00 fase introduttiva, euro 1.680,00 fase istruttoria, ed euro 851,00 fase decisionale, per un totale complessivo di euro 4.227,00, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite avanzata dal signor nei confronti della signora Parte_1 Controparte_1 2) Rigetta le domande formulate dalla signora nei confronti del signor Controparte_1
e dei terzi chiamati, geom. Parte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 3) Condanna la signora al pagamento in favore del geom. Controparte_1 [...] della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro Controparte_5
4.227,00 per compensi, oltre spese 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4) Condanna la signora al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_3 della somma di euro 4.227,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 27 marzo 2025 Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 2.4.2022 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Emanuela Foligno attore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Fedora L'Ala e l'avv. Ingrid Pontiggia convenuta e
, C.F. Controparte_2 C.F._3 con l'avv. Lucia Aliberti e l'avv. Morena Marchese terzo chiamato e
P. IVA Controparte_3 P.IVA_1 con l'avv. Furio De Palma e l'avv. Claudio Paolo Cambieri terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio il signor e la signora per sentirli condannare in Controparte_4 Controparte_1 via solidale e/o alternativa alla rifusione delle spese sostenute per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile sito a Lazzate, in Via Libertà 65, acquistato dalla signora nonché il signor anche alla restituzione della spesa Controparte_1 Controparte_4 sostenuta a titolo di provvigione per l'intermediazione immobiliare svolta, pari ad euro 3.660,00.
Con comparsa 9.9.2022 si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande avversarie.
Successivamente, previa rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta, si costituiva anche quest'ultima con comparsa 30.12.2022 chiedendo in via principale che le domande attoree fossero rigettate e in subordine anche in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del terzo geom. che chiedeva di essere Controparte_2 autorizzata a chiamare in causa, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle somme pretese dall'attore, nonché alla restituzione in suo favore della somma versata a titolo di compenso professionale, pari ad euro 3.000,00.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa 23.3.2023 il geom. CP_2 chiedendo in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la propria
[...] compagnia di assicurazione, ed eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_3 riconvenzionale svolta dalla convenuta per mancata formulazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
nel merito in via principale chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, di essere garantito e manlevato da CP_3 con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di quanto ritenuto dovuto in
[...] favore della convenuta.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa in data 20.7.2023 la CP_3 che, aderendo alle difese dell'assicurato, geom. escludeva
[...] Controparte_2 qualsivoglia responsabilità a carico del medesimo e chiedeva che le domande avverse fossero rigettate;
in via subordinata che fosse limitato l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato secondo quanto risultante dall'esito dell'istruttoria e secondo il grado di responsabilità accertato in capo ai soggetti coinvolti nella causa, nonché ai termini di polizza.
All'udienza del 13.9.2023 parte attrice dichiarava di essere disponibile all'abbandono della causa a fronte del pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di euro 3.000,00, oltre spese legali.
Nella stessa udienza veniva formulata dal Giudice proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento da parte dei convenuti in solido della somma di euro 3.000,00, oltre alle spese legali in favore di parte attrice, nonché il pagamento da parte della convenuta delle spese di lite maturate in favore dei terzi chiamati, e CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3
CP_ All'udienza del 25.10.2023 il convenuto versava la somma omnicomprensiva di euro 3.000,00, spese di lite integralmente compensate, a favore di parte attrice e quest'ultima, a fronte del pagamento ricevuto, dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti del convenuto, mentre si riservava di proseguire nel giudizio nei confronti della convenuta per la CP_1 rifusione delle spese di lite. Nella stessa udienza la convenuta dichiarava di non CP_1 accettare la proposta formulata dal Giudice in data 13.9.2023 e di essere disponibile a versare alle difese di parte attrice e delle terze chiamate per le spese di lite la somma complessiva di euro 1.000,00.
CP_ Dichiarato estinto il rapporto processuale tra l'attore e il convenuto , venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c..
Ritenuta la causa documentalmente istruita, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata CP_3 di improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta
[...] Controparte_1 per mancato esperimento del preventivo procedimento di negoziazione assistita per i motivi addotti nell'ordinanza del 27.10.2023, a cui ci si riporta integralmente.
A seguito dell'estinzione del rapporto processuale tra il signor e il Parte_1 convenuto per rinuncia agli atti dell'attore, quest'ultimo ha proseguito il Controparte_4 giudizio nei confronti della convenuta unicamente per il recupero delle spese Controparte_1 legali.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'intervenuta rinuncia agli atti ad opera dell'attore nei confronti del CP_ convenuto , precisamente la rinuncia alla domanda di condanna in solido con la convenuta alla rifusione delle spese per la regolarizzazione urbanistica e catastale CP_1 dell'immobile, oggetto della compravendita, ha esaurito il diritto azionato dallo stesso attore e preclude ogni accertamento sulla responsabilità in capo alla convenuta ai fini della sua eventuale condanna al pagamento delle spese di lite, da stabilirsi in base al principio della soccombenza. Peraltro lo stesso attore non ha neppure richiesto che fosse accertata un'eventuale responsabilità in via esclusiva della convenuta a giustificazione della richiesta di pagamento delle spese di lite. La transazione intervenuta tra attore e convenuto ha fatto venir meno l'interesse ad agire dello stesso attore che con il pagamento della somma di euro 3.000,00 si è ritenuto soddisfatto tanto da non proseguire nella richiesta di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta. Anche l'assenza di deposito della comparsa conclusionale di parte attrice risulta sintomatico del suo disinteresse al prosieguo dell'azione.
Nulla, pertanto, deve essere liquidato in favore dell'attore a titolo di spese legali, evidenziando anche che il pagamento di euro 3.000,00 era stato effettuato dal convenuto a spese integralmente compensate.
Quanto alle altre domande formulate dalle parti, si osserva quanto segue.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha agito in via riconvenzionale e ha chiamato in causa il geom. ritendendolo personalmente responsabile in riferimento ai Controparte_2 fatti per cui è causa e costringendolo a chiamare a sua volta in causa la propria compagnia di Assicurazione, .. CP_3
La signora nonostante la rinuncia agli atti operata dall'attore, oltre a rifiutare la Controparte_1 proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., non ha provveduto a rinunciare a sua volta alle domande svolte e, con la richiesta dei termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., ha manifestato l'intenzione di proseguire nel giudizio per l'accoglimento delle domande di merito svolte nei confronti dell'attore (di rigetto) ed in via riconvenzionale nei confronti del terzo chiamato, geom. di accertamento di responsabilità e condanna Controparte_2 al pagamento delle somme pretese da parte attrice), costringendo i terzi chiamati a proseguire in un giudizio rispetto al quale, per sua stessa ammissione, non nutriva più alcun interesse.
Infatti la convenuta, fin dalla memoria ex art. 183, 6° comma n 1 c.p.c., come riportato anche in comparsa conclusionale, ha espressamente dichiarato: “….posta la caducazione della domanda principale non ha interesse ad accertare la responsabilità del terzo chiamato Geom.
é a vedersi restituita dal Geom. lcuna somma in omaggio al principio di CP_2 CP_2 economia processuale”, al punto che nella stessa memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. espressamente deduceva: “rinuncia alle seguenti domande svolte nei confronti del terzo chiamato riducendo pertanto il thema decidendum, ossia la domanda di condanna alla restituzione della somma di euro 3.000,00 nonché alla domanda istruttoria di esibizione in originale della/e fattura/e di cui ai n. due assegni n. 768895482 di euro 5.800,00 e n.
768895487 di euro 1.000,00, insistendo invece nella domanda di manleva formulata nel caso di prosecuzione del giudizio”.
Pertanto, già la sola condotta tenuta dalla convenuta pone a suo carico le spese di lite in favore dei terzi chiamati.
Inoltre secondo costante orientamento della Suprema Corte “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (V. Cass. ordinanza n. 6144/2024).
In tema di accertamento della responsabilità del terzo chiamato si rileva che CP_2 quest'ultimo era stato incaricato dalla convenuta nel 2015 di procedere al frazionamento dell'immobile sito a Lazzate, Via Libertà 65, posto a piano primo e al cambio di destinazione d'uso, in modo da ottenere due distinti immobili ad uso abitativo, nonché alla redazione delle nuove schede catastali. Risulta, infatti, documentalmente che il geom. presentava CP_2 presso il competente ufficio tecnico del Comune di Lazzate la relativa CILA riguardante l'immobile posto al piano primo ad uso residenziale e che procedeva al cambio di destinazione d'uso, con aggiornamento delle schede catastali, in adempimento dell'incarico ricevuto. Risulta, invece, che le difformità edilizie ed urbanistiche denunciate dall'attore riguardavano l'immobile posto a piano terra, in riferimento al quale nessun incarico era stato mai conferito dalla signora al geom. in previsione della compravendita CP_1 CP_2 intercorsa tra attore e convenuta.
Alcuna responsabilità può, pertanto, essere imputata a carico del geom. CP_2 con la conseguenza che, in applicazione del principio di causalità e di quello di
[...] soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico della convenuta, la quale, agendo in via riconvenzionale nei confronti del terzo, geom. determinava la chiamata in CP_2 causa di costui e della di lui Compagnia di Assicurazione.
Le spese di lite devono essere liquidate applicando, in riferimento allo scaglione da 5.201,00-
26.000,00, i valori medi delle tariffe forensi per la fase studio della controversia, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase della decisione.
Al riguardo si rileva che il terzo chiamato geom. con la propria Controparte_2 memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. faceva presente che era d'accordo ad accettare l'eventuale rinuncia agli atti da parte della convenuta previo pagamento delle spese di CP_1 lite che quantificava in euro 8.104,00 (fino alla fase istruttoria compresa), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, ed euro 264,00 a titolo di anticipazioni.
Se da un lato è da considerarsi irrisoria la somma globale di euro 1.000,00 offerta dalla convenuta all'udienza del 25.10.2023 a titolo di spese legali alle difese dell'attore e dei CP_1 terzi chiamati, legittimamente rifiutata, dall'altro la richiesta di euro 8.104,00 avanzata dal terzo chiamato non rispecchia i criteri di applicazione dei valori medi delle tariffe forensi e non trova alcuna giustificazione, trattandosi di causa che non presenta particolare difficoltà, con la conseguenza che anche la condotta del terzo chiamato non ha agevolato l'eventuale rinuncia agli atti da parte della convenuta CP_1
Pertanto, si ritiene equo, applicati i valori medi delle tariffe forensi in essere, liquidare per ciascuno dei terzi chiamati quanto segue: euro 919,00 studio controversia, euro 777,00 fase introduttiva, euro 1.680,00 fase istruttoria, ed euro 851,00 fase decisionale, per un totale complessivo di euro 4.227,00, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite avanzata dal signor nei confronti della signora Parte_1 Controparte_1 2) Rigetta le domande formulate dalla signora nei confronti del signor Controparte_1
e dei terzi chiamati, geom. Parte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 3) Condanna la signora al pagamento in favore del geom. Controparte_1 [...] della somma di euro 264,00 per anticipazioni e della somma di euro Controparte_5
4.227,00 per compensi, oltre spese 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4) Condanna la signora al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_3 della somma di euro 4.227,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 27 marzo 2025 Il G.O.T.
Stefania Maxia