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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1645/2022 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato VIVILECCHIA BRUNA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato LOVECE LOREDANA, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 4/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/10/2022 Parte_1
- premesso di avere contratto matrimonio in data 7/6/1997 in MATERA con CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli (il 15/1/1999),
[...] Per_1
maggiorenne autonomo economicamente, ed (il 16/4/2003), maggiorenne Per_2
studentessa universitaria economicamente non indipendente - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'assegnazione temporanea della casa coniugale per ivi abitarvi con i figli in attesa della vendita della stessa, l'assegnazione di un terreno in comproprietà con il coniuge, rivendicandone il pagamento ad opera di suo padre, ed un assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento della IG Per_2
di non meno di € 700,00, da versarsi anche direttamente alla IG.
Con comparsa del 24/11/2022 si costituiva in giudizio, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma formulando domanda riconvenzionale di addebito in capo alla ricorrente, asserendo che la crisi coniugale era stata provocata da una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con tale , scoperta Persona_3 dal marito solo in data 27/6/2022; quanto agli ulteriori aspetti, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per continuarvi ad abitare unitamente alla IG , e che fosse Per_2 stabilito a carico dei genitori l'onere di provvedere al mantenimento della IG mediante il versamento di un assegno mensile di € 350,00 a carico del resistente e di € 100,00 a carico della ricorrente.
Sentite le parti e la IG , con ordinanza del 15/2/2023 il Giudice, constatata Per_2
l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, tenuto conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi e delle dichiarazioni rese dalla IG, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla per abitarvi con la IG e Parte_1 Per_2 poneva a carico del l'obbligo di versare mensilmente, direttamente alla IG, la CP_1
somma di € 430,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevava, inoltre,
l'inammissibilità della richiesta di assegnazione del terreno formulata dalla ricorrente perché esulante dall'oggetto del giudizio di separazione;
infine, rinviava per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 9/3/2023 la ricorrente domandava la conferma dei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza del 15/2/2023, con richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento per la IG direttamente Per_2
da parte del datore di lavoro del inoltre, formulava domanda di addebito della CP_1
separazione in capo al resistente, ritenendo che la crisi coniugale fosse stata causata dall'atteggiamento di disinteresse del marito nei confronti del coniuge e dei figli.
Con memoria integrativa depositata il 25/5/2023 il resistente insisteva nella domanda di assegnazione della casa coniugale e domandava la riduzione ad € 250,00 dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della IG . Per_2
Con ordinanza del 30/6/2023 il Giudice rigettava le istanze di modifica formulate da entrambe le parti, confermando le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del
15/2/2023. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in sede di istruzione veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
All'udienza del 5/4/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 4/10/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, si osserva quanto segue.
Il ha dichiarato di aver appreso solo in data 27/6/2022 che sua moglie CP_1
intratteneva una relazione extraconiugale con il sig. , quando un comune Persona_3
amico della coppia, sig. , gli riferiva che da giorni si chiacchierava Parte_2
sulla vita matrimoniale delle parti ed in modo particolare sulla condotta della
, che sarebbe stata colta in atteggiamenti equivoci con il . Parte_1 Per_3
Orbene, com'è noto, in materia di inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale vige il consolidato principio per cui essa, “costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale” (tra le molte, da ultima, v. Cass. Civ. Sez. I,
29/4/2024, n.11394).
Pertanto, facendo buon governo delle regole probatorie in materia, grava sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare tanto la condotta infedele dell'altro coniuge, quanto la sua efficacia causale rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (v., ad es., Cass. Civ. Sez. I, 18/4/2024, n. 10489). Calando tali principi al caso di specie, vi è da dire che nel corso del giudizio è stata provata tanto la relazione extraconiugale quanto il nesso eziologico fra tale relazione e la crisi coniugale.
Dall'esame combinato del materiale probatorio prodotto in giudizio e delle prove testimoniali, si può infatti affermare con ragionevole certezza non solo che la abbia intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, Parte_1
ma anche che tale relazione sia stata la causa della crisi coniugale.
Preliminarmente, in merito agli screenshot della schermata del cellulare della ricorrente prodotti dal resistente con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, occorre precisare che “Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione,
è da considerarsi legittima l'allegazione in giudizio delle riproduzioni di conversazioni estrapolate dal telefono cellulare del coniuge, senza il suo consenso e pur applicando una disposizione abrogata nel 2018, a seguito dell'entrata in vigore del lgs. n. 101/2018, art. 27, comma 1, lett. a), n.
2. Il riferimento, infatti, alla legge abrogata non esclude la possibilità di trattare dati sensibili in chiave difensiva alla stregua dell'art.
24 Cost. e art. 51 c.p., ma anche delle nuove regolamentazioni emanate dall'Autorità
Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio. (Cass. Civ. Sez. I, 12/5/2023, n.13121).
Sull'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel processo civile, va richiamata anche la recente pronuncia della Cassazione civile del 18/01/2025, n.1254, secondo cui
“I messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
La contestazione della ricorrente, secondo cui tali screenshot sarebbero inutilizzabili perché privi di data e non riferibili a persone nella loro precisa identità è del tutto generica, nonché priva di elementi che possano anche solo fondare il sospetto che tali messaggi non siano attendibili.
Ed invero, quanto alle persone coinvolte nella conversazione, una delle due è stata registrata con il nome e la sua foto profilo riproduce la scritta ”, sicché Per_3 Pt_3
è plausibile che si tratti proprio del sig. , mentre l'altra persona Persona_3
coinvolta, seppure formalmente non identificata, non può che essere la , Parte_1
essendo del tutto inverosimile che il possa aver reperito tali conversazioni su CP_1
uno smartphone che non fosse quello della moglie e avuto riguardo al tenore dei messaggi, che, valutati unitamente alle risultanze della prova testimoniale in merito alla relazione della con il , non sembrano lasciare adito a dubbi che si tratti Parte_1 Per_3
proprio della . Parte_1
Invece, quanto alla data, seppure le conversazioni siano prive di date, vi è da dire che dall'esame delle stesse si può risalire al periodo temporale settembre/ottobre 2022; in particolare, in una delle conversazioni la scrive testualmente: “Comunque Parte_1 uomini e donne inizia martedì, per i funerali della regina l'hanno rimandato”, riferendosi certamente ai funerali della d' , avvenuti lunedì 19/9/2022, Persona_4 Persona_5 mentre in un'altra conversazione si nota il link di un articolo del giornale “Il Fatto
Quotidiano”, datato 15/10/2022.
Fatta questa necessaria premessa, dalla lettura delle conversazioni risulta evidente non solo la relazione intercorrente tra la ed il , ma anche il nesso Parte_1 Per_3 causale tra tale relazione e la crisi coniugale: il scrive “Buonanotte amore mio, Per_3
e anche stasera mi manchi tanto” e la risponde “Tu di più; sono sempre più Parte_1 convinta della scelta che ho fatto”, il “No tesoro mio questo primato non è più Per_3 il tuo, anche io”, inequivocabilmente riferendosi alla decisione di entrambi di separarsi dai rispettivi coniugi;
che tale relazione sia stata intrattenuta durante il matrimonio e segretamente lo si evince dal tenore delle conversazioni, in particolare in una la scrive “Quanto avrei voluto che i miei figli ti avessero avuto come padre, Parte_1 sarebbe stato tutto così perfetto”, il risponde “O quasi…vedi pensa a noi Per_3 lascialo stare e soprattutto pensa a quando “pompi” con me…ti amo e mi manchi tantissimo oggi mi hai fatto un grande regalo con quel bacio”, la replica Parte_1
“Se ne sta andando, fa la notte” , senza dubbio riferendosi al marito, guardia giurata con turni lavorativi notturni, e il conclude “Quando va via dimmelo come posso ti Per_3 chiamo”; in altra conversazione nella quale i due progettano di passare un giorno fuori Per città, il chiede “Cosa dirai ad se andiamo via” e la ricorrente risponde “Lo Per_3 faremo una domenica che rimane a RI”, chiaramente riferendosi a sua IG;
Per_2 ancora, il , riferendosi inequivocabilmente al scrive “Può essere fai Per_3 CP_1
come ti ho detto sposta tutto fiori soprammobili vedi nella cristalliera molto probabilmente vuole prove da mandare all'avvocato”.
In altra conversazione la , riferendosi alla possibilità di trascorrere Parte_1 insieme il giorno del compleanno del , scrive “Non so devo passare domani o Per_3 saremo sorvegliati speciali”, ed il le risponde “Sicuramente sorvegliati forse è Per_3 meglio di no poi ci vediamo a casa nostra”, evidentemente intendendo per “casa nostra”
l'appartamento di proprietà della concessogli in comodato d'uso gratuito. Parte_1
Anche tale comportamento della ricorrente, ovvero concedere a quello che lei sostiene sia solo il suo datore di lavoro la possibilità di godere di un immobile a titolo gratuito, non può che essere giustificato dal rapporto sentimentale esistente tra i due;
al contrario, apparrebbe del tutto strano che la ricorrente, che come dalla stessa dichiarato,
è onerata di tante spese, non abbia sfruttato la possibilità di procurarsi un'entrata mensile fissa affittando l'appartamento, preferendo concederlo in godimento a titolo gratuito.
Quanto detto è acclarato anche dalle prove testimoniali.
In particolare, la teste moglie del , escussa all'udienza del Testimone_1 Per_3
5/4/2024, ha dichiarato che la cominciò a collaborare presso l'attività Parte_1 commerciale del marito nel periodo natalizio del 2016, quando c'era maggiore affluenza di clienti, continuando a lavorare anche in altri periodi, quando vi era necessità, in quanto la teste, avendo una bambina piccola, era impossibilitata ad aiutare il marito;
che nel 2021, la era diventata una presenza troppo fissa nel negozio, ivi recandosi spesso Parte_1
a fare acquisti, e che il marito le riferiva che costei andava a fare la spesa e, se c'era gente, gli dava una mano, ricevendo in cambio uno sconto sulla spesa;
che dopo aver vissuto una prima crisi coniugale nel 2017, poi rientrata, il marito andava via di casa nel novembre del 2021, negando di avere una relazione con la , andando a vivere Parte_1 dapprima a casa di sua madre e poi, nell'aprile del 2022, presso un immobile di proprietà della;
di essere stata contattata dal in data 23/9/2022, e di aver Parte_1 CP_1 avuto solo allora la conferma della relazione intercorrente tra suo marito e l'odierna ricorrente, alla quale non voleva credere.
Alla medesima udienza il teste ha dichiarato di conoscere il Parte_2 da circa trent'anni, di aver iniziato a rifrequentarlo da circa quattro anni (dunque CP_1
intorno 2020), e che costui gli aveva confidato che già tre anni prima che i due amici riprendessero a frequentarsi (quindi presumibilmente intorno al 2017), i rapporti con la moglie si erano raffreddati, al punto da dormire in letti separati.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni si può desumere che la relazione tra la e il sia iniziata tra il 2016 e il 2017, essendo coincidenti tre Parte_1 Per_3 avvenimenti: l'inizio del lavoro della nel negozio del , il Parte_1 Per_3
raffreddamento dei rapporti tra costei ed il marito e la prima richiesta di separazione del
, poi ravvedutosi qualche mese dopo;
infatti, non vi sono prove che prima del Per_3
2016 tra i coniugi, sposati da vent'anni, vi fosse in atto una crisi coniugale, essendo la stessa ricorrente ad affermare, nel ricorso introduttivo datato 11/10/2022, che i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale da quasi sei anni, ovvero proprio dal
2016: solo a partire dal quell'anno, coincidente con il momento in cui la ha Parte_1
iniziato a frequentare il negozio del e successivamente a ivi lavorare, è sorta la Per_3
crisi coniugale.
Che la relazione clandestina sia durata qualche anno lo si evince anche da un'altra conversazione Whatsapp, nella quale la scrive al “Sono circa 35 Parte_1 Per_3 anni che voglio stare con te, sono così stanca”, e lui le risponde “è quasi finita abbi pazienza”, intendendo che, avendo avviato le pratiche della separazione, “questi periodi saranno solo passato il futuro lo costruiremo a nostra immagine”.
Da quanto sin qui argomentato deve desumersi che l'infedeltà della Parte_1 sia stata la causa del fallimento dell'unione matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve pertanto essere accolta.
Sorte diversa spessa alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente con la memoria integrativa del 9/3/2023, che pone il suo fondamento nel disinteresse del il quale sarebbe sempre stato completamente avulso dal ménage familiare, non CP_1
può trovare accoglimento.
Nel corso del giudizio, infatti, non è stata data alcuna prova del lamentato disinteresse del padre ai bisogni della famiglia, né che tale disinteresse possa essere stata la causa della crisi coniugale.
E' vero che all'udienza del 10/1/2023 la IG ha dichiarato che il padre è Per_2
sempre stato poco presente dal punto di vista morale, ma è altrettanto vero che la ragazza ha dichiarato che dal punto di vista economico il padre non ha fatto mancare nulla alla famiglia;
quanto agli studi universitari dei figli, vi è da considerare che i desideri dei figli, soprattutto relativamente alla scelta delle sedi universitarie, devono necessariamente essere rapportate alle concrete possibilità economiche della famiglia, sicché è del tutto verosimile che il che percepisce uno stipendio medio di circa € 1.500,00, CP_1
piuttosto che impedire ai propri figli di frequentare l'università, abbia suggerito loro di optare per delle scelte più sostenibili dal punto di vista economico, come ad esempio scegliere di frequentare l'università a RI anziché a Milano e di fare i pendolari per risparmiare sui costi dell'alloggio universitario.
Non è stata fornita alcuna prova anche relativamente alla lamentata conduzione, da parte del di una vita autonoma ed indipendente in costanza di matrimonio. CP_1
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve pertanto essere rigettata.
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla IG maggiorenne , si Per_2
osserva quanto segue.
Sentita all'udienza del 10/1/2023, la ragazza dichiarava di vivere a RI durante la settimana per frequentare l'università e di rientrare il venerdì a Matera, presso la casa familiare, e di voler continuare a vivere con la madre;
nei successivi scritti difensivi entrambe le parti hanno dichiarato che la ragazza, attualmente, ha lasciato l'appartamento di RI, avendo deciso di continuare a frequentare l'università da pendolare, vivendo a
Matera.
Ebbene, tenendo conto di quanto dichiarato da in merito alla sua volontà di Per_2
vivere con la madre, e considerando che, allo stato attuale, la ragazza vive stabilmente a
Matera presso la casa coniugale, il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare alla , quale genitore convivente con la IG Parte_1
maggiorenne.
La circostanza che abbia lasciato l'appartamento di RI (con conseguente Per_2
eliminazione del relativo costo di locazione per l'alloggio) e stia frequentando l'università da pendolare giustifica la riduzione, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, ad € 380,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, con conferma per il resto dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 15/2/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e coniugati in MATERA in data 7/6/1997;
[...] Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, Parte II, serie A, numero 76;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
5) conferma i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 15/2/2023, riducendo, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, ad € 380,00 mensili l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della IG;
6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA
[...]
e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1645/2022 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato VIVILECCHIA BRUNA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato LOVECE LOREDANA, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 4/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/10/2022 Parte_1
- premesso di avere contratto matrimonio in data 7/6/1997 in MATERA con CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli (il 15/1/1999),
[...] Per_1
maggiorenne autonomo economicamente, ed (il 16/4/2003), maggiorenne Per_2
studentessa universitaria economicamente non indipendente - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'assegnazione temporanea della casa coniugale per ivi abitarvi con i figli in attesa della vendita della stessa, l'assegnazione di un terreno in comproprietà con il coniuge, rivendicandone il pagamento ad opera di suo padre, ed un assegno mensile a carico del coniuge per il mantenimento della IG Per_2
di non meno di € 700,00, da versarsi anche direttamente alla IG.
Con comparsa del 24/11/2022 si costituiva in giudizio, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione, ma formulando domanda riconvenzionale di addebito in capo alla ricorrente, asserendo che la crisi coniugale era stata provocata da una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con tale , scoperta Persona_3 dal marito solo in data 27/6/2022; quanto agli ulteriori aspetti, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per continuarvi ad abitare unitamente alla IG , e che fosse Per_2 stabilito a carico dei genitori l'onere di provvedere al mantenimento della IG mediante il versamento di un assegno mensile di € 350,00 a carico del resistente e di € 100,00 a carico della ricorrente.
Sentite le parti e la IG , con ordinanza del 15/2/2023 il Giudice, constatata Per_2
l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, tenuto conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi e delle dichiarazioni rese dalla IG, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla per abitarvi con la IG e Parte_1 Per_2 poneva a carico del l'obbligo di versare mensilmente, direttamente alla IG, la CP_1
somma di € 430,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre a rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevava, inoltre,
l'inammissibilità della richiesta di assegnazione del terreno formulata dalla ricorrente perché esulante dall'oggetto del giudizio di separazione;
infine, rinviava per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa depositata il 9/3/2023 la ricorrente domandava la conferma dei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza del 15/2/2023, con richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento per la IG direttamente Per_2
da parte del datore di lavoro del inoltre, formulava domanda di addebito della CP_1
separazione in capo al resistente, ritenendo che la crisi coniugale fosse stata causata dall'atteggiamento di disinteresse del marito nei confronti del coniuge e dei figli.
Con memoria integrativa depositata il 25/5/2023 il resistente insisteva nella domanda di assegnazione della casa coniugale e domandava la riduzione ad € 250,00 dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della IG . Per_2
Con ordinanza del 30/6/2023 il Giudice rigettava le istanze di modifica formulate da entrambe le parti, confermando le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del
15/2/2023. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in sede di istruzione veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
All'udienza del 5/4/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 4/10/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, si osserva quanto segue.
Il ha dichiarato di aver appreso solo in data 27/6/2022 che sua moglie CP_1
intratteneva una relazione extraconiugale con il sig. , quando un comune Persona_3
amico della coppia, sig. , gli riferiva che da giorni si chiacchierava Parte_2
sulla vita matrimoniale delle parti ed in modo particolare sulla condotta della
, che sarebbe stata colta in atteggiamenti equivoci con il . Parte_1 Per_3
Orbene, com'è noto, in materia di inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale vige il consolidato principio per cui essa, “costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale” (tra le molte, da ultima, v. Cass. Civ. Sez. I,
29/4/2024, n.11394).
Pertanto, facendo buon governo delle regole probatorie in materia, grava sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare tanto la condotta infedele dell'altro coniuge, quanto la sua efficacia causale rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (v., ad es., Cass. Civ. Sez. I, 18/4/2024, n. 10489). Calando tali principi al caso di specie, vi è da dire che nel corso del giudizio è stata provata tanto la relazione extraconiugale quanto il nesso eziologico fra tale relazione e la crisi coniugale.
Dall'esame combinato del materiale probatorio prodotto in giudizio e delle prove testimoniali, si può infatti affermare con ragionevole certezza non solo che la abbia intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, Parte_1
ma anche che tale relazione sia stata la causa della crisi coniugale.
Preliminarmente, in merito agli screenshot della schermata del cellulare della ricorrente prodotti dal resistente con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, occorre precisare che “Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione,
è da considerarsi legittima l'allegazione in giudizio delle riproduzioni di conversazioni estrapolate dal telefono cellulare del coniuge, senza il suo consenso e pur applicando una disposizione abrogata nel 2018, a seguito dell'entrata in vigore del lgs. n. 101/2018, art. 27, comma 1, lett. a), n.
2. Il riferimento, infatti, alla legge abrogata non esclude la possibilità di trattare dati sensibili in chiave difensiva alla stregua dell'art.
24 Cost. e art. 51 c.p., ma anche delle nuove regolamentazioni emanate dall'Autorità
Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio. (Cass. Civ. Sez. I, 12/5/2023, n.13121).
Sull'efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel processo civile, va richiamata anche la recente pronuncia della Cassazione civile del 18/01/2025, n.1254, secondo cui
“I messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
La contestazione della ricorrente, secondo cui tali screenshot sarebbero inutilizzabili perché privi di data e non riferibili a persone nella loro precisa identità è del tutto generica, nonché priva di elementi che possano anche solo fondare il sospetto che tali messaggi non siano attendibili.
Ed invero, quanto alle persone coinvolte nella conversazione, una delle due è stata registrata con il nome e la sua foto profilo riproduce la scritta ”, sicché Per_3 Pt_3
è plausibile che si tratti proprio del sig. , mentre l'altra persona Persona_3
coinvolta, seppure formalmente non identificata, non può che essere la , Parte_1
essendo del tutto inverosimile che il possa aver reperito tali conversazioni su CP_1
uno smartphone che non fosse quello della moglie e avuto riguardo al tenore dei messaggi, che, valutati unitamente alle risultanze della prova testimoniale in merito alla relazione della con il , non sembrano lasciare adito a dubbi che si tratti Parte_1 Per_3
proprio della . Parte_1
Invece, quanto alla data, seppure le conversazioni siano prive di date, vi è da dire che dall'esame delle stesse si può risalire al periodo temporale settembre/ottobre 2022; in particolare, in una delle conversazioni la scrive testualmente: “Comunque Parte_1 uomini e donne inizia martedì, per i funerali della regina l'hanno rimandato”, riferendosi certamente ai funerali della d' , avvenuti lunedì 19/9/2022, Persona_4 Persona_5 mentre in un'altra conversazione si nota il link di un articolo del giornale “Il Fatto
Quotidiano”, datato 15/10/2022.
Fatta questa necessaria premessa, dalla lettura delle conversazioni risulta evidente non solo la relazione intercorrente tra la ed il , ma anche il nesso Parte_1 Per_3 causale tra tale relazione e la crisi coniugale: il scrive “Buonanotte amore mio, Per_3
e anche stasera mi manchi tanto” e la risponde “Tu di più; sono sempre più Parte_1 convinta della scelta che ho fatto”, il “No tesoro mio questo primato non è più Per_3 il tuo, anche io”, inequivocabilmente riferendosi alla decisione di entrambi di separarsi dai rispettivi coniugi;
che tale relazione sia stata intrattenuta durante il matrimonio e segretamente lo si evince dal tenore delle conversazioni, in particolare in una la scrive “Quanto avrei voluto che i miei figli ti avessero avuto come padre, Parte_1 sarebbe stato tutto così perfetto”, il risponde “O quasi…vedi pensa a noi Per_3 lascialo stare e soprattutto pensa a quando “pompi” con me…ti amo e mi manchi tantissimo oggi mi hai fatto un grande regalo con quel bacio”, la replica Parte_1
“Se ne sta andando, fa la notte” , senza dubbio riferendosi al marito, guardia giurata con turni lavorativi notturni, e il conclude “Quando va via dimmelo come posso ti Per_3 chiamo”; in altra conversazione nella quale i due progettano di passare un giorno fuori Per città, il chiede “Cosa dirai ad se andiamo via” e la ricorrente risponde “Lo Per_3 faremo una domenica che rimane a RI”, chiaramente riferendosi a sua IG;
Per_2 ancora, il , riferendosi inequivocabilmente al scrive “Può essere fai Per_3 CP_1
come ti ho detto sposta tutto fiori soprammobili vedi nella cristalliera molto probabilmente vuole prove da mandare all'avvocato”.
In altra conversazione la , riferendosi alla possibilità di trascorrere Parte_1 insieme il giorno del compleanno del , scrive “Non so devo passare domani o Per_3 saremo sorvegliati speciali”, ed il le risponde “Sicuramente sorvegliati forse è Per_3 meglio di no poi ci vediamo a casa nostra”, evidentemente intendendo per “casa nostra”
l'appartamento di proprietà della concessogli in comodato d'uso gratuito. Parte_1
Anche tale comportamento della ricorrente, ovvero concedere a quello che lei sostiene sia solo il suo datore di lavoro la possibilità di godere di un immobile a titolo gratuito, non può che essere giustificato dal rapporto sentimentale esistente tra i due;
al contrario, apparrebbe del tutto strano che la ricorrente, che come dalla stessa dichiarato,
è onerata di tante spese, non abbia sfruttato la possibilità di procurarsi un'entrata mensile fissa affittando l'appartamento, preferendo concederlo in godimento a titolo gratuito.
Quanto detto è acclarato anche dalle prove testimoniali.
In particolare, la teste moglie del , escussa all'udienza del Testimone_1 Per_3
5/4/2024, ha dichiarato che la cominciò a collaborare presso l'attività Parte_1 commerciale del marito nel periodo natalizio del 2016, quando c'era maggiore affluenza di clienti, continuando a lavorare anche in altri periodi, quando vi era necessità, in quanto la teste, avendo una bambina piccola, era impossibilitata ad aiutare il marito;
che nel 2021, la era diventata una presenza troppo fissa nel negozio, ivi recandosi spesso Parte_1
a fare acquisti, e che il marito le riferiva che costei andava a fare la spesa e, se c'era gente, gli dava una mano, ricevendo in cambio uno sconto sulla spesa;
che dopo aver vissuto una prima crisi coniugale nel 2017, poi rientrata, il marito andava via di casa nel novembre del 2021, negando di avere una relazione con la , andando a vivere Parte_1 dapprima a casa di sua madre e poi, nell'aprile del 2022, presso un immobile di proprietà della;
di essere stata contattata dal in data 23/9/2022, e di aver Parte_1 CP_1 avuto solo allora la conferma della relazione intercorrente tra suo marito e l'odierna ricorrente, alla quale non voleva credere.
Alla medesima udienza il teste ha dichiarato di conoscere il Parte_2 da circa trent'anni, di aver iniziato a rifrequentarlo da circa quattro anni (dunque CP_1
intorno 2020), e che costui gli aveva confidato che già tre anni prima che i due amici riprendessero a frequentarsi (quindi presumibilmente intorno al 2017), i rapporti con la moglie si erano raffreddati, al punto da dormire in letti separati.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni si può desumere che la relazione tra la e il sia iniziata tra il 2016 e il 2017, essendo coincidenti tre Parte_1 Per_3 avvenimenti: l'inizio del lavoro della nel negozio del , il Parte_1 Per_3
raffreddamento dei rapporti tra costei ed il marito e la prima richiesta di separazione del
, poi ravvedutosi qualche mese dopo;
infatti, non vi sono prove che prima del Per_3
2016 tra i coniugi, sposati da vent'anni, vi fosse in atto una crisi coniugale, essendo la stessa ricorrente ad affermare, nel ricorso introduttivo datato 11/10/2022, che i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale da quasi sei anni, ovvero proprio dal
2016: solo a partire dal quell'anno, coincidente con il momento in cui la ha Parte_1
iniziato a frequentare il negozio del e successivamente a ivi lavorare, è sorta la Per_3
crisi coniugale.
Che la relazione clandestina sia durata qualche anno lo si evince anche da un'altra conversazione Whatsapp, nella quale la scrive al “Sono circa 35 Parte_1 Per_3 anni che voglio stare con te, sono così stanca”, e lui le risponde “è quasi finita abbi pazienza”, intendendo che, avendo avviato le pratiche della separazione, “questi periodi saranno solo passato il futuro lo costruiremo a nostra immagine”.
Da quanto sin qui argomentato deve desumersi che l'infedeltà della Parte_1 sia stata la causa del fallimento dell'unione matrimoniale.
La domanda di addebito della separazione formulata dal resistente deve pertanto essere accolta.
Sorte diversa spessa alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente con la memoria integrativa del 9/3/2023, che pone il suo fondamento nel disinteresse del il quale sarebbe sempre stato completamente avulso dal ménage familiare, non CP_1
può trovare accoglimento.
Nel corso del giudizio, infatti, non è stata data alcuna prova del lamentato disinteresse del padre ai bisogni della famiglia, né che tale disinteresse possa essere stata la causa della crisi coniugale.
E' vero che all'udienza del 10/1/2023 la IG ha dichiarato che il padre è Per_2
sempre stato poco presente dal punto di vista morale, ma è altrettanto vero che la ragazza ha dichiarato che dal punto di vista economico il padre non ha fatto mancare nulla alla famiglia;
quanto agli studi universitari dei figli, vi è da considerare che i desideri dei figli, soprattutto relativamente alla scelta delle sedi universitarie, devono necessariamente essere rapportate alle concrete possibilità economiche della famiglia, sicché è del tutto verosimile che il che percepisce uno stipendio medio di circa € 1.500,00, CP_1
piuttosto che impedire ai propri figli di frequentare l'università, abbia suggerito loro di optare per delle scelte più sostenibili dal punto di vista economico, come ad esempio scegliere di frequentare l'università a RI anziché a Milano e di fare i pendolari per risparmiare sui costi dell'alloggio universitario.
Non è stata fornita alcuna prova anche relativamente alla lamentata conduzione, da parte del di una vita autonoma ed indipendente in costanza di matrimonio. CP_1
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve pertanto essere rigettata.
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla IG maggiorenne , si Per_2
osserva quanto segue.
Sentita all'udienza del 10/1/2023, la ragazza dichiarava di vivere a RI durante la settimana per frequentare l'università e di rientrare il venerdì a Matera, presso la casa familiare, e di voler continuare a vivere con la madre;
nei successivi scritti difensivi entrambe le parti hanno dichiarato che la ragazza, attualmente, ha lasciato l'appartamento di RI, avendo deciso di continuare a frequentare l'università da pendolare, vivendo a
Matera.
Ebbene, tenendo conto di quanto dichiarato da in merito alla sua volontà di Per_2
vivere con la madre, e considerando che, allo stato attuale, la ragazza vive stabilmente a
Matera presso la casa coniugale, il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare alla , quale genitore convivente con la IG Parte_1
maggiorenne.
La circostanza che abbia lasciato l'appartamento di RI (con conseguente Per_2
eliminazione del relativo costo di locazione per l'alloggio) e stia frequentando l'università da pendolare giustifica la riduzione, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, ad € 380,00 mensili dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, con conferma per il resto dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 15/2/2023.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e coniugati in MATERA in data 7/6/1997;
[...] Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1997, Parte II, serie A, numero 76;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
5) conferma i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 15/2/2023, riducendo, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, ad € 380,00 mensili l'assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della IG;
6) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, IVA
[...]
e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco