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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 266 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 266 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26/06/2025 ore 9:25, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Adriano Giorgini in sostituzione degli avv. Stramaccia e Calvani;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il difensore discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.38
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 27 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 266 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Calvani;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del curatore pro tempore, Controparte_2 contumace;
Parte resistente
Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di esser stato assunto dalla società il 26 luglio Parte_1 Controparte_1
2022 con contratto a tempo determinato avente scadenza il 24 ottobre 2022. Espone di aver svolto mansioni di autista di livello III super del CCNL Autotrasporti Logistica presso l'unità locale in Prato.
Espone che il rapporto di lavoro è terminato in data 9 settembre 2022, giorno in cui lo stesso ha ricevuto lettera di licenziamento ex art 2119 c.c.. Tale recesso è stato contestato dal ricorrente in data 3 novembre 2022 con comunicazione PEC.
Pag. 2 di 5 Il ricorrente rappresenta, altresì, di aver subito rilevanti trattenute in busta paga (nello specifico, nelle buste di agosto e settembre 2022 per euro 188,15 e 711,42) con l'indicazione “multa/danni”, in ragione di presunte violazioni del Codice della Strada operate con il mezzo fornito dalla datrice di lavoro, di cui, tuttavia, nega di essere responsabile.
Chiede, dunque, la condanna della società convenuta, in tesi, al pagamento in favore del ricorrente per illegittimo recesso ante tempus della somma di euro 3.176,41 ed, in ipotesi, al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento per un importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In ogni caso, chiede la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 899,57 per le trattenute a titolo di “multa/danni” in busta paga.
2. Si è costituita in giudizio la società Sarinelli Trasporti s.r.l., contestando la ricostruzione fornita dal ricorrente. Rappresenta che il licenziamento è dipeso non solo dalla mancata riconsegna del mezzo come su disposizioni del datore di lavoro, ma soprattutto dalle offese e pesanti minacce al datore di lavoro che si sono verificate in quell'occasione, tanto da incutere timore per la propria incolumità fisica all'amministratrice della società, e a suo marito, . Circa le violazioni Controparte_3 Persona_1 del Codice della Strada, la società convenuta rappresenta che tutte le infrazioni si sono verificate quando il ricorrente si trovava alla guida, circostanza di cui il ricorrente era peraltro al corrente, in quanto i verbali relativi gli venivano trasmessi via PEC. La società ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso.
3. Nelle more del procedimento, è intervenuta interruzione del procedimento per apertura della liquidazione controllata della società resistente come da sentenza del Tribunale di Bari n. 110 del 2024.
4. Il procedimento è stato riassunto presso questo Tribunale dal ricorrente, limitando la domanda alla declaratoria di illegittimità del licenziamento /recesso ante tempus. La liquidazione controllata, pur ritualmente notificata, non si è costituita, rimanendo contumace. Il Tribunale, all'esito della prima udienza di discussione, ha sollevato questione circa l'ammissibilità dell'azione, attesa la pendenza di un procedimento di liquidazione controllata in corso, su cui la parte ricorrente ha preso posizione con nota autorizzata.
5. La sottoposizione a procedura della società datrice di lavoro (nella specie, la liquidazione controllata) determina l'improponibilità o l'improseguibilità del giudizio, ancorché unicamente finalizzato ad una domanda di accertamento, avente tuttavia funzione strumentale all'accertamento di crediti di natura meramente patrimoniale.
Secondo un orientamento del tutto consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità, il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative vede il primo quale giudice del rapporto e il secondo quale giudice del concorso.
Pag. 3 di 5 Quello che rileva e radica la competenza del giudice del lavoro è l'interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio.
Diversamente, quando venga in rilievo soltanto un accertamento strumentale alla mera configurazione di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, queste rientrano nella cognizione del giudice fallimentare, non essendovi un interesse specifico e giuridicamente tutelato per giustificare l'alterazione delle regole endoconcorsuali approntate per una tutela completa del contraddittorio con i creditori.
Più volte dunque (si veda a partire da Cass., n. 530 del 1993; Cass., n. 8093 del 2013; Cass., n. 16443 del 2018) viene affermato che la cognizione del giudice del lavoro presuppone la “dimostrazione dall'istante di un interesse effettivo che trascenda quello relativo al giudizio in corso, rispondente ad un'esigenza eccedente quella immediata alla sua soluzione della causa promossa”; “ciò che si verifica ogni qual volta il lavoratore manifesti
l'interesse […] ad ottenere una pronuncia che "faccia stato" sul suo rapporto di lavoro, piuttosto che un accertamento, in via meramente incidentale, al solo fine di ammissione del suo credito, dipendente dal rapporto di lavoro, allo stato passivo del fallimento (o comunque di una procedura concorsuale)”.
Conclusivamente, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo
(recentemente, Cass. n. 27796 del 2024: “Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma
l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso, ma il punto va chiarito, anche a fronte di un assunto della Corte territoriale in ordine ad una generalizzata possibilità di accesso alla tutela di accertamento in sede di cognizione ordinaria pur in pendenza di l.c.a. Infatti, qualunque azione contro una delle procedure qui in esame ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori. Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere. Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori - difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della Pag. 4 di 5 verificazione. Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (…). Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza, afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori”).
6. Ebbene, si osserva, nella cornice dei principi anzidetti, che nel caso di specie non possa dirsi allegato un interesse all'azione di mero accertamento dell'illegittimità del licenziamento diverso dalla tutela risarcitoria, di natura patrimoniale, richiesta originariamente nel ricorso introduttivo del 17 aprile
2023. In questo senso, difatti, si esprime anche la memoria autorizzata del 6.6.2025 (“il problema non è la mera declaratoria dell'illegittimità del recesso, con conseguente risarcimento del danno. Da sempre la giurisprudenza considera il recesso ante tempus nel contratto a termine privo di efficacia e tale da determinare il diritto al trattamento economico che sarebbe spettato fino al termine del contratto proprio in funzione della ricostituzione del rapporto interrotto in maniera inefficace”). Del resto, la stessa originaria iniziativa giudiziaria è stata promossa quando oramai il contratto a tempo determinato era scaduto (24.10.2022) e, pertanto, non si è mai posto un problema di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Deve quindi concludersi che l'illegittimità dedotta e di cui si chiede l'accertamento ha esclusivamente una funzione strumentale all'accertamento di pretese di natura patrimoniale da far valere sul patrimonio della società datrice di lavoro, in liquidazione controllata, con conseguente improcedibilità della domanda.
7. Attesa la contumacia della convenuta, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, il 27 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 266 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 26/06/2025 ore 9:25, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Adriano Giorgini in sostituzione degli avv. Stramaccia e Calvani;
- per parte convenuta nessuno compare.
Il difensore discute riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.38
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 27 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 266 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Calvani;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del curatore pro tempore, Controparte_2 contumace;
Parte resistente
Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di esser stato assunto dalla società il 26 luglio Parte_1 Controparte_1
2022 con contratto a tempo determinato avente scadenza il 24 ottobre 2022. Espone di aver svolto mansioni di autista di livello III super del CCNL Autotrasporti Logistica presso l'unità locale in Prato.
Espone che il rapporto di lavoro è terminato in data 9 settembre 2022, giorno in cui lo stesso ha ricevuto lettera di licenziamento ex art 2119 c.c.. Tale recesso è stato contestato dal ricorrente in data 3 novembre 2022 con comunicazione PEC.
Pag. 2 di 5 Il ricorrente rappresenta, altresì, di aver subito rilevanti trattenute in busta paga (nello specifico, nelle buste di agosto e settembre 2022 per euro 188,15 e 711,42) con l'indicazione “multa/danni”, in ragione di presunte violazioni del Codice della Strada operate con il mezzo fornito dalla datrice di lavoro, di cui, tuttavia, nega di essere responsabile.
Chiede, dunque, la condanna della società convenuta, in tesi, al pagamento in favore del ricorrente per illegittimo recesso ante tempus della somma di euro 3.176,41 ed, in ipotesi, al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento per un importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. In ogni caso, chiede la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 899,57 per le trattenute a titolo di “multa/danni” in busta paga.
2. Si è costituita in giudizio la società Sarinelli Trasporti s.r.l., contestando la ricostruzione fornita dal ricorrente. Rappresenta che il licenziamento è dipeso non solo dalla mancata riconsegna del mezzo come su disposizioni del datore di lavoro, ma soprattutto dalle offese e pesanti minacce al datore di lavoro che si sono verificate in quell'occasione, tanto da incutere timore per la propria incolumità fisica all'amministratrice della società, e a suo marito, . Circa le violazioni Controparte_3 Persona_1 del Codice della Strada, la società convenuta rappresenta che tutte le infrazioni si sono verificate quando il ricorrente si trovava alla guida, circostanza di cui il ricorrente era peraltro al corrente, in quanto i verbali relativi gli venivano trasmessi via PEC. La società ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso.
3. Nelle more del procedimento, è intervenuta interruzione del procedimento per apertura della liquidazione controllata della società resistente come da sentenza del Tribunale di Bari n. 110 del 2024.
4. Il procedimento è stato riassunto presso questo Tribunale dal ricorrente, limitando la domanda alla declaratoria di illegittimità del licenziamento /recesso ante tempus. La liquidazione controllata, pur ritualmente notificata, non si è costituita, rimanendo contumace. Il Tribunale, all'esito della prima udienza di discussione, ha sollevato questione circa l'ammissibilità dell'azione, attesa la pendenza di un procedimento di liquidazione controllata in corso, su cui la parte ricorrente ha preso posizione con nota autorizzata.
5. La sottoposizione a procedura della società datrice di lavoro (nella specie, la liquidazione controllata) determina l'improponibilità o l'improseguibilità del giudizio, ancorché unicamente finalizzato ad una domanda di accertamento, avente tuttavia funzione strumentale all'accertamento di crediti di natura meramente patrimoniale.
Secondo un orientamento del tutto consolidato, anche nella giurisprudenza di legittimità, il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare nell'individuazione delle rispettive speciali prerogative vede il primo quale giudice del rapporto e il secondo quale giudice del concorso.
Pag. 3 di 5 Quello che rileva e radica la competenza del giudice del lavoro è l'interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio.
Diversamente, quando venga in rilievo soltanto un accertamento strumentale alla mera configurazione di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, queste rientrano nella cognizione del giudice fallimentare, non essendovi un interesse specifico e giuridicamente tutelato per giustificare l'alterazione delle regole endoconcorsuali approntate per una tutela completa del contraddittorio con i creditori.
Più volte dunque (si veda a partire da Cass., n. 530 del 1993; Cass., n. 8093 del 2013; Cass., n. 16443 del 2018) viene affermato che la cognizione del giudice del lavoro presuppone la “dimostrazione dall'istante di un interesse effettivo che trascenda quello relativo al giudizio in corso, rispondente ad un'esigenza eccedente quella immediata alla sua soluzione della causa promossa”; “ciò che si verifica ogni qual volta il lavoratore manifesti
l'interesse […] ad ottenere una pronuncia che "faccia stato" sul suo rapporto di lavoro, piuttosto che un accertamento, in via meramente incidentale, al solo fine di ammissione del suo credito, dipendente dal rapporto di lavoro, allo stato passivo del fallimento (o comunque di una procedura concorsuale)”.
Conclusivamente, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo
(recentemente, Cass. n. 27796 del 2024: “Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma
l'ammissibilità, se non funzionali alla partecipazione al concorso, ma il punto va chiarito, anche a fronte di un assunto della Corte territoriale in ordine ad una generalizzata possibilità di accesso alla tutela di accertamento in sede di cognizione ordinaria pur in pendenza di l.c.a. Infatti, qualunque azione contro una delle procedure qui in esame ha riflessi sul concorso, perché quanto meno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori. Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere. Il punto non sta dunque tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori - difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della Pag. 4 di 5 verificazione. Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (…). Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza, afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori”).
6. Ebbene, si osserva, nella cornice dei principi anzidetti, che nel caso di specie non possa dirsi allegato un interesse all'azione di mero accertamento dell'illegittimità del licenziamento diverso dalla tutela risarcitoria, di natura patrimoniale, richiesta originariamente nel ricorso introduttivo del 17 aprile
2023. In questo senso, difatti, si esprime anche la memoria autorizzata del 6.6.2025 (“il problema non è la mera declaratoria dell'illegittimità del recesso, con conseguente risarcimento del danno. Da sempre la giurisprudenza considera il recesso ante tempus nel contratto a termine privo di efficacia e tale da determinare il diritto al trattamento economico che sarebbe spettato fino al termine del contratto proprio in funzione della ricostituzione del rapporto interrotto in maniera inefficace”). Del resto, la stessa originaria iniziativa giudiziaria è stata promossa quando oramai il contratto a tempo determinato era scaduto (24.10.2022) e, pertanto, non si è mai posto un problema di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Deve quindi concludersi che l'illegittimità dedotta e di cui si chiede l'accertamento ha esclusivamente una funzione strumentale all'accertamento di pretese di natura patrimoniale da far valere sul patrimonio della società datrice di lavoro, in liquidazione controllata, con conseguente improcedibilità della domanda.
7. Attesa la contumacia della convenuta, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, il 27 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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