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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 130/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTANGELO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_2 C.F._1
RICCARDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto d'opera intellettuale - responsabilità
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“VOGLIA Codesto On.le Tribunale adito, preliminarmente disporre CTU in rinnovazione e con i
medesimi quesiti già posti in atti, nominando un nuovo e più adeguato Consulente Tecnico
d'Ufficio, rimettendo la causa in istruttoria;
Nel Merito: -accertare e dichiarare la presenza di gravi
vizi e difetti nonché la non corretta costruzione dell'opera a regola d'arte, segnatamente la presenza
di errori progettuali e di direzione lavori, tali da determinare la irrealizzabilità dell'opera
commissionata dal Sig. ed imputabili al Geom. (convenuto); CP_1 Controparte_2
vizi e difetti rilevati ed esistenti nell'immobile sito in Suno, Via Pieve, 58, distinto all'Agenzia del
Territorio della Provincia di Novara, alla Sezione Catasto Terreni fg. 18 del suddetto comune,
mappali 66,68,69 e 237, così come meglio riportati ed accertati in sede di CTU espletata nell'ambito
del procedimento civile n. 10917/2012 R.G. Tribunale di Novara, conclusosi con sentenza definitiva
n. 860/2017 pubblicata il 12.12.2017 (cfr. produzione in atti); -conseguentemente ritenere e
dichiarare il convenuto responsabile dei gravi difetti e degli errori rilevati, quale progettista e
direttore dei lavori e, pertanto, in forza del rapporto pattizio intercorso tra le parti, condannare il
medesimo convenuto a rifondere l'attore degli importi a titolo di contributo provinciale cui aveva
diritto e la cui erogazione venne revocata ed a cui ha fatto seguito il pagamento richiesto ed
ottenuto, da parte di in favore della Parte_1 [...]
, in forza di polizze fideiussorie, rilasciate per conto Controparte_3
dell'attore a quest'ultima, n. 5009021374482 e 5009021374476 entrambe del 16.09.2010, per un
importo complessivo di € 53.452,24; nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e
patendi, derivanti dal mancato accesso al mutuo bancario, dalla perdita dell'ulteriore finanziamento
fino alla somma di € 117.000,00, di cui l'attore avrebbe potuto beneficiare qualora avesse portato a
termine l'opera nei tempi prescritti e nei limiti dei costi di esecuzione, ivi compreso il lucro cessante
pagina 2 di 8 per il mancato avvio dell'attività imprenditoriale ed i danni indiretti per la mancata godibilità e
fruibilità dell'immobile, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 ovvero in quella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese ed interessi moratori;
-con vittoria di spese,
competenze ed onorari, con le maggiorazioni di legge per rimborso delle spese generali, pari al 15%,
IVA e CPA, nonché di CTU”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Respingersi la domanda di parte ricorrente perché infondata. Darsi atto che parte attrice ha
promosso il presente giudizio con mala fede o colpa grave e, conseguentemente, condannarsi il
signor , quale titolare e legale rappresentante della ditta “ al CP_1 Controparte_1
risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., a favore del geom. nella misura ritenuta Controparte_2
corretta dal Giudice. Con il favore delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il presente procedimento ha ad oggetto le domande svolte da , nella sua CP_1
qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale La Briglia d'Oro, nei confronti del EO , a cui è stato addebitato di non aver adempiuto Controparte_2
esattamente all'incarico professionale affidatogli e nei cui confronti è stato,
conseguentemente, chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del lamentato inadempimento.
si è costituito in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Il contraddittorio è stato esteso, su istanza del convenuto, nei confronti della compagnia pagina 3 di 8 assicuratrice Tale rapporto processuale, tuttavia, è Parte_2
stato dichiarato estinto con ordinanza del 17/10/2019, essendo intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio da parte di nei confronti dell'assicurazione. Controparte_2
La causa è stata istruita tramite l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio.
2. La responsabilità professionale
ha esposto di aver presentato alla Provincia di Novara, in qualità di titolare CP_1
della propria ditta individuale, due domande di contributi, rispettivamente per € 77.700,00
e per € 15.000,00, l'una per la realizzazione di opere per l'insediamento di allevamento equino da carne e l'altra volta al sostegno dell'insediamento di giovani agricoltori (doc. 1a
e 1b). Tali domande, all'esito dell'istruttoria, sono state accolte, con comunicazione di ammissione al finanziamento provinciale (doc. 2).
Al fine della realizzazione delle opere sottese all'erogazione del contributo, CP_1
ha allegato di essersi rivolto al EO , affinché questi redigesse un Controparte_2
parere di fattibilità in ordine alla costruzione di una nuova azienda agricola e, in particolare, di una stalla equina per allevamento di carne non industriale e ricovero attrezzi. Il EO convenuto è stato incaricato di eseguire il progetto architettonico per la costruzione del ricovero attrezzi, in qualità di progettista e direttore dei lavori. Secondo
l'allegazione attorea, era stato fatto presente al professionista che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata entro il settembre del 2011, data limite per poter beneficiare del finanziamento provinciale e che il costo dell'opera avrebbe dovuto essere contenuto entro i limiti del finanziamento medesimo.
Successivamente, ha depositato domanda in variante, optando per la CP_1
realizzazione di una stalla per l'allevamento di capre da latte, ricovero mangimi e cassero per ricovero attrezzi.
pagina 4 di 8 In fase di esecuzione dei lavori, tuttavia, è emersa l'erroneità del progetto architettonico redatto dal EO , rivelatosi inidoneo all'utilizzo a cui era destinato, in CP_2
particolare a causa delle dimensioni sproporzionate.
Ciò ha determinato la revoca del contributo erogato dalla Provincia di Novara per la realizzazione del cassero ricovero attrezzi, oltre ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo.
L'attore ha allegato la responsabilità contrattuale del EO , quale CP_2
progettista e direttore dei lavori.
Il convenuto ha contestato gli addebiti avversari, sostenendo come, invece, il finanziamento fosse stato revocato a causa della mancata realizzazione della struttura principale, il cui incarico progettuale non era mai stato affidato a , che ha Controparte_2
curato unicamente la parte relativa al ricovero attrezzi.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Vertendosi in materia contrattuale, trova applicazione il noto criterio di riparto dell'onere probatorio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
La prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal professionista convenuto poggia sulle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, che consentono di escludere qualsivoglia addebito nei confronti del EO . CP_2
Il consulente incaricato ha affermato che il progetto originario del capannone di ricovero pagina 5 di 8 attrezzi risulta consono rispetto all'utilizzo per il quale era stato progettato, considerate le caratteristiche tecniche del permesso di costruire del 23/5/2011. La struttura dell'edificio è
stata ritenuta idonea a formare quattro corsie del tutto idonee al deposito di mezzi ed attrezzi.
Il c.t.u. ha escluso eventuali responsabilità del convenuto anche in relazione alla sua posizione di direttore dei lavori, essendosi l'esecuzione dell'opera presto interrotta a causa della vertenza civile contro il progettista strutturale.
Il consulente, infine, ha escluso che il diniego opposto dall'amministrazione possa ascriversi a colpe del progettista. Secondo il perito, l'eventuale problema di progettazione del ricovero attrezzi non è stata la causa della revoca del contributo provinciale, che era destinato unicamente alla realizzazione di una stalla, il cui progetto, tuttavia, non è mai stato presentato al Comune di Suno.
Il c.t.u. ha puntualmente replicato alle contestazioni mosse dal consulente tecnico di parte attrice, rendendo i chiarimenti richiesti dal Giudice, così compiutamente assolvendo al mandato conferitogli.
Non rileva, ai fini del giudizio di responsabilità, quanto richiamato dall'attore in relazione alla perizia a firma dell'ing. espletata nel diverso procedimento contenzioso Per_1
instaurato nei confronti dell'ing. conclusosi con sentenza con cui ne è stata Persona_2
riconosciuta la responsabilità professionale, con conseguente condanna risarcitoria.
In detta consulenza, infatti, solo in via incidentale è stata presa in considerazione la posizione dell'odierno convenuto, trattandosi di accertamento vertente sull'operato di un diverso professionista, sicché devono ritenersi senza dubbio prevalenti le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, il quale ha svolto, con metodologia corretta ed elevato grado di approfondimento, un accurato esame dei fatti per cui è causa e pagina 6 di 8 della specifica posizione del EO . CP_2
Non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione della c.t.u., non risultando profili di incompatibilità del consulente nominato e non essendo ravvisabili errori metodologici nello svolgimento delle attività peritali.
Per le ragioni esposte, non essendo emerso dall'istruttoria condotta l'inadempimento del professionista, le domande svolte da parte attrice devono essere rigettate.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti. Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u.
Il convenuto ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere questi agito con mala fede o colpa grave. Il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per procedere in tal senso, dal momento che le domande di parte attrice erano meritevoli di vaglio giudiziale e che le stesse sono state respinte all'esito di un approfondimento di natura tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in €
7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto;
4) rigetta la domanda svolta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 7 di 8 Novara, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 130/2019 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTANGELO FRANCESCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_2 C.F._1
RICCARDO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratto d'opera intellettuale - responsabilità
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“VOGLIA Codesto On.le Tribunale adito, preliminarmente disporre CTU in rinnovazione e con i
medesimi quesiti già posti in atti, nominando un nuovo e più adeguato Consulente Tecnico
d'Ufficio, rimettendo la causa in istruttoria;
Nel Merito: -accertare e dichiarare la presenza di gravi
vizi e difetti nonché la non corretta costruzione dell'opera a regola d'arte, segnatamente la presenza
di errori progettuali e di direzione lavori, tali da determinare la irrealizzabilità dell'opera
commissionata dal Sig. ed imputabili al Geom. (convenuto); CP_1 Controparte_2
vizi e difetti rilevati ed esistenti nell'immobile sito in Suno, Via Pieve, 58, distinto all'Agenzia del
Territorio della Provincia di Novara, alla Sezione Catasto Terreni fg. 18 del suddetto comune,
mappali 66,68,69 e 237, così come meglio riportati ed accertati in sede di CTU espletata nell'ambito
del procedimento civile n. 10917/2012 R.G. Tribunale di Novara, conclusosi con sentenza definitiva
n. 860/2017 pubblicata il 12.12.2017 (cfr. produzione in atti); -conseguentemente ritenere e
dichiarare il convenuto responsabile dei gravi difetti e degli errori rilevati, quale progettista e
direttore dei lavori e, pertanto, in forza del rapporto pattizio intercorso tra le parti, condannare il
medesimo convenuto a rifondere l'attore degli importi a titolo di contributo provinciale cui aveva
diritto e la cui erogazione venne revocata ed a cui ha fatto seguito il pagamento richiesto ed
ottenuto, da parte di in favore della Parte_1 [...]
, in forza di polizze fideiussorie, rilasciate per conto Controparte_3
dell'attore a quest'ultima, n. 5009021374482 e 5009021374476 entrambe del 16.09.2010, per un
importo complessivo di € 53.452,24; nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti e
patendi, derivanti dal mancato accesso al mutuo bancario, dalla perdita dell'ulteriore finanziamento
fino alla somma di € 117.000,00, di cui l'attore avrebbe potuto beneficiare qualora avesse portato a
termine l'opera nei tempi prescritti e nei limiti dei costi di esecuzione, ivi compreso il lucro cessante
pagina 2 di 8 per il mancato avvio dell'attività imprenditoriale ed i danni indiretti per la mancata godibilità e
fruibilità dell'immobile, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 ovvero in quella somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre spese ed interessi moratori;
-con vittoria di spese,
competenze ed onorari, con le maggiorazioni di legge per rimborso delle spese generali, pari al 15%,
IVA e CPA, nonché di CTU”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Respingersi la domanda di parte ricorrente perché infondata. Darsi atto che parte attrice ha
promosso il presente giudizio con mala fede o colpa grave e, conseguentemente, condannarsi il
signor , quale titolare e legale rappresentante della ditta “ al CP_1 Controparte_1
risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., a favore del geom. nella misura ritenuta Controparte_2
corretta dal Giudice. Con il favore delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Il presente procedimento ha ad oggetto le domande svolte da , nella sua CP_1
qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale La Briglia d'Oro, nei confronti del EO , a cui è stato addebitato di non aver adempiuto Controparte_2
esattamente all'incarico professionale affidatogli e nei cui confronti è stato,
conseguentemente, chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del lamentato inadempimento.
si è costituito in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Il contraddittorio è stato esteso, su istanza del convenuto, nei confronti della compagnia pagina 3 di 8 assicuratrice Tale rapporto processuale, tuttavia, è Parte_2
stato dichiarato estinto con ordinanza del 17/10/2019, essendo intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio da parte di nei confronti dell'assicurazione. Controparte_2
La causa è stata istruita tramite l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio.
2. La responsabilità professionale
ha esposto di aver presentato alla Provincia di Novara, in qualità di titolare CP_1
della propria ditta individuale, due domande di contributi, rispettivamente per € 77.700,00
e per € 15.000,00, l'una per la realizzazione di opere per l'insediamento di allevamento equino da carne e l'altra volta al sostegno dell'insediamento di giovani agricoltori (doc. 1a
e 1b). Tali domande, all'esito dell'istruttoria, sono state accolte, con comunicazione di ammissione al finanziamento provinciale (doc. 2).
Al fine della realizzazione delle opere sottese all'erogazione del contributo, CP_1
ha allegato di essersi rivolto al EO , affinché questi redigesse un Controparte_2
parere di fattibilità in ordine alla costruzione di una nuova azienda agricola e, in particolare, di una stalla equina per allevamento di carne non industriale e ricovero attrezzi. Il EO convenuto è stato incaricato di eseguire il progetto architettonico per la costruzione del ricovero attrezzi, in qualità di progettista e direttore dei lavori. Secondo
l'allegazione attorea, era stato fatto presente al professionista che l'opera avrebbe dovuto essere ultimata entro il settembre del 2011, data limite per poter beneficiare del finanziamento provinciale e che il costo dell'opera avrebbe dovuto essere contenuto entro i limiti del finanziamento medesimo.
Successivamente, ha depositato domanda in variante, optando per la CP_1
realizzazione di una stalla per l'allevamento di capre da latte, ricovero mangimi e cassero per ricovero attrezzi.
pagina 4 di 8 In fase di esecuzione dei lavori, tuttavia, è emersa l'erroneità del progetto architettonico redatto dal EO , rivelatosi inidoneo all'utilizzo a cui era destinato, in CP_2
particolare a causa delle dimensioni sproporzionate.
Ciò ha determinato la revoca del contributo erogato dalla Provincia di Novara per la realizzazione del cassero ricovero attrezzi, oltre ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo.
L'attore ha allegato la responsabilità contrattuale del EO , quale CP_2
progettista e direttore dei lavori.
Il convenuto ha contestato gli addebiti avversari, sostenendo come, invece, il finanziamento fosse stato revocato a causa della mancata realizzazione della struttura principale, il cui incarico progettuale non era mai stato affidato a , che ha Controparte_2
curato unicamente la parte relativa al ricovero attrezzi.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
Vertendosi in materia contrattuale, trova applicazione il noto criterio di riparto dell'onere probatorio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
La prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal professionista convenuto poggia sulle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa, che consentono di escludere qualsivoglia addebito nei confronti del EO . CP_2
Il consulente incaricato ha affermato che il progetto originario del capannone di ricovero pagina 5 di 8 attrezzi risulta consono rispetto all'utilizzo per il quale era stato progettato, considerate le caratteristiche tecniche del permesso di costruire del 23/5/2011. La struttura dell'edificio è
stata ritenuta idonea a formare quattro corsie del tutto idonee al deposito di mezzi ed attrezzi.
Il c.t.u. ha escluso eventuali responsabilità del convenuto anche in relazione alla sua posizione di direttore dei lavori, essendosi l'esecuzione dell'opera presto interrotta a causa della vertenza civile contro il progettista strutturale.
Il consulente, infine, ha escluso che il diniego opposto dall'amministrazione possa ascriversi a colpe del progettista. Secondo il perito, l'eventuale problema di progettazione del ricovero attrezzi non è stata la causa della revoca del contributo provinciale, che era destinato unicamente alla realizzazione di una stalla, il cui progetto, tuttavia, non è mai stato presentato al Comune di Suno.
Il c.t.u. ha puntualmente replicato alle contestazioni mosse dal consulente tecnico di parte attrice, rendendo i chiarimenti richiesti dal Giudice, così compiutamente assolvendo al mandato conferitogli.
Non rileva, ai fini del giudizio di responsabilità, quanto richiamato dall'attore in relazione alla perizia a firma dell'ing. espletata nel diverso procedimento contenzioso Per_1
instaurato nei confronti dell'ing. conclusosi con sentenza con cui ne è stata Persona_2
riconosciuta la responsabilità professionale, con conseguente condanna risarcitoria.
In detta consulenza, infatti, solo in via incidentale è stata presa in considerazione la posizione dell'odierno convenuto, trattandosi di accertamento vertente sull'operato di un diverso professionista, sicché devono ritenersi senza dubbio prevalenti le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, il quale ha svolto, con metodologia corretta ed elevato grado di approfondimento, un accurato esame dei fatti per cui è causa e pagina 6 di 8 della specifica posizione del EO . CP_2
Non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione della c.t.u., non risultando profili di incompatibilità del consulente nominato e non essendo ravvisabili errori metodologici nello svolgimento delle attività peritali.
Per le ragioni esposte, non essendo emerso dall'istruttoria condotta l'inadempimento del professionista, le domande svolte da parte attrice devono essere rigettate.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti. Parimenti seguono la soccombenza le spese di c.t.u.
Il convenuto ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere questi agito con mala fede o colpa grave. Il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per procedere in tal senso, dal momento che le domande di parte attrice erano meritevoli di vaglio giudiziale e che le stesse sono state respinte all'esito di un approfondimento di natura tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande svolte da parte attrice;
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in €
7.616,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto;
4) rigetta la domanda svolta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 7 di 8 Novara, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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