Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1236 del Ruolo Gen. LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2022 tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...] -, Parte_1 rapp.to e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonio Porcaro ed Annunziata Porcaro, presso i quali elett.te domicilia nello studio in Napoli alla via Eduardo Suarez n. 10, giusta mandato in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv.to G. Tellone CP_1 elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE Con ricorso depositato telematicamente in data 17.2.2022, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società , dal 17.2.2015 al 10.7.2020, data di Parte_2 cessazione del rapporto a seguito delle dimissioni rassegnate per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni dal dicembre 2019), con prestazioni di lavoro effettiva resa fino al 20.3.2020 e successiva collocazione in cassa integrazione causale “Covid”; di aver pertanto adito il Tribunale di Napoli, con ricorso depositato in data 18.7.2020 ed iscritto al n.r.g.l. 12101/2020 per ottenere la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento del TFR e delle spettanze retributive, tra cui quelle relative agli ultimi tre mesi, calcolate con riferimento al periodo precedente l'intervento della cassa integrazione Covid, vale a dire quelle maturate da gennaio al 20 marzo 2020; che, intervenuta nelle more del giudizio sentenza n. 31/2021 del 5.3.2021 del Tribunale fallimentare di Napoli dichiarativa del fallimento della , aveva avanzato domanda di insinuazione al Parte_2 passivo ed era stato ammesso per l'importo complessivo di € 19.264, 22, di cui € 8.291,31 per TFR ed
€ 8.590,48 per competenze retributive, tra le quali quelle afferenti gli ultimi tre mesi del rapporto oltre accessori di legge, in privilegio;
di aver dunque presentato, in data 10.9.2021, domanda di ammissione al fondo di garanzia sia per il pagamento del TFR che per le altre spettanze retributive nei limiti CP_1 del previsto massimale (per l'anno 2020 pari ed €. 939,89 mensili, quindi complessivi €. 2.819,67), avendo conseguito ammissione per importo superiore al massimale;
che tuttavia l' relativamente CP_1 alle ultime tre mensilità liquidava un importo inferiore;
di aver presentato ricorso amministrativo il 13.10.2021 respinto il 27.1.2022. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo di condannare l' al pagamento della CP_1 somma di €.1.564,08 a titolo di differenza dovuta sulle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso con la fallita società ovvero del diverso importo, anche superiore, Parte_2
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vinte le spese del giudizio, con attribuzione. Si costituiva l' convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto. In particolare, asseriva di aver respinto la domanda di pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 2020 in quanto maturate in un'epoca antecedente i dodici mesi che precedono l'apertura del fallimento. In ogni caso evidenziava che la parte non aveva mai fatto riferimento, in sede amministrativa, al ricorso giudiziale n. 12101 del 2020 quale dies a quo per calcolare il termine dei dodici mesi. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è procedibile essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo. Quanto al merito, la domanda va accolta, condividendo questo giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. le motivazioni già rese in analoghi giudizi proposti innanzi al Tribunale di Napoli (cfr. sent. n. 1697/2023; 2035/2023). L'art.2 del d.lgs n. 80 del 1992 dispone che “spetta ai dipendenti di imprese fallite il pagamento di crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento determinante l'apertura della procedura concorsuale. Il pagamento è effettuato dal Fondo di Garanzia istituito presso l' ai sensi della legge n. 297/82”. CP_1
In tali crediti rientra certamente quello relativo alle retribuzioni non corrisposte negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, da individuarsi – per così come dedotto – in quelle da gennaio a marzo 2020, dovendosi considerare neutro il periodo di cassa integrazione Covid dal 21.3.2020 alla cessazione del rapporto in data 10.7.2020, durante il quale non vi è stata retribuzione, CP_ come da circolare n. 53/2007. Ed invero, il "dies a quo" del periodo di dodici mesi, precedente l'insolvenza del datore di lavoro, e nel quale debbono essere maturati i diritti del lavoratore affinché possano essere soddisfatti dal fondo di garanzia previsto dalla legge 297/82, va individuato non già nella data della sentenza dichiarativa del fallimento, ma nella data in cui il lavoratore interessato ha presentato una qualsiasi istanza giurisdizionale volta a ottenere la tutela dei propri diritti (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 1 febbraio 2005, n. 1885; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n. 16249; Cassazione civile sez. VI, 15/12/2021, n.40178). Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che l'iniziativa giudiziaria del ricorrente era attuata entro l'anno dalla maturazione dell'ultima mensilità rivendicata (marzo 2020), attraverso il deposito, in data 18.7.2020, presso il Giudice del lavoro di Napoli del ricorso finalizzato all'accertamento dei crediti di lavoro maturati e non riscossi, tra cui le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto, e alla condanna della società datrice di lavoro Dalla documentazione prodotta (decreto giudice CP_3 delegato del Tribunale di Napoli - sez. Fallimentare – dell'8.07.2021) emerge l'ammissione del credito al passivo del fallimento in posizione privilegiata. Orbene non si può sostenere, come pretende di fare l' una presunta incompletezza documentale CP_1 della domanda amministrativa in quanto, in sede di ricorso al Comitato provinciale del 13.10.2021, il ricorrente ha certamente dedotto di aver proposto ricorso giudiziale in data 18.7.2020 eppure esso è stato respinto sena richiedere alcuna integrazione documentale (cfr. doc. in atti).
2 Va rilevato che in virtù del principio di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di collaborazione, efficacia ed economicità della P.A., nell'ipotesi di documentazione incompleta od erronea prodotta dal privato a corredo di un'istanza, la P.A. ha l'obbligo di precisare quali documenti siano eventualmente carenti e di invitare l'interessato ad integrare quelli mancanti, non potendosi limitare a respingere la richiesta rappresentando, genericamente, l'incompletezza della documentazione ricevuta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 07/02/2014). Pertanto, l' non ha soddisfatto in maniera completa il credito maturato in favore del ricorrente in CP_1 ordine all'importo delle ultime tre mensilità. In ordine al quantum, i conteggi offerti dal ricorrente – ridotti rispetto all'importo accertato in sede fallimentare nei limiti del massimale fissato dalla norma – sono immuni da censure e non contestati e possono senz'altro essere condivisi e fatti propri dal giudicante. Quanto agli interessi, il comma 5 dell'art 2 D.lvo 80/1992 recita:
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. Il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la necessità di riconoscere gli interessi e la rivalutazione a decorrere dalla domanda amministrativa. Va, pertanto, riconosciuto il credito dell'istante, per la causale di cui si è detto, nei confronti dell CP_1 che va, dunque, condannato al pagamento della somma complessiva di euro 1.564,08 a titolo di differenza sulle ultime tre mensilità antecedenti la cessazione del rapporto e cioè da gennaio a marzo 2020, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda amministrativa al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della causa e in applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma di euro 1.564,08 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione al saldo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 919,00, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti.
Santa Maria Capua Vetere Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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