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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAZZOLENI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MAZZOLENI FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C..F rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...] P.IVA_2 DELLO STATO DI TRIESTE elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3 TRIESTE presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
Controparte_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1
l' e l' al fine Controparte_3 Controparte_2 di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento e dell'atto di pignoramento allo stesso notificato.
Ha dedotto che la pretesa economica azionata nella procedura esecutiva avrebbe ad oggetto l'indennità che parte opponente sarebbe tenuta a pagare in forza di abusiva occupazione di terreno rientrante nell'area del demanio marittimo, per come accertato all'esito di attività di ricognizione effettuata dalla stessa Agenzia del Demanio.
Ha dedotto l'illegittimità di tale pretesa in ragione della ritenuta qualificazione dell'area oggetto di giudizio alla stregua di demanio idrico e non già di demanio marittimo e, nel merito, ha contestato le pagina 1 di 4 condotte ascritte a giustificazione del venir meno del titolo concessorio.
Si è costituita in giudizio l' e il Controparte_2 [...] eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva di quest'ultima e, nel merito, ritenendo giustificata la pretesa economia azionata in ragione dell'esito del verbale di ricognizione redatto in merito alla qualificazione dell'area in questione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
In punto di rito è da ritenersi pienamente ammissibile l'opposizione proposta ex art 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento oggetto di causa, non potendosi ritenere meritevole di accoglimento la eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta a fronte delle istanze di pagamento antecedenti alla formazione del ruolo non oggetto di contestazione ad opera di Parte_1
Sul punto è sufficiente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'invito al pagamento costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo;
avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito” (C. 2973/2024)
Logico corollario di quanto testé dedotto è che il credito azionato con la formazione del ruolo non può dirsi in alcun modo cristallizzato in forza della mancata preventiva contestazione degli atti antecedenti emessi dall'Amministrazione titolare del credito, con conseguente ammissibilità della presente opposizione volta a contestare in radice il diritto dell'ente pubblico ad azionare, in via esecutiva, il credito oggetto di opposizione.
Di contro, sempre in via pregiudiziale, è da ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal a fronte di un credito Controparte_1 rientrante nella esclusiva titolarità dell' Controparte_2
Sul punto occorre rammentare che la normativa di cui al d.lgs. 30.VII.1999 n. 300 ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad pagina 2 di 4 esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia (art. 57).
Sulla scorta di tale disamina normativa la Suprema Corte ha più volte affermato che per effetto di tale normativa “si è verificato un peculiare, generalizzato, fenomeno di successione a titolo particolare, ex art. 111 cod.proc.civ., delle agenzie fiscali agli uffici statuali suddetti (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 6633 del 2003, cit., id., sent. n.6774 del 5.V.2003): l'
[...]
e le sue articolazioni territoriali, quindi, sono CP_2 succedute, al titolo in discorso, agli organi ministeriali in tutti i rapporti processuali suddetti aventi attinenza con le materie e le funzioni di rispettiva competenza” (C. S.U. 604/2005).
Ne consegue che, stante la titolarità esclusiva del credito in capo all'agenzia del demanio è del tutto priva di legittimazione passiva il convenuto. Controparte_1
Venendo al merito del presente giudizio, occorre evidenziare che la pretesa economica azionata nel presente giudizio origina da un verbale di ricognizione del confine tra demanio marittimo e demanio idrico, con conseguente inclusione del terreno oggetto di concessione nell'ambito del primo. Da qui, la determinazione della pretesa economica fondata, appunto, sulla occupazione di tale tipo di terreno.
Orbene, i giudizi amministrativi pendenti avverso il suddetto verbale hanno definitivamente e conclusivamente escluso la suddetta natura, determinando l'annullamento del verbale su cui si fonda l'iscrizione a ruolo dell'importo precettato, per come statuito con sentenze del 9.10.24 n° 2375 e 15.10.24 n° 2435.
Tali pronunce assurgono a tutti gli effetti a prova documentale anche nel presente giudizio.
Si rammenta infatti che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
pagina 3 di 4 Sono così state ritenute prove atipiche le produzioni documentali già avvenute nel giudizio penale, come gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili, penali o amministrativi, nonché le perizie acquisite nel corso di altro processo.
In particolare è stato evidenziato che tale qualifica si pone in contraddizione con lo stresso decreto interministeriale del 15.1.1976
“dallo stesso richiamato come atto presupposto” che “avrebbe infatti ricondotto nell'ambito del demanio marittimo […] esclusivamente lo specchio d'acqua ivi indicato, non i terreni circostanti oggetto del verbale”, ulteriormente precisando che “tale decreto sarebbe l'unico idoneo a definire i limiti del demanio marittimo”.
Ad ulteriore supporto dell'errata qualificazione del terreno oggetto di causa alla stregua di demanio marittimo, si aggiungono, per come evidenziato sempre in sentenza, le precedenti determinazioni dell' per come meglio riportate in parte motiva, Controparte_2 che confermerebbero l'appartenenza di tali terreni al demanio idrico anziché a quello marittimo.
Ne consegue che venuta meno l'inclusione del terreno nell'ambito del demanio marittimo viene meno la stessa giustificazione della sanzione irrogata all'esito e in conseguenza del suddetto verbale di ricognizione, con conseguente fondatezza, nel merito, della presente opposizione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inefficace nei confronti di la Parte_1 cartella di pagamento e l'atto di pignoramento notificato il 24.4.2024 dall' Controparte_3
- Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1531/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAZZOLENI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MAZZOLENI FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C..F rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...] P.IVA_2 DELLO STATO DI TRIESTE elettivamente domiciliato in PIAZZA DALMAZIA 3 TRIESTE presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE
Controparte_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1
l' e l' al fine Controparte_3 Controparte_2 di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento e dell'atto di pignoramento allo stesso notificato.
Ha dedotto che la pretesa economica azionata nella procedura esecutiva avrebbe ad oggetto l'indennità che parte opponente sarebbe tenuta a pagare in forza di abusiva occupazione di terreno rientrante nell'area del demanio marittimo, per come accertato all'esito di attività di ricognizione effettuata dalla stessa Agenzia del Demanio.
Ha dedotto l'illegittimità di tale pretesa in ragione della ritenuta qualificazione dell'area oggetto di giudizio alla stregua di demanio idrico e non già di demanio marittimo e, nel merito, ha contestato le pagina 1 di 4 condotte ascritte a giustificazione del venir meno del titolo concessorio.
Si è costituita in giudizio l' e il Controparte_2 [...] eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva di quest'ultima e, nel merito, ritenendo giustificata la pretesa economia azionata in ragione dell'esito del verbale di ricognizione redatto in merito alla qualificazione dell'area in questione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
In punto di rito è da ritenersi pienamente ammissibile l'opposizione proposta ex art 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento oggetto di causa, non potendosi ritenere meritevole di accoglimento la eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta a fronte delle istanze di pagamento antecedenti alla formazione del ruolo non oggetto di contestazione ad opera di Parte_1
Sul punto è sufficiente rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “l'invito al pagamento costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo;
avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito” (C. 2973/2024)
Logico corollario di quanto testé dedotto è che il credito azionato con la formazione del ruolo non può dirsi in alcun modo cristallizzato in forza della mancata preventiva contestazione degli atti antecedenti emessi dall'Amministrazione titolare del credito, con conseguente ammissibilità della presente opposizione volta a contestare in radice il diritto dell'ente pubblico ad azionare, in via esecutiva, il credito oggetto di opposizione.
Di contro, sempre in via pregiudiziale, è da ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal a fronte di un credito Controparte_1 rientrante nella esclusiva titolarità dell' Controparte_2
Sul punto occorre rammentare che la normativa di cui al d.lgs. 30.VII.1999 n. 300 ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad pagina 2 di 4 esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia (art. 57).
Sulla scorta di tale disamina normativa la Suprema Corte ha più volte affermato che per effetto di tale normativa “si è verificato un peculiare, generalizzato, fenomeno di successione a titolo particolare, ex art. 111 cod.proc.civ., delle agenzie fiscali agli uffici statuali suddetti (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 6633 del 2003, cit., id., sent. n.6774 del 5.V.2003): l'
[...]
e le sue articolazioni territoriali, quindi, sono CP_2 succedute, al titolo in discorso, agli organi ministeriali in tutti i rapporti processuali suddetti aventi attinenza con le materie e le funzioni di rispettiva competenza” (C. S.U. 604/2005).
Ne consegue che, stante la titolarità esclusiva del credito in capo all'agenzia del demanio è del tutto priva di legittimazione passiva il convenuto. Controparte_1
Venendo al merito del presente giudizio, occorre evidenziare che la pretesa economica azionata nel presente giudizio origina da un verbale di ricognizione del confine tra demanio marittimo e demanio idrico, con conseguente inclusione del terreno oggetto di concessione nell'ambito del primo. Da qui, la determinazione della pretesa economica fondata, appunto, sulla occupazione di tale tipo di terreno.
Orbene, i giudizi amministrativi pendenti avverso il suddetto verbale hanno definitivamente e conclusivamente escluso la suddetta natura, determinando l'annullamento del verbale su cui si fonda l'iscrizione a ruolo dell'importo precettato, per come statuito con sentenze del 9.10.24 n° 2375 e 15.10.24 n° 2435.
Tali pronunce assurgono a tutti gli effetti a prova documentale anche nel presente giudizio.
Si rammenta infatti che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza, ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche.
pagina 3 di 4 Sono così state ritenute prove atipiche le produzioni documentali già avvenute nel giudizio penale, come gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili, penali o amministrativi, nonché le perizie acquisite nel corso di altro processo.
In particolare è stato evidenziato che tale qualifica si pone in contraddizione con lo stresso decreto interministeriale del 15.1.1976
“dallo stesso richiamato come atto presupposto” che “avrebbe infatti ricondotto nell'ambito del demanio marittimo […] esclusivamente lo specchio d'acqua ivi indicato, non i terreni circostanti oggetto del verbale”, ulteriormente precisando che “tale decreto sarebbe l'unico idoneo a definire i limiti del demanio marittimo”.
Ad ulteriore supporto dell'errata qualificazione del terreno oggetto di causa alla stregua di demanio marittimo, si aggiungono, per come evidenziato sempre in sentenza, le precedenti determinazioni dell' per come meglio riportate in parte motiva, Controparte_2 che confermerebbero l'appartenenza di tali terreni al demanio idrico anziché a quello marittimo.
Ne consegue che venuta meno l'inclusione del terreno nell'ambito del demanio marittimo viene meno la stessa giustificazione della sanzione irrogata all'esito e in conseguenza del suddetto verbale di ricognizione, con conseguente fondatezza, nel merito, della presente opposizione.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inefficace nei confronti di la Parte_1 cartella di pagamento e l'atto di pignoramento notificato il 24.4.2024 dall' Controparte_3
- Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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