Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7604/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 in atti, dall'avvocato Massimo Butera;
-ricorrente- contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della società di CP_1
cartolarizzazione dei suoi crediti rappresentato e difeso, come da procura generale Controparte_2
alle liti in notar in Roma del 23 gennaio2023, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Per_1
Tomaselli;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito numero 593201900040692000.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa, mentre parte resistente non depositava note.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593201900040692000, notificato il 25 giugno 2024, con cui l' gli aveva intimato di pagare la somma di € 2.049,68 a titolo di contributi IVS CP_1
fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive e interessi di mora da versarsi alla gestione commercianti per il periodo 01/2018-12/2018.
1
Deduceva, in particolare, quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa contributiva, di essere socio della società “Alessio Immobiliare s.r.l.” nonché della società
“Cgmfisioterapia s.r.l.” oggi “Fisioterapika s.r.l.”; che la società “Alessio Immobiliare s.r.l.”, aveva sempre avuto quale unico scopo il godimento di un piccolo patrimonio immobiliare “familiare” (in detenzione della società tramite contratto di leasing immobiliare ancora oggi in essere), costituito da due ville accorpate e site in Gravina di Catania, come da documentazione allegata;
che la citata società gestiva tale patrimonio di proprietà, conseguendo annualmente i ricavi derivanti dai canoni di locazione percepiti, senza svolgere ulteriore attività e rientrando fiscalmente nel regime delle c.d. società di comodo fiscali;
che nella società “Cgmfisioterapia s.r.l.” (oggi “Fisioterapika s.r.l.”), la quale si occupava della gestione di centri di fisioterapia e/o terapie riabilitative in genere, e dal 2017 al 2022 composta anche dal dott. egli non aveva mai partecipato con carattere Persona_2
di abitualità e prevalenza alla relativa attività, ricoprendo soltanto la qualità di amministratore unico della stessa;
che l'attività della società era svolta da personale dipendente e quella amministrativa era affidata a professionisti esterni.
Ne discendeva, in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, che l'avviso di addebito doveva ritenersi illegittimo, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi.
1.1. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva depositata in data 18 dicembre 2024 CP_1 nella quale evidenziava che il ricorrente era stato iscritto d'ufficio alla gestione commercianti il 3 maggio 2017 retroattivamente dal periodo 01/2012 e successivamente cancellato ab origine in esecuzione di un provvedimento in autotutela del 26 febbraio 2024; che in ragione dell'intervenuta cancellazione, in data 5 settembre 2024, era stato emesso un provvedimento di sgravio di tutte le partite di credito, ivi comprese quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
1.2. Sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della parte ricorrente di cui alle note depositate ai sensi della citata disposizione normativa, nelle quali ha aderito alla richiesta dell'Istituto previdenziale di dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo, tuttavia, condannarsi l' al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza CP_1
virtuale, la causa, matura per la decisione, è stata decisa con la presente sentenza.
***
2 2. Venendo alle ragioni della decisione, va evidenziato come sia, in effetti, emersa una circostanza che ha determinato il venire a mancare della posizione di contrasto tra le parti in relazione alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito impugnato. L'istituto, infatti, ha cancellato il ricorrente ab origine dalla gestione commercianti in esecuzione di un provvedimento in autotutela del 26 febbraio 2024 e, in ragione dell'intervenuta cancellazione, in data 5 settembre 2024 ha emesso un provvedimento di sgravio di tutte le partite di credito, ivi comprese quelle oggetto dell'avviso di addebito impugnato (cfr. all. 3 alla memoria difensiva), riconoscendo non dovuti i contributi dallo stesso portati.
È evidente, pertanto, atteso che le ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione hanno trovato riscontro nel disposto sgravio della pretesa cristallizzata nell'avviso di addebito impugnato, che risulta impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo.
4. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di provvedere sulla pronuncia riguardante le spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, avendo parte ricorrente chiesto condannarsi l' CP_1
al pagamento delle spese di lite sulla base del detto principio.
4.1. Reputa il Tribunale che, ove non fosse stato necessario dichiarare cessata la materia del contendere, l'opposizione sarebbe stata accolta e ciò per le seguenti assorbenti considerazioni.
Deve verificarsi se sussista oppure no il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, da parte del socio, quale è stato il ricorrente nell'ambito della società Alessio Immobiliare s.r.l. (cfr. all. 3 al ricorso), e anche amministratore unico, quale è stato il ricorrente nella società Cmgfisioterapia s.r.l. nel periodo dedotto in causa (cfr. all. 6 al ricorso).
Ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione del socio amministratore deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45 “le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n.
1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad essere relative e gestiscono imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e per essi non sono
3 richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426 e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”.
L'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996, nel disciplinare l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
4.2. Come è evidente, non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma
è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, è sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione. Ed è a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione.
Come già affermato dalle Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 3240 del
12/02/2010) “Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto
4 impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Ne discende che la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
4.3. Nel caso di specie non è dato desumere che il ricorrente svolga, e abbia svolto nel periodo dedotto in causa, nell'ambito delle società sopra indicate, una attività di tipo commerciale in modo abituale e prevalente.
4.4. Peraltro, sulla specifica questione della fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale di assoggettare i redditi (qualificati fiscalmente) di impresa ma percepiti a mero titolo di canoni di locazione degli immobili di proprietà sociale, si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3145 del 2013, ha così argomentato:
“La sentenza impugnata ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti il presupposto per
l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta. [omissis]
Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie
Per_ come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.
CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall' l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare”.
Lo stesso Istituto Previdenziale (Circ. n. 171/2003) prevede che solo per il soggetto la cui CP_1
attività travalichi il mero godimento degli immobili e si configuri quale insieme di atti e comportamenti organizzati in forma di impresa ricorre l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
5 Nella specie non vi è traccia di tale complesso di elementi;
né può indurre a diverse conclusioni il fatto che la messa a frutto dei propri beni consenta in ipotesi un non irrilevante reddito poiché ciò, da solo, non è sufficiente a dar conto dell'abitualità di un'attività che deve comunque essere di scambio di merce e/o prestazione di servizi.
Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà
(senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi.
Alla luce dei superiori principi, deve rilevarsi come nel caso di specie non è emerso che la società di cui il ricorrente è stato socio e amministratore, nel periodo dedotto in causa, svolgesse alcuna attività di intermediazione o di scambio di beni o servizi a livello professionale ed abituale.
Pertanto, in assenza di prova dello svolgimento di un'attività di locazione di immobili organizzata in forma di impresa, la pretesa dell' si sarebbe palesa destituita di fondamento. CP_3
4.5. Osserva, in definitiva, questo giudice come, a fronte delle ragioni prospettate dall'opponente,
l'ente previdenziale convenuto ne ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza, tant'è che ha proceduto allo sgravio della pretesa portata dall'avviso di addebito dopo avere cancellato il ricorrente dalla gestione commercianti ab origine. Ne consegue che, ove non fosse stato necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere, l' sarebbe stato soccombente. CP_1
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che, nonostante la virtuale soccombenza dell' , la CP_1
circostanza che l'Istituto previdenziale abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa dell'altra parte, provvedendo ad annullare il debito in autotutela prima dell'udienza di discussione, vale, nel caso di specie, a far ritenere la ricorrenza dei motivi di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per compensarle nei limiti di ½, il restante mezzo -che si liquida come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022- dovendosi far gravare sull' . Ed infatti CP_1
l'iniziativa assunta dall' in autotutela appare evidentemente influenzata dai puntuali rilievi CP_1
difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente, avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto elementi utili a supportare la pretesa creditoria avanzata ab origine.
Pertanto, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali, ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per avere tutela.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7604/2024 R.G. promossa da , così statuisce: Parte_1
Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione avverso l'avviso di addebito numero
593201900040692000.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio nella misura di ½ che, per tale frazione, CP_1 compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 463,75, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato
Massimo Butera.
Così deciso in Catania il 10 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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