Articolo 11 della Legge 12 agosto 1982, n. 576
Articolo 13Articolo 13
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13 novembre 1998
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9 agosto 2003
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15 agosto 2012
Art. 11. Consiglio

Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. (9)
I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati.
Ai componenti del consiglio compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.
Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D. LGS. 30 giugn0 2003, n. 190 ha disposto (con l'art. 13) che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."
------------------ AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".
Entrata in vigore il 15 agosto 2012
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