Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1991, n. 423
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 gennaio 1992
Art. 2. 1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, hanno diritto di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio abbiano la residenza o dimora indicata nel suddetto permesso o nelle sue modifiche.
2. Perdurando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, il permesso di soggiorno straordinario e' rinnovato alla scadenza.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1992