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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3441 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...], Brasile), il 06.01.1962 Parte_1
(C.F. CPF. ) e residente in [...], interno 72 B, C.F._1
Centro (AT - SP) CAP 12020-230;
nato a [...], Brasile), il Controparte_1
05.02.1968 (C.F. CPF. ) e residente in [...], Jardim das C.F._2
AÇ (AT - SP) CAP 12030-500;
nata a [...], Brasile), il Controparte_2
31.01.1995 (C.F. CPF. ) e residente in [...], Jardim das C.F._3
AÇ (AT - SP) CAP 12030-500;
nata a [...], Brasile), il Controparte_3
24.04.2000 (C.F. CPF. ) e residente in [...], Jardim das C.F._4
AÇ (AT - SP) CAP 12030-500;
nato a [...], Brasile), il 14.09.1976 Controparte_4
(C.F. CPF.011.041.006-81) e residente in [...], interno
112, Vila Dom Pedro I (AO AU - SP) CAP 04277-010, personalmente e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore nata a [...] Persona_1
(LO ON, Brasile), il 02.05.2006 (C.F. CPF.129.130.016-37) e residente in [...], interno 112, Vila Dom Pedro I (AO AU - SP) CAP
04277-010; nata a [...], Brasile), il 12.10.2003 Controparte_5
(C.F. CPF. ) e residente in [...], interno C.F._5
112, Vila Dom Pedro I (AO AU - SP) CAP 04277-010;
nato a [...], Brasile), il Controparte_6
19.02.1978 (C.F. CPF.984.668.876-87) e residente in [...]de Menezes, n.
1400, chacara 17, Jardim Torrao de Outro (AO Jose dos Campos - SP) CAP 12229-380;
nata a [...], Brasile), il 03.08.1992 Controparte_7
(C.F. CPF.399.335.138-00) e residente in [...], n. 794, interno 112,
Consoloçao (AO AU - SP) CAP 01238-000;
, nata a [...], Brasile), il Controparte_8
17.01.1989 (C.F. CPF.029.003.491-41) e residente in SMAS trecho 1, lote C, bloco D,
105 (Brasilia - DF) CAP 71218-010,tutti elettivamente domiciliati in Bologna, via M.
D'Azeglio n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Cova Andrea del Foro di Bologna
( ; Fax 051.0822238; pec: CodiceFiscale_6
che li rappresenta e assiste per procure Email_1
speciale legalizzate in calce al presente atto.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del Ministro in Controparte_9 P.IVA_1 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_2
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 9 Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_9
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di ovvero Persona_2 [...] ovvero ovvero d'ora in avanti per brevità Per_2 Persona_3 Persona_4
nato a [...], il [...], come risultante Persona_2 dall'estratto degli atti di nascita in allegato (doc. 2). emigrò in Brasile e, in data 29 luglio 1884, contrasse matrimonio con Persona_2
(doc. 3). Lo stesso, come risulta dal certificato negativo Persona_5
di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni (doc. 4), mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, ha mantenuto la cittadinanza italiana che è stata trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 555/1912. Dalla unione tra e è nata, in data 22 novembre 1893, Persona_2 Persona_5
Per_
(doc. 5), titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano.
Per_
in data 31 ottobre 1908, ha contratto matrimonio con (doc. 6), Persona_7
dalla cui unione sono nate: 1) in data 05 giugno 1913, (doc. 7); 2) in data 22 Per_8
dicembre 1924, (doc. 8), titolari della cittadinanza italiana in forza della Pt_2
dichiarazione di incostituzionalità degli art. 1, numeri 1 e 2, e 2, comma 2, della legge n.55/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina e la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli (Corte Costituzionale, sentenza n. 30/1983).
in data 04 gennaio 1934, ha contratto matrimonio con (doc. Per_8 Persona_9
9), dalla cui unione sono nati: 1) in data 29 aprile 1934, Parte_3
(doc. 10), il quale in data 12 aprile 1961 si è sposato con Parte_4
(doc. 11); 2) in data 24 marzo 1937, (doc.
[...] Persona_10
12), la quale in data 09 ottobre 1954 si è sposata con (doc. 13), Persona_11
ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Persona_10 Parte_5
CP_4
Pag. 3 di 9 in data 1° maggio 1943, ha contratto matrimonio con Pt_2 Persona_12
(doc. 14), dalla cui unione è nato, in data 08 novembre 1953,
[...] [...]
(doc. 15), il quale in data 11 ottobre 1986 si è sposato con Persona_13 [...]
(doc. 16). Dalla unione tra e Persona_14 Parte_3 [...]
sono nati: Parte_4
1) in data 06 gennaio 1962, odierno ricorrente (doc. Parte_1
17); 2) in data 05 febbraio 1968, odierno Controparte_1
ricorrente (doc. 18), il quale in data 05 agosto 1992 si è sposato con e CP_10
(doc. 19). Dalla unione tra Parte_6 Persona_10
e e è nata, in data 16 luglio 1955,
[...] CP_4 Persona_11 Persona_15
(doc. 20), la quale in data 11 luglio 1992 si è sposata con
[...] Persona_16
(doc. 21), ed in virtú del matrimonio ha assunto il nome Persona_17
Dalla unione tra e è Persona_13 Per_14 Controparte_8
nata, in data 17 gennaio 1989, , odierna CP_8 Controparte_8
ricorrente (doc. 22), la quale in data 1° agosto 2014 si è sposata con Persona_18
(doc. 23). Dalla unione tra e
[...] Controparte_1
e sono nate: 1) in data 31 gennaio 1995, CP_10 Parte_6
odierna ricorrente (doc. 24), la quale in Controparte_11
data 03 dicembre 2016 si è sposata con (doc. 25), ed in virtù del Persona_19
matrimonio ha assunto il nome;
2) in data Controparte_2
24 aprile 2000, odierna ricorrente (doc. 26). Controparte_3
Dalla unione tra e sono nati: 1) Persona_17 Persona_16
in data 14 settembre 1976, odierno ricorrente (doc. Controparte_4
27), il quale in data 24 ottobre 2001 si è sposato con (doc. Persona_20
28);
2) in data 19 febbraio 1978, odierno ricorrente Controparte_6
(doc. 29);
3) in data 03 agosto 1992, odierna ricorrente Persona_21
(doc. 30). Dalla unione tra e Controparte_4 Persona_20
sono nate: 1) in data 12 ottobre 2003, odierna
[...] Controparte_5
Pag. 4 di 9 ricorrente (doc. 31). 2) in data 02 maggio 2006, odierna Persona_1
ricorrente (doc. 32).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_9
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 26/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data
1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato a [...], il 02 Persona_2
Per_ novembre 1856 senza mai naturalizzarsi brasiliano e da questi trasmessa alla figlia nata in data [...], e sposatasi con in data 31 ottobre Persona_7
1908.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 5 di 9 Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Pag. 6 di 9 Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n.
25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la
Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il
14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912,
Pag. 7 di 9 come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro Persona_2
avo italiano e per discendenza diretta derivante dalla propria figlia . Persona_22
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadine italiane di: Pt_7
nato a [...], Brasile), il 06.01.1962 Parte_1
(C.F. CPF.034.735.008-95);
nato a [...], Brasile), il Controparte_1
05.02.1968 (C.F. CPF. ); C.F._2
nata a [...], Brasile), il Controparte_2
31.01.1995 (C.F. CPF.439.333.348-96);
nata a [...], Brasile), il Controparte_3
24.04.2000 (C.F. CPF.439.333.778-62);
nato a [...], Brasile), il 14.09.1976 Controparte_4
(C.F. CPF. ); C.F._7
nata a [...], Brasile), il 02.05.2006 (C.F. Persona_1
CPF.129.130.016-37);
Pag. 8 di 9 nata a [...], Brasile), il 12.10.2003 Controparte_5
(C.F. CPF. ); C.F._5
nato a [...], Brasile), il Controparte_6
19.02.1978 (C.F. CPF.984.668.876-87);
nata a [...], Brasile), il 03.08.1992 Controparte_7
(C.F. CPF.399.335.138-00);
, nata a [...], Brasile), il Controparte_8
17.01.1989 (C.F. CPF.029.003.491-41).
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3441 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...], Brasile), il 06.01.1962 Parte_1
(C.F. CPF. ) e residente in [...], interno 72 B, C.F._1
Centro (AT - SP) CAP 12020-230;
nato a [...], Brasile), il Controparte_1
05.02.1968 (C.F. CPF. ) e residente in [...], Jardim das C.F._2
AÇ (AT - SP) CAP 12030-500;
nata a [...], Brasile), il Controparte_2
31.01.1995 (C.F. CPF. ) e residente in [...], Jardim das C.F._3
AÇ (AT - SP) CAP 12030-500;
nata a [...], Brasile), il Controparte_3
24.04.2000 (C.F. CPF. ) e residente in [...], Jardim das C.F._4
AÇ (AT - SP) CAP 12030-500;
nato a [...], Brasile), il 14.09.1976 Controparte_4
(C.F. CPF.011.041.006-81) e residente in [...], interno
112, Vila Dom Pedro I (AO AU - SP) CAP 04277-010, personalmente e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore nata a [...] Persona_1
(LO ON, Brasile), il 02.05.2006 (C.F. CPF.129.130.016-37) e residente in [...], interno 112, Vila Dom Pedro I (AO AU - SP) CAP
04277-010; nata a [...], Brasile), il 12.10.2003 Controparte_5
(C.F. CPF. ) e residente in [...], interno C.F._5
112, Vila Dom Pedro I (AO AU - SP) CAP 04277-010;
nato a [...], Brasile), il Controparte_6
19.02.1978 (C.F. CPF.984.668.876-87) e residente in [...]de Menezes, n.
1400, chacara 17, Jardim Torrao de Outro (AO Jose dos Campos - SP) CAP 12229-380;
nata a [...], Brasile), il 03.08.1992 Controparte_7
(C.F. CPF.399.335.138-00) e residente in [...], n. 794, interno 112,
Consoloçao (AO AU - SP) CAP 01238-000;
, nata a [...], Brasile), il Controparte_8
17.01.1989 (C.F. CPF.029.003.491-41) e residente in SMAS trecho 1, lote C, bloco D,
105 (Brasilia - DF) CAP 71218-010,tutti elettivamente domiciliati in Bologna, via M.
D'Azeglio n. 29, presso e nello studio dell'Avv. Cova Andrea del Foro di Bologna
( ; Fax 051.0822238; pec: CodiceFiscale_6
che li rappresenta e assiste per procure Email_1
speciale legalizzate in calce al presente atto.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del Ministro in Controparte_9 P.IVA_1 carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_2
-
RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 9 Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_9
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di ovvero Persona_2 [...] ovvero ovvero d'ora in avanti per brevità Per_2 Persona_3 Persona_4
nato a [...], il [...], come risultante Persona_2 dall'estratto degli atti di nascita in allegato (doc. 2). emigrò in Brasile e, in data 29 luglio 1884, contrasse matrimonio con Persona_2
(doc. 3). Lo stesso, come risulta dal certificato negativo Persona_5
di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni (doc. 4), mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, ha mantenuto la cittadinanza italiana che è stata trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 555/1912. Dalla unione tra e è nata, in data 22 novembre 1893, Persona_2 Persona_5
Per_
(doc. 5), titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano.
Per_
in data 31 ottobre 1908, ha contratto matrimonio con (doc. 6), Persona_7
dalla cui unione sono nate: 1) in data 05 giugno 1913, (doc. 7); 2) in data 22 Per_8
dicembre 1924, (doc. 8), titolari della cittadinanza italiana in forza della Pt_2
dichiarazione di incostituzionalità degli art. 1, numeri 1 e 2, e 2, comma 2, della legge n.55/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza per i figli di madre cittadina e la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli (Corte Costituzionale, sentenza n. 30/1983).
in data 04 gennaio 1934, ha contratto matrimonio con (doc. Per_8 Persona_9
9), dalla cui unione sono nati: 1) in data 29 aprile 1934, Parte_3
(doc. 10), il quale in data 12 aprile 1961 si è sposato con Parte_4
(doc. 11); 2) in data 24 marzo 1937, (doc.
[...] Persona_10
12), la quale in data 09 ottobre 1954 si è sposata con (doc. 13), Persona_11
ed in virtù del matrimonio ha assunto il nome Persona_10 Parte_5
CP_4
Pag. 3 di 9 in data 1° maggio 1943, ha contratto matrimonio con Pt_2 Persona_12
(doc. 14), dalla cui unione è nato, in data 08 novembre 1953,
[...] [...]
(doc. 15), il quale in data 11 ottobre 1986 si è sposato con Persona_13 [...]
(doc. 16). Dalla unione tra e Persona_14 Parte_3 [...]
sono nati: Parte_4
1) in data 06 gennaio 1962, odierno ricorrente (doc. Parte_1
17); 2) in data 05 febbraio 1968, odierno Controparte_1
ricorrente (doc. 18), il quale in data 05 agosto 1992 si è sposato con e CP_10
(doc. 19). Dalla unione tra Parte_6 Persona_10
e e è nata, in data 16 luglio 1955,
[...] CP_4 Persona_11 Persona_15
(doc. 20), la quale in data 11 luglio 1992 si è sposata con
[...] Persona_16
(doc. 21), ed in virtú del matrimonio ha assunto il nome Persona_17
Dalla unione tra e è Persona_13 Per_14 Controparte_8
nata, in data 17 gennaio 1989, , odierna CP_8 Controparte_8
ricorrente (doc. 22), la quale in data 1° agosto 2014 si è sposata con Persona_18
(doc. 23). Dalla unione tra e
[...] Controparte_1
e sono nate: 1) in data 31 gennaio 1995, CP_10 Parte_6
odierna ricorrente (doc. 24), la quale in Controparte_11
data 03 dicembre 2016 si è sposata con (doc. 25), ed in virtù del Persona_19
matrimonio ha assunto il nome;
2) in data Controparte_2
24 aprile 2000, odierna ricorrente (doc. 26). Controparte_3
Dalla unione tra e sono nati: 1) Persona_17 Persona_16
in data 14 settembre 1976, odierno ricorrente (doc. Controparte_4
27), il quale in data 24 ottobre 2001 si è sposato con (doc. Persona_20
28);
2) in data 19 febbraio 1978, odierno ricorrente Controparte_6
(doc. 29);
3) in data 03 agosto 1992, odierna ricorrente Persona_21
(doc. 30). Dalla unione tra e Controparte_4 Persona_20
sono nate: 1) in data 12 ottobre 2003, odierna
[...] Controparte_5
Pag. 4 di 9 ricorrente (doc. 31). 2) in data 02 maggio 2006, odierna Persona_1
ricorrente (doc. 32).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_9
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 26/11/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data
1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato a [...], il 02 Persona_2
Per_ novembre 1856 senza mai naturalizzarsi brasiliano e da questi trasmessa alla figlia nata in data [...], e sposatasi con in data 31 ottobre Persona_7
1908.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 5 di 9 Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Pag. 6 di 9 Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n.
25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal 1889 ed ai loro discendenti, la
Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il
14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912,
Pag. 7 di 9 come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro Persona_2
avo italiano e per discendenza diretta derivante dalla propria figlia . Persona_22
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadine italiane di: Pt_7
nato a [...], Brasile), il 06.01.1962 Parte_1
(C.F. CPF.034.735.008-95);
nato a [...], Brasile), il Controparte_1
05.02.1968 (C.F. CPF. ); C.F._2
nata a [...], Brasile), il Controparte_2
31.01.1995 (C.F. CPF.439.333.348-96);
nata a [...], Brasile), il Controparte_3
24.04.2000 (C.F. CPF.439.333.778-62);
nato a [...], Brasile), il 14.09.1976 Controparte_4
(C.F. CPF. ); C.F._7
nata a [...], Brasile), il 02.05.2006 (C.F. Persona_1
CPF.129.130.016-37);
Pag. 8 di 9 nata a [...], Brasile), il 12.10.2003 Controparte_5
(C.F. CPF. ); C.F._5
nato a [...], Brasile), il Controparte_6
19.02.1978 (C.F. CPF.984.668.876-87);
nata a [...], Brasile), il 03.08.1992 Controparte_7
(C.F. CPF.399.335.138-00);
, nata a [...], Brasile), il Controparte_8
17.01.1989 (C.F. CPF.029.003.491-41).
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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