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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 318/2021
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Alfani 4, nello studio dell'Avv. Antonio Coaccioli attrice appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Tondini, elettivamente domiciliato nel Controparte_1
di lui studio in Perugia, Via Del Castellano 11, convenuta appellata
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_2
Avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia 9, nello studio dell'Avv. Paolo Cutini, interveniente
AVVERSO la Sentenza n. 496/2021, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Giulio Berti, depositata il 23.3.2021 nella causa civile n. 6699/2018, la quale ha dichiarato l'insussistenza in capo ad , , a procedere per esecuzione forzata per l'intera somma CP_2 Parte_1 precettata, e condannato ora a restituire le somme percepite in CP_2 Parte_1
eccedenza, pari ad € 25.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 IFIS NPL: Voglia, la Corte di appello: rigettare l'opposizione in quanto non provata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
in via gradata, riconoscere che l'odierna appellante ha pieno diritto, in ogni caso, a procedere in via esecutiva per la somma intimata in precetto, oltre interessi ingiunti e competenze di fase, da cui andrà detratto l'importo di €.
25.000,00; sempre in via gradata, rideterminare le eventuali somme di condanna del giudizio di primo grado, nei limiti del giusto e tenendo conto dell'importo di causa, pari ad €. 25.000,00 e del rigetto di tre motivi di opposizione.
IN OGNI CASO, disporre la condanna dell'appellato e del procuratore antistatario, in solido tra di loro, alla restituzione in favore di di tutte le somme corrisposte dalla Parte_1 appellante in diretta conseguenza delle statuizioni rivenienti dalla sentenza impugnata”.
si insiste per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello di Controparte_1
costituitasi nel corso del giudizio di primo grado, a mezzo comparsa in data Parte_1
31.01.2019, assumendo la qualifica di mera cessionaria del credito di come Controparte_2
noto, la successione nel diritto controverso non determina alcun effetto processuale, in quanto
– ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – il processo prosegue tra le parti originarie. Per tale motivo, atteso che la sentenza reca capi di accertamento e di condanna che producono effetti nei confronti di
l'unico soggetto legittimato a proporre eventuale appello sarebbe stata in Controparte_2
ipotesi l'originaria convenuta ed opposta a carico della quale il termine di Controparte_2
impugnazione deve ritenersi inesorabilmente spirato – nonostante la tardiva costituzione in giudizio del 27.10.2023 – per la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell'appello.
Nel merito, si limita a svolgere una pedissequa adesione alle difese di Controparte_2 Parte_1
e non rassegna domande autonome (si veda, in conclusioni: '… accogliere l'appello ed i motivi di gravame proposti da …'): dette domande e censure sono state già Parte_1 adeguatamente confutate nei precedenti scritti difensivi della appellata, ai quali integralmente ci si riporta. in rito, pregiudizialmente: accertare e dichiarare la improcedibilità / inammissibilità dell'atto di appello avversario, in quanto proveniente da soggetto non legittimato all'impugnazione, perché non destinatario diretto della pronunzia di primo grado e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità/irrilevanza della costituzione in giudizio e delle domande svolte da ed accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, Controparte_2 per i capi di condanna che riguardano CP_2
2 nel merito, in via principale: respingere l'impugnativa avversaria e confermare la sentenza di primo grado nei capi e punti oggetto di gravame, rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria. in via istruttoria ove ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettere ed assumere i mezzi di prova richiesti e disattesi in primo grado;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario (15%) ed Iva come per legge, per entrambi i grado di giudizio;
, in via principale: accogliere l'appello ed i motivi di gravame proposti da CP_2 [...]
(nuova denominazione di , e, per l'effetto, riformare e/o Parte_1 Parte_1 modificare e/o annullare l'impugnata sentenza n. 496/2021 depositata in data 23/3/2021, con la quale il Tribunale di Perugia ha definito il giudizio civile iscritto a ruolo con RG n.6699/2018 in accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte appellante e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria proposta dagli opponenti in primo grado ed in tal sede eventualmente riproposta. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre
IVA, CPA e oneri di legge.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Perugia il 19.12.2017 fideiussore Controparte_1
della proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, Parte_2
inerente il pignoramento presso terzi notificato il 19.09.2017, seguito all'atto di precetto notificato il 15.6.2017, chiedendo al Giudice dell'esecuzione, previa sospensione, di dichiarare l'inefficacia e la nullità della procedura esecutiva presso terzi n. 1617/2017 R. G. Es. Mob., promossa nei suoi confronti dalla in attesa della definizione del giudizio di CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo n. 5599/2012 r.g..
Rigettata l'istanza di sospensiva con ordinanza del 23.08.2018, riassumeva Controparte_1
l'opposizione nel merito, radicando così il giudizio n. 6699/2018 R.G. con i seguenti motivi: a) perdita di efficacia dell'atto di precetto del 15.6.2017, di totali euro 66.293,82 per il decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 481 c.c.; b) nullità dell'atto di citazione a comparire nella procedura esecutiva presso terzi, per la assenza di indicazione della data della comparizione;
c) assenza del diritto della di procedere ad esecuzione CP_2
forzata per l'importo precettato di euro 66.293,82. In particolare la aveva CP_2 detratto dal totale di euro 94.689,77 esclusivamente l'importo di euro 33.000,00, giungendo a un residuo di euro 66.293,82, senza considerare il pagamento di euro 25.000,00 effettuato dal
3 fideiussore , e la ulteriore riduzione del debito, da riferire al rapporto Persona_1
n. 6881323.
Concludeva in via principale chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, accertata l'esistenza di pregressi dei soggetti coobbligati;
in via subordinata, dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo a per la somma precettata e/o Controparte_2
ricondurre la pretesa creditoria alla somma dovuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2019 si costituiva in giudizio la ai sensi Pt_1 dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993 e 111 cpc, quale cessionaria del credito della , CP_2 concludendo per il rigetto della opposizione.
Il giudizio veniva istruito con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Respinte le ulteriori richieste istruttorie il Tribunale tratteneva in decisione la causa, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
All'esito pronunciava la sentenza gravata, che rigettava le eccezioni di inefficacia del precetto e di nullità della citazione. Accoglieva invece l'eccezione di pagamento della somma di euro
25.000,00, avvenuta il 10.10.2011, da riferire al medesimo rapporto creditorio alla base della esecuzione forzata, recante il n. 6881323.
Dichiarava quindi l'insussistenza in capo alla e poi alla , del diritto a CP_2 CP_3
procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata, e condannava la a Pt_1
restituire le somme percepite in eccedenza, pari a euro 25.000,00 oltre interessi.
La ha interposto appello sulla base dei seguenti motivi: 1) Errata imputazione al Parte_1
rapporto n. 6881323 da parte del Tribunale del versamento di euro 25.000,00, diversamente dalla imputazione operata dalla banca;
b) in via subordinata, illegittimità della condanna della banca alla restituzione di euro 25.000,00 oltre interessi. si è costituita in giudizio, e oltre a eccepire la inammissibilità della Controparte_1
Pt_ impugnazione della per carenza di legittimazione ad impugnare, ha concluso per il rigetto.
Ha sostenuto che il debitore ha il diritto di dichiarare a quale dei debiti deve essere imputato il pagamento, e che, stante la infondatezza dell'atto di precetto, era legittima anche la statuizione della restituzione della somma pagata.
Con comparsa depositata il 26.10.2023 è intervenuta nel giudizio la , concludendo CP_2 per l'accoglimento del gravame interposto dalla . Parte_1
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
4 A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, nella quale i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è in parte fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Pt_
1. Sulla legittimazione della a intervenire in giudizio e a impugnare la sentenza.
In via preliminare la convenuta appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello spiegato
Pt_ dalla . Poiché la sentenza reca capi di accertamento e di condanna che producono effetti nei confronti di l'unico soggetto legittimato a proporre eventuale appello Controparte_2
sarebbe stata l'originaria convenuta ed opposta a carico della quale il termine Controparte_2
di impugnazione deve ritenersi inesorabilmente decorso – nonostante la tardiva costituzione in giudizio del 27.10.2023 – per la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell'appello. Pt_ L'eccezione non ha consistenza, in quanto la è attivamente legittimata ad impugnare la sentenza, di cui subisce gli effetti, mentre nel giudizio di appello essa è litisconsorte con il proprio dante causa.
1.1 Poiché in data 18 Luglio 2018 concludeva un contratto di cessione di crediti CP_2
pecuniari in blocco e pro soluto ai sensi dell'art. 58 D. Lg.s. n. 385 del 1993, e tale cessione comprendeva anche il rapporto oggetto di causa, pendente nei confronti del debitore Pt_ principale e della fideiussore , con decorrenza dal 1.1.2018 la è succeduta a Controparte_1 titolo particolare nei rapporti giuridici passivi di cui era titolare la . CP_2
Pertanto, sebbene in caso di successione a titolo particolare l'art. 111 cpc preveda la continuazione del processo tra le parti originarie, il comma 3 della stessa norma prevede il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Ne deriva che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.
Con il proprio intervento volontario la cessionaria ha fatto quindi valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio, derivante dalla titolarità del diritto controverso.
5 1.2 Inoltre, poiché il comma 4 dell'art. 111 cpc assoggetta anche il successore a titolo particolare agli effetti della sentenza, sia o meno intervenuto nel processo (Cass. n. 22727 del
2011; Cass. n. 15674 del 2007), egli ha una legittimazione autonoma a impugnare la sentenza
(Cass. Civ. n. 9264 del 06/04/2021; Cass. n. 2889 del 2001; Cass. n. 6503 del 2000).
Va infine puntualizzato che, in assenza di estromissione, nel giudizio di impugnazione il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari (Cass.
Civ. n. 17479 del 19/06/2023. Pertanto, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio. (Cass. Civ. n. 15905 del
15/06/2018).
La non può pertanto ritenersi decaduta dall'impugnazione della sentenza, in CP_2
Pt_ quanto la impugnazione tempestivamente proposta dalla ha esteso i suoi effetti anche al litisconsorte necessario.
2. Sulla errata imputazione del versamento di euro 25.000,00 da parte del debitore.
Nel primo motivo la assume che il primo giudice ha erroneamente Parte_1
ritenuto fondata l'eccezione relativa al pagamento della somma di € 25.000,00 da parte del garante con bonifico del 10.10.2011, da dedurre dall'importo di cui Persona_1
all'atto di precetto, in quanto da riferire al rapporto 6881323, inerente il conto anticipi fatture.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che la contabile depositata da si riferiva allo Controparte_1 stesso rapporto oggetto dell'atto di precetto, individuato dal debitore come rapporto
6881323, conformemente a quanto previsto dall'art. 1193 c.c..
L'appellante osserva invece di avere correttamente dichiarato di imputare il pagamento di euro 25.000,00 a deconto della esposizione debitoria del rapporto n. 650150010401143994, oggetto del decreto ingiuntivo n. 146/2010 del Tribunale di Perugia.
Pertanto dalla sorte capitale di euro 94.689,77 di cui al decreto ingiuntivo n. 1241/2009 del
26.5.2009 da cui deriva la procedura esecutiva opposta, è stato correttamente detratto esclusivamente l'importo di euro 33.000,00, ottenendo euro 66.293,82.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 L'art. 1193 c. 1 c.c. prevede che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
6 In applicazione di tale principio la giurisprudenza, con orientamento univoco, afferma che i criteri previsti dall'art. 1193 c. 2 c. c., tra i quali l'imputazione del creditore, hanno natura suppletiva e recedono rispetto alla imputazione unilaterale da parte del debitore. In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore
(Cass. civ. n. 31837 del 27 ottobre 2022, la quale ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore.
L'imputazione del pagamento è quindi una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce (Cass. civ.
n. 3644/2021).
2.2 Nel nostro caso è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1241/2009 del Tribunale di Perugia, notificato il 22.6.2009, comprendeva anche la esposizione debitoria di cui al conto n. 6881323.
Dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, come risulta dalla contabile di versamento del
10.10.2011, il debitore principale effettuò un versamento di euro 25.000,00, Persona_1
indicando nelle NOTE la dicitura Rapporto n. 6881323.
Poiché la dichiarazione contenuta nella contabile costituisce ad ogni effetto una dichiarazione di imputazione formulata del debitore contestualmente al pagamento, la sovrapposizione ad essa della diversa imputazione della banca, inerente il rapporto n. 650150010401143994, si pone in contrasto con l'art. 1193 c.c. ed è pertanto priva di effetto.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
3. Sulla illegittimità della condanna alla restituzione di euro 25.000,00 oltre interessi. La rideterminazione della importo dovuto in sede di esecuzione.
7 E' invece fondato il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, con il quale si censurano l'assunto del Tribunale inerente la inesistenza del diritto di procedere esecutivamente e la condanna dalla alla restituzione dell'importo di euro 25.000,00 pagato dal garante Pt_1 della debitrice e imputato al diverso credito.
3.1 L'importo di euro 25.000,00, non contestato e imputato dal fideiussore a parte del debito complessivo oggetto dell'atto di precetto, non deve essere restituito, in quanto dovuto.
Inoltre la eccessività della somma azionata con l'atto di precetto non determina la nullità integrale dello stesso e della procedura esecutiva, ma esclusivamente la rideterminazione dell'importo alla base del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
In argomento la S. C. è costante nell'affermare che l'eccessività della somma portata nell'atto di precetto ne determina l'invalidità parziale esclusivamente per la somma eccedente, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, per cui l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione sulla quantità del credito (Cass. Civ. n. 20238 del 22/07/2024, la quale ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori presenti nel conteggio precettato;
nello stesso senso Cass. civ. n. 5515 del 29/02/2008; Cass.
Civ. n. 2160 del 30/01/2013; Cass. Civ. n. 2938 del 11/03/1992; Cass. n. 7207/2014; Cass,
27032/2014).
3.2 Dall'importo intimato nell'atto di precetto, di totali euro 66.293,82, devono quindi essere Pt_ detratti euro 25.000,00 oggetto della opposizione, e euro 8.460,54, che la dichiara ha conseguito a seguito del pignoramento presso terzi.
Si ottiene pertanto il credito residuo di euro 32.833,28, corrispondente alla somma per cui la ha diritto di procedere esecutivamente. Pt_1
4. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere in parte accolto nei termini sopra esposti.
Ne deriva che in accoglimento dell'opposizione ad esecuzione il diritto del creditore di procedere esecutivamente deve essere ridotto a euro 32.833,28, oltre agli interessi sulla sorte capitale.
Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, quelle del primo grado vengono compensate per Pt_ intero, giacché in base al principio di causalità è stata la , notificando l'atto di precetto per
8 una somma superiore a quella dovuta, a provocare la opposizione alla esecuzione dei Simonet- ta che in linea principale aveva richiesto una pronuncia tesa alla declaratoria di totale CP_1 inefficacia dell'atto di precetto e di restituzione delle somme versate, o di riduzione della pre- tesa creditoria.
Le spese del presente grado, da porre a carico di la quale, costituendosi in giu- Controparte_1
dizio ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, risultando soccombente quanto alla validità dell'atto di precetto e alla restituzione dell'importo di euro 25.000,00, ven- gono invece compensate per la metà.
I compensi professionali, commisurati all'importo contestato di euro 25.000,00, ricadono nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, e vengono liquidati in favore di e di CP_2
Pt_
, ad eccezione della fase istruttoria (euro 700,00 fase studio + 700 fase introduttiva + 1000 fase decisionale), per complessivi euro 2.400,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 496/2021 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accoglie l'opposizione all'esecuzione per quanto di ragione, e per l'effetto accerta e dichiara l'esistenza del diritto della a procedere esecutivamente per la complessiva CP_2
somma di euro 32.833,28, oltre agli interessi sulla sorte capitale.
2) compensa per intero tra le parti in causa le spese di lite del primo grado;
3) compensa per il cinquanta per cento le spese di lite del presente grado, e per l'effetto condanna alla refusione in favore della e della Controparte_1 CP_2 Parte_1
[...
del residuo cinquanta per cento di dette spese, che liquida complessivamente in favore della in euro 2.400,00 per compensi professionali, e in favore della CP_2 [...]
in euro 1.165,50 per anticipazioni e in euro 2.400,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
Perugia, camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 318/2021
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Alfani 4, nello studio dell'Avv. Antonio Coaccioli attrice appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Tondini, elettivamente domiciliato nel Controparte_1
di lui studio in Perugia, Via Del Castellano 11, convenuta appellata
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_2
Avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia 9, nello studio dell'Avv. Paolo Cutini, interveniente
AVVERSO la Sentenza n. 496/2021, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Giulio Berti, depositata il 23.3.2021 nella causa civile n. 6699/2018, la quale ha dichiarato l'insussistenza in capo ad , , a procedere per esecuzione forzata per l'intera somma CP_2 Parte_1 precettata, e condannato ora a restituire le somme percepite in CP_2 Parte_1
eccedenza, pari ad € 25.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 IFIS NPL: Voglia, la Corte di appello: rigettare l'opposizione in quanto non provata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
in via gradata, riconoscere che l'odierna appellante ha pieno diritto, in ogni caso, a procedere in via esecutiva per la somma intimata in precetto, oltre interessi ingiunti e competenze di fase, da cui andrà detratto l'importo di €.
25.000,00; sempre in via gradata, rideterminare le eventuali somme di condanna del giudizio di primo grado, nei limiti del giusto e tenendo conto dell'importo di causa, pari ad €. 25.000,00 e del rigetto di tre motivi di opposizione.
IN OGNI CASO, disporre la condanna dell'appellato e del procuratore antistatario, in solido tra di loro, alla restituzione in favore di di tutte le somme corrisposte dalla Parte_1 appellante in diretta conseguenza delle statuizioni rivenienti dalla sentenza impugnata”.
si insiste per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello di Controparte_1
costituitasi nel corso del giudizio di primo grado, a mezzo comparsa in data Parte_1
31.01.2019, assumendo la qualifica di mera cessionaria del credito di come Controparte_2
noto, la successione nel diritto controverso non determina alcun effetto processuale, in quanto
– ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – il processo prosegue tra le parti originarie. Per tale motivo, atteso che la sentenza reca capi di accertamento e di condanna che producono effetti nei confronti di
l'unico soggetto legittimato a proporre eventuale appello sarebbe stata in Controparte_2
ipotesi l'originaria convenuta ed opposta a carico della quale il termine di Controparte_2
impugnazione deve ritenersi inesorabilmente spirato – nonostante la tardiva costituzione in giudizio del 27.10.2023 – per la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell'appello.
Nel merito, si limita a svolgere una pedissequa adesione alle difese di Controparte_2 Parte_1
e non rassegna domande autonome (si veda, in conclusioni: '… accogliere l'appello ed i motivi di gravame proposti da …'): dette domande e censure sono state già Parte_1 adeguatamente confutate nei precedenti scritti difensivi della appellata, ai quali integralmente ci si riporta. in rito, pregiudizialmente: accertare e dichiarare la improcedibilità / inammissibilità dell'atto di appello avversario, in quanto proveniente da soggetto non legittimato all'impugnazione, perché non destinatario diretto della pronunzia di primo grado e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità/irrilevanza della costituzione in giudizio e delle domande svolte da ed accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, Controparte_2 per i capi di condanna che riguardano CP_2
2 nel merito, in via principale: respingere l'impugnativa avversaria e confermare la sentenza di primo grado nei capi e punti oggetto di gravame, rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria. in via istruttoria ove ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettere ed assumere i mezzi di prova richiesti e disattesi in primo grado;
in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario (15%) ed Iva come per legge, per entrambi i grado di giudizio;
, in via principale: accogliere l'appello ed i motivi di gravame proposti da CP_2 [...]
(nuova denominazione di , e, per l'effetto, riformare e/o Parte_1 Parte_1 modificare e/o annullare l'impugnata sentenza n. 496/2021 depositata in data 23/3/2021, con la quale il Tribunale di Perugia ha definito il giudizio civile iscritto a ruolo con RG n.6699/2018 in accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte appellante e comunque rigettare ogni domanda di merito ed istruttoria proposta dagli opponenti in primo grado ed in tal sede eventualmente riproposta. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre
IVA, CPA e oneri di legge.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Perugia il 19.12.2017 fideiussore Controparte_1
della proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, Parte_2
inerente il pignoramento presso terzi notificato il 19.09.2017, seguito all'atto di precetto notificato il 15.6.2017, chiedendo al Giudice dell'esecuzione, previa sospensione, di dichiarare l'inefficacia e la nullità della procedura esecutiva presso terzi n. 1617/2017 R. G. Es. Mob., promossa nei suoi confronti dalla in attesa della definizione del giudizio di CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo n. 5599/2012 r.g..
Rigettata l'istanza di sospensiva con ordinanza del 23.08.2018, riassumeva Controparte_1
l'opposizione nel merito, radicando così il giudizio n. 6699/2018 R.G. con i seguenti motivi: a) perdita di efficacia dell'atto di precetto del 15.6.2017, di totali euro 66.293,82 per il decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione ai sensi dell'art. 481 c.c.; b) nullità dell'atto di citazione a comparire nella procedura esecutiva presso terzi, per la assenza di indicazione della data della comparizione;
c) assenza del diritto della di procedere ad esecuzione CP_2
forzata per l'importo precettato di euro 66.293,82. In particolare la aveva CP_2 detratto dal totale di euro 94.689,77 esclusivamente l'importo di euro 33.000,00, giungendo a un residuo di euro 66.293,82, senza considerare il pagamento di euro 25.000,00 effettuato dal
3 fideiussore , e la ulteriore riduzione del debito, da riferire al rapporto Persona_1
n. 6881323.
Concludeva in via principale chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata, accertata l'esistenza di pregressi dei soggetti coobbligati;
in via subordinata, dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo a per la somma precettata e/o Controparte_2
ricondurre la pretesa creditoria alla somma dovuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2019 si costituiva in giudizio la ai sensi Pt_1 dell'art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993 e 111 cpc, quale cessionaria del credito della , CP_2 concludendo per il rigetto della opposizione.
Il giudizio veniva istruito con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti. Respinte le ulteriori richieste istruttorie il Tribunale tratteneva in decisione la causa, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
All'esito pronunciava la sentenza gravata, che rigettava le eccezioni di inefficacia del precetto e di nullità della citazione. Accoglieva invece l'eccezione di pagamento della somma di euro
25.000,00, avvenuta il 10.10.2011, da riferire al medesimo rapporto creditorio alla base della esecuzione forzata, recante il n. 6881323.
Dichiarava quindi l'insussistenza in capo alla e poi alla , del diritto a CP_2 CP_3
procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata, e condannava la a Pt_1
restituire le somme percepite in eccedenza, pari a euro 25.000,00 oltre interessi.
La ha interposto appello sulla base dei seguenti motivi: 1) Errata imputazione al Parte_1
rapporto n. 6881323 da parte del Tribunale del versamento di euro 25.000,00, diversamente dalla imputazione operata dalla banca;
b) in via subordinata, illegittimità della condanna della banca alla restituzione di euro 25.000,00 oltre interessi. si è costituita in giudizio, e oltre a eccepire la inammissibilità della Controparte_1
Pt_ impugnazione della per carenza di legittimazione ad impugnare, ha concluso per il rigetto.
Ha sostenuto che il debitore ha il diritto di dichiarare a quale dei debiti deve essere imputato il pagamento, e che, stante la infondatezza dell'atto di precetto, era legittima anche la statuizione della restituzione della somma pagata.
Con comparsa depositata il 26.10.2023 è intervenuta nel giudizio la , concludendo CP_2 per l'accoglimento del gravame interposto dalla . Parte_1
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
4 A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, nella quale i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è in parte fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Pt_
1. Sulla legittimazione della a intervenire in giudizio e a impugnare la sentenza.
In via preliminare la convenuta appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello spiegato
Pt_ dalla . Poiché la sentenza reca capi di accertamento e di condanna che producono effetti nei confronti di l'unico soggetto legittimato a proporre eventuale appello Controparte_2
sarebbe stata l'originaria convenuta ed opposta a carico della quale il termine Controparte_2
di impugnazione deve ritenersi inesorabilmente decorso – nonostante la tardiva costituzione in giudizio del 27.10.2023 – per la conseguente inammissibilità ed improcedibilità dell'appello. Pt_ L'eccezione non ha consistenza, in quanto la è attivamente legittimata ad impugnare la sentenza, di cui subisce gli effetti, mentre nel giudizio di appello essa è litisconsorte con il proprio dante causa.
1.1 Poiché in data 18 Luglio 2018 concludeva un contratto di cessione di crediti CP_2
pecuniari in blocco e pro soluto ai sensi dell'art. 58 D. Lg.s. n. 385 del 1993, e tale cessione comprendeva anche il rapporto oggetto di causa, pendente nei confronti del debitore Pt_ principale e della fideiussore , con decorrenza dal 1.1.2018 la è succeduta a Controparte_1 titolo particolare nei rapporti giuridici passivi di cui era titolare la . CP_2
Pertanto, sebbene in caso di successione a titolo particolare l'art. 111 cpc preveda la continuazione del processo tra le parti originarie, il comma 3 della stessa norma prevede il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo.
Ne deriva che il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano.
Con il proprio intervento volontario la cessionaria ha fatto quindi valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio, derivante dalla titolarità del diritto controverso.
5 1.2 Inoltre, poiché il comma 4 dell'art. 111 cpc assoggetta anche il successore a titolo particolare agli effetti della sentenza, sia o meno intervenuto nel processo (Cass. n. 22727 del
2011; Cass. n. 15674 del 2007), egli ha una legittimazione autonoma a impugnare la sentenza
(Cass. Civ. n. 9264 del 06/04/2021; Cass. n. 2889 del 2001; Cass. n. 6503 del 2000).
Va infine puntualizzato che, in assenza di estromissione, nel giudizio di impugnazione il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari (Cass.
Civ. n. 17479 del 19/06/2023. Pertanto, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio. (Cass. Civ. n. 15905 del
15/06/2018).
La non può pertanto ritenersi decaduta dall'impugnazione della sentenza, in CP_2
Pt_ quanto la impugnazione tempestivamente proposta dalla ha esteso i suoi effetti anche al litisconsorte necessario.
2. Sulla errata imputazione del versamento di euro 25.000,00 da parte del debitore.
Nel primo motivo la assume che il primo giudice ha erroneamente Parte_1
ritenuto fondata l'eccezione relativa al pagamento della somma di € 25.000,00 da parte del garante con bonifico del 10.10.2011, da dedurre dall'importo di cui Persona_1
all'atto di precetto, in quanto da riferire al rapporto 6881323, inerente il conto anticipi fatture.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che la contabile depositata da si riferiva allo Controparte_1 stesso rapporto oggetto dell'atto di precetto, individuato dal debitore come rapporto
6881323, conformemente a quanto previsto dall'art. 1193 c.c..
L'appellante osserva invece di avere correttamente dichiarato di imputare il pagamento di euro 25.000,00 a deconto della esposizione debitoria del rapporto n. 650150010401143994, oggetto del decreto ingiuntivo n. 146/2010 del Tribunale di Perugia.
Pertanto dalla sorte capitale di euro 94.689,77 di cui al decreto ingiuntivo n. 1241/2009 del
26.5.2009 da cui deriva la procedura esecutiva opposta, è stato correttamente detratto esclusivamente l'importo di euro 33.000,00, ottenendo euro 66.293,82.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 L'art. 1193 c. 1 c.c. prevede che chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
6 In applicazione di tale principio la giurisprudenza, con orientamento univoco, afferma che i criteri previsti dall'art. 1193 c. 2 c. c., tra i quali l'imputazione del creditore, hanno natura suppletiva e recedono rispetto alla imputazione unilaterale da parte del debitore. In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore
(Cass. civ. n. 31837 del 27 ottobre 2022, la quale ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore.
L'imputazione del pagamento è quindi una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce (Cass. civ.
n. 3644/2021).
2.2 Nel nostro caso è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1241/2009 del Tribunale di Perugia, notificato il 22.6.2009, comprendeva anche la esposizione debitoria di cui al conto n. 6881323.
Dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, come risulta dalla contabile di versamento del
10.10.2011, il debitore principale effettuò un versamento di euro 25.000,00, Persona_1
indicando nelle NOTE la dicitura Rapporto n. 6881323.
Poiché la dichiarazione contenuta nella contabile costituisce ad ogni effetto una dichiarazione di imputazione formulata del debitore contestualmente al pagamento, la sovrapposizione ad essa della diversa imputazione della banca, inerente il rapporto n. 650150010401143994, si pone in contrasto con l'art. 1193 c.c. ed è pertanto priva di effetto.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
3. Sulla illegittimità della condanna alla restituzione di euro 25.000,00 oltre interessi. La rideterminazione della importo dovuto in sede di esecuzione.
7 E' invece fondato il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, con il quale si censurano l'assunto del Tribunale inerente la inesistenza del diritto di procedere esecutivamente e la condanna dalla alla restituzione dell'importo di euro 25.000,00 pagato dal garante Pt_1 della debitrice e imputato al diverso credito.
3.1 L'importo di euro 25.000,00, non contestato e imputato dal fideiussore a parte del debito complessivo oggetto dell'atto di precetto, non deve essere restituito, in quanto dovuto.
Inoltre la eccessività della somma azionata con l'atto di precetto non determina la nullità integrale dello stesso e della procedura esecutiva, ma esclusivamente la rideterminazione dell'importo alla base del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
In argomento la S. C. è costante nell'affermare che l'eccessività della somma portata nell'atto di precetto ne determina l'invalidità parziale esclusivamente per la somma eccedente, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, per cui l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione sulla quantità del credito (Cass. Civ. n. 20238 del 22/07/2024, la quale ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori presenti nel conteggio precettato;
nello stesso senso Cass. civ. n. 5515 del 29/02/2008; Cass.
Civ. n. 2160 del 30/01/2013; Cass. Civ. n. 2938 del 11/03/1992; Cass. n. 7207/2014; Cass,
27032/2014).
3.2 Dall'importo intimato nell'atto di precetto, di totali euro 66.293,82, devono quindi essere Pt_ detratti euro 25.000,00 oggetto della opposizione, e euro 8.460,54, che la dichiara ha conseguito a seguito del pignoramento presso terzi.
Si ottiene pertanto il credito residuo di euro 32.833,28, corrispondente alla somma per cui la ha diritto di procedere esecutivamente. Pt_1
4. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
Il gravame deve essere in parte accolto nei termini sopra esposti.
Ne deriva che in accoglimento dell'opposizione ad esecuzione il diritto del creditore di procedere esecutivamente deve essere ridotto a euro 32.833,28, oltre agli interessi sulla sorte capitale.
Vengono respinte, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, quelle del primo grado vengono compensate per Pt_ intero, giacché in base al principio di causalità è stata la , notificando l'atto di precetto per
8 una somma superiore a quella dovuta, a provocare la opposizione alla esecuzione dei Simonet- ta che in linea principale aveva richiesto una pronuncia tesa alla declaratoria di totale CP_1 inefficacia dell'atto di precetto e di restituzione delle somme versate, o di riduzione della pre- tesa creditoria.
Le spese del presente grado, da porre a carico di la quale, costituendosi in giu- Controparte_1
dizio ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado, risultando soccombente quanto alla validità dell'atto di precetto e alla restituzione dell'importo di euro 25.000,00, ven- gono invece compensate per la metà.
I compensi professionali, commisurati all'importo contestato di euro 25.000,00, ricadono nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, e vengono liquidati in favore di e di CP_2
Pt_
, ad eccezione della fase istruttoria (euro 700,00 fase studio + 700 fase introduttiva + 1000 fase decisionale), per complessivi euro 2.400,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 496/2021 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in totale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) accoglie l'opposizione all'esecuzione per quanto di ragione, e per l'effetto accerta e dichiara l'esistenza del diritto della a procedere esecutivamente per la complessiva CP_2
somma di euro 32.833,28, oltre agli interessi sulla sorte capitale.
2) compensa per intero tra le parti in causa le spese di lite del primo grado;
3) compensa per il cinquanta per cento le spese di lite del presente grado, e per l'effetto condanna alla refusione in favore della e della Controparte_1 CP_2 Parte_1
[...
del residuo cinquanta per cento di dette spese, che liquida complessivamente in favore della in euro 2.400,00 per compensi professionali, e in favore della CP_2 [...]
in euro 1.165,50 per anticipazioni e in euro 2.400,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
Perugia, camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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