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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11372 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 700/23 posta in deliberazione in data 16.1.25 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
e P.IVA n. ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Prof. Ing. , difesa dall'Avv. Raffaella Parte_2
FUNTO'
OPPONENTE E (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2
, rappresentata e difesa dell'Avv. Stefano De Navasquez
[...]
OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su pagina 1 di 6 quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, parte opposta ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n. 12582/2022, reso dal Tribunale di Roma in data 15.07.2022, per la somma di euro 67.847,60, quale compenso per un accordo di collaborazione;
infatti, la società opposta segnalava di aver sottoscritto un accordo con la opponente avente l'obiettivo di promuovere “programmi quali iniziative educative, seminari, workshop e corsi di alta formazione, master, nonché progetti finalizzati alle aree di studio di UNIPACE e
”. Illustrava, poi, la creditrice che le parti avevano pattuito che la CP_1 collaborazione si sarebbe svolta “sulla base di uguaglianza e di mutuo vantaggio”, così concordando che i costi e gli utili sarebbero stati tra loro distribuiti in pari misura e che, in attuazione di tali accordi, la aveva integralmente organizzato, CP_1 curato, promosso e portato a termine il Corso di “Alta in HR Parte_3
Management” nell'anno 2020, sottoscrivendo le lettere d'incarico dei docenti e dei formatori, reperendo e remunerando gli agenti che avevano venduto il corso, elaborando il programma didattico, tenendo tutta la contabilità, pubblicizzando il corso, consegnando gli attestati e mettendo a disposizione il personale per le attività di segreteria, nonché curando la tenuta dei registri delle presenze. Inoltre, la Società creditrice specificava di avere svolto le seguenti attività: assesment;
attività d'aula;
Test Foursight;
Creative Solution Finding;
Formazione Residenziale;
disposizione di proprio personale impegnato in via esclusiva nel master e di essersi fatta carico delle spese commerciali e generali del corso.
pagina 2 di 6 Considerando che la quota d'iscrizione nominativa al corso di alta formazione in HR Management era stata concordata tra le parti in € 9.450,00 e che il corso era stato frequentato e pagato da otto candidati discenti, i quali avevano versato le quote per complessivi € 75.600,00, quote incassate esclusivamente da UNIPACE, la CP_1 chiedeva il pagamento della quota di spettanza relativa alle spese sostenute.
Ha proposto opposizione Unipace eccependo la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto, la inefficacia del d.i. per tardività della notifica, nonché contestando nel merito la sussistenza e l'entità del credito.
Si è costituita eccependo la nullità della clausola compromissoria per CP_1 mancata doppia sottoscrizione, la tempestività della notifica, vista la residenza all'estero del legale rapp. della società, nonché ribadendo la validità del credito. Ciò premesso, deve, in primo luogo, dichiararsi fondata la eccezione della nullità della clausola compromissoria sollevata da parte opposta e respingersi la eccezione della opponente;
devono, infatti, ritenersi applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto, l'utilizzo di un modulo su carta intestata della UNIPACE e identico ad altri contratti sottoscritti con altre società (docc. 18 e 19 opposta) evidenzia che si tratti di un contratto predisposto unilateralmente dall'Istituto a cui ha aderito;
CP_1 pertanto, la assenza di doppia sottoscrizione rende nulla la clausola e radica la competenza del Tribunale. Sul punto, poi, non può ritenersi ammissibile il capitolo 12 della parte opponente, sia per i divieti di cui agli artt. 2721 e ss., tempestivamente eccepiti dall'opposta, sia perché, comunque, generico e non riferito specificamente alla clausola compromissoria. Deve, poi, essere respinta la eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
infatti, in data 25.08.2022, il procuratore della Controparte_1 provvedeva a far notificare a mezzo del servizio postale, ai sensi della Legge n.
[...]
53/1994, copia del ricorso e del provvedimento all'UNIPACE, in persona del suo Presidente Prof. Ing. , presso la sede legale in alla Via Parte_2 Pt_1
Nomentana n. 56 (C.a.p. 00161), notifica che non andava a buon fine (Doc. n. 7).
Conseguentemente, in data 11.10.2022, la chiedeva con urgenza all' CP_1 Pt_4 della Corte d'Appello di Roma di procedere alla notificazione di copia conforme dell'atto a mani dell' Parte_1
in persona del Presidente, presso la sede legale di alla Via
[...] Pt_1
Nomentana n. 54, anziché al civico n. 56, come indicato nella precedente relata di notifica a mezzo posta.
Anche in questo caso, però, la notifica non andava a buon fine in quanto, come risulta chiaramente dalla relata, l'ufficiale giudiziario attestava in data 12.10.2022 che: “anzi recatomi in loco ho trovato i locali chiusi”. La sede legale dell' si CP_3 trova in Via Nomentana al civico n. 56, mentre la sede operativa al civico n. 54.
pagina 3 di 6 Conseguentemente, in data 25.10.2022, chiedeva nuovamente con CP_1 urgenza all' della Corte d'Appello di Roma di procedere a notificare all'estero Pt_4 ex art. 141, comma II, c.p.c. e Reg. C.E. 1784/2020, il ricorso con il decreto ingiuntivo alla persona del Presidente dell'UNIPACE Prof. Ing. presso la sua Parte_2 residenza in 64546 Morfelden-Walldorf (Francoforte Sul Meno), Blumenstrasse 3 (Germania) ed il plico era consegnato al destinatario in data 08.11.2022, nel termine di 90 giorni dalla emissione del provvedimento.
Pertanto, considerato che la notifica alle persone giuridiche può ritenersi perfezionata con la notifica al legale rapp. e che la notifica all'estero può essere effettuata nei 90 giorni, senza necessità di apposita autorizzazione del Tribunale, il decreto deve ritenersi efficace. In ogni caso, la domanda di parte opposta sarebbe stata, comunque, vagliata da questo giudice come autonoma domanda di pagamento. Nel merito, deve rilevarsi che il contratto non specificasse i termini economici dell'accordo, limitandosi a prevedere all'art. 2, comma II, che: “Ai fini dell'attuazione dei programmi, saranno individuate le modalità più adeguate di partenariato in materia di organizzazione e finanziamento” e dal comma III, “Tale collaborazione si svolgerà sulla base di uguaglianza e di mutuo vantaggio”; ogni decisione di aspetto economico era, quindi, rimessa alla successiva contrattazione tra le parti al momento dell'attuazione dei programmi condivisi. Tuttavia, la previsione della uguaglianza deve far interpretare la volontà delle parti come quella di suddividere costi e profitti al 50%; tale ricostruzione è confermata dalla comunicazione del Presidente della Unipace che nella email del 3.11.21 (doc. 26) afferma esplicitamente al punto c) che i ricavi andavano suddivisi al 50%.
Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, le parti definivano la creazione di un corso di “Alta Formazione in HR Management” di 280 ore complessive, rivolto a minimo 15 studenti diplomati e laureati, da svolgere a partire dal 28 e 29 febbraio 2020 nelle giornate del venerdì e del sabato, con 3 borse di studio messe a disposizione per studenti a basso reddito oppure impegnati nel volontariato in Italia e all'estero Il costo per il corso veniva inizialmente fissato in complessivi € 9.900,00 da corrispondersi in un'unica soluzione con uno sconto applicato del 5%, oppure in tre rate da € 3.300,00 ciascuna con il saldo entro le date indicate nel contratto sottoscritto da ciascun discente, oltre ad € 550,00 per spese e diritti di immatricolazione. Era altresì prevista la possibilità per gli studenti di ricorrere al finanziamento a tasso agevolato per il pagamento del corso (Doc.ti nn. 9, 10 e 11).
La parte opponente sostiene che nelle more della programmazione e dell'attuazione del suddetto corso, la poneva in essere gravi inadempienze e carenze CP_1 organizzative, in quanto, benché non ne avesse alcun titolo negoziale, agiva durante il rapporto come se fosse una mandataria con poteri di rappresentanza pagina 4 di 6 dell'UNIPACE, anziché come una contraente collaboratrice (partner), tanto che incassava i soldi versati dai candidati, spendeva il nome dell'Università, rappresentava il Presidente dell'Istituzione, utilizzava impropriamente il logo delle Nazioni Unite, intratteneva direttamente i rapporti con i docenti dell'Università provvedendo a sottoscrivere le lettere d'incarico, al pagamento dei loro emolumenti, modificava unilateralmente le regole previste dall'Università per il controllo della presenza dei docenti e degli alunni alle lezioni. Tale comportamento determinava un'ingiustificata ed illegittima ingerenza della nell'ambito delle competenze rappresentative, legali, amministrative e CP_1 didattiche della UNIPACE che, da parte sua, ha sempre contestato tempestivamente e puntualmente le inadempienze e le prestazioni illegali poste in essere dalla controparte in violazione del principio di correttezza, fedeltà e buona fede nel rapporto contrattuale. Tuttavia, deve rilevarsi come costituisca circostanza non contestata che il corso è stato positivamente avviato e si è positivamente concluso, mentre quanto lamentato da Unipace a titolo di inadempimento, riguarda obbligazioni determinate unilateralmente nelle varie comunicazioni email del presidente della Unipace, non riscontrate da specifiche pattuizioni contrattuali;
pertanto, la domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimento del danno della opponente dovrà essere respinta;
del tutto sfornita di prova è, poi, la ulteriore domanda riconvenzionale di restituzione di una quota pagata da una borsista. Per quanto riguarda le spese affrontate per il corso, di cui chiede la CP_1 restituzione, risulta dimostrato che in data 8.10.20 inviò a Unipace il business CP_1 plan con l'elenco delle spese (doc. 27) e che con email del 29.3.21 il Presidente di Unipace dichiarò espressamente: “Per quel che si riferisce al rimborso delle spese, farà fede quanto era previsto nel Business Plan, il pagamento verrà eseguito, immediatamente, all'invio del bonifico alla nostra Università, relativo al pagamento dei discenti, dei ratei dei mesi di marzo/aprile 2021.” (doc. 29).
Tale espresso riconoscimento di debito deve ritenersi vincolante, a prescindere dalle successive contestazioni effettuate da Unipace. Tuttavia, deve ricordarsi l'accordo di suddivisione al 50% di spese e profitti e, dunque, calcolare quanto incassato da Unipace, quanto speso da e CP_1 suddividere al 50% entrambe le voci. Risulta documentalmente provato che Unipace abbia incassato euro 66.384,00 tramite le quote dei discenti.
Risulta, come detto, che abbia speso euro 55.580,00 per il corso (deve essere CP_1 esclusa l'IVA non trattandosi di fatturazione per un servizio reso, ma di un riequilibrio delle poste di dare e avere sulla base dell'accordo di collaborazione).
Si tratta, quindi, di suddividere i ricavi per euro 33.192,00 ciascuno e le spese per euro 27.790,00 ciascuno;
ne risulta che Unipace dovrà restituire a la somma CP_1 pagina 5 di 6 di euro 60.982,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, non trattandosi di transazione commerciale tra imprese.
Pertanto, il decreto ingiuntivo sarà revocato e la parte opponente dovrà essere condannata a versare la predetta somma, con gli interessi suddetti.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e verranno liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19).
Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato un credito di euro 60.982,00 di parte opposta, condanna la parte opponente al relativo pagamento, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite della parte opposta che liquida in euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
4) condanna la parte opponente ex art. 96 cpc al pagamento della somma di euro 4.701,00 in favore di controparte.
Roma, 29.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 6 di 6
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 700/23 posta in deliberazione in data 16.1.25 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
e P.IVA n. ), in persona del Presidente e legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Prof. Ing. , difesa dall'Avv. Raffaella Parte_2
FUNTO'
OPPONENTE E (C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_2
, rappresentata e difesa dell'Avv. Stefano De Navasquez
[...]
OPPOSTA MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su pagina 1 di 6 quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte.
Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, parte opposta ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n. 12582/2022, reso dal Tribunale di Roma in data 15.07.2022, per la somma di euro 67.847,60, quale compenso per un accordo di collaborazione;
infatti, la società opposta segnalava di aver sottoscritto un accordo con la opponente avente l'obiettivo di promuovere “programmi quali iniziative educative, seminari, workshop e corsi di alta formazione, master, nonché progetti finalizzati alle aree di studio di UNIPACE e
”. Illustrava, poi, la creditrice che le parti avevano pattuito che la CP_1 collaborazione si sarebbe svolta “sulla base di uguaglianza e di mutuo vantaggio”, così concordando che i costi e gli utili sarebbero stati tra loro distribuiti in pari misura e che, in attuazione di tali accordi, la aveva integralmente organizzato, CP_1 curato, promosso e portato a termine il Corso di “Alta in HR Parte_3
Management” nell'anno 2020, sottoscrivendo le lettere d'incarico dei docenti e dei formatori, reperendo e remunerando gli agenti che avevano venduto il corso, elaborando il programma didattico, tenendo tutta la contabilità, pubblicizzando il corso, consegnando gli attestati e mettendo a disposizione il personale per le attività di segreteria, nonché curando la tenuta dei registri delle presenze. Inoltre, la Società creditrice specificava di avere svolto le seguenti attività: assesment;
attività d'aula;
Test Foursight;
Creative Solution Finding;
Formazione Residenziale;
disposizione di proprio personale impegnato in via esclusiva nel master e di essersi fatta carico delle spese commerciali e generali del corso.
pagina 2 di 6 Considerando che la quota d'iscrizione nominativa al corso di alta formazione in HR Management era stata concordata tra le parti in € 9.450,00 e che il corso era stato frequentato e pagato da otto candidati discenti, i quali avevano versato le quote per complessivi € 75.600,00, quote incassate esclusivamente da UNIPACE, la CP_1 chiedeva il pagamento della quota di spettanza relativa alle spese sostenute.
Ha proposto opposizione Unipace eccependo la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto, la inefficacia del d.i. per tardività della notifica, nonché contestando nel merito la sussistenza e l'entità del credito.
Si è costituita eccependo la nullità della clausola compromissoria per CP_1 mancata doppia sottoscrizione, la tempestività della notifica, vista la residenza all'estero del legale rapp. della società, nonché ribadendo la validità del credito. Ciò premesso, deve, in primo luogo, dichiararsi fondata la eccezione della nullità della clausola compromissoria sollevata da parte opposta e respingersi la eccezione della opponente;
devono, infatti, ritenersi applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto, l'utilizzo di un modulo su carta intestata della UNIPACE e identico ad altri contratti sottoscritti con altre società (docc. 18 e 19 opposta) evidenzia che si tratti di un contratto predisposto unilateralmente dall'Istituto a cui ha aderito;
CP_1 pertanto, la assenza di doppia sottoscrizione rende nulla la clausola e radica la competenza del Tribunale. Sul punto, poi, non può ritenersi ammissibile il capitolo 12 della parte opponente, sia per i divieti di cui agli artt. 2721 e ss., tempestivamente eccepiti dall'opposta, sia perché, comunque, generico e non riferito specificamente alla clausola compromissoria. Deve, poi, essere respinta la eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo;
infatti, in data 25.08.2022, il procuratore della Controparte_1 provvedeva a far notificare a mezzo del servizio postale, ai sensi della Legge n.
[...]
53/1994, copia del ricorso e del provvedimento all'UNIPACE, in persona del suo Presidente Prof. Ing. , presso la sede legale in alla Via Parte_2 Pt_1
Nomentana n. 56 (C.a.p. 00161), notifica che non andava a buon fine (Doc. n. 7).
Conseguentemente, in data 11.10.2022, la chiedeva con urgenza all' CP_1 Pt_4 della Corte d'Appello di Roma di procedere alla notificazione di copia conforme dell'atto a mani dell' Parte_1
in persona del Presidente, presso la sede legale di alla Via
[...] Pt_1
Nomentana n. 54, anziché al civico n. 56, come indicato nella precedente relata di notifica a mezzo posta.
Anche in questo caso, però, la notifica non andava a buon fine in quanto, come risulta chiaramente dalla relata, l'ufficiale giudiziario attestava in data 12.10.2022 che: “anzi recatomi in loco ho trovato i locali chiusi”. La sede legale dell' si CP_3 trova in Via Nomentana al civico n. 56, mentre la sede operativa al civico n. 54.
pagina 3 di 6 Conseguentemente, in data 25.10.2022, chiedeva nuovamente con CP_1 urgenza all' della Corte d'Appello di Roma di procedere a notificare all'estero Pt_4 ex art. 141, comma II, c.p.c. e Reg. C.E. 1784/2020, il ricorso con il decreto ingiuntivo alla persona del Presidente dell'UNIPACE Prof. Ing. presso la sua Parte_2 residenza in 64546 Morfelden-Walldorf (Francoforte Sul Meno), Blumenstrasse 3 (Germania) ed il plico era consegnato al destinatario in data 08.11.2022, nel termine di 90 giorni dalla emissione del provvedimento.
Pertanto, considerato che la notifica alle persone giuridiche può ritenersi perfezionata con la notifica al legale rapp. e che la notifica all'estero può essere effettuata nei 90 giorni, senza necessità di apposita autorizzazione del Tribunale, il decreto deve ritenersi efficace. In ogni caso, la domanda di parte opposta sarebbe stata, comunque, vagliata da questo giudice come autonoma domanda di pagamento. Nel merito, deve rilevarsi che il contratto non specificasse i termini economici dell'accordo, limitandosi a prevedere all'art. 2, comma II, che: “Ai fini dell'attuazione dei programmi, saranno individuate le modalità più adeguate di partenariato in materia di organizzazione e finanziamento” e dal comma III, “Tale collaborazione si svolgerà sulla base di uguaglianza e di mutuo vantaggio”; ogni decisione di aspetto economico era, quindi, rimessa alla successiva contrattazione tra le parti al momento dell'attuazione dei programmi condivisi. Tuttavia, la previsione della uguaglianza deve far interpretare la volontà delle parti come quella di suddividere costi e profitti al 50%; tale ricostruzione è confermata dalla comunicazione del Presidente della Unipace che nella email del 3.11.21 (doc. 26) afferma esplicitamente al punto c) che i ricavi andavano suddivisi al 50%.
Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, le parti definivano la creazione di un corso di “Alta Formazione in HR Management” di 280 ore complessive, rivolto a minimo 15 studenti diplomati e laureati, da svolgere a partire dal 28 e 29 febbraio 2020 nelle giornate del venerdì e del sabato, con 3 borse di studio messe a disposizione per studenti a basso reddito oppure impegnati nel volontariato in Italia e all'estero Il costo per il corso veniva inizialmente fissato in complessivi € 9.900,00 da corrispondersi in un'unica soluzione con uno sconto applicato del 5%, oppure in tre rate da € 3.300,00 ciascuna con il saldo entro le date indicate nel contratto sottoscritto da ciascun discente, oltre ad € 550,00 per spese e diritti di immatricolazione. Era altresì prevista la possibilità per gli studenti di ricorrere al finanziamento a tasso agevolato per il pagamento del corso (Doc.ti nn. 9, 10 e 11).
La parte opponente sostiene che nelle more della programmazione e dell'attuazione del suddetto corso, la poneva in essere gravi inadempienze e carenze CP_1 organizzative, in quanto, benché non ne avesse alcun titolo negoziale, agiva durante il rapporto come se fosse una mandataria con poteri di rappresentanza pagina 4 di 6 dell'UNIPACE, anziché come una contraente collaboratrice (partner), tanto che incassava i soldi versati dai candidati, spendeva il nome dell'Università, rappresentava il Presidente dell'Istituzione, utilizzava impropriamente il logo delle Nazioni Unite, intratteneva direttamente i rapporti con i docenti dell'Università provvedendo a sottoscrivere le lettere d'incarico, al pagamento dei loro emolumenti, modificava unilateralmente le regole previste dall'Università per il controllo della presenza dei docenti e degli alunni alle lezioni. Tale comportamento determinava un'ingiustificata ed illegittima ingerenza della nell'ambito delle competenze rappresentative, legali, amministrative e CP_1 didattiche della UNIPACE che, da parte sua, ha sempre contestato tempestivamente e puntualmente le inadempienze e le prestazioni illegali poste in essere dalla controparte in violazione del principio di correttezza, fedeltà e buona fede nel rapporto contrattuale. Tuttavia, deve rilevarsi come costituisca circostanza non contestata che il corso è stato positivamente avviato e si è positivamente concluso, mentre quanto lamentato da Unipace a titolo di inadempimento, riguarda obbligazioni determinate unilateralmente nelle varie comunicazioni email del presidente della Unipace, non riscontrate da specifiche pattuizioni contrattuali;
pertanto, la domanda riconvenzionale di risoluzione e risarcimento del danno della opponente dovrà essere respinta;
del tutto sfornita di prova è, poi, la ulteriore domanda riconvenzionale di restituzione di una quota pagata da una borsista. Per quanto riguarda le spese affrontate per il corso, di cui chiede la CP_1 restituzione, risulta dimostrato che in data 8.10.20 inviò a Unipace il business CP_1 plan con l'elenco delle spese (doc. 27) e che con email del 29.3.21 il Presidente di Unipace dichiarò espressamente: “Per quel che si riferisce al rimborso delle spese, farà fede quanto era previsto nel Business Plan, il pagamento verrà eseguito, immediatamente, all'invio del bonifico alla nostra Università, relativo al pagamento dei discenti, dei ratei dei mesi di marzo/aprile 2021.” (doc. 29).
Tale espresso riconoscimento di debito deve ritenersi vincolante, a prescindere dalle successive contestazioni effettuate da Unipace. Tuttavia, deve ricordarsi l'accordo di suddivisione al 50% di spese e profitti e, dunque, calcolare quanto incassato da Unipace, quanto speso da e CP_1 suddividere al 50% entrambe le voci. Risulta documentalmente provato che Unipace abbia incassato euro 66.384,00 tramite le quote dei discenti.
Risulta, come detto, che abbia speso euro 55.580,00 per il corso (deve essere CP_1 esclusa l'IVA non trattandosi di fatturazione per un servizio reso, ma di un riequilibrio delle poste di dare e avere sulla base dell'accordo di collaborazione).
Si tratta, quindi, di suddividere i ricavi per euro 33.192,00 ciascuno e le spese per euro 27.790,00 ciascuno;
ne risulta che Unipace dovrà restituire a la somma CP_1 pagina 5 di 6 di euro 60.982,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, non trattandosi di transazione commerciale tra imprese.
Pertanto, il decreto ingiuntivo sarà revocato e la parte opponente dovrà essere condannata a versare la predetta somma, con gli interessi suddetti.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e verranno liquidate secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna ex art. 96 III co. cpc, essendo emerso l'intento esclusivamente dilatorio della opposizione, vista la sua infondatezza;
infatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte, l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2; l'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente, non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017); la funzione è, infatti, di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione (Cass.16898/19).
Per tali motivi si condanna la parte opponente al pagamento di una somma che si stima equo quantificare in un terzo delle spese legali liquidate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertato un credito di euro 60.982,00 di parte opposta, condanna la parte opponente al relativo pagamento, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite della parte opposta che liquida in euro 14.103,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori;
4) condanna la parte opponente ex art. 96 cpc al pagamento della somma di euro 4.701,00 in favore di controparte.
Roma, 29.7.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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