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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1555/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile, promossa congiuntamente da
nato a [...], il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 ivi residente di fatto in via G. Matteotti n. 20
E
nata a [...], il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in via Robert Baden Powell snc, entrambi elettivamente domiciliati in Aidone (EN) alla Via Marconi n. 19 presso lo studio dell'Avv. Maria Denise Drago (C.F.:
), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero espresso in data 06/09/2024. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento Parte_1 Parte_2
del matrimonio civile dagli stessi contratto in data 04.08.2021 a Piazza Armerina (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte I, Anno 2021.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale non sono nati figli.
Rilevato che con Sentenza n. 48/2024, emessa il 29.01.2024 e pubblicata in pari data nella causa civile iscritta al n. 1372/2023 R.G., passata in giudicato, il Tribunale Civile di Enna, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto “ 1) I coniugi ed addivengono consensualmente alla Parte_1 Parte_2
loro separazione personale, rimanendo reciprocamente liberi dall'obbligo della convivenza e da ogni altro obbligo legato al rapporto di coniugio e vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale, sita in Piazza Armerina (EN), alla Via Robert
Baden Powell snc, di esclusiva proprietà dei genitori della sig.ra , verrà assegnata Parte_2
alla medesima e continuerà ad essere abitata da quest'ultima, mentre il sig. si è già Parte_1
allontanato dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
4) I coniugi danno atto di avere due cani che vivranno presso la casa coniugale unitamente alla sig.ra sino a Parte_2
quanto il sig. non troverà adeguata sistemazione, con impegno reciproco di vederli e tenerli Pt_1
con sé tutte le volte che vorranno;
5) L'arredo mobiliare acquistato dal sig. rimarrà in uso Pt_1
alla moglie sino a quando troverà adeguata sistemazione, mentre il marito preleverà gli affetti ed oggetti personali;
i regali matrimoniali saranno equamente divisi in parti uguali;
6) Gli attrezzi da lavoro di proprietà del sig. , rimarranno custoditi nel locale-garage di pertinenza della casa Pt_1
coniugale, sino a quando questi troverà adeguata sistemazione;
7) I coniugi sono cointestatari dell'autovettura Fiat 500 X, targata FX963AT, acquistata con finanziamento (contratto n. 100209509 del 18.01.2021) intestato al sig. e coobligata la sig.ra. . L'autovettura è Pt_1 Parte_2
attualmente utilizzata dalla moglie, la quale si impegnerà a consegnarla al marito appena ne acquisterà una nuova ed, in caso di vendita, si impegnerà a sottoscrivere l'atto di vendita;
mentre il sig. , si impegnerà a pagare le rimanenti rate di finanziamento sino alla naturale scadenza;
Pt_1
8) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.” Considerato il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio( recte scioglimento del matrimonio civile) contratto tra il sig. ed trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Piazza Armerina al n. 12, Parte I, Anno 2021 e, per l'effetto,
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
- riconfermare i provvedimenti concernenti l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 3) della Sentenza di separazione consensuale n. 48/2024 R.G. emanati dal Tribunale di Enna, cui ci si riporta integralmente;
- riconfermare i provvedimenti concernenti la cura dei cani di cui al punto 4) della Sentenza di separazione consensuale n. 48/2024 R.G. emanati dal Tribunale di Enna, cui ci si riporta integralmente ”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 48/2024, emessa il 29.01.2024 dal Tribunale Civile di Enna e pubblicata in pari data all'esito del giudizio n. RG n. 1372/2023, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...], il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), dichiara lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in data C.F._2
04.08.2021 a Piazza Armerina (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
12, Parte I, Anno 2021, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1555/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile, promossa congiuntamente da
nato a [...], il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 ivi residente di fatto in via G. Matteotti n. 20
E
nata a [...], il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in via Robert Baden Powell snc, entrambi elettivamente domiciliati in Aidone (EN) alla Via Marconi n. 19 presso lo studio dell'Avv. Maria Denise Drago (C.F.:
), che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero espresso in data 06/09/2024. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento Parte_1 Parte_2
del matrimonio civile dagli stessi contratto in data 04.08.2021 a Piazza Armerina (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 12, Parte I, Anno 2021.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale non sono nati figli.
Rilevato che con Sentenza n. 48/2024, emessa il 29.01.2024 e pubblicata in pari data nella causa civile iscritta al n. 1372/2023 R.G., passata in giudicato, il Tribunale Civile di Enna, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto “ 1) I coniugi ed addivengono consensualmente alla Parte_1 Parte_2
loro separazione personale, rimanendo reciprocamente liberi dall'obbligo della convivenza e da ogni altro obbligo legato al rapporto di coniugio e vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale, sita in Piazza Armerina (EN), alla Via Robert
Baden Powell snc, di esclusiva proprietà dei genitori della sig.ra , verrà assegnata Parte_2
alla medesima e continuerà ad essere abitata da quest'ultima, mentre il sig. si è già Parte_1
allontanato dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa;
4) I coniugi danno atto di avere due cani che vivranno presso la casa coniugale unitamente alla sig.ra sino a Parte_2
quanto il sig. non troverà adeguata sistemazione, con impegno reciproco di vederli e tenerli Pt_1
con sé tutte le volte che vorranno;
5) L'arredo mobiliare acquistato dal sig. rimarrà in uso Pt_1
alla moglie sino a quando troverà adeguata sistemazione, mentre il marito preleverà gli affetti ed oggetti personali;
i regali matrimoniali saranno equamente divisi in parti uguali;
6) Gli attrezzi da lavoro di proprietà del sig. , rimarranno custoditi nel locale-garage di pertinenza della casa Pt_1
coniugale, sino a quando questi troverà adeguata sistemazione;
7) I coniugi sono cointestatari dell'autovettura Fiat 500 X, targata FX963AT, acquistata con finanziamento (contratto n. 100209509 del 18.01.2021) intestato al sig. e coobligata la sig.ra. . L'autovettura è Pt_1 Parte_2
attualmente utilizzata dalla moglie, la quale si impegnerà a consegnarla al marito appena ne acquisterà una nuova ed, in caso di vendita, si impegnerà a sottoscrivere l'atto di vendita;
mentre il sig. , si impegnerà a pagare le rimanenti rate di finanziamento sino alla naturale scadenza;
Pt_1
8) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.” Considerato il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio( recte scioglimento del matrimonio civile) contratto tra il sig. ed trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Piazza Armerina al n. 12, Parte I, Anno 2021 e, per l'effetto,
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza;
- riconfermare i provvedimenti concernenti l'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 3) della Sentenza di separazione consensuale n. 48/2024 R.G. emanati dal Tribunale di Enna, cui ci si riporta integralmente;
- riconfermare i provvedimenti concernenti la cura dei cani di cui al punto 4) della Sentenza di separazione consensuale n. 48/2024 R.G. emanati dal Tribunale di Enna, cui ci si riporta integralmente ”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 48/2024, emessa il 29.01.2024 dal Tribunale Civile di Enna e pubblicata in pari data all'esito del giudizio n. RG n. 1372/2023, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...], il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), dichiara lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in data C.F._2
04.08.2021 a Piazza Armerina (EN), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
12, Parte I, Anno 2021, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.