TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 307 2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, a valersi quali note di discussione ex Art 281- sexies del c.p.c., pronuncia Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 03/04/2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 307/2025 del Ruolo Generale, vertente tra
- vv. ( ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 Pt_2 C.F._1
LOCCI CRISTIANO ( ), come da procura in calce a C.F._2 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in BORGO SANTA
CROCE N. 42 AREZZO - parte ricorrente - CONCLUDE come da ricorso introduttivo : “riformare il Decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv. Nicola Detti per l'attività svolta quale difensore di ufficio del Sig.
[...] nato in [...] il [...], (omissis), nel proc. pen. n. 4764/16 RGNR n. Parte_3 369/19 R.G. Trib. n.152/22 RG. ES. TRIB dinanzi al Trib. di Arezzo, Sez. Pen., la somma di € 900 oltre rimborso forfettario 15%, iva e CAP come per legge, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/14, oltre le competenze e spese dovute dall'Avv. Detti Nicola al sottoscritto difensore per l'attività di recupero del credito prodromica alla richiesta di liquidazione quantificate in com- plessive € 1528 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CAP 4% ovvero nella misura di giustizia. Voglia altresì condannare al pagamento delle competenze e spese relative al presente giudizio”
E
- ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- parte convenuta contumace -
2 Altri istituti e leggi speciali
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'Avv. Nicola Detti, premesso che: il 29/09/22 era stato nomi- nato difensore d'ufficio del Sig. nato in [...] il Persona_1
27.10.1994 (C.F. , nel proc. pen. n. 4764/16 RGNR n. 369/19 R.G. C.F._3
Trib. n.152/2022 RGES TRIB dinanzi al Tribunale di Arezzo, sez. penale;
nell'espletamento del mandato, presa visione del fascicolo del leasing, aveva partecipato all'udienza del
17/11/22; aveva ottenuto la liquidazione della sua notula dall'Ordine degli Avvocati di
Arezzo, per € 900,00 oltre accessori;
aveva poi ottenuto per lo stesso importo Decreto In- giuntivo n. 127/2023 dal Giudice di Pace di Arezzo;
il 21/02/23 aveva inutilmente richiesto al Consolato generale della Repubblica Dominicana attestazione circa la residenza del debi- tore, per cui aveva notificato il Decreto - Dipoi dichiarato esecutorio – presso l'ultima resi- denza conosciuta (via Levane Alta 103- rectius, 107, Montevarchi), come da certificato ana- grafico;
aveva inutilmente notificato atto di precetto, atto di pignoramento presso terzi e udienza del 20/12/23, alla quale tutti i terzi avevano fornito dichiarazioni negative o solo parzialmente positive per importi irrilevanti;
esito negativo avevano avuto le istanze di ac- cesso ai dati della ARTI (Centro per l'impiego Regione Toscana), e di visura presso il catasto nazionale, mentre di scarso valore era il motociclo di cui il debitore risultava essere proprie- tario;
era seguito nuovo atto di precetto presso la nuova residenza di via Nilo N. 79, Monte- varchi e nuovo richiesto pignoramento mobiliare, ma il 06/02/24 e il 06/03/24 l'Ufficiale
Giudiziario aveva reso verbale negativo di accesso;
era seguita nuova, inutile richiesta al della Repubblica Dominicana di certificazione circa il possesso di beni in capo al Parte_4
debitore; con suo Decreto del 06/09/2024 il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua istanza di liquidazione ex Art 116 del d.p.r. n. 115/2002; con suo Decreto del 04-05/02/2025 il Tri- bunale di Arezzo aveva rigettato la sua nuova istanza di liquidazione ex Art 117 del d.p.r.
N. 115/2002, presentata in data 25/09/2024, non apparendo dimostrati i presupposti
3 dell'irreperibilità. Il provvedimento era immotivato, avendo egli dato prova di aver esperito seri tentativi di recupero del credito nei confronti del proprio assistito, con ciò sussistendo le condizioni per ottenere la liquidazione, ex Art 116 o 117, D.P.R. n. 115/2002 e secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Arezzo il 04.05.2022. Ciò premesso, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Il convenuto non si costituiva, sicché deve esserne dichiarata la contuma- CP_1
cia.
* * *
La domanda è fondata e perciò sussistono le condizioni per ottenere la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art ex art. 117 DPR
115/2002 (per il quale “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sotto- posta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”) secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Arezzo.
Anche a voler ritenere il debitore reperibile presso la sua ultima residenza certificata, in Montevarchi, via Nilo N. 79, ove la madre ha ritirato nuovo atto di precetto (doc. 12bis ricorrente), si rileva che l'arte 116 dello stesso Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo
82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
A tal riguardo, si deve riconoscere che con la documentazione prodotta il ricorrente ha dimostrato di aver svolto plurime ricerche ed assunto plurime iniziative, al fine di dare esecuzione al provvedimento monitorio emesso dal G. di P. di Arezzo in data 25/01/2023.
Ed infatti, lo stesso ricorrente ha effettuato ricerche presso P.R.A., Catasto nazionale,
Centro per l'impiego, I.N.P.S., Consolato della Repubblica Dominicana, Ufficiale Giudizia- rio ex art. 492 bis del c.p.c., anagrafe detenuti, al fine di accertare la residenza del debitore e, inoltre, se ed in che misura lo stesso fosse in possesso di beni mobili, immobili, mobili registrati, crediti o altri cespiti aggredibili.
4 Lo stesso ricorrente ha inviato, in via successiva, due atti di precetto (il secondo dei quali andato a buon fine) e due atti di pignoramento (rispettivamente, presso terzi e mobi- liare), a loro volta non andati a buon fine nonostante due accessi effettuati dall'Ufficiale
Giudiziario.
Per la Giurisprudenza, “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R.
n. 115 del 2002, artt. 82 e 116…poiché l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che
l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria”
(Cass., 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011; 27854/2011; 3673/19). Peraltro, “il meccanismo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello
Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito (Cass. pen., n. 46741/2007; Cass., VI, 07/02/2019, n. 3673).
Pertanto, il credito vantato dal ricorrente nei confronti di Persona_1
può ritenersi ad ogni effetto inesigibile e sussistono quindi i presupposti perché allo stesso ricorrente corrisposto compenso.
Quanto all'ammontare stesso compenso, le competenze del ricorrente sono già state liquidate dal Giudice di Pace nel suo Decreto Ingiuntivo n. 127/2023, e ad esse dovranno aggiungersi gli accessori di legge, parimenti in esso già liquidati.
Al relativo importo devono aggiungersi le (spese e) competenze da corrispondersi al procuratore dello stesso, dirette alla riscossione dell'onorario della ricorrente atteso che dette attività costituiscono il presupposto necessario della liquidazione (Cass. Pen., 16.05.2007 n.
26460; 10.07.2007 n. 37406). Dette (spese e) competenze sono state liquidate dal G. di P. in misura di € 473,00 per la fase monitoria, e devono essere liquidate in questa sede per le attività successive. Traendo dal prospetto di notula depositato (doc. 15), si osserva che ap- paiono congrui i seguenti importi, mantenuti nella misura intermedia fra valore minimo il valore massi:
5 - € 135,00, per l'atto di precetto;
- € 346,00 per le fasi introduttiva, di trattazione e conclusiva della procedura esecutiva presso terzi;
- € 346,00 per le fasi introduttiva, di trattazione conclusiva della procedura di pigno -
ramento mobiliare;
e così per un totale complessivo pari a: € 473 + 135 + 346 + 346 uguale € 1.300,00.
Nulla per le spese, attesa la contumacia del . CP_1
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, in riforma del Decreto del Tribunale di Arezzo, sez. pen., del
05/02/2025, così provvede:
- Liquida a Avv. Nicola Detti per l'attività svolta quale difensore di ufficio di
[...]
, nel proc. pen. n. 4764/16 RGNR n. 369/19 R.G. Trib. Persona_1
n.152/22 RG. ES. dinanzi al Trib. di Arezzo, € 900,00 oltre accessori;
oltre le spese e competenze del procuratore Avv. Cristiano Locci,, per € 1.300,00 oltre accessori;
Arezzo, 03/04/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
6