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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 508/2023, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAMMARATA MARGHERITA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MILAZZO VALENTINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 23.09.1985, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 232, P. II, serie A, anno 1985), e che dalla loro unione erano nati due figli: ed , ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 141/2010, aveva pronunciato la loro separazione personale.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deduceva di aver intrapreso una nuova relazione, da cui era nata la piccola (3.05.2017). Persona_3
Chiedeva che nulla venisse disposto a proprio carico in ordine al mantenimento della resistente (percettrice di emolumenti statali) e dei figli (fuoriusciti dal nucleo familiare d'origine).
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ed avanzando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
Lamentava che il ricorrente non aveva adeguatamente provveduto al mantenimento dei figli (né in costanza di matrimonio, né successivamente), piuttosto impiegando gran parte del proprio stipendio da maresciallo dell'aeronautica per giocare d'azzardo ed acquistare regali alle amanti. Ciononostante, affermava di aver goduto di un tenore di vita agiato durante gli anni di coniugio.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, all'evidenza disponibile, poneva a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 200,00 mensili, già dovuta in forza della sentenza di separazione, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Con ordinanza del 13.01.2024, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
La causa veniva istruita tramite approfondimenti tributari circa tutti gli indici patrimoniali, mobiliari e immobiliari, reddituali nonché su conti, depositi, titoli azionari, compartecipazioni riconducibili alle parti;
indi, avviata a decisione.
***** Tanto premesso, quanto alla domanda formulata dalla resistente e tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, si rammenta in punto di diritto che (e come pure chiarito dal S.C. nella sent. n. 18287 dell'11.07.2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione emersi dalle indagini tributarie, consta una notevole sperequazione tra le pensioni e gli emolumenti percepiti dagli ex coniugi: mentre le entrate dello nel 2023 hanno superato gli € 50.000,00, quelle della si sono Pt_1 CP_1 attestate intorno agli € 17.000,00 (analoga situazione si è registrata nel 2022). La stessa ha inoltre precisato di non godere più del reddito di inclusione e la sua età, più avanzata rispetto all'epoca della separazione e la necessità di condurre in locazione un immobile suggeriscono
(non di accogliere la domanda nella integrale misura richiesta ma) la conferma dell'importo di € 200,00, come da ordinanza presidenziale.
*****
Infine, le spese processuali stante l'accoglimento solo parziale possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- conferma a carico di l'obbligo di versare a un Parte_1 Controparte_1
assegno mensile di € 200,00 rivalutabili, a titolo di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 508/2023, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAMMARATA MARGHERITA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MILAZZO VALENTINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 23.09.1985, Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 232, P. II, serie A, anno 1985), e che dalla loro unione erano nati due figli: ed , ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 141/2010, aveva pronunciato la loro separazione personale.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deduceva di aver intrapreso una nuova relazione, da cui era nata la piccola (3.05.2017). Persona_3
Chiedeva che nulla venisse disposto a proprio carico in ordine al mantenimento della resistente (percettrice di emolumenti statali) e dei figli (fuoriusciti dal nucleo familiare d'origine).
*****
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio ed avanzando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
Lamentava che il ricorrente non aveva adeguatamente provveduto al mantenimento dei figli (né in costanza di matrimonio, né successivamente), piuttosto impiegando gran parte del proprio stipendio da maresciallo dell'aeronautica per giocare d'azzardo ed acquistare regali alle amanti. Ciononostante, affermava di aver goduto di un tenore di vita agiato durante gli anni di coniugio.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, all'evidenza disponibile, poneva a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 200,00 mensili, già dovuta in forza della sentenza di separazione, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Con ordinanza del 13.01.2024, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
La causa veniva istruita tramite approfondimenti tributari circa tutti gli indici patrimoniali, mobiliari e immobiliari, reddituali nonché su conti, depositi, titoli azionari, compartecipazioni riconducibili alle parti;
indi, avviata a decisione.
***** Tanto premesso, quanto alla domanda formulata dalla resistente e tesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, si rammenta in punto di diritto che (e come pure chiarito dal S.C. nella sent. n. 18287 dell'11.07.2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Traslando i riportati principi giurisprudenziali al caso di specie, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione emersi dalle indagini tributarie, consta una notevole sperequazione tra le pensioni e gli emolumenti percepiti dagli ex coniugi: mentre le entrate dello nel 2023 hanno superato gli € 50.000,00, quelle della si sono Pt_1 CP_1 attestate intorno agli € 17.000,00 (analoga situazione si è registrata nel 2022). La stessa ha inoltre precisato di non godere più del reddito di inclusione e la sua età, più avanzata rispetto all'epoca della separazione e la necessità di condurre in locazione un immobile suggeriscono
(non di accogliere la domanda nella integrale misura richiesta ma) la conferma dell'importo di € 200,00, come da ordinanza presidenziale.
*****
Infine, le spese processuali stante l'accoglimento solo parziale possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- conferma a carico di l'obbligo di versare a un Parte_1 Controparte_1
assegno mensile di € 200,00 rivalutabili, a titolo di assegno divorzile;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo