Sentenza 3 febbraio 2005
Massime • 1
Le prove assunte in un giudizio dichiarato nullo non sono suscettibili di essere valutate ai fini dell'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2005, n. 11523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11523 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/02/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 522
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 038823/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS PI, N. IL 17/09/1968;
avverso ORDINANZA del 24/06/2004 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentito l'avv. MANAGÒ per l'imputato.
OSSERVA
Con ordinanza del 24.6.2004, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto nell'interesse di SO TR, imputato di omicidio volontario, avverso il provvedimento emesso il 19.4.2004 dal GIP del Tribunale di Locri con cui era stata respinta la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo che non potessero essere valutate le prove assunte in un dibattimento nullo e che, dunque, fosse rimasto immutato l'originario quadro indiziario, di talché non erano venuti meno ne' i gravi indizi di colpevolezza ne' le accertate esigenze cautelari.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 185 e 299 stesso codice, nonché all'art. 575 c.p., sull'assunto che se il tribunale avesse tenuto presente la distinzione tra nullità degli atti e utilizzabilità delle risultanze probatorie, avrebbe dovuto riconoscere che la nullità del giudizio non determina la inutilizzabilità delle acquisizioni probatorie. Il ricorrente aggiungeva che doveva considerarsi apodittico il giudizio di riferita inattendibilità delle prove assunte nel dibattimento.
Il ricorso manca di giuridico fondamento.
La tesi difensiva sviluppata col ricorso poggia sulla distinzione tra nullità ed inutilizzabilità della prova e tende a fare riconoscere che le prove assunte in un giudizio dichiarato nullo sono suscettibili della valutazione finalizzata all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.- L'assunto non può essere condiviso.
A commento dell'art. 191, nella Relazione al progetto preliminare si è rilevato che "nello stabilirsi che le prove illegittimamente acquisite sono inutilizzabili, si è inteso designare un fenomeno tipico, conseguente alla ammissione di prove vietate, in contrapposizione alla nullità, riservata alla violazione delle forme degli atti processuali" e si è ricordato che "non sono pochi gli autori che hanno avvertito una profonda insoddisfazione circa il modo di operare della nullità in rapporto a divieti probatori che il regime delle sanatorie costringe a ritenere come non scritti, quando è acquisita una prova contra legem" (pag. 61).
L'indubbia distinzione tracciata nel codice vigente tra prova nulla e prova inutilizzabile non esclude, però, che anche la prima non possa formare oggetto di valutazione del giudice, per l'ovvia ragione che l'atto probatorio nullo non produce alcun effetto ("quod nullum est, nullum producit effectum"), in dipendenza della violazione, non di un divieto probatorio, ma delle forme prescritte per l'acquisizione della prova.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che, una volta dichiarata la nullità del giudizio e disposta la regressione alla fase precedente, le prove raccolte diventano inevitabilmente nulle in applicazione della disciplina degli effetti della dichiarazione di nullità di cui all'art. 185 c.p.p., sicché esse devono considerarsi "tamquam non esset" e devono restare estranee al materiale probatorio valutabile dal giudice.
Pertanto, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Non deve provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., data la condizione di latitanza dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005