Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
Nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette.
Commentario • 1
- 1. Liquidazione dell'onorario al difensori di ufficio (Cass. 3673/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2007, n. 46741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46741 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 09/10/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1603
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 34659/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 4 maggio 2005 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel procedimento
contro
:
ST ME;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto con il quale all'avv. ME ST, difensore d'ufficio di Anna RICHIELLO, era stato liquidato il compenso anche per le spese della procedura monitoria attivata per il recupero del credito professionale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.116. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo l'inosservanza del citato art. 116. Osserva il ricorrente che, se il legislatore avesse inteso riconoscere al difensore d'ufficio anche le spese sopportate per la procedura di recupero del credito professionale, lo avrebbe detto espressamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito enunciate. 3.1. È regola in materia che l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio gravi su chi si sia avvalso della sua opera (cfr. art. 369 bis c.p.p., comma 2, lett. d), e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.103). In deroga a detta regola, al fine di assicurare effettività ed efficacia della difesa di ufficio, il legislatore ha, peraltro, inteso garantire il compenso al difensore anche in caso di accertato inadempimento del proprio assistito.
In tal senso, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 prevede che, se il difensore d'ufficio dell'imputato dimostra di "aver esperito inutilmente" le procedure per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese al medesimo spettanti sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato D.P.R., vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita). Lo Stato ha, poi, diritto di ripetere nei confronti dell'imputato la somma anticipata, a meno che questi non si trovi nelle condizioni di non abbienza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il meccanismo di cui all'art. 116 non postula, dunque, la non abbienza dell'imputato, ne' presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in un'anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d'ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito.
3.2. Dimostrare di "avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali" significa dimostrare di avere fatto ciò che ragionevolmente si poteva fare per ottenere il pagamento della retribuzione.
L'espresso richiamo, contenuto nell'art. 369 bis c.p.p., alla necessità di procedere, in caso di insolvenza, ad esecuzione forzata è indicativo della volontà del legislatore di pretendere che sia offerta adeguata dimostrazione del vano (e non pretestuoso) tentativo di recupero del credito professionale per le vie ordinarie, eventuali pignoramenti compresi.
E ciò, d'altra parte, è coerente con altra esplicita previsione, quella, contenuta nell'art. 32 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
3.3. Individuate le disposizioni che disciplinano la materia, si tratta, dunque, di stabilire se, nella liquidazione del compenso al difensore di ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali, debbano essere ricompresi anche gli onorari ed i diritti relativi alle procedure anzidette (il cui ammontare è spesso superiore a quello dei compensi liquidati o liquidabili nell'ambito del relativo procedimento penale).
Ritiene la Corte che all'interrogativo non possa essere data risposta affermativa.
3.4. Non vi è alcuna disposizione, invero, che preveda la liquidazione di detti compensi.
Il riferimento "congiunto" a "onorario e spese", con cui si apre il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116 (disposizione di carattere eccezionale come sopra si è detto: v. 3.1), ed il richiamo, quanto a misura e modalità, all'art. 82 impongono anzi di ritenere che la disciplinata liquidazione riguardi i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il proprio ufficio e non anche l'onorario e le "spese" relativi alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti professionali. Come già si è detto, infatti, sono esenti da "spese", a norma dell'art. 32 disp. att. c.p.p., comma 1, le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali.
3.5. Neppure può sostenersi che, per la mancanza della liquidazione di detti onorari, il difensore verrebbe a subire un'ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali o, comunque, un ingiustificato pregiudizio.
Da un lato, invero - è opportuno ribadirlo - egli non sopporta le spese indispensabili per esperire un serio tentativo di recupero del credito professionale;
dall'altro, le esaminate previsioni (cui va aggiunta quella di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117 relativa agli assistiti irreperibili) lo favoriscono, per le ragioni dette all'inizio, rispetto agli stessi difensori di fiducia, oltre che ad altri prestatori d'opera intellettuale. D'altra parte, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 4, 12 gennaio 2006, Rodino), il difensore d'ufficio si assume, in tali casi, al pari di qualsiasi altro difensore che intendesse recuperare il proprio credito, il rischio dei costi della procedura senza essere in grado di sapere prima se riuscirà a recuperare quanto dovutogli ed a farsi rifondere le spese anticipate.
Pur tuttavia il legislatore, con riguardo al difensore d'ufficio (e non anche al difensore di fiducia), ha inteso neutralizzare le possibili negative ripercussioni di detto rischio sull'effettività dell'attività di assistenza difensiva proprio prevedendo, con il più volte citato art. 32 disp. att. c.p.p., che le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti siano esenti da bolli, imposte e spese. Ciò dimostra, tra l'altro, che il legislatore ha espressamente affrontato il problema e, di riflesso, conferma che il silenzio sugli onorari ed i diritti non è il frutto di involontaria lacuna, ma di precisa scelta normativa (forse ispirata dalla considerazione che il difensore è tecnicamente e professionalmente qualificato ad esperire in proprio le procedure recuperatorie, sicché non è costretto ad effetti e significativi esborsi pecuniari) che impedirebbe comunque (anche cioè se ci si trovasse al cospetto di norma non eccezionale) all'interprete di sostituirsi al legislatore, aggiungendo un'ulteriore disposizione. Disposizione (in ipotesi) che desterebbe perplessità anche sotto il profilo della ragionevolezza perché il compenso potrebbe lievitare a seconda del percorso recuperatorio intrapreso (si pensi, ad esempio, all'alternativa tra un procedimento per decreto d'ingiunzione ed una assai più dispendiosa causa ordinaria).
4. In conclusione, nella liquidazione del compenso al difensore d'ufficio che abbia dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali non devono essere ricompresi anche gli onorari e i diritti relativi alle procedure anzidette.
La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007