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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3111/2021 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Luigi Fiorillo Parte_1
APPELLANTE
e
, , , difese dagli avv. Lucia Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Baldoni, Emanuele Massuoli
(contumace) APPELLATE CP_4
CONCLUSIONI
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 14 giugno 2004 la notifica a Controparte_5 Controparte_1 CP_2
e un atto di pignoramento dell'immobile sito in Roma alla Via Tiberio,
[...] Controparte_3
45 censito al Catasto foglio 252, particella 299, con cui è pignorato il diritto di usufrutto di e la nuda proprietà delle su tale immobile. CP_1 CP_2
Con sentenza n. 7090/2008 il Tribunale di Roma, accogliendo le domande autonomamente proposte da dichiara l'illegittimità del pignoramento immobiliare CP_1
notificato nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Roma di cancellare la trascrizione del pignoramento.
e , dopo aver chiesto ed ottenuto la sospensione della CP_1 Controparte_2
procedura esecutiva n. 716/2004 r.g.e., promuovono il giudizio di merito, con atto notificato in data 17.3.2009, ai fini della revoca della delega al notaio per la vendita e la declaratoria di estinzione dell'esecuzione.
Deducono, al riguardo, che già con atto del 1988 aveva donato il proprio CP_1
diritto alle due figlie, e , che sono così divenute pienamente CP_2 Controparte_3
proprietarie dell'immobile.
si costituisce sostenendo che l'esecuzione è stata avviata sulla Controparte_5
base delle dichiarazioni rese dalle garanti, in sede di stipulazione delle due aperture di credito e di costituzione di ipoteca, sul diritto di usufrutto dell'immobile da parte di e sulla CP_1
nuda proprietà dello stesso immobile da parte di e . Conclude, CP_2 Controparte_3
quindi, per la chiamata in causa di e, nel merito, per l'accertamento della Controparte_3
legittimità dell'esecuzione nei confronti delle o, in subordine, la rettifica del CP_2
pignoramento.
2 Integrato il contraddittorio nei riguardi di , il giudizio di merito è Controparte_3
sospeso ai sensi dell'art.295 c.p.c. e, quindi, riassunto da dopo il passaggio in Controparte_5
giudicato, in data 29.6.2018, della sentenza di questa Corte n. 3595/2017 che respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7090/2008.
Resta contumace . CP_4
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5538/2020 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento e l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 716/2004, condannando al rimborso delle spese Controparte_5
processuali, nei limiti di due terzi, pari ad € 12.000 per compensi.
Argomenta che : il pignoramento nei confronti di è illegittimo per Controparte_1
mancanza dell'oggetto, essendosi costei spogliata dell'usufrutto con atto trascritto anteriormente al pignoramento, oltre che allo stesso atto costitutivo dell'ipoteca; la vendita forzata implica, infatti, solo il trasferimento di diritti già esistenti ma non la costituzione di diritti nuovi.
Avverso la predetta sentenza cessionaria del credito vantato nei Parte_2
riguardi di e le propone appello, tramite la procuratrice CP_1 CP_2 Pt_1
concludendo per l'accertamento: in via principale, della legittimità dell'azione esecutiva n.
716/04 r.g.e.; in via gradata, della legittimità della procedura esecutiva nei riguardi delle sole in via ulteriormente gradata chiede la compensazione delle spese processuali di CP_2
primo grado.
Al riguardo deduce quattro motivi: 1) in sede di rilascio delle garanzie per le concesse aperture di credito le controparti, in veste di terze datrici di ipoteca, hanno dolosamente taciuto che l'originario usufrutto di era stato donato alle due figlie, in CP_1
tal senso ingenerando un ragionevole affidamento nella banca finanziatrice, meritevole di tutela in forza del principio della c.d. apparenza del diritto;
2) è stato espressamente precisato dalla sentenza di questa Corte n. 3595/2017 che l'illegittimità del pignoramento è stata 3 dichiarata solo nei confronti di e non nei riguardi delle;
3) non è stato Controparte_1 CP_2
considerato dal Tribunale che è stata, comunque, intrapresa ulteriore procedura esecutiva nel
2010 (r.g.e. 392/10) dalla sull'intera proprietà ascritta alle tale Controparte_5 CP_2
autonoma azione esecutiva supera ogni eventuale vizio di quella pregressa, alla quale è stata riunita;
4) si è verificata una soccombenza reciproca tra le parti in relazione alla accertata inammissibilità della domanda nuova svolta dalle opponenti.
Si costituiscono e le contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 CP_2
del gravame.
Interviene in giudizio ex art. 111 c.p.c. la stessa in proprio, nelle more Pt_1
divenuta a sua volta cessionaria dei crediti garantiti dai diritti reali in contestazione, richiamando le domande già formulate da Parte_2
La Corte così ragiona.
In via preliminare è da osservare che la legittimazione ad agire dell'appellante, contestata in termini del tutto apodittici, è dimostrata dalla documentata pubblicazione in
G.U. dell' “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti” (doc. 5 fasc. appellante), con riferimento alla categoria di appartenenza dei crediti in questione (cfr Cass. 10 febbraio 2023
n. 4277).
In ordine al motivo 1) è da escludere che possa essere invocato un ragionevole affidamento della banca sulle sole dichiarazioni dei soggetti privati datori di ipoteca, tenuto conto non solo della veste professionale dell'impresa erogatrice del credito ma anche del regime di pubblicità vigente per i diritti reali sugli immobili.
Il motivo 2) non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza appellata laddove si argomenta che in sede esecutiva non possono costituirsi diritti “nuovi”
4 rispetto a quelli effettivamente esistenti, con conseguente radicale difetto dell'oggetto del pignoramento, vale a dire del presunto diritto reale minore rispetto alla piena proprietà.
Quanto al motivo 3) è da precisare che il Tribunale ha espressamente dichiarato l'improcedibilità della sola procedura esecutiva originaria (716/04 r.g.e.), restando così impregiudicata quella ulteriore sopravvenuta (n. 392/10 r.g.e.), la quale non può spiegare effetti sananti in ragione del suo “rilievo del tutto autonomo” e della sua efficacia ex nunc secondo quanto riconosciuto nel motivo dalla stessa odierna appellante.
E' invece da accogliere il motivo 4) in quanto le opponenti sono risultate soccombenti rispetto alla domanda svolta in sede di riassunzione del giudizio, dopo la sospensione ex art.295 c.p.c., relativa alla nullità di entrambi i successivi pignoramenti (nel
2004 e nel 2010) per dedotti errori nella identificazione catastale dei beni;
questione che viene altresì inammissibilmente riproposta in questo grado pur senza esperire il gravame in via incidentale.
Le spese processuali devono, quindi, essere interamente compensate per entrambi i gradi.
Non si rinvengono, nel gravame, espressioni esorbitanti ex art. 89 c.p.c. dalle legittime esigenze di rappresentazione della linea difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5538/2020 dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
- dichiara compensate tra le parti anche le spese processuali del gravame.
Roma, 4.6.2025 IL PRESIDENTE est.
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