Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti del proprio assistito ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, ha diritto alla liquidazione delle relative spese essendo il conseguimento dei diritti e onorari di difesa subordinato all'attività recuperatoria predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37406 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANCINI Franco - Presidente - del 10/07/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00818
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 047497/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FEDERICO FEDERICO;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 13/10/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto: annullarsi senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso del procedimento. La Corte:
OSSERVA
Con decreto del 13 ottobre 2006, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'atto di opposizione dell'avv. Federico Federico avverso il decreto emesso dal medesimo Tribunale, di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio in favore dell'imputato OM ON e relativo alla mancata liquidazione delle ulteriori spese attinenti la fase esecutiva, in particolare quelle necessarie a dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito.
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione l'avv. Federico Federico, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Corte chiede l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l'ulteriore corso.
Il ricorso è fondato.
A norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116, contenente il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono anticipate dall'Erario "quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide (cfr. Cass. 13 dicembre 2005 n. 45173), per risolvere il problema posto nel presente procedimento, va anzitutto tenuta presente la natura pubblicistica della difesa d'ufficio, in quanto predisposta a tutela di un diritto costituzionalmente garantito nonché il suo carattere obbligatorio per gli iscritti negli appositi elenchi, dal quale discende la previsione dell'anticipo del pagamento del relativo compenso da parte dell'Erario, in caso di insolvenza da parte del cliente e a condizione che l'interessato dimostri di essersi attivato per ottenere soddisfazione da quest'ultimo attraverso la prevista procedura per il recupero in sede civile dei crediti professionali, agevolata dall'esenzione delle spese anche per imposte e bolli (art.32 disp. att. c.p.p.).
Deriva da ciò la natura non eccezionale delle norme che pongono a carico dello Stato, alle condizioni indicate, l'onere suddetto e quindi la possibilità di una loro interpretazione estensiva, nel senso di comprendere nel loro oggetto anche diritti e onorari relativi a prestazioni svolte per il recupero in sede civile del compenso concernete la prestazione resa nel processo penale. Ad una tale interpretazione estensiva non sembra opporsi il richiamo, operato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116, alla misura e alle modalità di liquidazione previste dal precedente art. 82, relativo alle competenze del difensore nel procedimento penale, in considerazione del fatto che tale disposizione non esclude necessariamente che per le altre spese, quelle inerenti ai procedimenti civilistici, la liquidazione avvenga ad opera del magistrato secondo le regole ad esse proprie.
È stato del resto rilevato che, trovandosi le infruttuose attività di recupero (il cui onere è a carico del cliente come quello relativo alla difesa) in rapporto di necessaria strumentalità con il conseguimento di diritti e onorari di difesa da parte dello Stato in quanto quest'ultimo è a quelle subordinato, il relativo compenso non può non subire la medesima sorte, non potendosi ritenere che la legge abbia voluto diversamente far ricadere, per tale via, sul difensore d'ufficio il rischio dell'insolvibilità del cliente per importi sovente più rilevanti di quelli riferibili alla difesa nel procedimento penale.
Concludendo, va infine ricordato, con la cit. Cass. n. 45173/05 che "una soluzione simile è stata adottata dalla Suprema Corte per la rimborsabilità della tassa di parere, condizione indispensabile per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il rimborso per l'obbligatoria procedura di recupero delle competenze e onorari rientra nello stesso concetto di spese e competenze necessarie per accedere alla liquidazione delle prestazioni professionali". La diversa valutazione espressa nel provvedimento impugnato fonda sul richiamo alla sentenza n. 22649/05 di questa Corte (cui è seguita altra analoga col n. 11978/06), la quale fa peraltro riferimento al diverso problema della rimborsabilità (in sede di patrocinio a spese dello Stato) delle spese legali incontrate dal difensore nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del proprio compenso, pertanto attinenti ad un rapporto processuale tra difensore e Stato che non refluisce in alcun modo nei rapporti tra difesa e cliente. Il decreto impugnato va pertanto annullato in quanto ha negato al difensore d'ufficio la liquidazione di quanto spettategli per l'attività di recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente (salvo naturalmente quanto oggetto dell'esenzione di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p.), con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che si atterrà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007