Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2007, n. 26460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26460 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 16/05/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 902
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 027048/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CARROZZINI Luigi, N. IL 14/11/1957;
avverso ORDINANZA del 29/04/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO Graziana;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. OSSERVA
L'Avv. CARROZZINI Luigi, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui i Tribunale di Sorveglianza di Lecce in data 29.4.05 ha rigettato il ricorso in opposizione al decreto di liquidazione delle spese per l'assistenza tecnica di TO FR, di cui era stato nominato difensore d'ufficio dal magistrato di Sorveglianza.
Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il punto controverso riguarda la liquidabilità delle spese sostenute per la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario;
spese che secondo il magistrato di sorveglianza ed il tribunale non sarebbero ripetibili.
Sostiene il ricorrente che poiché la legge impone al difensore d'ufficio di dare la dimostrazione di avere infruttuosamente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali, la irripetibilità delle spese sostenute per tale attività integrerebbe un trattamento deteriore rispetto al difensore dell'imputato irreperibile o divenuto tale nei cui confronti non è previsto alcun onere.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.
La disposizione normativa di cui al D.P.R. 415 del 2001, art. 16, contempera l'esigenza di assicurare effettività della difesa di ufficio con l'esigenza di contenere gli oneri economici dello stato, per cui richiede che il difensore d'ufficio possa ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico del medesimo solo dopo avere infruttuosamente esperito la procedura di recupero delle medesime nei confronti dell'assistito.
Queste ulteriori attività sono agevolate dall'esenzione di spese, imposte e bolli e naturalmente sono rimborsabili dal l'assistito. Quanto, tuttavia questi è incapiente si deve ritenere che poiché l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione a carico dello stato il costo della medesima debba essere del pari rimborsato.
Questa Corte ha già interpretato la norma in tal senso in ordine alla "tassa parere" del Consiglio dell'ordine che prima dell'intervenuta modifica era ritenuto come incombente obbligatorio, per cui non sussistono ragioni che giustifichino l'esclusione del recupero delle altre spese ritenute necessarie per dimostrare di avere azionato infruttuosamente il credito nei confronti dell'assistito.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007