Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 24/11/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 130 /2025 |
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. AN EO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63251 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso per l’ottemperanza proposto da
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Claudio Fatta, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliato, PEC: claudiofatta@pec.it,
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,
resistente
per l’esecuzione della sentenza n. 74/2024 di questa Sezione giurisdizionale, depositata l’11 luglio 2024 e notificata in data 13 settembre 2024;
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli, per l’INPS, nessuno comparso per il ricorrente;
Ritenuto in
FATTO
1. Con ricorso depositato il 9 giugno 2025 il sig. - ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 74 dell’11.07.2024 di questa Sezione che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed accertato «che la patologia “gastroduodenite in esiti cicatriziali di ulcera bulbare”, già ascritta a causa di servizio, è da ricondurre all’ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78» ha conseguentemente riconosciuto al ricorrente il “diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato in relazione all’ottava categoria, a far data dalla domanda amministrativa, fermi restando i limiti di cumulabilità di cui all’art. 144 del DPR n. 1092/1973” e, per l’effetto, condannato l’INPS “a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente ed a versargli le differenze sui ratei arretrati, maggiorate degli accessori come in parte motiva”.
1.1. Il ricorrente rappresenta che la decisione, notificata a mezzo PEC il 13.09.2024 e non appellata, non è stata ottemperata e chiede, pertanto, venga accertata la violazione da parte del convenuto Ente previdenziale dell’obbligo di conformarsi alla detta pronuncia, di condannare l’Amministrazione resistente ad adempiere, con assegnazione di termine per l’esecuzione del dispositivo della sentenza, nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, unitamente, in tal caso, al riconoscimento in proprio favore di una penalità di mora pari ad euro 50,00 al giorno. Chiede conclusivamente la condanna dell’INPS alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, e, in via equitativa, ex art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del ricorrente.
2. Con memoria depositata l’8 ottobre 2025 si è costituito l’Istituto previdenziale, rappresentando l’intervenuto adempimento alla decisione, allegando i provvedimenti adottati dall’Ufficio competente (in particolare, determina di conferimento del trattamento pensionistico del 13 giugno 2025), e concludendo, pertanto, per la cessazione della materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Parte ricorrente, con memoria del 27 ottobre 2025, preso atto dell’intervenuta ottemperanza alla sentenza, ha parimenti concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
4. All’udienza pubblica odierna, nessuno presente per il ricorrente, la difesa dell’INPS, riportandosi agli scritti difensivi, ha insistito per la cessazione della materia del contendere, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite.
Considerato in
DIRITTO
1. Come richiesto da parte resistente e considerato il concorde avviso della difesa del ricorrente, intervenuta l’integrale soddisfazione della pretesa azionata – a fronte dell’adozione da parte dell’INPS del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato e del riconoscimento degli arretrati – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. L’INPS ha, d’altro canto, provveduto in senso conforme alle richieste di parte ricorrente, dando esecuzione al provvedimento della Sezione, a distanza di molti mesi dalla notificazione di quest’ultimo e posteriormente all’instaurazione del presente giudizio, con provvedimento, sia pur di poco, successivo al deposito del ricorso introduttivo. Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l’Istituto deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
3. Non può, diversamente, trovare accoglimento la richiesta di condanna dell’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, co. 3, c.p.c., non risultando integrati nella fattispecie i presupposti di legge (ex plurimis, Cass. ord. n. 36591/2023 e n. 25041/2021).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano nell’importo di 500,00 euro, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Firenze, 19 novembre 2025.
IL GIUDICE UNICO
AN EO
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 24/11/2025 Il Funzionario
EL IC
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52.
IL GIUDICE UNICO
AN EO
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Firenze 24/11/2025 Il Funzionario
EL IC
F.to digitalmente