Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
L'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza.( Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa il 24 Dicembre 1998, con la quale il Pretore aveva respinto la opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una somma per violazione al codice della strada accertata dalla polizia stradale con verbale che l'opponente assumeva non essergli stato mai notificato, rilevando che la notifica era in effetti avvenuta con la procedura di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982, completata con la compiuta giacenza presso l'ufficio postale del piego, senza considerare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, pubblicata nella G.U. del 30 Settembre dello stesso anno, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che , in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Al riguardo, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che le formalità della procedura di notifica previste dalla norma in questione fossero già state eseguite prima della citata decisione della Corte Costituzionale, essendo la validità della stessa ancora "sub iudice" al momento della pubblicazione di detta decisione).
Commentario • 1
- 1. Conduttore non paga i danni? Locatore può rifiutare la consegnaAccesso limitatoEnrica Maria Crimi · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI IO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORINO GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI CASERTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 176/98 della Pretura di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione distaccata di CARINOLA, depositata il 24/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 maggio 1998, AU TU propose opposizione davanti al Pretore di S. Maria di Capua Vetere contro la cartella esattoriale n. 8404549 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 704.110 per una violazione accertata dalla Polstrada di Mondragone in data 19 dicembre 1993, mediante verbale che, tuttavia, l'opponente assumeva non essergli stato mai notificato.
L'adito Pretore con sentenza del 24 dicembre 1998 ha respinto il ricorso, rilevando che la notifica del verbale era in effetti avvenuta per mezzo del servizio postale con la procedura di cui all'art.8 della legge 890 del 1982, completata con la compiuta giacenza del piego.
Per la cassazione di questa sentenza il TU ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il Prefetto della provincia di Caserta, cui l'atto è stato rivolto e notificato, non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso AU TU, denunciando violazione dell'art.8 della legge 890 del 1982, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto perfezionata la notifica del verbale di contravvenzione in data 23 febbraio 1994, con la compiuta giacenza del piego che lo conteneva presso l'ufficio postale, non considerando che la Corte Costituzionale con la sentenza 346/1998 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della norma nella parte in cui non prevede che della formalità relative al deposito ed alla giacenza del piego sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento;
e che nel caso concreto era pacifico in atti non solo che egli non era mai venuto in possesso del piego con il verbale di contravvenzione, ma che nessuna raccomandata gli era stata mai inviata per dargli conoscenza del deposito presso l'ufficio postale fino al momento dell'invio della cartella esattoriale.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, emessa il 24 dicembre 1998 ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale di contravvenzione, elevato al ricorrente il 19 dicembre 1993, per il fatto che erano state puntualmente adempiute le formalità previste dall'art. 8 della menzionata legge 890 del 1982 del deposito e della compiuta giacenza presso l'ufficio postale del piego contenente il verbale di contravvenzione non potuto recapitare per una delle cause previste dalla norma.
E, tuttavia, non ha considerato il Pretore che la Corte Costituzionale con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio delle disposizioni relative alla notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980, e cioè l'illegittimità costituzionale di detto art. 8, secondo comma, - nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, e terzo comma - nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale-
Nè vale che le formalità della procedura di notifica prevista dalla norma siano state eseguite prima della decisione della Consulta, atteso che l'inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, va affermata senza possibilità di distinguere fra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali in precedenza compiuti, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la suddetta data (Cass., 9 aprile 1984, n. 2274). Invero in materia vige il principio che l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo (ex plurimis:
Cass., 30 maggio 1997, n. 4867; 26 gennaio 1995, n. 959; 1 febbraio 1991, n. 989), mentre si applica a tutti gli altri rapporti: fra i quali rientra proprio quello in esame, tuttora in corso allorquando il Pretore, ha emesso la sentenza impugnata.
Pertanto, in base a tale dichiarazione di illegittimità costituzionale del cit. art. 8, il ricorso va accolto, così come chiesto dal TU poiché non poteva considerarsi perfezionata la notifica del verbale di contravvenzione con le sole formalità del deposito e della giacenza del piego che lo conteneva presso l'ufficio postale;
per cui, mancando del tutto la prova della notificazione di tale atto nel termine previsto dall'art. 201, 1^ comma Cod. str. da parte dell'autorità amministrativa, l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di asanzione amministrativa doveva dichiararsi estinto ai sensi del successivo 5^ comma con conseguente ammissibilità dell'opposizione contro la cartella esattoriale (Cass. 9138/1999), proposta dal ricorrente proprio per dedurre la mancanza della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e comunque l'irritualità della notifica di detto verbale;
che altrimenti sarebbe divenuto titolo esecutivo per l'irrogazione della sanzione.
La Corte deve allora cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito in quanto non necessitano ulteriori accertamenti, annullare la cartella esattoriale n. 840459 opposta. Quanto alle spese processuali, si ritiene che sussistono giusti motivi perché le stesse restino a carico del ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale opposta e dispone che le spese del giudizio restino a carico del ricorrente. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001