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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 891/2022 promossa da:
Parte_1
, in persona del procuratore pro tempore, con P.IVA_1
l'avv. CIRILLO GRAZIA MARIA (C.F. , C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n.
12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo
1, comma 17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto pagina 2 di 10 gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'odierna appellante proponeva appello Sentenza n°
46/2022 emessa il 21/01/2022 dal Giudice di Pace di Sala
Consilina – Dott. Antonio Capozzolo - depositata in pari data, non notificata, a conclusione del giudizio RG 1298/2021, con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'appellato avverso a estratto di ruolo sulle cartelle di pagamento n.
10020040006469760000, per omesso pagamento IRPEF, IVA anno 1997, Ente impositore , Controparte_2
dell'importo complessivo di €. 15.329,69.
4. Veniva dichiarata la contumacia dell'appellato nel presente grado di giudizio.
5. Va preliminarmente confermata la giurisdizione del giudice ordinario.
6. Invero dopo la sentenza della Corte cost. n. 114/18, la
S. C. con sentenza n. 34447 del 24.12.2019, richiamata anche dall'appellante (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale del 2/12/23), ha chiaramente affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche per cartelle aventi oggetto un credito tributario, qualora il contribuente eccepisca dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, come la prescrizione delle somme (come in questo caso). In particolare, al punto 4.4 della sentenza di cui sopra i giudici sanciscono che “(..) «Se è vero che la cartella è
pagina 3 di 10 configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata
(Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU
n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella
è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella».
7. Per il resto il gravame è stato ammissibilmente proposto ed è fondato e va, per quanto di ragione, accolto.
8. Erroneamente il primo giudice ha dichiarato ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale 10020130003367439000.
9. Orbene, quanto alla ammissibilità dell'opposizione dell'estratto di ruolo, è stato ormai chiarito in giurisprudenza che l'estratto di ruolo nemmeno nel processo tributario è atto impugnabile, trattandosi di "documento" non "specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente" e che
"costituisce (v. ad es., Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4209 del
2014) semplicemente un «elaborato informatico formato dall'esattore ... sostanzialmente contenente gli ... elementi della pagina 4 di 10 cartella ...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella»", che "non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta", il che "comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale", salva appunto l'"ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata" ove asseritamente "conosciuta attraverso l'estratto di ruolo" (Cass., SS. UU., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015).
10. Ovviamente, anche tale ultima impugnazione dell'atto riportato nell'estratto di ruolo deve essere sorretta da interesse ad agire, ma, nel caso di specie, la sussistenza di tale interesse deve essere esclusa in assenza di atti esecutivi, del resto non ravvisandosi alcun pregiudizio derivante dall'omesso aggiornamento dell'archivio del Concessionario della riscossione.
11. Tanto è a rilevarsi in applicazione del principio di cui alla sentenza della S.C. n. 22946/2016 emessa in caso analogo, con la quale si è in motivazione del tutto condivisibilmente affermato, tra l'altro:
12. — che già con altra recente sentenza della stessa Corte era stata esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016);
pagina 5 di 10 13. — che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
14. — che, in particolare, nell'azione di mero accertamento, si presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. n. 11536 del 2006);
15. — che per eliminare la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo, il debitore (come nella specie) potrebbe attivarsi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto, senza necessità di percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito, ed eventualmente impugnando soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio;
16. — che ciò non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria, circa la anticipazione della tutela da pagina 6 di 10 sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo e che si giustifica allorquando, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, così appunto recuperando gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa;
17. — che quando invece, come nella specie, la cartella sia stata a suo tempo già notificata, come del resto riconosciuto dall'appellata che non ne ha contestato in primo grado la valida notifica, eccependo invece la prescrizione successivamente asseritamente intercorsa (v ad es. pag. 7 atto di citazione “Ciò posto, avendo come riferimento le date di notifica indicate negli estratti di ruolo..”), e quindi il debitore era ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto,
l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante ed asseritamente prescritto deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (ben pagina 7 di 10 avrebbe potuto infatti il debitore, dopo essersi rivolto direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela, il c.d. sgravio, agire avverso il relativo silenzio amministrativo);
18. — che, in altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto nel caso (per quanto esposto diverso da quello che occupa) che il contribuente non abbia mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria, altrimenti non sussistendo l'interesse all'azione in difetto di atti esecutivi.
19. — che, diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza, e ciò anche sotto il profilo di fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), dovendosi sotto tale pagina 8 di 10 aspetto anche ribadire che non è attivabile lo strumento dell'opposizione all'esecuzione allorquando, come nella specie, nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa e che l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione, mentre deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
20. Per le suesposte - ed assorbenti, anche rispetto all'eccezione di incompetenza per valore e di difetto di legittimazione in base al principio della ragione più liquida- considerazioni l'appello va quindi accolto, con conseguente declaratoria della inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
21. Ciò posto e stante l'accoglimento del gravame, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, le spese vanno pagina 9 di 10 regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'appellante ed a carico dell'appellato entro i minimi, stante la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione,
l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'azione promossa C.F. Controparte_1
, inammissibile;
C.F._3
II. condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio che liquida in primo grado in euro
1.046 per compensi in favore dell oltre accessori di legge, CP_3
e per il secondo grado in euro 2.540 per compensi, oltre accessori di legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 891/2022 promossa da:
Parte_1
, in persona del procuratore pro tempore, con P.IVA_1
l'avv. CIRILLO GRAZIA MARIA (C.F. , C.F._1
giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE nei confronti di
); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONTUMACE
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4)
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n.
12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n. 21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo
1, comma 17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto pagina 2 di 10 gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'odierna appellante proponeva appello Sentenza n°
46/2022 emessa il 21/01/2022 dal Giudice di Pace di Sala
Consilina – Dott. Antonio Capozzolo - depositata in pari data, non notificata, a conclusione del giudizio RG 1298/2021, con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'appellato avverso a estratto di ruolo sulle cartelle di pagamento n.
10020040006469760000, per omesso pagamento IRPEF, IVA anno 1997, Ente impositore , Controparte_2
dell'importo complessivo di €. 15.329,69.
4. Veniva dichiarata la contumacia dell'appellato nel presente grado di giudizio.
5. Va preliminarmente confermata la giurisdizione del giudice ordinario.
6. Invero dopo la sentenza della Corte cost. n. 114/18, la
S. C. con sentenza n. 34447 del 24.12.2019, richiamata anche dall'appellante (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale del 2/12/23), ha chiaramente affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche per cartelle aventi oggetto un credito tributario, qualora il contribuente eccepisca dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella, come la prescrizione delle somme (come in questo caso). In particolare, al punto 4.4 della sentenza di cui sopra i giudici sanciscono che “(..) «Se è vero che la cartella è
pagina 3 di 10 configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata
(Cass. SU n. 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU
n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella
è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella».
7. Per il resto il gravame è stato ammissibilmente proposto ed è fondato e va, per quanto di ragione, accolto.
8. Erroneamente il primo giudice ha dichiarato ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale 10020130003367439000.
9. Orbene, quanto alla ammissibilità dell'opposizione dell'estratto di ruolo, è stato ormai chiarito in giurisprudenza che l'estratto di ruolo nemmeno nel processo tributario è atto impugnabile, trattandosi di "documento" non "specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente" e che
"costituisce (v. ad es., Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4209 del
2014) semplicemente un «elaborato informatico formato dall'esattore ... sostanzialmente contenente gli ... elementi della pagina 4 di 10 cartella ...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella»", che "non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta", il che "comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale", salva appunto l'"ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata" ove asseritamente "conosciuta attraverso l'estratto di ruolo" (Cass., SS. UU., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015).
10. Ovviamente, anche tale ultima impugnazione dell'atto riportato nell'estratto di ruolo deve essere sorretta da interesse ad agire, ma, nel caso di specie, la sussistenza di tale interesse deve essere esclusa in assenza di atti esecutivi, del resto non ravvisandosi alcun pregiudizio derivante dall'omesso aggiornamento dell'archivio del Concessionario della riscossione.
11. Tanto è a rilevarsi in applicazione del principio di cui alla sentenza della S.C. n. 22946/2016 emessa in caso analogo, con la quale si è in motivazione del tutto condivisibilmente affermato, tra l'altro:
12. — che già con altra recente sentenza della stessa Corte era stata esclusa la autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016);
pagina 5 di 10 13. — che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
14. — che, in particolare, nell'azione di mero accertamento, si presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (Cass. n. 11536 del 2006);
15. — che per eliminare la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo, il debitore (come nella specie) potrebbe attivarsi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto, senza necessità di percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito, ed eventualmente impugnando soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio;
16. — che ciò non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria, circa la anticipazione della tutela da pagina 6 di 10 sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo e che si giustifica allorquando, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, così appunto recuperando gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa;
17. — che quando invece, come nella specie, la cartella sia stata a suo tempo già notificata, come del resto riconosciuto dall'appellata che non ne ha contestato in primo grado la valida notifica, eccependo invece la prescrizione successivamente asseritamente intercorsa (v ad es. pag. 7 atto di citazione “Ciò posto, avendo come riferimento le date di notifica indicate negli estratti di ruolo..”), e quindi il debitore era ben a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti, che non aveva tempestivamente opposto,
l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante ed asseritamente prescritto deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (ben pagina 7 di 10 avrebbe potuto infatti il debitore, dopo essersi rivolto direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela, il c.d. sgravio, agire avverso il relativo silenzio amministrativo);
18. — che, in altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto nel caso (per quanto esposto diverso da quello che occupa) che il contribuente non abbia mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria, altrimenti non sussistendo l'interesse all'azione in difetto di atti esecutivi.
19. — che, diversamente opinando, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza, e ciò anche sotto il profilo di fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), dovendosi sotto tale pagina 8 di 10 aspetto anche ribadire che non è attivabile lo strumento dell'opposizione all'esecuzione allorquando, come nella specie, nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa e che l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione, mentre deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento.
20. Per le suesposte - ed assorbenti, anche rispetto all'eccezione di incompetenza per valore e di difetto di legittimazione in base al principio della ragione più liquida- considerazioni l'appello va quindi accolto, con conseguente declaratoria della inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
21. Ciò posto e stante l'accoglimento del gravame, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, le spese vanno pagina 9 di 10 regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'appellante ed a carico dell'appellato entro i minimi, stante la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione,
l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'azione promossa C.F. Controparte_1
, inammissibile;
C.F._3
II. condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio che liquida in primo grado in euro
1.046 per compensi in favore dell oltre accessori di legge, CP_3
e per il secondo grado in euro 2.540 per compensi, oltre accessori di legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 10 di 10