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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12881 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38535 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/04/1957), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FOGLIANI ENZO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/02/1969), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ADAMINI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
, premesso che in data 06/04/1997 ha contratto
[...]
matrimonio civile con e che dall'unione è nato il figlio CP_1
(23/09/1999), ha dedotto che con decreto del 30/06/2015 il Per_1
Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, l'istante è obbligato a corrispondere alla da febbraio 2015, la somma mensile di euro CP_1
1.500,00 per il suo mantenimento, nonché la somma di euro 3.500,00
mensili per il mantenimento del figlio , collocato presso la madre, Per_1
assegnataria della casa familiare sita in Roma Via Ronciglione n. 20, di proprietà del ricorrente, con onere di costui di sostenere integralmente il pagamento delle spese extra afferenti il figlio e con espressa previsione che il medesimo ha l'uso e il godimento dell'appartamento sito in Roma Via
Castelfranco Veneto n. 39 di proprietà della moglie;
che da allora non è
ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni economiche afferenti il mantenimento del figlio , revoca dell'assegnazione della casa Per_1
familiare in favore della essendo il figlio comune divenuto CP_1
maggiorenne, cessazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento alla moglie essendo ella capace ed abile al lavoro, in 3 possesso della laurea in farmacia e dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività di farmacista.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda CP_1
di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 3.500,00 mensili nonché l'aumento ad euro 4.000,00 mensili dell'importo del mantenimento dovuto dal padre per il figlio , fermo Per_1
l'onere del di provvedere integralmente al pagamento Parte_1
delle spese extra afferenti il figlio.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 13/05/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/04/1997,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle domande accessorie meritano di essere confermate le vigenti statuizioni economiche afferenti il mantenimento del figlio comune (1999), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, studente universitario di farmacia, come richiesto dal 4 ricorrente, genitore onerato.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente 5 sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita 6 familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso specifico dalle deduzioni e allegazioni delle parti e dall'istruttoria orale e documentale svolta è emerso che la in possesso CP_1 7 di un elevato titolo di studio quale la laurea in farmacia, figlia di farmacisti,
ha collaborato fino al 2014 nella farmacia di famiglia allorché ha smesso di lavorare a causa della patologia depressiva che l'ha colpita e per la quale è
in cura da anni, ha subito diversi ricoveri e, secondo quanto riportato nella documentazione medica prodotta, non è in grado di svolgere l'attività di farmacista. Sul punto mette conto evidenziare che la stessa nel corso CP_1
dell'interrogatorio formale deferitole ha dichiarato di non aver superato il periodo di prova in ben tre farmacie nelle quali ha iniziato a lavorare dopo la separazione;
circostanza confermata anche dai testi escussi con riferimento all'esperienza lavorativa iniziata dalla ricorrente presso la farmacia di Piazza Risorgimento.
Allo stato la stessa, pur fruendo di aiuti e sostegni economici erogatile dalla famiglia d'origine, non ha altre e diverse entrate rispetto all'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge, peraltro mai rivalutato, non ricavando alcun compenso dall'attività di pittrice svolta amatorialmente;
non ha risparmi e/o accantonamenti di rilievo ed è piena proprietaria dell'appartamento ove abita il ricorrente per accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione, allorché la stessa ha dichiarato di essere casalinga di non percepire alcun reddito.
Il anch'egli farmacista, è pieno proprietario Parte_1
della casa familiare sita in Roma Via Ronciglione n. 20, non gravata da mutuo, immobile che anche in questa sede deve essere assegnato alla resistente stante la stabile coabitazione presso la stessa del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo , oltre alla quota Per_1
del 16,67% di un appartamento in Roma abitato dalla di lui madre, della quota del 16,67% di un immobile categoria A/10 in Roma locato a terzi e da 8 cui percepisce il canone mensile, pro quota, di euro 83,35, nonché della quota del 22,22% di un ulteriore immobile categoria C/1 in Roma non locato;
il medesimo ha dichiarato redditi mensili netti pari a circa euro
5.000,00 nel 2023 e nel 2024, in flessione rispetto all'anno 2022 allorché ha percepito redditi netti mensili pari a circa euro 6.900,00 su dodici mensilità;
[... è titolare della quota pari al 66,667% della “Farmacia Tiburtina s.a.s.
ed ha prodotto una relazione contabile che illustra la Controparte_2
flessione dei ricavi della farmacia;
dispone di risparmi e accantonamenti per circa euro 288.000 al 31/12/2024; il ricorrente, infine, dal 2024 è affetto da patologie che gli impediscono di stazionare a lungo in posizione eretta e,
dunque, di svolgere l'attività di farmacista al banco.
Ciò premesso, il collegio non può non evidenziare che tali dichiarazioni sono scarsamente attendibili, solo ponendo mente alla circostanza che lo stesso ricorrente sostiene esborsi mensili per euro
5.000,00, ripetesi mai aggiornati, a titolo di mantenimento di moglie e figlio, oltre a corrispondere integralmente le spese extra afferenti il figlio
, iscritto all'università cattolica con un costo annuo di euro 9.000,00. Per_1
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto della lunga durata legale del matrimonio tra le parti, dell'importo dell'assegno di mantenimento come fissato di comune accordo tra i coniugi in sede separativa, valorizzata la componente assistenziale dell'assegno divorzile e considerato che la resistente non è inabile al lavoro (100%) ma allo stato impossibilitata a svolgere l'attività di farmacista a cagione della patologia depressiva da cui è affetta e per la quale è in cura, il collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla a titolo di CP_1
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia 9 sullo status, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, la somma mensile di euro 1.400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38535/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ORVIETO in data 06/04/1997 tra (ROMA Parte_1
(RM), 11/04/1957) e (ROMA (RM), 07/02/1969) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ORVIETO al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 1997, alle seguenti condizioni:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (1999), la somma mensile di euro Per_1
3.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2015, e condanna il al versamento, in favore Parte_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone integralmente a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti il figlio con le specificazioni, in quanto compatibili, di cui Per_1
al suindicato Protocollo;
10 fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal passaggio in giudicato della statuizione sullo scioglimento del matrimonio, il corrisponda alla a titolo di Parte_1 CP_1
assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il ricorrente al versamento,
in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Ronciglione n. 20 alla resistente;
CP_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38535 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/04/1957), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FOGLIANI ENZO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 07/02/1969), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ADAMINI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
, premesso che in data 06/04/1997 ha contratto
[...]
matrimonio civile con e che dall'unione è nato il figlio CP_1
(23/09/1999), ha dedotto che con decreto del 30/06/2015 il Per_1
Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, l'istante è obbligato a corrispondere alla da febbraio 2015, la somma mensile di euro CP_1
1.500,00 per il suo mantenimento, nonché la somma di euro 3.500,00
mensili per il mantenimento del figlio , collocato presso la madre, Per_1
assegnataria della casa familiare sita in Roma Via Ronciglione n. 20, di proprietà del ricorrente, con onere di costui di sostenere integralmente il pagamento delle spese extra afferenti il figlio e con espressa previsione che il medesimo ha l'uso e il godimento dell'appartamento sito in Roma Via
Castelfranco Veneto n. 39 di proprietà della moglie;
che da allora non è
ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni economiche afferenti il mantenimento del figlio , revoca dell'assegnazione della casa Per_1
familiare in favore della essendo il figlio comune divenuto CP_1
maggiorenne, cessazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento alla moglie essendo ella capace ed abile al lavoro, in 3 possesso della laurea in farmacia e dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività di farmacista.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda CP_1
di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 3.500,00 mensili nonché l'aumento ad euro 4.000,00 mensili dell'importo del mantenimento dovuto dal padre per il figlio , fermo Per_1
l'onere del di provvedere integralmente al pagamento Parte_1
delle spese extra afferenti il figlio.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 13/05/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/04/1997,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle domande accessorie meritano di essere confermate le vigenti statuizioni economiche afferenti il mantenimento del figlio comune (1999), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, studente universitario di farmacia, come richiesto dal 4 ricorrente, genitore onerato.
Merita, altresì, di essere accolta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente 5 sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita 6 familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso specifico dalle deduzioni e allegazioni delle parti e dall'istruttoria orale e documentale svolta è emerso che la in possesso CP_1 7 di un elevato titolo di studio quale la laurea in farmacia, figlia di farmacisti,
ha collaborato fino al 2014 nella farmacia di famiglia allorché ha smesso di lavorare a causa della patologia depressiva che l'ha colpita e per la quale è
in cura da anni, ha subito diversi ricoveri e, secondo quanto riportato nella documentazione medica prodotta, non è in grado di svolgere l'attività di farmacista. Sul punto mette conto evidenziare che la stessa nel corso CP_1
dell'interrogatorio formale deferitole ha dichiarato di non aver superato il periodo di prova in ben tre farmacie nelle quali ha iniziato a lavorare dopo la separazione;
circostanza confermata anche dai testi escussi con riferimento all'esperienza lavorativa iniziata dalla ricorrente presso la farmacia di Piazza Risorgimento.
Allo stato la stessa, pur fruendo di aiuti e sostegni economici erogatile dalla famiglia d'origine, non ha altre e diverse entrate rispetto all'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge, peraltro mai rivalutato, non ricavando alcun compenso dall'attività di pittrice svolta amatorialmente;
non ha risparmi e/o accantonamenti di rilievo ed è piena proprietaria dell'appartamento ove abita il ricorrente per accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione, allorché la stessa ha dichiarato di essere casalinga di non percepire alcun reddito.
Il anch'egli farmacista, è pieno proprietario Parte_1
della casa familiare sita in Roma Via Ronciglione n. 20, non gravata da mutuo, immobile che anche in questa sede deve essere assegnato alla resistente stante la stabile coabitazione presso la stessa del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo , oltre alla quota Per_1
del 16,67% di un appartamento in Roma abitato dalla di lui madre, della quota del 16,67% di un immobile categoria A/10 in Roma locato a terzi e da 8 cui percepisce il canone mensile, pro quota, di euro 83,35, nonché della quota del 22,22% di un ulteriore immobile categoria C/1 in Roma non locato;
il medesimo ha dichiarato redditi mensili netti pari a circa euro
5.000,00 nel 2023 e nel 2024, in flessione rispetto all'anno 2022 allorché ha percepito redditi netti mensili pari a circa euro 6.900,00 su dodici mensilità;
[... è titolare della quota pari al 66,667% della “Farmacia Tiburtina s.a.s.
ed ha prodotto una relazione contabile che illustra la Controparte_2
flessione dei ricavi della farmacia;
dispone di risparmi e accantonamenti per circa euro 288.000 al 31/12/2024; il ricorrente, infine, dal 2024 è affetto da patologie che gli impediscono di stazionare a lungo in posizione eretta e,
dunque, di svolgere l'attività di farmacista al banco.
Ciò premesso, il collegio non può non evidenziare che tali dichiarazioni sono scarsamente attendibili, solo ponendo mente alla circostanza che lo stesso ricorrente sostiene esborsi mensili per euro
5.000,00, ripetesi mai aggiornati, a titolo di mantenimento di moglie e figlio, oltre a corrispondere integralmente le spese extra afferenti il figlio
, iscritto all'università cattolica con un costo annuo di euro 9.000,00. Per_1
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto della lunga durata legale del matrimonio tra le parti, dell'importo dell'assegno di mantenimento come fissato di comune accordo tra i coniugi in sede separativa, valorizzata la componente assistenziale dell'assegno divorzile e considerato che la resistente non è inabile al lavoro (100%) ma allo stato impossibilitata a svolgere l'attività di farmacista a cagione della patologia depressiva da cui è affetta e per la quale è in cura, il collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla a titolo di CP_1
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia 9 sullo status, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, la somma mensile di euro 1.400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38535/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ORVIETO in data 06/04/1997 tra (ROMA Parte_1
(RM), 11/04/1957) e (ROMA (RM), 07/02/1969) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ORVIETO al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 1997, alle seguenti condizioni:
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (1999), la somma mensile di euro Per_1
3.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2015, e condanna il al versamento, in favore Parte_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone integralmente a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti il figlio con le specificazioni, in quanto compatibili, di cui Per_1
al suindicato Protocollo;
10 fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal passaggio in giudicato della statuizione sullo scioglimento del matrimonio, il corrisponda alla a titolo di Parte_1 CP_1
assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il ricorrente al versamento,
in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Ronciglione n. 20 alla resistente;
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dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi