Sentenza 24 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, il "quantum" della somma da vincolare deve essere oggetto di specifica valutazione da parte del giudice che autorizza il sequestro, anche qualora sia intervenuto il rinvio a giudizio, in quanto non si tratta di tema coperto dalla preclusione derivante dall'intervenuto vaglio in ordine al "fumus" del reato.
Commentario • 1
- 1. In materia di sequestro conservativo, come deve essere quantificata la somma da doversi sequestrareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2021
Il fatto Con decreto il GUP del Tribunale di Ancona, su richiesta della locale Procura, disponeva il sequestro conservativo di due beni immobili (un'abitazione e l'annesso garage) del valore complessivo stimato in E. 230.000 il che veniva fatto nell'ambito del procedimento, nel quale vi era stato il rinvio a giudizio, relativo alla partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito alla vendita truffaldina di autovetture usate alle quali veniva artificiosamente ridotto il chilometraggio effettivamente percorso. Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame l'indagato, tramite difensore, lamentando la sproporzione del valore dei beni sequestrati rispetto al presumibile danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2019, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2019 |
Testo completo
03504-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1848 Andrea Tronci -Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- C.C. 24/10/2019- Angelo Capozzi R.G.N. 27910/2019 Antonio Costantini Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE RD, nato il [...] a [...] nei confronti di RA DU s.r.l. FI s,p.a. avverso l'ordinanza del 16/05/2019 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Massimo Lauro per le parti civili, che si è riportato alla memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Carlo Longari per il DE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/5/2019 il Tribunale di Roma ha confermato il decreto del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 11/3/2019, con cui è stato autorizzato nei confronti di DE RD il sequestro conservativo di denaro, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di euro 39.963.441,76 in favore di RA 2 s.r.l. e di euro 10.000.000,00 in favore di FI s.p.a.
2. Ha presentato ricorso il DE tramite il suo difensore.
2.1. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 325 e 316, comma 1, cod. proc. pen. Premette che a fronte di numerosi coimputati il sequestro era stato richiesto dalle parti civili nei confronti del DE, a fronte della condanna di FI pronunciata a favore del predetto dal giudice del lavoro per somme e indennità dovute in conseguenza dell'attività lavorativa. Contesta il ricorrente l'assunto che le deduzioni sul periculum in mora inerissero in realtà al fumus, come tale precluso dall'emissione del decreto che dispone il giudizio, quando in realtà avrebbe dovuto aversi riguardo all'esatta individuazione della somma al momento della richiesta di sequestro, senza alcun automatismo rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione. Con riguardo al danno non patrimoniale, cui era stato commisurato il credito vantato da FI, il Tribunale aveva fornito una motivazione generica, che non dava conto del quantum, in assenza di fattori causali capaci di generare pur approssimativamente un importo di tal genere. Con riguardo al danno patrimoniale, cui era stato commisurato il credito vantato da RA, non avrebbe potuto considerarsi la pronuncia di legittimità intervenuta due anni prima, mentre il parametro utilizzato era costituito da un credito vantato Safim Factor verso Euler Hermes, riconosciuto da una sentenza della Corte di appello di Roma ma in realtà non certo e comunque non idoneo a rappresentare il danno inerente alla cessione da parte di RA del pacchetto azionario di Safim Factor, che si trovava in liquidazione coatta amministrativa. Ed invero avrebbe dovuto semmai computarsi lo squilibrio tra il controvalore della cessione di tutti gli asset e lo stato patrimoniale di Safim Factor s.p.a. In ogni caso la sentenza della Corte di appello di Roma era stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio, riferito all'utilizzo di documentazione non consentita e al computo degli interessi compensativi, essendovi la possibilità di prospettare il riconoscimento nel prosieguo dell'assenza di danno. Pertanto quel credito avrebbe dovuto reputarsi di valore zero. 2 Di qui anche la possibilità di valutare come corretta l'operazione di cessione da RA a Sagest, fermo restando che non si sarebbe potuta non considerare la rilevanza della pronuncia della Corte di cassazione ai fini della valutazione.
2.2. Con ulteriore motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 545 cod. proc. civ. e 316, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'esigenza di tutelare i crediti derivanti da prestazioni lavorative, pignorabili e dunque sequestrabili nei limiti di un quinto.
3. Il difensore delle parti civili FI e RA DU ha depositato memoria, nella quale sono sviluppati argomenti volti a contrastare gli assunti sui quali si fonda il ricorso con riguardo ai temi del fondamento del sequestro conservativo, del periculum in mora, del quantum correlato al danno non patrimoniale e al danno patrimoniale, all'irrilevanza del limite stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ.
4. Con propria memoria il difensore del ricorrente ha replicato alle deduzioni esposte nella memoria delle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini di cui si dirà, con riguardo al sequestro disposto in favore di RA 2 s.r.l.
2. In primo luogo deve ritenersi inconferente e comunque manifestamente infondato l'assunto difensivo incentrato sul fatto che il sequestro sarebbe stato richiesto solo in conseguenza della condanna pronunciata nei confronti di FI a vantaggio del DE, per spettanze lavorative, e sul fatto che la richiesta non aveva invece riguardato altri coimputati, come il Di RI, il cui patrimonio ingente avrebbe assicurato la garanzia patrimoniale per il credito risarcitorio azionato in sede penale. Va infatti rimarcato come anche il DE sia stato chiamato a rispondere in concorso con altri del delitto di peculato su cui si basa primariamente la costituzione di parte civile in sede penale di RA 2 e di FI e come dunque sia gravato da solidarietà passiva per l'intero, ben potendosi pertanto considerare la sua specifica posizione ai fini della valutazione dei presupposti del richiesto sequestro conservativo (si rinvia a Cass. Sez. 5, n. 14637 del 23/1/2018, Russo, rv. 272850, in relazione ai rapporti tra imputato e responsabile civile, in pari misura virtualmente legati da solidarietà passiva). 3 AJ Inoltre il Tribunale ha correttamente rilevato che ai fini indicati «è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Cass. Sez. U. n. 51660 del 25/9/2014, Zambito, rv. 261118), presupposto di cui è stato dato conto, senza che nel ricorso siano state formulate specifiche censure, e che è stato comunque ulteriormente suffragato dalla cessione, pressoché coeva al provvedimento che ha autorizzato il sequestro, di un immobile di cospicuo valore in favore della moglie, sia pur nel quadro della separazione promossa dalla predetta.
3. E' inammissibile il motivo di ricorso riguardante la quantificazione della somma cui è stato commisurato il sequestro richiesto da FI per danno non patrimoniale. L'assunto difensivo, incentrato sulla genericità della motivazione, non considera in realtà che il danno non patrimoniale non può essere correlato a canoni che ne consentano una parametrazione di tipo aritmetico, ma esige il riferimento a profili eziologicamente rilevanti in relazione ai quali sia possibile desumere ragionevolmente conseguenze sul piano risarcitorio. Ed in tale prospettiva il Tribunale ha del tutto correttamente e con motivazione non apparente sottolineato che la vicenda sottostante, nella quale il DE, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe assunto un ruolo di primario rilievo, in relazione alla sua posizione di vertice nell'ambito di FI e di RA, aveva connotazioni di elevata gravità, tali da compromettere il prestigio e l'immagine dell'ente, di cui avrebbe potuto percepirsi la natura di mero strumento di arricchimento, a fronte di condotte con le quali sarebbe stato disatteso l'interesse pubblico in favore del perseguimento di interessi strettamente privati, peraltro nel quadro di intese risalenti e già tradottesi in altre vicende di illecita locupletazione, tali da disvelare la continuativa operatività illecita del connubio con altri personaggi e la spregiudicatezza del ricorrente. In relazione all'entità delle conseguenze dannose prospettabili il Tribunale ha dunque non arbitrariamente suffragato la valutazione di un importo di euro 10.000.000,00, pur suscettibile in sede di merito di maggiore approfondimento. Le deduzioni difensive non vulnerano in definitiva siffatte valutazioni, ma si risolvono in un'assertiva e generica contestazione.
4. E' per contro fondato, come anticipato, il motivo riguardante il sequestro autorizzato a vantaggio di RA 2 s.r.l. 4 Ад Non è dubbio che a seguito del rinvio a giudizio non possa esaminarsi in sede di riesame il fumus del reato posto a fondamento dell'ipotesi accusatoria e della misura cautelare. Ma ciò non può dirsi sufficiente, per escludere una puntuale valutazione di doglianze inerenti al quantum della somma, incidente di per sé sulla verifica dei presupposti della misura autorizzata. Va infatti rimarcato che non si tratta di porre in contestazione la configurabilità del delitto di peculato, ma di definire l'ambito di autorizzabilità del sequestro in relazione al danno che da quel reato è conseguito. Ed allora non può sottacersi che l'operazione illecita è stata individuata nella vendita a prezzo irrisorio in favore di Sagest della partecipazione di RA in Safim Factor, che disponeva in realtà di un cespite assai consistente, costituito da un credito nei confronti di Euler Hermes. In tale prospettiva è stato fatto riferimento all'entità stimata di tale credito, cui è stato commisurato il danno patrimoniale subito per effetto dell'operazione da RA, privata del corrispondente valore. Sta di fatto che la stima del credito si era fondata sulla liquidazione di esso riveniente da una pronuncia della Corte di appello di Roma, che successivamente è stata annullata dalla Corte di cassazione, con rinvio funzionale ad una nuova valutazione, disposto in relazione all'apprezzamento non consentito di un compendio documentale e al calcolo degli interessi compensativi. Non può in alcun modo affermarsi che per effetto dell'annullamento della pronuncia della Corte di appello quel credito debba considerarsi pari a zero, ma di certo deve convenirsi, in relazione al necessitato ricalcolo degli interessi compensativi, che esso sia già in atto destinato a ridimensionarsi. Ed allora, poiché tale credito è stato assunto come parametro di riferimento e nel contempo la stima utilizzata deve ritenersi inidonea, non assume alcun rilievo la circostanza che il G.U.P. abbia già esaminato tale profilo in sede di rinvio a giudizio, giacché non si tratta di tema che possa dirsi coperto dalla preclusione della verifica del fumus del reato, ma di tema strettamente correlato ai presupposti per l'autorizzazione del sequestro, in primo luogo quello della ragionevole quantificazione della somma, cui poter commisurare il danno patrimoniale risarcibile. A fronte di ciò il Tribunale ha fornito una motivazione apparente, incorrendo per tale via in una deducibile violazione di legge (sul punto Cass. Sez. U. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, rv. 239693), in quanto si è limitato a ritenere l'assorbimento della questione nell'ambito della verifica del fumus e a dar rilievo a precedente sentenza della Corte di cassazione, con cui era stato respinto il riesame presentato da Di RI avverso un decreto di sequestro preventivo, 5 sentenza invero idonea a rappresentare il compendio indiziario, ma non valorizzabile, a fronte della dedotta sopravvenienza, per definire il tema in questa sede oggetto di specifica contestazione. Su tale punto si impone dunque una rivalutazione del quantum, alla luce del diverso parametro di riferimento riveniente almeno dal ricalcolo degli interessi compensativi, nel quadro di un'unitaria e specifica considerazione dei parametri cui deve commisurarsi in sede di sequestro conservativo il danno patrimoniale prospettabile.
5. E' infine inammissibile l'ultimo motivo riguardante il tema dell'insequestrabilità, oltre soglia, dei crediti lavorativi: si tratta di deduzione astratta, formulata in prevenzione, ma non specificamente correlata all'imposizione del vincolo su quella tipologia di cespite, che solo avrebbe legittimato la valutazione della legittimità o meno di quel vincolo alla luce di quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 38670 del 21/7/2016, Culasso, rv. 267592).
6. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei limiti sopra indicati, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale Roma e con rigetto del ricorso nel resto.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro disposto in favore di RA DU s.r.l., e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 24/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Andrea Tronci Audra dronc DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GEN 2020 IL CANCELLIERE PREMA DI CA Lorena Fragomeni 4 80 9 6