TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2433 /2024
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri Giudici:
- Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
- Dr. Valentina Prudente Giudice, rel., est.
- Dr. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 20/01/2025 sentita la relazione del Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2433 /2024 pendente tra nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1 Bedizzano-Carrara CF e nata a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2 ed ivi residente in [...] cf , rappresentati e difesi dall' C.F._2 Avv. Barsotti Giulia cf e dall'Avv. Pina Bigini cf C.F._3 C.F._4
avente ad oggetto separazione consensuale – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzando i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento - Dare atto che i SIi cf Parte_2 C.F._2
e cf si sono obbligati a trasferire alla FI Parte_1 C.F._1 Pt_1
P a g . 1 | 3 nata a [...] il [...] cf , quanto a CP_1 C.F._5 Parte_2 la nuda proprietà di porzione dell'immobile casa familiare sito in Bedizzano Carrara via Anna Frank n.6 , come in premessa individuata , e quanto a la nuda proprietà della
Parte_1 porzione di casa familiare sita in Bedizzano Carrara-Via Anna Frank come in premessa individuata , rimanendo lui intestato l'usufrutto sua vita natural durante;
si Parte_2 obbliga altresì a trasferire al SI , contestualmente ,l'usufrutto sua vita
Parte_1 natural durante ,sulla porzione di immobile casa familiare, di cui traferirà la nuda proprietà alla FI , e come sopra individuata. - Dare atto che le parti si sono accordate di autorizzare la destinazione dell'intero immobile ad esclusiva abitazione del SI , dalla
Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, fino all'adempimento dell'obbligo di cui sopra, e hanno concordato che per tale periodo ogni onere e spesa riguardante l'immobile faccia esclusivo carico al SI , con rinuncia dello stesso alla ripetizione delle somme spese
Parte_1
- Dare atto che le parti hanno dichiarato di essere tacitati di ogni loro pretesa riguardo lo scioglimento della comunione legale e che intendono avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali vigenti, atte a dare il nuovo assetto al patrimonio. - Rimettere la causa dinanzi al Giudice relatore affinchè, atteso il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, verificate le condizioni ed i termini di legge di cui all'art. 3 comma terzo L.
1.12.1970 n.898 e smi , siano accolte le seguenti CONCLUSIONI - Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carrara dai Sigg.ri e Parte_1 [...]
trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parte_2
Carrara al numero 15 Parte II serie A anno 1996, mandando alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni all'Ufficiale di Stato Civile e conseguenti trascrizioni di legge nei pubblici registri dello Stato Civile del Comune di Carrara, - Stante la dichiarata indipendenza economica dei coniugi nulla disporre in ordine all'assegno divorzile”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso consensuale congiunto del 24/10/2024 , e Parte_1 [...]
, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario, a Carrara il Parte_2 giorno 28 aprile 1996, atto trascritto nei registri di stato civile del comune di Carrara dell'anno 1996 n 15 serie A parte II, che dall'unione è nata la FI in data 12.10.1996, oggi CP_1 maggiorenne, in condizione professionale, autonoma, che la convivenza matrimoniale è di fatto già cessata e che le parti, che non intendono riconciliarsi, intendono addivenire alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso chiedevano che il Tribunale ai sensi dell'art. 479 bis. 49 c.p.c. provvedesse all'omologa della separazione consensuale e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come noto l'art. 473 bis. 49 cpc, così come interpretato da Cass. Civ. n. 28727/2023, consente anche nell'ambito dei procedimenti introdotti con domanda congiunta il cumulo tra la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che la seconda domanda diverrà procedibile, per espressa previsione dell'art. 473 bis. 49 c. 1 c.p.c. , trascorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
In questa sede, pertanto, si provvederà sulla sola domanda di separazione e, poi, con separata ordinanza la causa sarà rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto.
P a g . 2 | 3 L'accordo raggiunto tra i coniugi non verte su diritti indisponibili e deve, pertanto, essere omologato.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la stessa diverrà procedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra e Parte_1
, legati da matrimonio contratto con il rito concordatario a Carrara Parte_2 il giorno 28 aprile 1996, atto trascritto nei registri di stato civile del comune di Carrara dell'anno
1996 n 15 serie A parte II, autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza
DISPONE trasmettersi comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3