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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2106/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2106/2023 tra
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Anna Andreozzi, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte attrice
E
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte convenuta
Oggi 7 maggio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Margherita Acciaro, per delega del procuratore costituito;
Per parte convenuta, l'avv. Fedele Scotti, procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2106/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Anna Andreozzi, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte attrice
Nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 21.2.2023 il ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Salerno e chiedendo di accertare e CP_1 CP_2 dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenuti con atto ricevuto dal Notaio dott. rep. Persona_1
n. 27156 raccolta n. 17830, registrato in data 1.8.2018 in Napoli al numero 7652/1T, avente ad oggetto la proprietà in regime di comunione legale dei seguenti beni immobili:
- appartamento sito in Agropoli (SA), alla via Risorgimento, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 42, p.lla 138, sub. 21;
- locale deposito sito in San Marco (SA), alla via Bonora, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio 42, p.lla 137, sub. 9;
e la piena proprietà dei seguenti beni personali di : CP_1
- appartamento ad uso ufficio, facente parte del corpo di fabbrica A del comparto edificatorio denominato CR 23-24, sito in Salerno (SA), alla via Guglielmo Pepe n. 14, foglio 39, p.lla 981, sub.19;
- locale autorimessa, facente parte del corpo di fabbrica B del comparto edificatorio denominato CR pagina 2 di 10 23-24, sito in Salerno (SA), alla Guglielmo Pepe n. 14, foglio 39, p.lla 978, sub.73.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto che il EN della era Parte_1 creditore nei confronti di , socio e amministratore della società in bonis, della complessiva CP_1 somma di € 52.500,00, di cui € 15.000,00 a titolo di rimborso finanziamento del socio indebitamente incassato dallo stesso ai sensi dell'art. 2467, comma 1, c.c., dichiarato inefficace ex art. 65 L. Fall. con sentenza n. 2537/2024 del Tribunale di Salerno in data 14.5.2024, ed € 37.500,00 in forza di D.I. provvisoriamente esecutivo emesso in data 11.7.2021 ex art. 150 L. Fall., successivamente opposto con giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno R.G. 7428/21, atteso l'omesso versamento del residuo capitale sociale relativamente alla propria quota pari al 66,67%
Il ha, quindi, concluso per la declaratoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale Parte_1
e, in subordine, in caso di trasferimento a terzi dei beni ineriti nel fondo, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, quantificato in € 52.500,00.
Con comparsa depositata in data 21.6.2023 e si sono costituiti in giudizio CP_1 CP_2 opponendosi alla domanda avversa ritenuta infondata in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto della stessa o, in subordine, per la declaratoria di inefficacia parziale dell'atto contestato.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 21.6.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Dopo un rinvio disposto per un tentativo di bonario componimento, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna e quindi è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
Preliminarmente, anche se il profilo non è stato contestato, va rilevato che , in qualità di CP_2 coniuge non debitore, può essere qualificata come litisconsorte necessario nel giudio de quo.
La Cassazione, in tema di azione revocatoria, ha sancito che nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/03/2023, n. 8447;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 03/08/2017, n. 19330).
Nel caso di specie i beni oggetto del fondo patrimoniale risultano in parte in proprietà dei coniugi in regime di comunione legale e in parte di proprietà esclusiva del debitore e da ciò discende la CP_1 pagina 3 di 10 legittimazione passiva di entrambi i coniugi.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale è fondata e va accolta.
Primo presupposto per esercitare l'azione pauliana è l'esistenza di un diritto di credito, che – come precisa il comma 1 dell'art. 2901 c.c. – può anche essere soggetto a condizione o termine.
Dal tenore testuale della disposizione si evince chiaramente che la norma prende in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva dei crediti condizionali, non scaduti, non liquidi, delle aspettative di credito, dei crediti litigiosi e discendenti da situazioni soggettive ancora sub iudice.
In particolare, pacifico è che anche il credito litigioso sia idoneo fondare la legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (v. tra le più recenti pronunce di legittimità Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414).
La sufficienza dell'allegazione della sussistenza generica di un credito o di un'aspettativa di credito, infatti, è pienamente coerente con la funzione dell'istituto che è quella di conservare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. al creditore dal patrimonio del debitore. Tale funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo estranea a mire restitutorie di sorta, non richiede la presenza di un diritto di credito consolidato ed esigibile.
La Cassazione ha in più occasioni statuito che la pendenza del giudizio di accertamento del credito litigioso non integra un presupposto legittimante la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di revocatoria in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza di accertamento positivo o negativo sull'esistenza del credito (v. Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909)
Come segnalato di recente dai Giudici di legittimità, l'azione pauliana intrapresa in relazione a crediti litigiosi potrà riuscire al massimo di nessuna utilità, ma non sarà in contrasto con la decisione che ha accertato l'insussistenza in concreto del credito, atteso che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (v. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 01/02/2024, n. 3020).
Il secondo presupposto consiste nell'eventus damni, inteso, per consolidato principio di legittimità, come pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una pagina 4 di 10 maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16221).
L'esistenza del pregiudizio patrimoniale, poi, può essere presunta quando il debitore sottragga alla generica garanzia patrimoniale una pluralità di beni (cfr. Cass. n. 10430 del 2005 e Cass. n. 18034 del 2013), con conseguente onere per il debitore di dimostrare che il patrimonio residuo posseduto è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie (Cass. n. 7507 del 2007).
Con specifico riferimento agli atti costitutivi di fondo patrimoniale è stato statuito che gli stessi, in presenza di figli minori, comportano un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass. n. 16864 del 2002; Cass. n. 10859 del 1999) e che tale situazione, limitando l'aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito e, conseguentemente, riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c. (v. Cass. n. 966 del 2007).
Allegato il credito e il pregiudizio alle ragioni dello stesso da parte dell'attore in revocatoria in termini di variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore in conseguenza dell'atto di disposizione opposto, l'onere di provare l'insussistenza in concreto del pericolo prospettato grava sul convenuto, il quale, per sottrarsi agli effetti di tale azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03-02-2015, n. 1902, nonché Cass. n.
7767 del 2007).
L'ultimo presupposto consiste nella cosiddetta scientia damni e cioè dalla consapevolezza del debitore – e in caso di atti a titolo oneroso anche del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore o, per gli atti posti in essere prima del sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento di un futuro credito richiesti dal comma 1 n. 2 dell'art. 2901 c.c..
Come precisato univocamente in sede di legittimità, la scientia damni si identifica con la semplice conoscenza
– o l'agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto possa arrecare al creditore, senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(Cass. n. 7262 del 2000 e, in termini, Cass. n. 966 del 2007); si è arrivati anche ad affermare, proprio in tema di revocatoria di atto costitutivo di fondo patrimoniale, addirittura precedente all'assunzione del debito, che basta anche la sola previsione di un mero danno potenzialmente suscettibile di prodursi in seguito al compimento dell'atto di disposizione (v. Cass. n. 15310 del 2007).
Tale elemento psicologico può essere provato anche attraverso presunzioni.
Svolta questa premessa sui presupposti per accogliere la domanda revocatoria, va esaminato il caso di pagina 5 di 10 specie.
Il EN attore risulta legittimato ad agire visti i crediti, pur litigiosi, allegati.
In particolare, il ha affermato di essere creditore nei confronti di Parte_1
della somma di € 15.000,00 – la cui debenza è stata accertata in primo grado dalla sentenza CP_1
n. 2537/2024 del Tribunale di Salerno in data 14.5.2024, impugnata e con appello in corso, con cui il giudice di prime cure ha dichiarato inefficace ex art. 65 L. Fall. nei confronti del EN attore il rimborso del finanziamento del socio indebitamente incassato dallo stesso ai sensi dell'art. 2467, comma 1,
c.c. – e della somma di € 37.500,00 – di cui al D.I. provvisoriamente esecutivo emesso in data 11.7.2021 ex art. 150 L. Fall., successivamente opposto con giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno R.G.
7428/21 –.
I crediti allegati, pur ne non accertati in via definitiva con sentenza passata in giudicato, sono idonei a fondare la legittimazione attiva del EN attore integrando crediti litigiosi tutelabili mediante revocatoria.
Vista la sufficienza del credito litigioso e, quindi, l'indipendenza del giudizio di accertamento dei crediti rispetto al presente giudizio di revocatoria, tutte le difese svolte dalle parti convenute in merito all'insussistenza dei diritti affermati dal EN attore risultano non pertinenti, essendo irrilevante rispetto alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. l'effettivo accertamento del credito litigioso allegato.
L'atto impugnato, poi, si presenta lesivo rispetto alle ragioni di credito del . Parte_1
Con la costituzione del fondo patrimoniale i convenuti hanno destinato al fondo patrimoniale ben quattro beni immobili di proprietà, di cui due di e in regime di comunione legale CP_1 CP_2
e due di proprietà esclusiva di e nulla hanno riferito sulla esistenza di ulteriori cespiti su cui CP_1
i creditori avrebbero potuto far valere le loro pretese.
Vista la pluralità degli immobili inseriti nel fondo patrimoniale, si può presumere la sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto che ha inciso in maniera determinante sulla garanzia patrimoniale del preteso debitore e, a fronte di tale allegazione, i convenuti avrebbero dovuto provare l'inoffensività dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dimostrando l'esistenza di altri beni nel patrimonio del debitore utilmente aggredibili.
Tale prova non è stata offerta e, quindi, l'atto dispositivo riferito ai quattro immobili indicati va considerato pregiudizievole rispetto alla garanzia patrimoniale del debitore . CP_1
Con riguardo all'elemento soggettivo rilevante va precisato che i crediti allegati dal – fermo ogni Parte_1 accertamento degli stessi da parte dell'A.G. già adita – per mancato integrale versamento della quota sociale e indebita restituzione di finanziamento ai soci risalirebbero agli anni 2016 e 2017, mentre l'atto dispositivo pagina 6 di 10 contestato è del luglio 2018 e precede di qualche mese la sentenza di fallimento della del Pt_1 novembre del 2018.
Come precisato in sede di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/05/2022, n. 15866, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22161).
Vista l'anteriorità dei crediti affermati rispetto all'atto impugnato, va, quindi, verificata la consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore.
Il consilium fraudis del debitore può dirsi dimostrato in via presuntiva.
all'epoca dell'atto dispositivo era socio di maggioranza e amministratore della e, CP_1 Parte_1 quindi, deve affermarsi che fosse a conoscenza della situazione di decozione della società e della ingente debitoria maturata dalla stessa (come documentato dal mediante allegazione delle domande di Parte_1 insinuazione al passivo riferite a debiti antecedenti la costituzione del fondo patrimoniale) e, quindi, del rischio che potesse aprirsi una procedura fallimentare attraverso la quale venisse azionato il credito per mancato integrale versamento del capitale sociale (come formalmente risultante dalla visura camerale aggiornata al novembre del 2018 depositata da parte attrice), e venisse contestato il pagamento effettuato dalla società in suo favore.
A fronte di tale situazione deve concludersi che il convenuto fosse consapevole del carattere pregiudizievole del vincolo segregrativo apposto con la costituzione del fondo patrimoniale rispetto alle ragioni di credito nei suoi confronti della società.
Anche la tempistica dell'atto, posto in essere pochi mesi prima del deposito del ricorso per fallimento, è suggestiva, lasciando quasi pensare che l'atto sia stato posto in essere proprio per rendere non immediatamente aggredibile il patrimonio personale del socio-amministratore.
Inoltre, parte convenuta non ha giustificato la concreta esigenza di procedere alla costituzione del fondo patrimoniale e anche tale circostanza, unitamente alle altre, lascia pensare che l'atto fosse unicamente volto a segregare il patrimonio del convenuto.
Sul punto, utile è richiamare la giurisprudenza secondo cui l'atto dispositivo a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, pur risultando anteriore all'insorgenza dei crediti, può essere indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2022, n. 11485).
Non è necessario indagare, invece, la scientia fraudis della convenuta atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è qualificabile come atto a titolo gratuito, come da consolidata giurisprudenza secondo cui il pagina 7 di 10 negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
12/11/2018, n. 28993).
La Cassazione ha, da ultimo, precisato che la costituzione del fondo patrimoniale non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico e configura un atto a titolo gratuito, spettando a chi si oppone alla revocabilità dell'atto dimostrare l'esistenza in concreto degli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (v. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/02/2024, n. 5078).
Tale doverosità dell'atto nella fattispecie in esame non è stata né allegata né dimostrata, con la conseguenza che l'atto va considerato a titolo gratuito.
La natura gratuita dell'atto rimane ferma anche nell'ipotesi in cui il negozio sia stato posto in essere da entrambi i coniugi – e non solo dal coniuge debitore – atteso che, anche in tale caso, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 06/12/2017, n. 29298).
In ogni caso si evidenzia che visto il rapporto di coniugio tra i convenuti è facile presumere che la convenuta non debitrice fosse a conoscenza delle pretese che sarebbero state azionate nei confronti del marito per ragioni riconducibili alla situazione di decozione della società da lui gestita e che ben potesse percepire il carattere pregiudizievole dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, non giustificato da concrete esigenze.
Pertanto, accertata la sussistenza del credito litigioso, da ritenersi anteriore nel suo prospettabile sorgere all'atto dispositivo contestato, verificato il carattere pregiudizievole dell'atto e riscontrata la consapevolezza del disponente debitore di compromettere la propria garanzia patrimoniale, escludendo la rilevanza del profilo soggettivo dell'altro coniuge disponente, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di causa va dichiarato inefficace nei confronti del EN attore.
Anche se due beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale sono in comunione, l'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale va dichiarata con riferimento all'atto complessivamente inteso e non relativamente alla sola quota di un mezzo dei beni intestata al coniuge disponente debitore.
La Corte di legittimità, in materia di beni conferiti in fondo patrimoniale, ha precisato che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta pagina 8 di 10 ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/04/2023, n. 9536).
Vista l'unicità dell'atto dispositivo, non è possibile neanche accogliere la domanda subordinata di parte convenuta volta alla declaratoria di inefficacia parziale del fondo patrimoniale limitatamente solo ad alcuni dei beni, atteso che la domanda di revocatoria dell'atto con cui sono stati costituiti in fondo patrimoniale beni della comunione legale e personali del debitore è diretta ad una pronuncia d'inefficacia dell'atto complessivo nei confronti della parte attrice-creditrice e non è frazionabile colpendo i singoli trasferimenti, potendo rilevare ogni eventuale profilo di sproporzione potrà essere fatto valere solo nella futura ed eventuale sede esecutiva.
La presente sentenza deve essere annotata a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale opposto, ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, applicando valori prossimi ai minimi per le tutte le fasi studio (€ 1.300,00 fase studio,
€ 900,00, fase introduttiva, 2.900,00 fase trattazione, € 2.200,00 fase decisionale), visto il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice;
e per l'effetto:
2. Dichiara inefficace nei confronti di 'atto di costituzione di Parte_1 fondo patrimoniale rogato dal dott. rep. n. 27156 raccolta n. 17830 registrato in Persona_1 data 1.8.2019 in Napoli al numero 7652/1T, con cui ha conferito nel fondo CP_1 patrimoniale costituito con il coniuge i seguenti beni in regime di comunione CP_2 legale:
a) appartamento facente parte del fabbricato in via Risorgimento, sito al quarto piano, della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque) e della superficie catastale totale di mq.126
(centoventisei) di cui mq.124 (centoventiquattro) escluse le aree scoperte, e confinante con pianerottolo, con vano scala, con altro appartamento di proprietà aliena e con zone di rispetto, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di Agropoli, in ditta conforme, al foglio
42, p.lla 138, sub.21, viale Risorgimento, piano 4, cat.A/2, cl.3, consistenza vani 6,5, superficie pagina 9 di 10 catastale totale mq.126 e mq.124 escluse le aree scoperte, rendita euro 268,56;
b) locale deposito facente parte del fabbricato in via Bonora, località San Marco, sito al piano terra, della consistenza catastale di mq.18 (diciotto) e della superficie catastale totale di mq.21
(ventuno), e confinante con area pubblica e con proprietà o aventi causa per i Persona_2 restanti lati, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di Agropoli in ditta conforme, al foglio 42, p.lla 137, sub.9, via San Marco, piano T, cat. C/2, cl.6, consistenza mq.18, superficie catastale mq.21, rendita euro 23,24; nonché i seguenti beni di esclusiva proprietà di : CP_1
c) appartamento ad uso ufficio facente parte del corpo di fabbrica "A", sito al secondo piano della scala "A", distinto con il numero interno 9 (nove), della consistenza catastale di vani 2,5 (due virgola cinque) e della superficie catastale totale di mq.54 (cinquantaquattro), e confinante con via Guglielmo Pepe, con altro appartamento censito con il subalterno 21 (ventuno) della medesima scala e con vano scale, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di
Salerno, in ditta conforme, al foglio 39, p.lla 981, sub.19, Z.C. 2, via Guglielmo Pepe n.14, piano 2, cat.A/10, cl.2, consistenza vani 2,5, superficie catastale totale mq.54, rendita euro
1.052,28;
d) locale autorimessa facente parte del corpo di fabbrica "B", sito al secondo piano interrato della scala "B", distinto con il numero interno 144 (centoquarantaquattro), della consistenza catastale di mq.19 (diciannove) e della superficie catastale totale di mq.22 (ventidue), e confinante con passaggio comune, con altro locale autorimessa censito con il subalterno 74 (settantaquattro) e corsia di manovra, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di Salerno, in ditta conforme, al foglio 39, p.lla 978, sub.73, Z.C. 2, via Guglielmo Pepe snc, piano S2, cat. C/6, cl.4, consistenza mq.19, superficie catastale totale mq.22, rendita euro 110,88;
3. Dispone ex art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di trascrizione sopra indicato a cura del conservatore dell'Agenzia del Territorio competente;
4. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.300,00, oltre rimborso per spese forfettarie al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Salerno, 7 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2106/2023 tra
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Anna Andreozzi, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte attrice
E
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte convenuta
Oggi 7 maggio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Margherita Acciaro, per delega del procuratore costituito;
Per parte convenuta, l'avv. Fedele Scotti, procuratore costituito.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2106/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Curatore avv. Anna Andreozzi, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MARINO;
Parte attrice
Nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FEDELE SCOTTI;
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 21.2.2023 il ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Salerno e chiedendo di accertare e CP_1 CP_2 dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dai coniugi convenuti con atto ricevuto dal Notaio dott. rep. Persona_1
n. 27156 raccolta n. 17830, registrato in data 1.8.2018 in Napoli al numero 7652/1T, avente ad oggetto la proprietà in regime di comunione legale dei seguenti beni immobili:
- appartamento sito in Agropoli (SA), alla via Risorgimento, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 42, p.lla 138, sub. 21;
- locale deposito sito in San Marco (SA), alla via Bonora, riportato nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune al foglio 42, p.lla 137, sub. 9;
e la piena proprietà dei seguenti beni personali di : CP_1
- appartamento ad uso ufficio, facente parte del corpo di fabbrica A del comparto edificatorio denominato CR 23-24, sito in Salerno (SA), alla via Guglielmo Pepe n. 14, foglio 39, p.lla 981, sub.19;
- locale autorimessa, facente parte del corpo di fabbrica B del comparto edificatorio denominato CR pagina 2 di 10 23-24, sito in Salerno (SA), alla Guglielmo Pepe n. 14, foglio 39, p.lla 978, sub.73.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha dedotto che il EN della era Parte_1 creditore nei confronti di , socio e amministratore della società in bonis, della complessiva CP_1 somma di € 52.500,00, di cui € 15.000,00 a titolo di rimborso finanziamento del socio indebitamente incassato dallo stesso ai sensi dell'art. 2467, comma 1, c.c., dichiarato inefficace ex art. 65 L. Fall. con sentenza n. 2537/2024 del Tribunale di Salerno in data 14.5.2024, ed € 37.500,00 in forza di D.I. provvisoriamente esecutivo emesso in data 11.7.2021 ex art. 150 L. Fall., successivamente opposto con giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno R.G. 7428/21, atteso l'omesso versamento del residuo capitale sociale relativamente alla propria quota pari al 66,67%
Il ha, quindi, concluso per la declaratoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale Parte_1
e, in subordine, in caso di trasferimento a terzi dei beni ineriti nel fondo, per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, quantificato in € 52.500,00.
Con comparsa depositata in data 21.6.2023 e si sono costituiti in giudizio CP_1 CP_2 opponendosi alla domanda avversa ritenuta infondata in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto della stessa o, in subordine, per la declaratoria di inefficacia parziale dell'atto contestato.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 21.6.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Dopo un rinvio disposto per un tentativo di bonario componimento, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna e quindi è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
Preliminarmente, anche se il profilo non è stato contestato, va rilevato che , in qualità di CP_2 coniuge non debitore, può essere qualificata come litisconsorte necessario nel giudio de quo.
La Cassazione, in tema di azione revocatoria, ha sancito che nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/03/2023, n. 8447;
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 03/08/2017, n. 19330).
Nel caso di specie i beni oggetto del fondo patrimoniale risultano in parte in proprietà dei coniugi in regime di comunione legale e in parte di proprietà esclusiva del debitore e da ciò discende la CP_1 pagina 3 di 10 legittimazione passiva di entrambi i coniugi.
Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale è fondata e va accolta.
Primo presupposto per esercitare l'azione pauliana è l'esistenza di un diritto di credito, che – come precisa il comma 1 dell'art. 2901 c.c. – può anche essere soggetto a condizione o termine.
Dal tenore testuale della disposizione si evince chiaramente che la norma prende in considerazione una nozione lata di credito, comprensiva dei crediti condizionali, non scaduti, non liquidi, delle aspettative di credito, dei crediti litigiosi e discendenti da situazioni soggettive ancora sub iudice.
In particolare, pacifico è che anche il credito litigioso sia idoneo fondare la legittimazione attiva ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (v. tra le più recenti pronunce di legittimità Cass. civ., Sez. III, 18/01/2023, n. 1414).
La sufficienza dell'allegazione della sussistenza generica di un credito o di un'aspettativa di credito, infatti, è pienamente coerente con la funzione dell'istituto che è quella di conservare la garanzia generica assicurata ex art. 2740 c.c. al creditore dal patrimonio del debitore. Tale funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo estranea a mire restitutorie di sorta, non richiede la presenza di un diritto di credito consolidato ed esigibile.
La Cassazione ha in più occasioni statuito che la pendenza del giudizio di accertamento del credito litigioso non integra un presupposto legittimante la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di revocatoria in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza di accertamento positivo o negativo sull'esistenza del credito (v. Cass. civ., sez. III, 21/08/2023, n. 24909)
Come segnalato di recente dai Giudici di legittimità, l'azione pauliana intrapresa in relazione a crediti litigiosi potrà riuscire al massimo di nessuna utilità, ma non sarà in contrasto con la decisione che ha accertato l'insussistenza in concreto del credito, atteso che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (v. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 01/02/2024, n. 3020).
Il secondo presupposto consiste nell'eventus damni, inteso, per consolidato principio di legittimità, come pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una pagina 4 di 10 maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/06/2019, n. 16221).
L'esistenza del pregiudizio patrimoniale, poi, può essere presunta quando il debitore sottragga alla generica garanzia patrimoniale una pluralità di beni (cfr. Cass. n. 10430 del 2005 e Cass. n. 18034 del 2013), con conseguente onere per il debitore di dimostrare che il patrimonio residuo posseduto è sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie (Cass. n. 7507 del 2007).
Con specifico riferimento agli atti costitutivi di fondo patrimoniale è stato statuito che gli stessi, in presenza di figli minori, comportano un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass. n. 16864 del 2002; Cass. n. 10859 del 1999) e che tale situazione, limitando l'aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito e, conseguentemente, riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell'art. 2740 c.c. (v. Cass. n. 966 del 2007).
Allegato il credito e il pregiudizio alle ragioni dello stesso da parte dell'attore in revocatoria in termini di variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore in conseguenza dell'atto di disposizione opposto, l'onere di provare l'insussistenza in concreto del pericolo prospettato grava sul convenuto, il quale, per sottrarsi agli effetti di tale azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. Sez. II, 03-02-2015, n. 1902, nonché Cass. n.
7767 del 2007).
L'ultimo presupposto consiste nella cosiddetta scientia damni e cioè dalla consapevolezza del debitore – e in caso di atti a titolo oneroso anche del terzo contraente – del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore o, per gli atti posti in essere prima del sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento di un futuro credito richiesti dal comma 1 n. 2 dell'art. 2901 c.c..
Come precisato univocamente in sede di legittimità, la scientia damni si identifica con la semplice conoscenza
– o l'agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto possa arrecare al creditore, senza che rilevi l'intenzione del debitore stesso di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(Cass. n. 7262 del 2000 e, in termini, Cass. n. 966 del 2007); si è arrivati anche ad affermare, proprio in tema di revocatoria di atto costitutivo di fondo patrimoniale, addirittura precedente all'assunzione del debito, che basta anche la sola previsione di un mero danno potenzialmente suscettibile di prodursi in seguito al compimento dell'atto di disposizione (v. Cass. n. 15310 del 2007).
Tale elemento psicologico può essere provato anche attraverso presunzioni.
Svolta questa premessa sui presupposti per accogliere la domanda revocatoria, va esaminato il caso di pagina 5 di 10 specie.
Il EN attore risulta legittimato ad agire visti i crediti, pur litigiosi, allegati.
In particolare, il ha affermato di essere creditore nei confronti di Parte_1
della somma di € 15.000,00 – la cui debenza è stata accertata in primo grado dalla sentenza CP_1
n. 2537/2024 del Tribunale di Salerno in data 14.5.2024, impugnata e con appello in corso, con cui il giudice di prime cure ha dichiarato inefficace ex art. 65 L. Fall. nei confronti del EN attore il rimborso del finanziamento del socio indebitamente incassato dallo stesso ai sensi dell'art. 2467, comma 1,
c.c. – e della somma di € 37.500,00 – di cui al D.I. provvisoriamente esecutivo emesso in data 11.7.2021 ex art. 150 L. Fall., successivamente opposto con giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno R.G.
7428/21 –.
I crediti allegati, pur ne non accertati in via definitiva con sentenza passata in giudicato, sono idonei a fondare la legittimazione attiva del EN attore integrando crediti litigiosi tutelabili mediante revocatoria.
Vista la sufficienza del credito litigioso e, quindi, l'indipendenza del giudizio di accertamento dei crediti rispetto al presente giudizio di revocatoria, tutte le difese svolte dalle parti convenute in merito all'insussistenza dei diritti affermati dal EN attore risultano non pertinenti, essendo irrilevante rispetto alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. l'effettivo accertamento del credito litigioso allegato.
L'atto impugnato, poi, si presenta lesivo rispetto alle ragioni di credito del . Parte_1
Con la costituzione del fondo patrimoniale i convenuti hanno destinato al fondo patrimoniale ben quattro beni immobili di proprietà, di cui due di e in regime di comunione legale CP_1 CP_2
e due di proprietà esclusiva di e nulla hanno riferito sulla esistenza di ulteriori cespiti su cui CP_1
i creditori avrebbero potuto far valere le loro pretese.
Vista la pluralità degli immobili inseriti nel fondo patrimoniale, si può presumere la sussistenza del carattere pregiudizievole dell'atto che ha inciso in maniera determinante sulla garanzia patrimoniale del preteso debitore e, a fronte di tale allegazione, i convenuti avrebbero dovuto provare l'inoffensività dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dimostrando l'esistenza di altri beni nel patrimonio del debitore utilmente aggredibili.
Tale prova non è stata offerta e, quindi, l'atto dispositivo riferito ai quattro immobili indicati va considerato pregiudizievole rispetto alla garanzia patrimoniale del debitore . CP_1
Con riguardo all'elemento soggettivo rilevante va precisato che i crediti allegati dal – fermo ogni Parte_1 accertamento degli stessi da parte dell'A.G. già adita – per mancato integrale versamento della quota sociale e indebita restituzione di finanziamento ai soci risalirebbero agli anni 2016 e 2017, mentre l'atto dispositivo pagina 6 di 10 contestato è del luglio 2018 e precede di qualche mese la sentenza di fallimento della del Pt_1 novembre del 2018.
Come precisato in sede di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/05/2022, n. 15866, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/09/2019, n. 22161).
Vista l'anteriorità dei crediti affermati rispetto all'atto impugnato, va, quindi, verificata la consapevolezza da parte del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore.
Il consilium fraudis del debitore può dirsi dimostrato in via presuntiva.
all'epoca dell'atto dispositivo era socio di maggioranza e amministratore della e, CP_1 Parte_1 quindi, deve affermarsi che fosse a conoscenza della situazione di decozione della società e della ingente debitoria maturata dalla stessa (come documentato dal mediante allegazione delle domande di Parte_1 insinuazione al passivo riferite a debiti antecedenti la costituzione del fondo patrimoniale) e, quindi, del rischio che potesse aprirsi una procedura fallimentare attraverso la quale venisse azionato il credito per mancato integrale versamento del capitale sociale (come formalmente risultante dalla visura camerale aggiornata al novembre del 2018 depositata da parte attrice), e venisse contestato il pagamento effettuato dalla società in suo favore.
A fronte di tale situazione deve concludersi che il convenuto fosse consapevole del carattere pregiudizievole del vincolo segregrativo apposto con la costituzione del fondo patrimoniale rispetto alle ragioni di credito nei suoi confronti della società.
Anche la tempistica dell'atto, posto in essere pochi mesi prima del deposito del ricorso per fallimento, è suggestiva, lasciando quasi pensare che l'atto sia stato posto in essere proprio per rendere non immediatamente aggredibile il patrimonio personale del socio-amministratore.
Inoltre, parte convenuta non ha giustificato la concreta esigenza di procedere alla costituzione del fondo patrimoniale e anche tale circostanza, unitamente alle altre, lascia pensare che l'atto fosse unicamente volto a segregare il patrimonio del convenuto.
Sul punto, utile è richiamare la giurisprudenza secondo cui l'atto dispositivo a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, pur risultando anteriore all'insorgenza dei crediti, può essere indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/04/2022, n. 11485).
Non è necessario indagare, invece, la scientia fraudis della convenuta atteso che la costituzione del fondo patrimoniale è qualificabile come atto a titolo gratuito, come da consolidata giurisprudenza secondo cui il pagina 7 di 10 negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
12/11/2018, n. 28993).
La Cassazione ha, da ultimo, precisato che la costituzione del fondo patrimoniale non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico e configura un atto a titolo gratuito, spettando a chi si oppone alla revocabilità dell'atto dimostrare l'esistenza in concreto degli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (v. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 26/02/2024, n. 5078).
Tale doverosità dell'atto nella fattispecie in esame non è stata né allegata né dimostrata, con la conseguenza che l'atto va considerato a titolo gratuito.
La natura gratuita dell'atto rimane ferma anche nell'ipotesi in cui il negozio sia stato posto in essere da entrambi i coniugi – e non solo dal coniuge debitore – atteso che, anche in tale caso, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 06/12/2017, n. 29298).
In ogni caso si evidenzia che visto il rapporto di coniugio tra i convenuti è facile presumere che la convenuta non debitrice fosse a conoscenza delle pretese che sarebbero state azionate nei confronti del marito per ragioni riconducibili alla situazione di decozione della società da lui gestita e che ben potesse percepire il carattere pregiudizievole dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, non giustificato da concrete esigenze.
Pertanto, accertata la sussistenza del credito litigioso, da ritenersi anteriore nel suo prospettabile sorgere all'atto dispositivo contestato, verificato il carattere pregiudizievole dell'atto e riscontrata la consapevolezza del disponente debitore di compromettere la propria garanzia patrimoniale, escludendo la rilevanza del profilo soggettivo dell'altro coniuge disponente, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale oggetto di causa va dichiarato inefficace nei confronti del EN attore.
Anche se due beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale sono in comunione, l'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale va dichiarata con riferimento all'atto complessivamente inteso e non relativamente alla sola quota di un mezzo dei beni intestata al coniuge disponente debitore.
La Corte di legittimità, in materia di beni conferiti in fondo patrimoniale, ha precisato che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta pagina 8 di 10 ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/04/2023, n. 9536).
Vista l'unicità dell'atto dispositivo, non è possibile neanche accogliere la domanda subordinata di parte convenuta volta alla declaratoria di inefficacia parziale del fondo patrimoniale limitatamente solo ad alcuni dei beni, atteso che la domanda di revocatoria dell'atto con cui sono stati costituiti in fondo patrimoniale beni della comunione legale e personali del debitore è diretta ad una pronuncia d'inefficacia dell'atto complessivo nei confronti della parte attrice-creditrice e non è frazionabile colpendo i singoli trasferimenti, potendo rilevare ogni eventuale profilo di sproporzione potrà essere fatto valere solo nella futura ed eventuale sede esecutiva.
La presente sentenza deve essere annotata a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale opposto, ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, applicando valori prossimi ai minimi per le tutte le fasi studio (€ 1.300,00 fase studio,
€ 900,00, fase introduttiva, 2.900,00 fase trattazione, € 2.200,00 fase decisionale), visto il mancato svolgimento di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice;
e per l'effetto:
2. Dichiara inefficace nei confronti di 'atto di costituzione di Parte_1 fondo patrimoniale rogato dal dott. rep. n. 27156 raccolta n. 17830 registrato in Persona_1 data 1.8.2019 in Napoli al numero 7652/1T, con cui ha conferito nel fondo CP_1 patrimoniale costituito con il coniuge i seguenti beni in regime di comunione CP_2 legale:
a) appartamento facente parte del fabbricato in via Risorgimento, sito al quarto piano, della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque) e della superficie catastale totale di mq.126
(centoventisei) di cui mq.124 (centoventiquattro) escluse le aree scoperte, e confinante con pianerottolo, con vano scala, con altro appartamento di proprietà aliena e con zone di rispetto, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di Agropoli, in ditta conforme, al foglio
42, p.lla 138, sub.21, viale Risorgimento, piano 4, cat.A/2, cl.3, consistenza vani 6,5, superficie pagina 9 di 10 catastale totale mq.126 e mq.124 escluse le aree scoperte, rendita euro 268,56;
b) locale deposito facente parte del fabbricato in via Bonora, località San Marco, sito al piano terra, della consistenza catastale di mq.18 (diciotto) e della superficie catastale totale di mq.21
(ventuno), e confinante con area pubblica e con proprietà o aventi causa per i Persona_2 restanti lati, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di Agropoli in ditta conforme, al foglio 42, p.lla 137, sub.9, via San Marco, piano T, cat. C/2, cl.6, consistenza mq.18, superficie catastale mq.21, rendita euro 23,24; nonché i seguenti beni di esclusiva proprietà di : CP_1
c) appartamento ad uso ufficio facente parte del corpo di fabbrica "A", sito al secondo piano della scala "A", distinto con il numero interno 9 (nove), della consistenza catastale di vani 2,5 (due virgola cinque) e della superficie catastale totale di mq.54 (cinquantaquattro), e confinante con via Guglielmo Pepe, con altro appartamento censito con il subalterno 21 (ventuno) della medesima scala e con vano scale, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di
Salerno, in ditta conforme, al foglio 39, p.lla 981, sub.19, Z.C. 2, via Guglielmo Pepe n.14, piano 2, cat.A/10, cl.2, consistenza vani 2,5, superficie catastale totale mq.54, rendita euro
1.052,28;
d) locale autorimessa facente parte del corpo di fabbrica "B", sito al secondo piano interrato della scala "B", distinto con il numero interno 144 (centoquarantaquattro), della consistenza catastale di mq.19 (diciannove) e della superficie catastale totale di mq.22 (ventidue), e confinante con passaggio comune, con altro locale autorimessa censito con il subalterno 74 (settantaquattro) e corsia di manovra, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del comune di Salerno, in ditta conforme, al foglio 39, p.lla 978, sub.73, Z.C. 2, via Guglielmo Pepe snc, piano S2, cat. C/6, cl.4, consistenza mq.19, superficie catastale totale mq.22, rendita euro 110,88;
3. Dispone ex art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di trascrizione sopra indicato a cura del conservatore dell'Agenzia del Territorio competente;
4. Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.300,00, oltre rimborso per spese forfettarie al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge, nonché spese vive occorse e occorrende anche per contributo unificato, diritti e notifiche.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Salerno, 7 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio pagina 10 di 10