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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 3.7.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 14974/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. FRIZZATO ANNIBALE, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. GAMBINO ARMANDO, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 26.6.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'indennità di accompagnamento e della condizione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
2.1. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
2.3 Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal giugno 2024 ( cfr. perizia ….”Si esprime dunque parere favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge 18/1980
e al riconoscimento della connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, precisando che il soggetto è portatore di un quadro polimenomativo ingravescente, in evoluzione peggiorativa coerente con il naturale decorso delle patologie in atto e con la fisiologica fragilità dell'età senile. Si ritiene, facendo riferimento alla comune esperienza clinico valutativa che i benefici possano essere riconosciuti a sei mesi dalla presente valutazione peritale (Giugno 2024)”.
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
In accoglimento parziale della domanda va dichiarato, quindi, il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e allo stato di handicap grave dal giugno 2024.
3. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per 1/3 tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto dell'opponente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di 'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dal giugno 2024;
b) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 tale misura ridotta in euro 800,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
spese nel resto compensate;
c) spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 03/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 3.7.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 14974/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. FRIZZATO ANNIBALE, con cui Parte_1
è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. GAMBINO ARMANDO, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 26.6.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'indennità di accompagnamento e della condizione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
2.1. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
2.3 Ciò posto, nel caso di specie il CTU nominato nella fase di opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal giugno 2024 ( cfr. perizia ….”Si esprime dunque parere favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla Legge 18/1980
e al riconoscimento della connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, precisando che il soggetto è portatore di un quadro polimenomativo ingravescente, in evoluzione peggiorativa coerente con il naturale decorso delle patologie in atto e con la fisiologica fragilità dell'età senile. Si ritiene, facendo riferimento alla comune esperienza clinico valutativa che i benefici possano essere riconosciuti a sei mesi dalla presente valutazione peritale (Giugno 2024)”.
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
In accoglimento parziale della domanda va dichiarato, quindi, il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e allo stato di handicap grave dal giugno 2024.
3. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per 1/3 tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto dell'opponente all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello stato di 'handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dal giugno 2024;
b) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 tale misura ridotta in euro 800,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
spese nel resto compensate;
c) spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 03/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo