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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 646 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Alfonso Parte_1
Niccoli) appellante
E
Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Indennità di divisa.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso del 17.11.2022 al tribunale di Cosenza, l'infermiera
[...]
ha agito contro l' , alle cui CP_1 Parte_1 dipendenze lavora presso l'ospedale di Acri, e: a) ha dedotto di essere costretta ad “un surplus nell'orario lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno”, rispetto al suo ordinario lavoro di “36 ore settimanali”, che corrisponde al “tempo necessario per la
Pag. 1 di 7 vestizione/svestizione” della divisa che deve indossare “prima di prendere servizio” per poi dismetterla “alla fine del turno”; b) ha lamentato che questo surplus di tempo non “è mai stato conteggiato” dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuito a dispetto anche di quanto attualmente dispone l'art. 27, c. 11, del “nuovo contratto collettivo di categoria del 21 maggio 2018”1; c) ha imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, ha rivendicato “la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne, ovvero 15 minuti a turno”; d) ha quantificato in € 5.991,70, sulla base della consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur per “l'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 30.6.2014 fino al 31.7.2022” e ha altresì rivendicato l'indennità maturata anche in seguito, “fino alla data di presentazione del ricorso”, nonché quella “maturata successivamente”.
2. Il tribunale, all'esito della prova testimoniale escussa e recependo le risultanze della consulenza contabile di parte, ha accolto la sua domanda e le ha accordato, a titolo di “differenze retributive”, l'importo di 7.666,92 euro. Ha fondato il suo convincimento, in diritto, sull'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di comparto, che ha letto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'attività di vestizione/svestizione rientra nell'orario di lavoro ed è da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. In fatto, ha richiamato la deposizione dell'unico testimone escusso, il quale: a) ha confermato che tutti gli infermieri del nosocomio in cui lavora la ricorrente iniziano il loro turno non prima di aver indossato l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Azienda, che dismettono solo dopo aver espletato il turno;
b) ha precisato che la retribuzione corrisposta prescinde dall'orario registrato dalle timbrature.
Pag. 2 di 7 3. L'azienda sanitaria appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma, con conseguente rigetto della rivendicazione attorea, perché (1) addebita alla ricorrente di non aver dimostrato che le operazioni di vestizione e di svestizione della divisa, e i relativi tempi di esecuzione, risultino “dalle timbrature effettuate”, così come invece esige l'art. 27, c. 11, del CCNL di comparto;
(2) imputa al tribunale di non aver considerato che proprio quella disposizione collettiva ricomprende nell'orario di lavoro ordinario, e quindi nella relativa retribuzione, anche il tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione e di passaggio delle consegne, senza prevedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare;
(3) denuncia gli errori che affliggono la consulenza in base alla quale il tribunale ha quantificato l'importo che ha accordato alla ricorrente.
4. Nella contumacia di quest'ultima (che non s'è costituita benché sia stata ritualmente convenuta con atto notificato il 2.10.2025 al domicilio digitale dei suoi difensori), il Collegio ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note dell'appellante, decide la causa con la presente sentenza
DIRITTO
5. L'impugnazione si incentra su due questioni specifiche: la prima involge la mancata individuazione della fonte giuridica del credito azionato (si chiede infatti l'appellante “a quale articolo del contratto collettivo ha fatto riferimento il Giudice di primo grado” per individuarla); la seconda attinge la mancanza di prova del surplus di prestazione lavorativa per cui il tribunale ha accordato il compenso rivendicato dalla ricorrente.
6. Entrambe le questioni sono fondate.
7. Ed in effetti, l'art. 27, cc. 11 e 12, del CCNL del 21.5.2108, richiamato dal tribunale, non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di “dare” avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di
“fare” in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo
Pag. 3 di 7 necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale2.
8. È dunque smentito che alla ricorrente competa una “indennità di divisa”, qual è quella che essa rivendica, ossia una autonoma voce retributiva di cui, però, il contratto collettivo di comparto non fa menzione neppure nella sua formulazione più recente3.
9. Ma, a ben vedere, il tribunale si dimostra consapevole di ciò ed integra la lettura dell'anzidetta disposizione collettiva con il richiamo al pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui il tempo per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa di lavoro imposta al dipendente deve essere remunerato, anche nel silenzio della contrattazione collettiva.
10. Ciò di cui però il tribunale pare non aver tenuto conto – e di cui l'appellante fondatamente si duole – è che il tempo per quelle operazioni deve essere remunerato solo se eccede l'orario di lavoro ordinario (che è già retribuito): ossia se implica lo svolgimento di straordinario4, di cui però nella specie non vi è prova5. 2 Cass. 9306/2022 ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario. 3 Poco è a dirsi sul principio di onnicomprensività che, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, presiede al regime retributivo dei dipendenti pubblici, in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi. 4 Ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario è “il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, ossia quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro. 5 5 Cfr. Cass. 11049/2020 che ha confermato l'arresto di merito secondo cui: “la lavoratrice avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione”.
Pag. 4 di 7 11. Ed invero, la circostanza che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature6 non solo non è stata allegata (e dunque non potrebbe considerarsi pacifica7), ma non risulta neanche provata perché il suo collega di lavoro, escusso come testimone, ha sì confermato che la divisa viene indossata prima dell'inizio del turno, ma ha altresì specificato che: “la mattina, prima timbriamo e poi andiamo a cambiarci”.
12. Sicché è indimostrato che siffatta operazione propedeutica (specularmente a quella da compiere in uscita, a fine turno) sia stata eseguita fuori dall'orario di lavoro, che, a differenza di quanto riferito dal teste escusso, è retribuito nella misura registrata dalle apposite timbrature8.
13. Tanto si evince dai tabulati di rilevazione delle presenze della ricorrente che l'azienda sanitaria ha prodotto già in primo grado. Da essi non solo emerge l'effettiva durata di ogni sua singola giornata lavorativa (che non sempre coincide con quella del turno di lavoro, pari a sei ore per i turni diurni e a dodici ore per il turno notturno9), ma emerge anche la durata oraria complessiva della sua prestazione mensile, con indicazione tanto del “debito mensile” orario, tanto delle “ore rese”: con un “saldo” che a volte è in difetto (come, ad esempio, nei mesi di gennaio e febbraio
2022), altre volte è in eccesso (come, ad esempio, nei mesi di gennaio e febbraio
2015).
14. Siffatta documentazione corrobora la nota del direttore del personale dell'azienda , anch'essa già prodotta in primo grado, che attesta come il Parte_1 tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia ricompreso nell'orario di
Pag. 5 di 7 lavoro registrato e retribuito, in quanto la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario (indicato col codice 30), sia il recupero (indicato col codice
40) che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
15. A quanto sin qui esposto va comunque aggiunta la constatazione – invero dirimente – che non risulta dimostrato (e, ancor prima, non è stato nemmeno dedotto) che l'azienda appellante abbia imposto all'appellata di cambiarsi d'abito prima di timbrare il cartellino, all'inizio del turno di lavoro, e di dismettere la divisa solo dopo aver nuovamente timbrato alla fine del turno10. Manca dunque la prova dell'eterodirezione dell'attività strumentale alla prestazione lavorativa che la renda meritevole d'essere compensata nella misura fissata dal tribunale11.
16. Tanto, in aggiunta alla mancata previsione, da parte del contratto collettivo, di una autonoma voce indennitaria che valga a ricompensare l'infermiere per il c.d. “tempo tuta”, indipendentemente dal fatto che quello stesso tempo ricada all'interno del suo ordinario orario di lavoro (e come tale sia già remunerato dalla 10 Cass. 24394/2025: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature”. L'arresto fa seguito ai molteplici precedenti con cui la Cassazione ha confermato le pronunce di questa Corte di appello in un contenzioso che, per la sua consistenza numerica, ben può dirsi seriale (cfr. Cass. n. 424, n. 4250, n. 4253, n. 10345, n. 10346 del 2025). 11 Cfr. Cass. 24684/2016: “È sufficiente al riguardo la considerazione della assoluta carenza di una previa determinazione dei tempi entro i quali detta attività dovesse esplicarsi, condizione imprescindibile per la qualificazione della stessa in termini di lavoro effettivo che vada come tale, retribuito. E' stato ritenuto, infatti, in numerosi arresti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento ed all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (vedi in motivazione, ex plurimis, Cass. 13/4/2015 n. 7397, Cass. 13/4/2015 n. 7396). Si tratta di elementi tutti, in base ai quali è declinato il concetto di eterodirezione della prestazione lavorativa che, per quanto innanzi detto, come rimarcato dalla Corte di merito, non risultano ravvisabili nella fattispecie qui scrutinata e non consentono di includere l'attività considerata nell'ambito del lavoro effettivo suscettibile di precipua remunerazione”.
Pag. 6 di 7 retribuzione tabellare), comporta, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della rivendicazione economica attorea.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione dell'importo del credito controverso e dei vigenti parametri di cui al
DM Giustizia n. 55/2014, contenendo nei minimi dello scaglione applicabile i compensi per le fasi svolte, stante la qualità delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato Parte_1
l'11.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
946/24, pubblicata in data 7.5.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna a rifondere a controparte le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.314 per il primo grado e in € 1.458 per l'appello, oltre rimborsi e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 27 del CCNL così dispone ai commi 11 e 12: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. 6 Sulla necessità di accertare, ai fini della retribuzione del c.d. tempo tuta, se “le operazioni di vestizione e vestizione” non siano avvenute “nell'ambito dell'orario di lavoro”, cfr. in mot. Cass. SU
n. 11828/2013. 7 Cass. 20525/2020: “L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione”. 8 Sulla valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere “prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita”, cfr. in mot. Cass. 30958/2022 (par. 8.1). 9 Cfr., tra i tanti, il riepilogo di “luglio 2014”, in cui, ad esempio, sono registrate 6,05 ore giorno 1;
5,57 ore giorno 2; 7,00 ore giorno 8; 5,59 ore giorno 19.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 646 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Alfonso Parte_1
Niccoli) appellante
E
Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Indennità di divisa.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso del 17.11.2022 al tribunale di Cosenza, l'infermiera
[...]
ha agito contro l' , alle cui CP_1 Parte_1 dipendenze lavora presso l'ospedale di Acri, e: a) ha dedotto di essere costretta ad “un surplus nell'orario lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno”, rispetto al suo ordinario lavoro di “36 ore settimanali”, che corrisponde al “tempo necessario per la
Pag. 1 di 7 vestizione/svestizione” della divisa che deve indossare “prima di prendere servizio” per poi dismetterla “alla fine del turno”; b) ha lamentato che questo surplus di tempo non “è mai stato conteggiato” dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuito a dispetto anche di quanto attualmente dispone l'art. 27, c. 11, del “nuovo contratto collettivo di categoria del 21 maggio 2018”1; c) ha imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, ha rivendicato “la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne, ovvero 15 minuti a turno”; d) ha quantificato in € 5.991,70, sulla base della consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur per “l'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 30.6.2014 fino al 31.7.2022” e ha altresì rivendicato l'indennità maturata anche in seguito, “fino alla data di presentazione del ricorso”, nonché quella “maturata successivamente”.
2. Il tribunale, all'esito della prova testimoniale escussa e recependo le risultanze della consulenza contabile di parte, ha accolto la sua domanda e le ha accordato, a titolo di “differenze retributive”, l'importo di 7.666,92 euro. Ha fondato il suo convincimento, in diritto, sull'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di comparto, che ha letto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'attività di vestizione/svestizione rientra nell'orario di lavoro ed è da retribuire autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. In fatto, ha richiamato la deposizione dell'unico testimone escusso, il quale: a) ha confermato che tutti gli infermieri del nosocomio in cui lavora la ricorrente iniziano il loro turno non prima di aver indossato l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Azienda, che dismettono solo dopo aver espletato il turno;
b) ha precisato che la retribuzione corrisposta prescinde dall'orario registrato dalle timbrature.
Pag. 2 di 7 3. L'azienda sanitaria appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma, con conseguente rigetto della rivendicazione attorea, perché (1) addebita alla ricorrente di non aver dimostrato che le operazioni di vestizione e di svestizione della divisa, e i relativi tempi di esecuzione, risultino “dalle timbrature effettuate”, così come invece esige l'art. 27, c. 11, del CCNL di comparto;
(2) imputa al tribunale di non aver considerato che proprio quella disposizione collettiva ricomprende nell'orario di lavoro ordinario, e quindi nella relativa retribuzione, anche il tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione e di passaggio delle consegne, senza prevedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare;
(3) denuncia gli errori che affliggono la consulenza in base alla quale il tribunale ha quantificato l'importo che ha accordato alla ricorrente.
4. Nella contumacia di quest'ultima (che non s'è costituita benché sia stata ritualmente convenuta con atto notificato il 2.10.2025 al domicilio digitale dei suoi difensori), il Collegio ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note dell'appellante, decide la causa con la presente sentenza
DIRITTO
5. L'impugnazione si incentra su due questioni specifiche: la prima involge la mancata individuazione della fonte giuridica del credito azionato (si chiede infatti l'appellante “a quale articolo del contratto collettivo ha fatto riferimento il Giudice di primo grado” per individuarla); la seconda attinge la mancanza di prova del surplus di prestazione lavorativa per cui il tribunale ha accordato il compenso rivendicato dalla ricorrente.
6. Entrambe le questioni sono fondate.
7. Ed in effetti, l'art. 27, cc. 11 e 12, del CCNL del 21.5.2108, richiamato dal tribunale, non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di “dare” avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di
“fare” in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo
Pag. 3 di 7 necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale2.
8. È dunque smentito che alla ricorrente competa una “indennità di divisa”, qual è quella che essa rivendica, ossia una autonoma voce retributiva di cui, però, il contratto collettivo di comparto non fa menzione neppure nella sua formulazione più recente3.
9. Ma, a ben vedere, il tribunale si dimostra consapevole di ciò ed integra la lettura dell'anzidetta disposizione collettiva con il richiamo al pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui il tempo per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa di lavoro imposta al dipendente deve essere remunerato, anche nel silenzio della contrattazione collettiva.
10. Ciò di cui però il tribunale pare non aver tenuto conto – e di cui l'appellante fondatamente si duole – è che il tempo per quelle operazioni deve essere remunerato solo se eccede l'orario di lavoro ordinario (che è già retribuito): ossia se implica lo svolgimento di straordinario4, di cui però nella specie non vi è prova5. 2 Cass. 9306/2022 ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario. 3 Poco è a dirsi sul principio di onnicomprensività che, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, presiede al regime retributivo dei dipendenti pubblici, in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi. 4 Ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario è “il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, ossia quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro. 5 5 Cfr. Cass. 11049/2020 che ha confermato l'arresto di merito secondo cui: “la lavoratrice avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione”.
Pag. 4 di 7 11. Ed invero, la circostanza che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature6 non solo non è stata allegata (e dunque non potrebbe considerarsi pacifica7), ma non risulta neanche provata perché il suo collega di lavoro, escusso come testimone, ha sì confermato che la divisa viene indossata prima dell'inizio del turno, ma ha altresì specificato che: “la mattina, prima timbriamo e poi andiamo a cambiarci”.
12. Sicché è indimostrato che siffatta operazione propedeutica (specularmente a quella da compiere in uscita, a fine turno) sia stata eseguita fuori dall'orario di lavoro, che, a differenza di quanto riferito dal teste escusso, è retribuito nella misura registrata dalle apposite timbrature8.
13. Tanto si evince dai tabulati di rilevazione delle presenze della ricorrente che l'azienda sanitaria ha prodotto già in primo grado. Da essi non solo emerge l'effettiva durata di ogni sua singola giornata lavorativa (che non sempre coincide con quella del turno di lavoro, pari a sei ore per i turni diurni e a dodici ore per il turno notturno9), ma emerge anche la durata oraria complessiva della sua prestazione mensile, con indicazione tanto del “debito mensile” orario, tanto delle “ore rese”: con un “saldo” che a volte è in difetto (come, ad esempio, nei mesi di gennaio e febbraio
2022), altre volte è in eccesso (come, ad esempio, nei mesi di gennaio e febbraio
2015).
14. Siffatta documentazione corrobora la nota del direttore del personale dell'azienda , anch'essa già prodotta in primo grado, che attesta come il Parte_1 tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia ricompreso nell'orario di
Pag. 5 di 7 lavoro registrato e retribuito, in quanto la durata della giornata lavorativa risulta dalle timbrature che il personale esegue in entrata e in uscita, facendo emergere sia l'eventuale straordinario (indicato col codice 30), sia il recupero (indicato col codice
40) che serve a compensare l'eventuale deficit orario.
15. A quanto sin qui esposto va comunque aggiunta la constatazione – invero dirimente – che non risulta dimostrato (e, ancor prima, non è stato nemmeno dedotto) che l'azienda appellante abbia imposto all'appellata di cambiarsi d'abito prima di timbrare il cartellino, all'inizio del turno di lavoro, e di dismettere la divisa solo dopo aver nuovamente timbrato alla fine del turno10. Manca dunque la prova dell'eterodirezione dell'attività strumentale alla prestazione lavorativa che la renda meritevole d'essere compensata nella misura fissata dal tribunale11.
16. Tanto, in aggiunta alla mancata previsione, da parte del contratto collettivo, di una autonoma voce indennitaria che valga a ricompensare l'infermiere per il c.d. “tempo tuta”, indipendentemente dal fatto che quello stesso tempo ricada all'interno del suo ordinario orario di lavoro (e come tale sia già remunerato dalla 10 Cass. 24394/2025: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature”. L'arresto fa seguito ai molteplici precedenti con cui la Cassazione ha confermato le pronunce di questa Corte di appello in un contenzioso che, per la sua consistenza numerica, ben può dirsi seriale (cfr. Cass. n. 424, n. 4250, n. 4253, n. 10345, n. 10346 del 2025). 11 Cfr. Cass. 24684/2016: “È sufficiente al riguardo la considerazione della assoluta carenza di una previa determinazione dei tempi entro i quali detta attività dovesse esplicarsi, condizione imprescindibile per la qualificazione della stessa in termini di lavoro effettivo che vada come tale, retribuito. E' stato ritenuto, infatti, in numerosi arresti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento ed all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (vedi in motivazione, ex plurimis, Cass. 13/4/2015 n. 7397, Cass. 13/4/2015 n. 7396). Si tratta di elementi tutti, in base ai quali è declinato il concetto di eterodirezione della prestazione lavorativa che, per quanto innanzi detto, come rimarcato dalla Corte di merito, non risultano ravvisabili nella fattispecie qui scrutinata e non consentono di includere l'attività considerata nell'ambito del lavoro effettivo suscettibile di precipua remunerazione”.
Pag. 6 di 7 retribuzione tabellare), comporta, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della rivendicazione economica attorea.
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in considerazione dell'importo del credito controverso e dei vigenti parametri di cui al
DM Giustizia n. 55/2014, contenendo nei minimi dello scaglione applicabile i compensi per le fasi svolte, stante la qualità delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato Parte_1
l'11.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
946/24, pubblicata in data 7.5.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna a rifondere a controparte le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 1.314 per il primo grado e in € 1.458 per l'appello, oltre rimborsi e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 19/11/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 27 del CCNL così dispone ai commi 11 e 12: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. 6 Sulla necessità di accertare, ai fini della retribuzione del c.d. tempo tuta, se “le operazioni di vestizione e vestizione” non siano avvenute “nell'ambito dell'orario di lavoro”, cfr. in mot. Cass. SU
n. 11828/2013. 7 Cass. 20525/2020: “L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione”. 8 Sulla valenza dirimente, ai fini per cui è causa, del fatto che alla vestizione e alla svestizione il lavoratore debba, per disposizione datoriale, provvedere “prima di timbrare l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita”, cfr. in mot. Cass. 30958/2022 (par. 8.1). 9 Cfr., tra i tanti, il riepilogo di “luglio 2014”, in cui, ad esempio, sono registrate 6,05 ore giorno 1;
5,57 ore giorno 2; 7,00 ore giorno 8; 5,59 ore giorno 19.