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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14155/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 197/bis, presso lo studio degli avv.ti Alberto TI
( e VI EL TI Email_1
( , che lo rappresentano e difendono per delega Email_2 in atti;
attore; contro
(Cf. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 Controparte_2
(P.Iva. );
[...] P.IVA_1 convenuta contumace.
Oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… Nel merito:
Accertata la difformità della fornitura e la mancata posa da parte di Controparte_2 dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Convenuta e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni procurati all'Attore e quantificati in
€. 12.727,91 (€. 10.278,50 + €. 1.448,91 + €. 1.000,00) od a quell'altro importo risultante anche a seguito di C.T.U., oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero, ed in subordine, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 10.500,91 (€. 8.052,00 + €. 1.448,91 + €. 1.000,00)
o di quel veriore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In ogni caso:
Condannare la convenuta a rifondere all'attore le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge”.
MOTIVAZIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale: Parte_1
- di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 Cc, la risoluzione del contratto concluso con (titolare dell'impresa individuale ), avente ad CP_1 Controparte_2 oggetto “la fornitura e la posa di una porta a due ante con pannelli inferiori 274X20 per il garage e di una veranda composta di due porte scorrevoli e vasistas cm. 205X300” (cfr. cit.,
p. 2), stante il grave inadempimento di quest'ultima;
- di condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € CP_1
12.727,91, di cui: € 10.278,50 per le spese sostenute dall'attore per far realizzare “ad altra ditta…una veranda con caratteristiche analoghe a quelle che avrebbe dovuto fornire
e per “posizionare dei fermi per le porte del garage” (cfr. cit., p. 3); € Controparte_2
1.000,00 per le spese di smaltimento, deposito e trasporto delle “parti di veranda consegnata, non conformi rispetto a quanto ordinato” (cfr. cit., p. 4); ed € 1.448,91 per le spese legali relative alla fase stragiudiziale di mediazione;
in subordine, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del minore importo di € 10.500,91, di cui: € 8.052,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato;
€ 1.000,00 per le spese di smaltimento, deposito e trasporto della veranda non conforme;
ed € 1.448,91 per le spese legali relative alla fase stragiudiziale di mediazione.
A sostegno delle domande formulate, l'attore ha allegato:
- di essersi rivolto, a settembre 2021, a (titolare dell'impresa individuale CP_1
) “richiedendo un preventivo per la fornitura e la posa di un Controparte_2 portone a due ante del garage e per una veranda con porte scorrevoli da posizionare sul proprio terrazzo” (cfr. cit., p.2);
- di aver accettato il preventivo ricevuto da sempre nel settembre 2021 (cfr. CP_1 doc. 1 fasc. att.);
2 - che, con riferimento al citato preventivo, aveva emesso fattura n. 9 del CP_1
27/09/2021 di € 8.052,00, al netto dello sconto del 50% (importo totale non scontato €
16.104,00), che era stata saldata in data 29/09/2021 mediante bonifico bancario (cfr. doc. 2, 3 fasc. att.);
- che, in data 12/10/2021, il “personale incaricato da , iniziava la Controparte_2 posa in opera del portone a due ante del garage che proseguiva il giorno successivo”; in tale occasione “il sig. incaricato dall'attore di assistere le operazioni, faceva CP_3 notare al personale preposto che le ante, così come montate non rimanevano aperte e questi rispondevano di non preoccuparsi, in quanto la fornitura, e la posa, dei fermi sarebbe avvenuta, nei giorni successivi, contestualmente alla sostituzione della veranda” (cfr. cit., p.
2);
- che, sempre in data 12/10/2021, l'impresa di aveva “scaricato, presso il CP_1 cortile del del sig. il materiale formante la veranda”; “durante le CP_4 Pt_1 operazioni di scarico il sig. evidenziava agli operai inviati da che CP_3 Controparte_2 la veranda consegnata non corrispondeva a quella ordinata (e indicata nel preventivo) in quanto era sprovvista delle porte scorrevoli indispensabili per poter accedere alla porzione di terrazzo che sarebbe rimasta esterna rispetto alla veranda”, sicché gli operai, “dopo avere chiesto il permesso al sig. depositavano all'interno del garage dell'attore le parti CP_3 della veranda e riferivano che sarebbero tornati successivamente per sostituirla con quella ordinata” (cfr. cit., p. 2);
- di avere più volte sollecitato l'impresa di a completare l'adempimento CP_1 contrattuale (mediante la fornitura e posa dei fermi mancati con riferimento al portone, nonché mediante la fornitura e posa della veranda ordinata, caratterizzata da porte scorrevoli per accedervi), effettuando “numerose telefonate” e inviando “messaggi Whatsapp all'utenza del sig. , soggetto con il quale si era sempre interfacciato sino al Parte_2
27/09/2022” (cfr. cit. p. 2, 3);
- che, dopo il messaggio di del 27/09/2022 (cfr. doc. 5 fasc. att.), Parte_2 non aveva più ricevuto riscontri dalla convenuta, la quale “non ha provveduto al montaggio dei fermi delle ante né, soprattutto, ha provveduto alla fornitura ed alla posa della veranda, lasciando depositati, presso il garage del deducente, i pezzi che avrebbero dovuto essere montati, ma errati” (cfr. cit., p. 3) - inadempimento da ritenersi “grave”, atteso che “senza
l'ausilio dei fermi la porta del garage non sarebbe stata utilizzabile” ed essendo “i particolari
3 della veranda… difformi rispetto a quelli ordinati (non avrebbero permesso di accedere alla porzione di terrazzo esterna, passaggio necessario per sfruttare tale area ma anche per la sua pulizia e manutenzione)”, inoltre la veranda “non è mai stata posata” (cfr. cit., p. 4);
- di avere, in data 21/10/2022, per mezzo del proprio legale, inviato formale diffida alla convenuta (cfr. doc. 6 fasc. att.);
- di avere, in data 25/01/2023, depositato istanza di mediazione, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione di (cfr. doc.
7-8 fasc. att.); CP_1
- di avere, ad aprile 2023, spostato i pezzi della veranda non conforme consegnata dalla convenuta presso l'azienda agricola di un conoscente (AR BA);
- di essersi, a maggio 2023, rivolto ad altri (e, in particolare, alla per il CP_5 montaggio dei fermi del portone e la realizzazione e posa della veranda, sostenendo una spesa complessiva di € 10.278,50 (cfr. doc.
9-11 fasc. att.).
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita, sicché, CP_1 nell'ambito del provvedimento ex art. 171 bis Cpc dell'8/11/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza del 29/01/2025, sono state ammesse le prove orali richieste dall'attore (interrogatorio formale di parte convenuta e prova testimoniale - cfr. ordinanza del
21/03/2025).
All'udienza dell'11/07/2025, si è proceduto all'escussione dei testimoni Testimone_1
(titolare della e (suocero di ed inoltre si è CP_5 Testimone_2 Parte_1 preso atto della mancata comparizione della convenuta, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale (cfr. produzione att. 15/05/2025).
Con ordinanza del 18/08/2025, la scrivente Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies Cpc, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc (cfr. ordinanza del 18/08/2025).
Con ordinanza del 7/10/2025, la scrivente Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
2. Sulla qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti e sulla normativa applicabile.
In ordine alla fattispecie contrattuale oggetto di causa (avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti), il Tribunale ritiene che si sia in presenza di un contratto misto, stante la concorrenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell'appalto.
4 In punto di diritto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di contratto misto di vendita e appalto, “al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (cfr. Cass. 25787/2024;
Cass. 17855/2023; in senso conforme Cass. 3578/1999).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, risulta prevalente, sotto il profilo causale, il trasferimento dei beni oggetto del contratto (ovverosia un portone a due ante per garage e una veranda), che costituisce il risultato primario perseguito dalle parti, mentre l'attività di posa dei materiali si configura essenzialmente quale mera attività strumentale ad assicurare l'utilità dei beni ceduti, dunque secondaria nell'economia del rapporto.
Ne consegue l'applicabilità al contratto in esame della disciplina della compravendita e, in particolare, della disciplina consumeristica della vendita di beni di consumo, tenuto conto che (persona fisica) ha acquistato i serramenti di cui è causa per scopi non Parte_1 professionali/imprenditoriali.
Così inquadrata la disciplina applicabile, può procedersi all'analisi delle singole domande formulate dall'attrice.
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto.
3.1. In punto di diritto, va premesso che, in materia di vendita di beni di consumo, il consumatore che lamenta il difetto di conformità del bene acquistato, ai sensi dell'art. 135 bis
Cod. cons., ha diritto di chiedere al venditore, in via primaria, il ripristino della conformità del bene, potendo scegliere in tale ipotesi -sempre che sia possibile e non imponga al venditore costi sproporzionati- tra i rimedi alternativi della riparazione del bene o della sua sostituzione.
La risoluzione del contratto (o in alternativa la riduzione proporzionale del prezzo pagato), invece, ai sensi dell'art. 135 quater Cod. cons., può essere domandata dal consumatore solo al ricorrere di una delle seguenti ipotesi elencate dall'art. 135 bis c. 4 Cod. cons:
a) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene;
b) se si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
5 c) se il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
d) se il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 135 bis c. 5 Cod. cons., la risoluzione non può essere pronunciata nel caso in cui il difetto di conformità sia di lieve entità, il cui onere della prova grava sul venditore.
Quanto all'onere della prova, il contraente che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale (così come per gli altri rimedi ovvero per il risarcimento del danno) deve provare il titolo, ossia la fonte del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento (o ritardo nell'adempimento), mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto (o tempestivo) adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere (o di adempiere tempestivamente) per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc (cfr. Cass. Su 13533/2001).
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti della risoluzione giudiziale ex artt. 135 bis e 135 quater Cod. cons., atteso che Parte_1
- ha provato la fonte del suo diritto, costituita dal contratto concluso con a CP_1 settembre 2021, la cui esistenza si evince dai documenti prodotti (cfr. doc. 1-3, 5 fasc. att.) e dalle testimonianze rese da (cfr. verbale udienza 11/07/2025, ove si Testimone_2 legge “confermo che mio genero aveva accettato i preventivi per i lavori descritti nel capitolo, io stesso avevo visto i preventivi”; “ricordo che il 12 ottobre del 2021 ha Controparte_2 iniziato i lavori, poi mai finiti”) e da (cfr. verbale udienza 11/07/2025, ove si Testimone_1 legge “è vero che il signor mi aveva informato di aver ordinato una veranda a Pt_1 CP_2
);
[...]
- ha allegato le seguenti circostanze -da ritenersi provate ex art. 232 Cpc, stante la mancata risposta della convenuta contumace all'interrogatorio formale disposto (nonostante la rituale notifica ai sensi dell'art. 292 Cpc della relativa ordinanza ammissiva)-:
✓ circostanza del grave inadempimento di (consistente nella mancata CP_1 fornitura e montaggio dei fermi delle ante del garage e nella mancata fornitura e posa di una veranda conforme a quella ordinata), che è stata confermata dai testi
[...]
(cfr. verbale udienza 11/07/2025, ove di legge “io avevo fatto notare che le Tes_2 porte non rimanevano aperte e che rimaneva un vuoto nella parte inferiore che avrebbe
6 potuto piegarsi, tanto che poi è successo e mi era stato risposto che quando sarebbero venuti a montare la veranda avrebbero messo a posto tutto”; “è vero non Controparte_2 ha mai messo fermi”; “io dopo aver sollevato i pezzi della veranda mi sono accorto che non c'erano le previste porte per l'accesso alla parte esterna del terrazzo, ma solamente due finestre”; “è vero che hanno lasciato i pezzi nel garage, io li avevo invitati a portarsi via i pezzi, che tra l'altro avevo misurato e avevo visto che era più piccola di 4 cm. rispetto al preventivo”; “è vero, i pezzi sono rimasti lì per molto tempo e che io sappia non si sono più fatti vivi”) e (cfr. verbale udienza Controparte_2 Testimone_1
11/07/2025, ove di legge “abbiamo registrato la porta che non chiudeva bene e posizionato dei fermi che tenessero la porta aperta al bisogno”; “il signor mi Pt_1 aveva informato di aver ordinato una veranda a e dopo aver visto che Controparte_2 era stata costruita non in modo conforme all'ordine, hanno chiamato la nostra ditta;
abbiamo realizzato e posato la veranda secondo le richieste”);
✓ circostanza del mancato intervento sostitutivo/riparativo della venditrice;
in particolare, ha allegato di aver chiesto a la sostituzione dei Parte_1 CP_1 beni non conformi, dapprima, effettuando “numerose telefonate” e inviando “messaggi
Whatsapp all'utenza del sig. , soggetto con il quale si era Parte_2 sempre interfacciato sino al 27/09/2022” (cfr. cit. p. 2, 3), e, successivamente, in data
21/10/2022, inviando a mezzo del proprio legale formale diffida (cfr. doc. 6 fasc. att.) ed ha altresì dedotto che, ciononostante, la convenuta non ha provveduto alla sostituzione, il che giustifica il ricorso al rimedio della risoluzione del contratto ex art. 135 bis c. 4 lett.
a) Cod. cons.
Ai sensi degli artt. 135 bis e 135 quater Cod. cons. il contratto in esame va, pertanto, risolto per inadempimento di . CP_1
4. Sulla domanda di risarcimento dei danni.
4.1. Quanto al rimedio risarcitorio, non espressamente disciplinato dalla normativa consumeristica, si ritiene che il consumatore possa avvalersene ex art. 1494 Cc (o art. 1218
Cc), posto che, ai sensi dell'art. 135 septies Cod. cons., per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica “si applicano le disposizioni del codice civile … comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”.
Quanto all'onere della prova, va osservato che la prova del danno-conseguenza (cioè del pregiudizio conseguente all'inadempimento) grava sul creditore che si assume
7 danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte. Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento-, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 Cc). La liquidazione equitativa, dunque, costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno).
4.2. Nel caso di specie, parte attrice ha quantificato il risarcimento in complessivi €
12.727,91, di cui:
- € 10.278,50 per le spese sostenute dall'attore per far realizzare “ad altra ditta…una veranda con caratteristiche analoghe a quelle che avrebbe dovuto fornire Controparte_2
e per “posizionare dei fermi per le porte del garage” (cfr. cit., p. 3);
- € 1.000,00 per le spese di smaltimento, deposito e trasporto delle “parti di veranda consegnata, non conformi rispetto a quanto ordinato” (cfr. cit., p. 4);
- € 1.448,91 per le spese legali relative alla fase stragiudiziale di mediazione.
4.2.1. Rispetto alla prima voce di danno (€ 10.278,50), l'attore ha prodotto:
- la copia del preventivo della per la fornitura e la posa di una veranda con CP_5 porte scorrevoli e per il montaggio dei fermi sulle ante del garage (cfr. doc. 9 fasc. att.);
- la fattura n. 202 del 18/05/2023 di € 5.124,00, recante la descrizione “acconto per prossima fornitura e posa veranda in alluminio fin. bronzo verniciato con vetri 3+3.1 antinfortunio”, e la fattura n. 367 del 13/09/2023 di € 5.154,00, recante la descrizione “DDT
Nr. 000351 del 06/09/23 pareti in alluminio fin. bronzo verniciato per veranda con vetri stratificati – acconto come da ns. fatt. 202 del 18/05/23”, emesse dalla ei confronti CP_5 di (cfr. doc. 10, 11 fasc. att.); Parte_1
- la copia dei bonifici con i quali sono state pagate le citate fatture, eseguiti in data
22/05/2023 per l'importo di € 5.124,00 e in data 28/09/2023 per l'importo di € 5.154,00 (cfr. doc. 12-13 fasc. att.).
La spesa sostenuta da è poi stata confermata: Parte_1
8 - dal teste , titolare della che ha dichiarato che l'attore ha Testimone_1 CP_5 sostenuto una spesa complessiva di € 10.278,50 per la veranda e i fermi del portone [cfr. verbale udienza dell'11/07/2025, ove, in relazione al capo 19 (“per l'intervento … il sig. ha sostenuto il costo di €. 10.278,50 comprensivo di €. 640,50 per il portone”), si Pt_1 legge “confermo la circostanza”)];
- nonché dal teste [cfr. verbale udienza dell'11/07/2025, ove: in Testimone_2 relazione al capo 7 (“a maggio 2023 l'attore ha fatto intervenire la A&G che ha posizionato i fermi e sistemato il portone rendendo con una spesa di €. 525,00”), si legge “è vero, sono a conoscenza anche della spesa avendone parlato in famiglia”; in relazione al capo 18 (“a maggio 2023 il sig. ha chiesto, a di realizzare e posare una veranda Pt_1 CP_5 con caratteristiche analoghe a quelle che avrebbe dovuto fornire e di Controparte_2
Contr posizionare dei fermi per le porte del garage”), si legge “è vero, ho conosciuto la quando sono stati eseguiti i lavori”; e, in relazione al capo 19 (“per l'intervento … il sig. a Pt_1 sostenuto il costo di €. 10.278,50 comprensivo di €. 640,50 per il portone”), si legge “è vero, ho visto le fatture che mia figlia mi ha mostrato”].
Ritiene il Tribunale che le risultanze probatorie in atti consentano di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in relazione al pregiudizio subito (di € 10.278,50), che senza dubbio si configura quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento imputabile alla convenuta. infatti, dopo aver integralmente pagato il prezzo Parte_1 pattuito a , ha dovuto rivolgersi a terzi ( per porre rimedio Parte_3 CP_5 all'inadempimento di costei, sostenendo un costo (€ 10.278,50) che non avrebbe sostenuto se la convenuta fosse stata adempiente.
Trattandosi di un debito risarcitorio, e quindi di valore, spetta all'attrice la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc. 12-13 fasc. att.) e fino alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. Su 1712/1995). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4.2.2. Rispetto alla seconda voce di danno (€ 1.000,00 per spese di deposito e trasporto delle parti di veranda non conforme), ritiene il Tribunale che -sebbene sia provato in atti che le succitate parti di veranda sono rimaste nella disponibilità dell'attore, dapprima collocate nel suo garage e poi spostate presso terzi (sul punto, il teste ha Testimone_2
9 confermato che le parti della veranda sono rimaste depositate presso il garage dell'attore per molto tempo prima di essere trasferiti in altro luogo, trovandosi attualmente presso l'Azienda
AG BA AR in Sangano, via Cuminalunga - “cfr. verbale udienza 11/07/2025)- non possa tuttavia procedersi alla liquidazione del pregiudizio invocato da Parte_1 tenuto conto che costui si è limitato a quantificare genericamente il danno, senza allegare alcun elemento di fatto che consenta di determinarne la misura, circostanza che preclude l'apprezzamento equitativo ex art. 1226 Cc.
4.2.3. Quanto alle spese relative alla procedura di mediazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non costituiscono una voce di danno emergente, dovendo considerarsi quali spese processuali che vanno regolate al termine del giudizio secondo gli artt. 91 ss. Cpc (cfr. Corte d'appello Torino n. 233/2023). Tali spese vengono, dunque, liquidate al punto 5.
5. Le spese di lite (di mediazione e del giudizio) seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase decisionale, tenuto conto del carattere contumaciale della controversia, delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte- nelle seguenti voci analitiche:
- fase di attivazione della mediazione: € 536,00 per compensi (valore medio) e € 59,30 per spese vive documentate (cfr. doc. 7 fasc. att.);
- fase di studio € 919,00 (valore medio);
- fase introduttiva € 777,00 (valore medio);
- fase trattazione/istruttoria € 1.680,00 (valore medio);
- fase decisionale € 851,00 (valore minimo);
- spese vive documentate: € 264,00 (Cu e marca) + € 7,50 (intimazione teste) [non risultano, invece, documentate le ulteriori spese vive indicate in nota spese]; oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
10 DICHIARA la risoluzione del contratto di cui è causa concluso tra e Parte_1 [...]
(titolare dell'impresa individuale ); CP_1 Controparte_2
CO (titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
) a pagare a la somma di € 10.278,50, oltre rivalutazione monetaria
[...] Parte_1 con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc. 12-13 fasc. att.) e interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata e fino alla data della presente della sentenza;
ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
CO (titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
) a rimborsare a le spese di mediazione e del giudizio, che liquida in €
[...] Parte_1
4.763,00 per compensi e € 807,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 10 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 14155/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 197/bis, presso lo studio degli avv.ti Alberto TI
( e VI EL TI Email_1
( , che lo rappresentano e difendono per delega Email_2 in atti;
attore; contro
(Cf. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 Controparte_2
(P.Iva. );
[...] P.IVA_1 convenuta contumace.
Oggetto: risoluzione del contratto per inadempimento;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “… Nel merito:
Accertata la difformità della fornitura e la mancata posa da parte di Controparte_2 dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Convenuta e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni procurati all'Attore e quantificati in
€. 12.727,91 (€. 10.278,50 + €. 1.448,91 + €. 1.000,00) od a quell'altro importo risultante anche a seguito di C.T.U., oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, 4° comma c.c. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero, ed in subordine, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €. 10.500,91 (€. 8.052,00 + €. 1.448,91 + €. 1.000,00)
o di quel veriore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In ogni caso:
Condannare la convenuta a rifondere all'attore le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge”.
MOTIVAZIONE
1. ha agito in giudizio chiedendo al Tribunale: Parte_1
- di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 Cc, la risoluzione del contratto concluso con (titolare dell'impresa individuale ), avente ad CP_1 Controparte_2 oggetto “la fornitura e la posa di una porta a due ante con pannelli inferiori 274X20 per il garage e di una veranda composta di due porte scorrevoli e vasistas cm. 205X300” (cfr. cit.,
p. 2), stante il grave inadempimento di quest'ultima;
- di condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € CP_1
12.727,91, di cui: € 10.278,50 per le spese sostenute dall'attore per far realizzare “ad altra ditta…una veranda con caratteristiche analoghe a quelle che avrebbe dovuto fornire
e per “posizionare dei fermi per le porte del garage” (cfr. cit., p. 3); € Controparte_2
1.000,00 per le spese di smaltimento, deposito e trasporto delle “parti di veranda consegnata, non conformi rispetto a quanto ordinato” (cfr. cit., p. 4); ed € 1.448,91 per le spese legali relative alla fase stragiudiziale di mediazione;
in subordine, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del minore importo di € 10.500,91, di cui: € 8.052,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato;
€ 1.000,00 per le spese di smaltimento, deposito e trasporto della veranda non conforme;
ed € 1.448,91 per le spese legali relative alla fase stragiudiziale di mediazione.
A sostegno delle domande formulate, l'attore ha allegato:
- di essersi rivolto, a settembre 2021, a (titolare dell'impresa individuale CP_1
) “richiedendo un preventivo per la fornitura e la posa di un Controparte_2 portone a due ante del garage e per una veranda con porte scorrevoli da posizionare sul proprio terrazzo” (cfr. cit., p.2);
- di aver accettato il preventivo ricevuto da sempre nel settembre 2021 (cfr. CP_1 doc. 1 fasc. att.);
2 - che, con riferimento al citato preventivo, aveva emesso fattura n. 9 del CP_1
27/09/2021 di € 8.052,00, al netto dello sconto del 50% (importo totale non scontato €
16.104,00), che era stata saldata in data 29/09/2021 mediante bonifico bancario (cfr. doc. 2, 3 fasc. att.);
- che, in data 12/10/2021, il “personale incaricato da , iniziava la Controparte_2 posa in opera del portone a due ante del garage che proseguiva il giorno successivo”; in tale occasione “il sig. incaricato dall'attore di assistere le operazioni, faceva CP_3 notare al personale preposto che le ante, così come montate non rimanevano aperte e questi rispondevano di non preoccuparsi, in quanto la fornitura, e la posa, dei fermi sarebbe avvenuta, nei giorni successivi, contestualmente alla sostituzione della veranda” (cfr. cit., p.
2);
- che, sempre in data 12/10/2021, l'impresa di aveva “scaricato, presso il CP_1 cortile del del sig. il materiale formante la veranda”; “durante le CP_4 Pt_1 operazioni di scarico il sig. evidenziava agli operai inviati da che CP_3 Controparte_2 la veranda consegnata non corrispondeva a quella ordinata (e indicata nel preventivo) in quanto era sprovvista delle porte scorrevoli indispensabili per poter accedere alla porzione di terrazzo che sarebbe rimasta esterna rispetto alla veranda”, sicché gli operai, “dopo avere chiesto il permesso al sig. depositavano all'interno del garage dell'attore le parti CP_3 della veranda e riferivano che sarebbero tornati successivamente per sostituirla con quella ordinata” (cfr. cit., p. 2);
- di avere più volte sollecitato l'impresa di a completare l'adempimento CP_1 contrattuale (mediante la fornitura e posa dei fermi mancati con riferimento al portone, nonché mediante la fornitura e posa della veranda ordinata, caratterizzata da porte scorrevoli per accedervi), effettuando “numerose telefonate” e inviando “messaggi Whatsapp all'utenza del sig. , soggetto con il quale si era sempre interfacciato sino al Parte_2
27/09/2022” (cfr. cit. p. 2, 3);
- che, dopo il messaggio di del 27/09/2022 (cfr. doc. 5 fasc. att.), Parte_2 non aveva più ricevuto riscontri dalla convenuta, la quale “non ha provveduto al montaggio dei fermi delle ante né, soprattutto, ha provveduto alla fornitura ed alla posa della veranda, lasciando depositati, presso il garage del deducente, i pezzi che avrebbero dovuto essere montati, ma errati” (cfr. cit., p. 3) - inadempimento da ritenersi “grave”, atteso che “senza
l'ausilio dei fermi la porta del garage non sarebbe stata utilizzabile” ed essendo “i particolari
3 della veranda… difformi rispetto a quelli ordinati (non avrebbero permesso di accedere alla porzione di terrazzo esterna, passaggio necessario per sfruttare tale area ma anche per la sua pulizia e manutenzione)”, inoltre la veranda “non è mai stata posata” (cfr. cit., p. 4);
- di avere, in data 21/10/2022, per mezzo del proprio legale, inviato formale diffida alla convenuta (cfr. doc. 6 fasc. att.);
- di avere, in data 25/01/2023, depositato istanza di mediazione, conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione di (cfr. doc.
7-8 fasc. att.); CP_1
- di avere, ad aprile 2023, spostato i pezzi della veranda non conforme consegnata dalla convenuta presso l'azienda agricola di un conoscente (AR BA);
- di essersi, a maggio 2023, rivolto ad altri (e, in particolare, alla per il CP_5 montaggio dei fermi del portone e la realizzazione e posa della veranda, sostenendo una spesa complessiva di € 10.278,50 (cfr. doc.
9-11 fasc. att.).
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita, sicché, CP_1 nell'ambito del provvedimento ex art. 171 bis Cpc dell'8/11/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza del 29/01/2025, sono state ammesse le prove orali richieste dall'attore (interrogatorio formale di parte convenuta e prova testimoniale - cfr. ordinanza del
21/03/2025).
All'udienza dell'11/07/2025, si è proceduto all'escussione dei testimoni Testimone_1
(titolare della e (suocero di ed inoltre si è CP_5 Testimone_2 Parte_1 preso atto della mancata comparizione della convenuta, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale (cfr. produzione att. 15/05/2025).
Con ordinanza del 18/08/2025, la scrivente Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies Cpc, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc (cfr. ordinanza del 18/08/2025).
Con ordinanza del 7/10/2025, la scrivente Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
2. Sulla qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti e sulla normativa applicabile.
In ordine alla fattispecie contrattuale oggetto di causa (avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti), il Tribunale ritiene che si sia in presenza di un contratto misto, stante la concorrenza di elementi propri tanto della vendita quanto dell'appalto.
4 In punto di diritto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di contratto misto di vendita e appalto, “al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto” (cfr. Cass. 25787/2024;
Cass. 17855/2023; in senso conforme Cass. 3578/1999).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, risulta prevalente, sotto il profilo causale, il trasferimento dei beni oggetto del contratto (ovverosia un portone a due ante per garage e una veranda), che costituisce il risultato primario perseguito dalle parti, mentre l'attività di posa dei materiali si configura essenzialmente quale mera attività strumentale ad assicurare l'utilità dei beni ceduti, dunque secondaria nell'economia del rapporto.
Ne consegue l'applicabilità al contratto in esame della disciplina della compravendita e, in particolare, della disciplina consumeristica della vendita di beni di consumo, tenuto conto che (persona fisica) ha acquistato i serramenti di cui è causa per scopi non Parte_1 professionali/imprenditoriali.
Così inquadrata la disciplina applicabile, può procedersi all'analisi delle singole domande formulate dall'attrice.
3. Sulla domanda di risoluzione del contratto.
3.1. In punto di diritto, va premesso che, in materia di vendita di beni di consumo, il consumatore che lamenta il difetto di conformità del bene acquistato, ai sensi dell'art. 135 bis
Cod. cons., ha diritto di chiedere al venditore, in via primaria, il ripristino della conformità del bene, potendo scegliere in tale ipotesi -sempre che sia possibile e non imponga al venditore costi sproporzionati- tra i rimedi alternativi della riparazione del bene o della sua sostituzione.
La risoluzione del contratto (o in alternativa la riduzione proporzionale del prezzo pagato), invece, ai sensi dell'art. 135 quater Cod. cons., può essere domandata dal consumatore solo al ricorrere di una delle seguenti ipotesi elencate dall'art. 135 bis c. 4 Cod. cons:
a) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene;
b) se si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
5 c) se il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
d) se il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 135 bis c. 5 Cod. cons., la risoluzione non può essere pronunciata nel caso in cui il difetto di conformità sia di lieve entità, il cui onere della prova grava sul venditore.
Quanto all'onere della prova, il contraente che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale (così come per gli altri rimedi ovvero per il risarcimento del danno) deve provare il titolo, ossia la fonte del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento (o ritardo nell'adempimento), mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto (o tempestivo) adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere (o di adempiere tempestivamente) per causa a sé non imputabile ex art. 1218 Cc (cfr. Cass. Su 13533/2001).
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti della risoluzione giudiziale ex artt. 135 bis e 135 quater Cod. cons., atteso che Parte_1
- ha provato la fonte del suo diritto, costituita dal contratto concluso con a CP_1 settembre 2021, la cui esistenza si evince dai documenti prodotti (cfr. doc. 1-3, 5 fasc. att.) e dalle testimonianze rese da (cfr. verbale udienza 11/07/2025, ove si Testimone_2 legge “confermo che mio genero aveva accettato i preventivi per i lavori descritti nel capitolo, io stesso avevo visto i preventivi”; “ricordo che il 12 ottobre del 2021 ha Controparte_2 iniziato i lavori, poi mai finiti”) e da (cfr. verbale udienza 11/07/2025, ove si Testimone_1 legge “è vero che il signor mi aveva informato di aver ordinato una veranda a Pt_1 CP_2
);
[...]
- ha allegato le seguenti circostanze -da ritenersi provate ex art. 232 Cpc, stante la mancata risposta della convenuta contumace all'interrogatorio formale disposto (nonostante la rituale notifica ai sensi dell'art. 292 Cpc della relativa ordinanza ammissiva)-:
✓ circostanza del grave inadempimento di (consistente nella mancata CP_1 fornitura e montaggio dei fermi delle ante del garage e nella mancata fornitura e posa di una veranda conforme a quella ordinata), che è stata confermata dai testi
[...]
(cfr. verbale udienza 11/07/2025, ove di legge “io avevo fatto notare che le Tes_2 porte non rimanevano aperte e che rimaneva un vuoto nella parte inferiore che avrebbe
6 potuto piegarsi, tanto che poi è successo e mi era stato risposto che quando sarebbero venuti a montare la veranda avrebbero messo a posto tutto”; “è vero non Controparte_2 ha mai messo fermi”; “io dopo aver sollevato i pezzi della veranda mi sono accorto che non c'erano le previste porte per l'accesso alla parte esterna del terrazzo, ma solamente due finestre”; “è vero che hanno lasciato i pezzi nel garage, io li avevo invitati a portarsi via i pezzi, che tra l'altro avevo misurato e avevo visto che era più piccola di 4 cm. rispetto al preventivo”; “è vero, i pezzi sono rimasti lì per molto tempo e che io sappia non si sono più fatti vivi”) e (cfr. verbale udienza Controparte_2 Testimone_1
11/07/2025, ove di legge “abbiamo registrato la porta che non chiudeva bene e posizionato dei fermi che tenessero la porta aperta al bisogno”; “il signor mi Pt_1 aveva informato di aver ordinato una veranda a e dopo aver visto che Controparte_2 era stata costruita non in modo conforme all'ordine, hanno chiamato la nostra ditta;
abbiamo realizzato e posato la veranda secondo le richieste”);
✓ circostanza del mancato intervento sostitutivo/riparativo della venditrice;
in particolare, ha allegato di aver chiesto a la sostituzione dei Parte_1 CP_1 beni non conformi, dapprima, effettuando “numerose telefonate” e inviando “messaggi
Whatsapp all'utenza del sig. , soggetto con il quale si era Parte_2 sempre interfacciato sino al 27/09/2022” (cfr. cit. p. 2, 3), e, successivamente, in data
21/10/2022, inviando a mezzo del proprio legale formale diffida (cfr. doc. 6 fasc. att.) ed ha altresì dedotto che, ciononostante, la convenuta non ha provveduto alla sostituzione, il che giustifica il ricorso al rimedio della risoluzione del contratto ex art. 135 bis c. 4 lett.
a) Cod. cons.
Ai sensi degli artt. 135 bis e 135 quater Cod. cons. il contratto in esame va, pertanto, risolto per inadempimento di . CP_1
4. Sulla domanda di risarcimento dei danni.
4.1. Quanto al rimedio risarcitorio, non espressamente disciplinato dalla normativa consumeristica, si ritiene che il consumatore possa avvalersene ex art. 1494 Cc (o art. 1218
Cc), posto che, ai sensi dell'art. 135 septies Cod. cons., per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica “si applicano le disposizioni del codice civile … comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”.
Quanto all'onere della prova, va osservato che la prova del danno-conseguenza (cioè del pregiudizio conseguente all'inadempimento) grava sul creditore che si assume
7 danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte. Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento-, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 Cc). La liquidazione equitativa, dunque, costituisce una mera tecnica di quantificazione dei danni che postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio in liquidazione e presuppone l'allegazione di elementi di fatto tali da consentire l'apprezzamento equitativo (la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno).
4.2. Nel caso di specie, parte attrice ha quantificato il risarcimento in complessivi €
12.727,91, di cui:
- € 10.278,50 per le spese sostenute dall'attore per far realizzare “ad altra ditta…una veranda con caratteristiche analoghe a quelle che avrebbe dovuto fornire Controparte_2
e per “posizionare dei fermi per le porte del garage” (cfr. cit., p. 3);
- € 1.000,00 per le spese di smaltimento, deposito e trasporto delle “parti di veranda consegnata, non conformi rispetto a quanto ordinato” (cfr. cit., p. 4);
- € 1.448,91 per le spese legali relative alla fase stragiudiziale di mediazione.
4.2.1. Rispetto alla prima voce di danno (€ 10.278,50), l'attore ha prodotto:
- la copia del preventivo della per la fornitura e la posa di una veranda con CP_5 porte scorrevoli e per il montaggio dei fermi sulle ante del garage (cfr. doc. 9 fasc. att.);
- la fattura n. 202 del 18/05/2023 di € 5.124,00, recante la descrizione “acconto per prossima fornitura e posa veranda in alluminio fin. bronzo verniciato con vetri 3+3.1 antinfortunio”, e la fattura n. 367 del 13/09/2023 di € 5.154,00, recante la descrizione “DDT
Nr. 000351 del 06/09/23 pareti in alluminio fin. bronzo verniciato per veranda con vetri stratificati – acconto come da ns. fatt. 202 del 18/05/23”, emesse dalla ei confronti CP_5 di (cfr. doc. 10, 11 fasc. att.); Parte_1
- la copia dei bonifici con i quali sono state pagate le citate fatture, eseguiti in data
22/05/2023 per l'importo di € 5.124,00 e in data 28/09/2023 per l'importo di € 5.154,00 (cfr. doc. 12-13 fasc. att.).
La spesa sostenuta da è poi stata confermata: Parte_1
8 - dal teste , titolare della che ha dichiarato che l'attore ha Testimone_1 CP_5 sostenuto una spesa complessiva di € 10.278,50 per la veranda e i fermi del portone [cfr. verbale udienza dell'11/07/2025, ove, in relazione al capo 19 (“per l'intervento … il sig. ha sostenuto il costo di €. 10.278,50 comprensivo di €. 640,50 per il portone”), si Pt_1 legge “confermo la circostanza”)];
- nonché dal teste [cfr. verbale udienza dell'11/07/2025, ove: in Testimone_2 relazione al capo 7 (“a maggio 2023 l'attore ha fatto intervenire la A&G che ha posizionato i fermi e sistemato il portone rendendo con una spesa di €. 525,00”), si legge “è vero, sono a conoscenza anche della spesa avendone parlato in famiglia”; in relazione al capo 18 (“a maggio 2023 il sig. ha chiesto, a di realizzare e posare una veranda Pt_1 CP_5 con caratteristiche analoghe a quelle che avrebbe dovuto fornire e di Controparte_2
Contr posizionare dei fermi per le porte del garage”), si legge “è vero, ho conosciuto la quando sono stati eseguiti i lavori”; e, in relazione al capo 19 (“per l'intervento … il sig. a Pt_1 sostenuto il costo di €. 10.278,50 comprensivo di €. 640,50 per il portone”), si legge “è vero, ho visto le fatture che mia figlia mi ha mostrato”].
Ritiene il Tribunale che le risultanze probatorie in atti consentano di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in relazione al pregiudizio subito (di € 10.278,50), che senza dubbio si configura quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento imputabile alla convenuta. infatti, dopo aver integralmente pagato il prezzo Parte_1 pattuito a , ha dovuto rivolgersi a terzi ( per porre rimedio Parte_3 CP_5 all'inadempimento di costei, sostenendo un costo (€ 10.278,50) che non avrebbe sostenuto se la convenuta fosse stata adempiente.
Trattandosi di un debito risarcitorio, e quindi di valore, spetta all'attrice la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc. 12-13 fasc. att.) e fino alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. Su 1712/1995). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
4.2.2. Rispetto alla seconda voce di danno (€ 1.000,00 per spese di deposito e trasporto delle parti di veranda non conforme), ritiene il Tribunale che -sebbene sia provato in atti che le succitate parti di veranda sono rimaste nella disponibilità dell'attore, dapprima collocate nel suo garage e poi spostate presso terzi (sul punto, il teste ha Testimone_2
9 confermato che le parti della veranda sono rimaste depositate presso il garage dell'attore per molto tempo prima di essere trasferiti in altro luogo, trovandosi attualmente presso l'Azienda
AG BA AR in Sangano, via Cuminalunga - “cfr. verbale udienza 11/07/2025)- non possa tuttavia procedersi alla liquidazione del pregiudizio invocato da Parte_1 tenuto conto che costui si è limitato a quantificare genericamente il danno, senza allegare alcun elemento di fatto che consenta di determinarne la misura, circostanza che preclude l'apprezzamento equitativo ex art. 1226 Cc.
4.2.3. Quanto alle spese relative alla procedura di mediazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non costituiscono una voce di danno emergente, dovendo considerarsi quali spese processuali che vanno regolate al termine del giudizio secondo gli artt. 91 ss. Cpc (cfr. Corte d'appello Torino n. 233/2023). Tali spese vengono, dunque, liquidate al punto 5.
5. Le spese di lite (di mediazione e del giudizio) seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase decisionale, tenuto conto del carattere contumaciale della controversia, delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte- nelle seguenti voci analitiche:
- fase di attivazione della mediazione: € 536,00 per compensi (valore medio) e € 59,30 per spese vive documentate (cfr. doc. 7 fasc. att.);
- fase di studio € 919,00 (valore medio);
- fase introduttiva € 777,00 (valore medio);
- fase trattazione/istruttoria € 1.680,00 (valore medio);
- fase decisionale € 851,00 (valore minimo);
- spese vive documentate: € 264,00 (Cu e marca) + € 7,50 (intimazione teste) [non risultano, invece, documentate le ulteriori spese vive indicate in nota spese]; oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
10 DICHIARA la risoluzione del contratto di cui è causa concluso tra e Parte_1 [...]
(titolare dell'impresa individuale ); CP_1 Controparte_2
CO (titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
) a pagare a la somma di € 10.278,50, oltre rivalutazione monetaria
[...] Parte_1 con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti (cfr. doc. 12-13 fasc. att.) e interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata e fino alla data della presente della sentenza;
ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
CO (titolare dell'impresa individuale CP_1 Controparte_2
) a rimborsare a le spese di mediazione e del giudizio, che liquida in €
[...] Parte_1
4.763,00 per compensi e € 807,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 10 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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