TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11388 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 20636 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, trattenuta in decisione ex artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 06.07.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in luogo dell'udienza in presenza del 19.05.2025, una volta depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati ex art. 189, co. 1, c.p.c., tra
Parte_1
in precedenza , rappresentata e difesa dall'avv. Pandolfo Angelo ed
[...] Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Barberini n. 47, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
e
, in qualità di erede legittima pro-quota di , rappresentata e Controparte_1 Persona_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Daniele Di Bella e dall'avv. Maria Teresa Fontana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via Flaminia n. 334, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
, e , in proprio ed in qualità di eredi legittimi di CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Christian Caruso e dall'avv.
[...]
EN De ES TI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, via
Lariana n. 7, come da procura in atti;
CONVENUTI OPPOSTI e
CP_5
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_7
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_8
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_9
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_10
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
CP_11
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione Parte_1
in precedenza , quale creditrice opponente, ha
[...] Parte_2 convenuto in giudizio , quale debitore esecutato nella procedura esecutiva CP_5 presso terzi r.g.e. n. 11034/2021, e , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, quali eredi della de cuius a sua volta cointestataria, in vita, con lo CP_4 Persona_1 stesso nipote , sia dei fondi comuni di investimento costituiti presso il terzo CP_5 [...]
, sia di conto corrente acceso presso al fine di conseguire, in CP_7 Controparte_10 accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, in via principale l'accertamento e la declaratoria
2 della contitolarità del suddetto conto corrente bancario n. 6811 e dei suddetti fondi comuni di investimento in capo tanto a quanto a , ai sensi dell'art. 1854 c.c., in Persona_1 CP_5 funzione della “assegnazione dei beni pignorati in favore di ”; in via subordinata, Parte_2 nell'ipotesi denegata di ritenuto superamento della presunzione iuris tantum di spettanza in parti uguali del saldo di conto corrente a credito del correntista e dei fondi comuni di investimento, “in considerazione dell'invalidità della rinuncia all'eredità presentata dal sig. l'assegnazione CP_1 delle somme pignorate in favore d nei limiti della quota di eredità spettante allo stesso”. Parte_2
Con decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c. in data 19.05.2023, questo Tribunale ha ordinato,
d'ufficio, la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti
, , , e entro il termine CP_5 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1 perentorio del 30.07.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 2, c.p.c.. Con la nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in sostituzione dell'udienza del 22.01.2024, parte attrice ha chiesto un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione. Nel frattempo si sono costituiti in giudizio i convenuti , e , rappresentati e CP_2 CP_3 CP_4 difesi dagli avv.ti Christian Caruso e De ES TI EN, e la convenuta Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Di Bella e Maria Teresa Fontana, mentre il convenuto non si è costituito. Nella comparsa di costituzione e risposta, così come nella nota CP_5 scritta, depositata ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della convenuta a) ha allegato Controparte_1 che “19. la medesim notificava in rinnovazione nei termini concessi dal Giudice un atto Parte_2 di citazione diverso rispetto al primo, sia nel corpo sia nelle conclusioni, chiedendoin tale secondo atto, in via principale, di dichiarare la contitolarità del conto corrente cointestato n. 6811 tra il Sig.
e la de cuius intrattenuto presso l'Intesa S. Paolo SpA, nonché dei CP_5 Persona_1 titol , ai sensi dell'art. 1854 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. Controparte_7
1298 c.c., consentendo a parte attrice di proseguire nella procedura esecutiva per il recupero del credito vantato nei confronti d;
” e che “20. … l'atto di citazione in rinnovazione CP_5 veniva notificato alla convenuta solo in data 05-09-23, ovvero ben oltre il termine perentorio concesso dal Giudice Istruttore del 30-07-23”; b) di conseguenza, ha eccepito “la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione, opposto in questa sede, a causa della sua completa difformità dal precedente atto di citazione, notificato via pec in data 29-03-23”, nonché la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione “anche sotto un altro aspetto, stante l'avvenuta notifica dello stesso ai convenuti solo in data 05-09-23, ovvero ben oltre i termini concessi dal Giudice Istruttore. Difatti, nel provvedimento del 19-05-23, l'Ill.mo Giudice adito autorizzava l'Inarcassa alla rinnovazione entro il termine perentorio del 30-07.23, ai sensi dell'art. 164 co. 2 cpc. Con provvedimento successivo del 26.06.23, il Giudice Istruttore disponeva altresì l'integrazione del contraddittorio ai terzi pignorati ivi indicati, con termine perentorio fino al 20-09-23 per la notificazione. Tuttavia,
l'Inarcassa, probabilmente per una errata interpretazione dei suddetti dispositivi, notificava l'atto di citazione in rinnovazione alla sig.ra direttamente nel mese di settembre”. A sua volta CP_1
3 parte attrice ha allegato, nella nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., che “in ottemperanza al provvedimento di cui sopra, la scrivente difesa provvedeva in data 05.09.2023 alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti di tutte le Parti convenute nonché dei terzi pignorati”.
Tuttavia, così come rilevato nell'ordinanza del 10.03.2024, con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
05.05.2023 questo Tribunale ha assegnato alla parte attrice termine perentorio fino al 30.07.2023 per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ex art. 164, co. 2, c.p.c. nei confronti delle parti , , e , mentre CP_5 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 con il decreto del 19.05.2023 ha integrato il suddetto decreto assegnando alla stessa parte attrice ulteriore termine perentorio fino al 20.09.2023 al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
ed confermando espressamente il termine Controparte_9 CP_11 Controparte_12 perentorio fino al 30.07.2023 al fine della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti delle suddette parti. Quindi, parte attrice ha provveduto: a) all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati con la notificazione dell'atto di citazione con p.e.c. in data 05.09.2023 e, quindi, nel termine perentorio del 20.09.2023 assegnato con il decreto del
19.05.2023; b) alla rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ex art. 164, co. 2, c.p.c. nei confronti delle parti convenute , e con la spedizione CP_2 CP_3 CP_4 della raccomandata a.r. in data 06.09.2023 e con la consegna in data 12.09.2023 a CP_4 ed in data 14.09.2023 a , e nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_5 CP_1 con p.e.c. in data 05.09.2023, e, quindi, oltre il termine perentorio del 30.07.2023,
[...] assegnato con il decreto del 05.05.2023 e confermato con il decreto del 19.05.2023. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 164, co. 2, c.p.c. per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti delle parti convenute CP_2
, , (costituite) e (contumace),
[...] CP_3 CP_4 Controparte_1 CP_5 indipendentemente dalla costituzione di costoro, che non ha efficacia sanante della nullità, ha prodotto l'effetto immediato dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. Orbene, riguardo alla pronuncia dichiarativa dell'estinzione del processo, la norma posta dall'art. 307, ult. co., c.p.c., a mente del quale “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico, così come affermato dalla giurisprudenza tanto di merito
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219), quanto di legittimità [secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
4 Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n.
14889)].
2 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Roma, 26 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 20636 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, trattenuta in decisione ex artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 06.07.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in luogo dell'udienza in presenza del 19.05.2025, una volta depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati ex art. 189, co. 1, c.p.c., tra
Parte_1
in precedenza , rappresentata e difesa dall'avv. Pandolfo Angelo ed
[...] Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Barberini n. 47, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
e
, in qualità di erede legittima pro-quota di , rappresentata e Controparte_1 Persona_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Daniele Di Bella e dall'avv. Maria Teresa Fontana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via Flaminia n. 334, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
, e , in proprio ed in qualità di eredi legittimi di CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Christian Caruso e dall'avv.
[...]
EN De ES TI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, via
Lariana n. 7, come da procura in atti;
CONVENUTI OPPOSTI e
CP_5
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_7
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e
, in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_8
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_9
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_10
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
CP_11
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione Parte_1
in precedenza , quale creditrice opponente, ha
[...] Parte_2 convenuto in giudizio , quale debitore esecutato nella procedura esecutiva CP_5 presso terzi r.g.e. n. 11034/2021, e , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, quali eredi della de cuius a sua volta cointestataria, in vita, con lo CP_4 Persona_1 stesso nipote , sia dei fondi comuni di investimento costituiti presso il terzo CP_5 [...]
, sia di conto corrente acceso presso al fine di conseguire, in CP_7 Controparte_10 accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, in via principale l'accertamento e la declaratoria
2 della contitolarità del suddetto conto corrente bancario n. 6811 e dei suddetti fondi comuni di investimento in capo tanto a quanto a , ai sensi dell'art. 1854 c.c., in Persona_1 CP_5 funzione della “assegnazione dei beni pignorati in favore di ”; in via subordinata, Parte_2 nell'ipotesi denegata di ritenuto superamento della presunzione iuris tantum di spettanza in parti uguali del saldo di conto corrente a credito del correntista e dei fondi comuni di investimento, “in considerazione dell'invalidità della rinuncia all'eredità presentata dal sig. l'assegnazione CP_1 delle somme pignorate in favore d nei limiti della quota di eredità spettante allo stesso”. Parte_2
Con decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c. in data 19.05.2023, questo Tribunale ha ordinato,
d'ufficio, la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti
, , , e entro il termine CP_5 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1 perentorio del 30.07.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 2, c.p.c.. Con la nota scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in sostituzione dell'udienza del 22.01.2024, parte attrice ha chiesto un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione. Nel frattempo si sono costituiti in giudizio i convenuti , e , rappresentati e CP_2 CP_3 CP_4 difesi dagli avv.ti Christian Caruso e De ES TI EN, e la convenuta Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Di Bella e Maria Teresa Fontana, mentre il convenuto non si è costituito. Nella comparsa di costituzione e risposta, così come nella nota CP_5 scritta, depositata ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della convenuta a) ha allegato Controparte_1 che “19. la medesim notificava in rinnovazione nei termini concessi dal Giudice un atto Parte_2 di citazione diverso rispetto al primo, sia nel corpo sia nelle conclusioni, chiedendoin tale secondo atto, in via principale, di dichiarare la contitolarità del conto corrente cointestato n. 6811 tra il Sig.
e la de cuius intrattenuto presso l'Intesa S. Paolo SpA, nonché dei CP_5 Persona_1 titol , ai sensi dell'art. 1854 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. Controparte_7
1298 c.c., consentendo a parte attrice di proseguire nella procedura esecutiva per il recupero del credito vantato nei confronti d;
” e che “20. … l'atto di citazione in rinnovazione CP_5 veniva notificato alla convenuta solo in data 05-09-23, ovvero ben oltre il termine perentorio concesso dal Giudice Istruttore del 30-07-23”; b) di conseguenza, ha eccepito “la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione, opposto in questa sede, a causa della sua completa difformità dal precedente atto di citazione, notificato via pec in data 29-03-23”, nonché la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione “anche sotto un altro aspetto, stante l'avvenuta notifica dello stesso ai convenuti solo in data 05-09-23, ovvero ben oltre i termini concessi dal Giudice Istruttore. Difatti, nel provvedimento del 19-05-23, l'Ill.mo Giudice adito autorizzava l'Inarcassa alla rinnovazione entro il termine perentorio del 30-07.23, ai sensi dell'art. 164 co. 2 cpc. Con provvedimento successivo del 26.06.23, il Giudice Istruttore disponeva altresì l'integrazione del contraddittorio ai terzi pignorati ivi indicati, con termine perentorio fino al 20-09-23 per la notificazione. Tuttavia,
l'Inarcassa, probabilmente per una errata interpretazione dei suddetti dispositivi, notificava l'atto di citazione in rinnovazione alla sig.ra direttamente nel mese di settembre”. A sua volta CP_1
3 parte attrice ha allegato, nella nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., che “in ottemperanza al provvedimento di cui sopra, la scrivente difesa provvedeva in data 05.09.2023 alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti di tutte le Parti convenute nonché dei terzi pignorati”.
Tuttavia, così come rilevato nell'ordinanza del 10.03.2024, con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del
05.05.2023 questo Tribunale ha assegnato alla parte attrice termine perentorio fino al 30.07.2023 per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ex art. 164, co. 2, c.p.c. nei confronti delle parti , , e , mentre CP_5 Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 con il decreto del 19.05.2023 ha integrato il suddetto decreto assegnando alla stessa parte attrice ulteriore termine perentorio fino al 20.09.2023 al fine dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
ed confermando espressamente il termine Controparte_9 CP_11 Controparte_12 perentorio fino al 30.07.2023 al fine della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti delle suddette parti. Quindi, parte attrice ha provveduto: a) all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati con la notificazione dell'atto di citazione con p.e.c. in data 05.09.2023 e, quindi, nel termine perentorio del 20.09.2023 assegnato con il decreto del
19.05.2023; b) alla rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ex art. 164, co. 2, c.p.c. nei confronti delle parti convenute , e con la spedizione CP_2 CP_3 CP_4 della raccomandata a.r. in data 06.09.2023 e con la consegna in data 12.09.2023 a CP_4 ed in data 14.09.2023 a , e nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_5 CP_1 con p.e.c. in data 05.09.2023, e, quindi, oltre il termine perentorio del 30.07.2023,
[...] assegnato con il decreto del 05.05.2023 e confermato con il decreto del 19.05.2023. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 164, co. 2, c.p.c. per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti delle parti convenute CP_2
, , (costituite) e (contumace),
[...] CP_3 CP_4 Controparte_1 CP_5 indipendentemente dalla costituzione di costoro, che non ha efficacia sanante della nullità, ha prodotto l'effetto immediato dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 102, co. 2, c.p.c. e dell'art. 307 c.p.c., trattandosi di onere processuale da assolvere nel termine perentorio assegnato dal giudice e, in quanto tale, non prorogabile né rinnovabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c.. Orbene, riguardo alla pronuncia dichiarativa dell'estinzione del processo, la norma posta dall'art. 307, ult. co., c.p.c., a mente del quale “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, è da interpretare nel senso della pronuncia della declaratoria dell'estinzione del processo con sentenza, non già con ordinanza, da parte del giudice monocratico, in quanto provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed in quanto pronunciato dal giudice unico, così come affermato dalla giurisprudenza tanto di merito
(vedasi Tribunale di Torino, sez. II, 03.12.2005; in senso conforme, Tribunale di Milano, sez. V,
05.07.2006, n. 8219), quanto di legittimità [secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal giudice monocratico del
4 Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, anche se pronunciato nella forma dell'ordinanza, talché, quando sia stato pronunciato in primo grado, esso è impugnabile con l'appello (si vedano in tal senso Cass. civ., sez. I, 15.03.2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 06.04.2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28.04.2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25.02.2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22.10.2002, n.
14889)].
2 - Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co.,
c.p.c., in mancanza di contestazione in ordine all'estinzione del processo ex artt. 102, co. 2, e 310, ult. co., c.p.c., implicando, invece, l'eventuale contestazione di cui trattasi e, quindi, la relativa decisione la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e la liquidazione conseguente delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Roma, 26 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
5