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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/08/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente istr. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 21 giugno 2024 - R.G. n. 1206/24,
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/10/1943 e (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(PU) il 27/07/1945, entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi, ai fini di questo processo, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Massimiliano Gessaroli (c.f. ) FAX 0541433582 pec C.F._3
e Silvio Campidelli (c.f. Email_1
) fax 054155528 pec C.F._4 Email_2 entrambi del foro di Rimini, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica indicati
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._5
(RN) il 24/07/1962, residente a [...], rappresentata e difesa da avv. Fabrizio Emendabili (C.F. ) e Avv. Sabina Pronti C.F._6
(C.F. )elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri C.F._7 difensori in Rimini Via A. Bertola n.10, che dichiara ex art. 133 e 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, ai seguenti recapiti: Avv. Sabina Pronti, Via A. Bertola n.10, 47922 Rimini, posta certificata:
. t/ Ema_3 Email_4 Email_5 ovvero a mezzo fax al n.0541.1641727.
Appellata
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 643/24 del 21 giugno 2024, pubblicata in data
26 giugno 2024, Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante
Come da memoria conclusionale del 16 maggio 2025
Conclusioni parte appellata:
Come da memoria conclusionale del 15 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La vicenda de quo trae origine nel procedimento promosso dagli odierni appellanti ex art 616 c.p.c. avanti al Tribunale di Rimini volto ad ottenere “NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'insussistenza in capo alla sig.ra del diritto di ottenere CP_1 coattivamente il rilascio dei beni indicati nel precetto notificato il 21-06-2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato, per difetto di titolo esecutivo e comunque per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare che sull'area cortilizia per il cui rilascio la sig.ra ha esercitato l'azione CP_1 esecutiva i signori e sono titolari del diritto di Parte_1 Parte_2 comproprietà, al quale non è opponibile il titolo esecutivo contro cui è stata proposta
l'opposizione; - accertare e dichiarare, anche ex artt. 1158 e 1159 c.c., l'acquisizione per usucapione, ad opera dei SIg.ri ed della Parte_1 Parte_2 proprietà sull'area cortilizia che circonda il fabbricato sito in Rimini (RN), via dei
Martiri n° 49, sul lato che confina lato monte con la proprietà e che è stato Per_1 individuato e compreso (erroneamente), nella planimetria elaborata dal Geom.
nel sub. 17 come “corte esclusiva”; - accertare e dichiarare, in via Persona_2 subordinata, l'acquisizione per usucapione, ad opera dei SIg.ri ed Parte_1
pag. 2/16 del diritto di usufrutto e/o del diritto di uso e/o comunque di una Parte_2 servitù di accesso ed uso dell'area cortilizia suddetta per stendere i panni nelle apposite strutture metalliche e per posizionare le lavatrici dell'attività di lavanderia ed
i fusti di detersivo sotto la tettoia costruita appositamente per la loro protezione dalle intemperie;
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 21.06.2019 e giudicare non dovuto il rimborso delle spese e dei compensi colà indicati;
- revocare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini notificata via pec il 20.03.2020 nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione sub R.G. n. 1139/2019, anche con riferimento alla liquidazione dei compensi;
- revocare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini con riferimento all'azione esecutiva esercitata dalla SI.ra e CP_1 giudicare non dovuto il rimborso delle spese e dei compensi sostenuti dalla creditrice procedente;
condannare la SI.ra a rilasciare l'area cortilizia per cui è CP_1 causa nella disponibilità dei SIg. di modo che questi possano Parte_3 utilizzarla o come parte comune del fabbricato, o, in caso di accoglimento della domanda di usucapione, in via esclusiva o comunque in modo tale da garantir loro
l'esercizio degli altri diritti reali di cui si è chiesta in via alternativa l'usucapione. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge…”
La pretesa di parte attrice trae origine dall'acquisto avvenuto con atto pubblico notarile rogato il 16/03/1979, trascritto tre giorni più tardi presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Rimini (repertorio n. 4566; raccolta 1273), acquisto avvenuto da parte degli attori, con dante causa e Persona_3 CP_2
L'acquisto aveva ad oggetto “la seguente unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in Comune di Rimini, località Villaggio Nuovo, Via dei Martiri, n. 49, costituita tale unità da un locale al piano terra adibito a negozio di lavanderia con servizio, condotto in locazione dagli stessi acquirenti coniugi Persona_4 posto sul fronte del fabbricato stesso e confinante: lato Rimini con Via dei Martiri, lato monte con proprietà lato mare e Riccione nonché superiormente con Per_1 restante proprietà dei venditori;
l'intero fabbricato, nel suo complesso da cielo a terra, compresa l'area cortilizia circostante, confina con Via dei Martiri, Via Malpighi, pag. 3/16 e ed è distinto nel N.C.E.U. di Rimini alla Controparte_3 Controparte_4 partita n. 10368 Foglio 111- particella n. 2172 con i subalterni 1-2-3-4-5-6; l'unità immobiliare, costituente l'oggetto della presente vendita, è stata ricavata dalla variazione dell'appartamento al piano terra (Fol. 111, part. 2172/sub. 1-4) ed è stata denunciata all'U.T.E. di Forlì il 26 gennaio 1979 con scheda registrata al n. 720 – come da planimetria che, firmata dalle parti stesse e da me Notaio, in copia eliografica al presente si allega sotto la lettera 'A'; ed all'uopo i coniugi venditori si obbligano a presentare all'U.T.E. le restanti planimetrie al fine di regolarizzare la situazione dell'intero fabbricato. Tale negozio ha una superficie di mq. 26,90 e nella vendita è compresa anche la quota proporzionale delle parti che diverranno comuni a seguito di eventuali vendite di altre unità immobiliari del fabbricato medesimo”
Gli odierni appellanti esponevano che da quel momento essi avevano ininterrottamente ed apertamente posseduto, in via esclusiva, una parte dell'area cortilizia che circonda l'intero fabbricato, attuando, alla luce del sole una molteplicità di atti materiali che evidenziavano da parte di e un potere corrispondente al diritto di Parte_1 Pt_2 proprietà.
Nel 2019 veniva emesso da parte del giudice dell'esecuzione nel procedimento R.G.E.
5055/2005 del Tribunale di Rimini decreto di trasferimento, munito di formula esecutiva il 03/06/2019, sulla base del quale veniva assegnata alla SI.ra CP_1 la quota di comproprietà dei 2/9 della proprietà appartenente ai SIg.ri
[...]
e (eredi della coppia e Parte_4 Parte_5 Persona_3 CP_2
, così descritta: “Porzione di fabbricato in Rimini (RN), Via Malpighi n. 1,
[...] costituito da appartamento di grandi dimensioni con soffitta al piano sottotetto (non direttamente collegata), composto da disimpegno, soggiorno, tre camere, cucina abitabile, bagno, lavanderia e ripostiglio, con un ripostiglio di due vani allo stato grezzo al sottotetto, per una superficie lorda di circa mq. 157 (centocinquantasette), oltre a circa mq. 48 (quarantotto) di mansarda e circa mq. 12 (dodici) di balconi, distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 111 (centoundici), particella 2172 (duemilacentosettantadue), subalterno 17 (diciassette), Via Marcello
Malpighi n. 1, p. T-1-2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 5, vani 8,5, Rendita Catastale Euro 771,74.
Alla suddetta unità compete la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi pag. 4/16 comuni dell'intero relativo stabile tali per legge e per destinazione nonché sull'annessa area pertinenziale coperta e scoperta. L'immobile viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla normativa urbanistica, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive”.
Il 21/09/2019 notificava atto di precetto agli odierni appellanti con cui CP_1 veniva intimato di rilasciare libera da persone e da cose la corte esterna di pertinenza esclusiva dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 111,
Part. 2172, Sub 17 (doc. 3).
Con preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. regolarmente notificato, l'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Rimini ha avvertito i SIg.ri ed Parte_1 Pt_2 che, alla data del 07.11.2019, la SI.ra sarebbe stata immessa
[...] CP_1 nel possesso esclusivo della suddetta porzione di fabbricato, unitamente alla corte che la circonda.
Con ricorso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini, i
SIg.ri ed hanno spiegato opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'esecuzione intrapresa dalla SI.ra contestando il diritto di quest'ultima CP_1 di ottenere la liberazione e l'esclusivo possesso della corte circostante al fabbricato sopra meglio individuato.
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto: 1) l'inesatta interpretazione del titolo esecutivo da parte dell'opposta, che ha erroneamente ipotizzato di aver ottenuto l'aggiudicazione in proprietà esclusiva di un bene (l'area cortilizia) invero rientrante nella comunione fra tutti i condomini;
2) di aver acquisito a titolo derivativo, unitamente all'acquisto del negozio compreso nel fabbricato, la comproprietà sugli spazi comuni e quindi anche sull'area cortilizia, da apprezzarsi, altresì, quale pertinenza al servizio del bene principale e, dunque, idonea a prevalere sul titolo esecutivo ex adverso azionato, siccome formatosi e trascritto in epoca posteriore;
3) di aver in ogni caso acquistato a titolo originario, per usucapione, la proprietà dell'area cortilizia in questione.
pag. 5/16 Il Giudice dell'Esecuzione emetteva ordinanza di rigetto in merito all'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c. e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
I signori e a mezzo dei loro procuratori legali, provvedevano a Parte_1 Pt_2 citare, ex art. 616 c.p.c. la signora ritendo che il provvedimento di rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva fosse errato e non conforme al diritto, nonché in contraddizione con le risultanze documentali.
Le loro doglianze in particolare riguardavano il fatto che il titolo esecutivo azionato da non la autorizzasse ad acquisire il possesso esclusivo della parte di cortile CP_1 per cui è causa, escludendone l'utilizzo agli odierni appellanti, che l'avevano posseduta in via esclusiva dal 1979.
Con il decreto di trasferimento la signora aveva maturato il diritto di beneficiare CP_1 della corte limitatamente alla quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero stabile, senza stabilire che tale fruizione fosse a titolo di proprietà esclusiva, a discapito degli altri condomini.
Inoltre, gli attori ritenevano che il decreto di trasferimento violasse i diritti soggettivi da loro acquisiti con il contratto di compravendita del 16 marzo 1979 con il quale avevano acquisito il diritto di proprietà sul negozio incluso nel complesso immobiliare e sulle parti comuni al fabbricato condominiale.
Come ultimo motivo posto a fondamento della propria pretesa e Parte_1 Pt_2 dichiaravano di avere posseduto in via esclusiva, in maniera ininterrotta ed esclusiva l'area cortilizia de quo dal 1979 ad oggi, uti domini avendo quindi acquisito la proprietà per usucapione.
Con atto di costituzione e risposta, la signora eccepiva che nel giudizio di merito CP_1 erano state introdotte nuove domande che dovevano considerarsi nulle ed inammissibili.
Riteneva poi che l'opposizione dovesse essere svolta ex art. 404 c.p.c o 619 c.p.c. e non
615 c.p.c., strumento azionato dagli opponenti.
Riteneva inoltre che trovasse applicazione in questo caso la giurisprudenza di legittimità per cui un decreto di trasferimento ancorché avente ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato non poteva considerarsi inesistente bensì affetto da invalidità che doveva essere rilevata tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 pag. 6/16 c.p.c. e/o 619 c.p.c., i cui termini risultavano però scaduti e come tale il ricorso era tardivo.
Rassegnava queste conclusioni “Voglia l'adito Giudice, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvedere: - in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'Atto di Citazione ex art.615 cpc in luogo dell'opposizione ex 404 c.p.c.;
- dichiarare inammissibili le domande nuove introdotte per la prima volta con l'atto di citazione;
- nel merito, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dai ricorrenti signori e giacché inammissibile, improponibile ed Parte_1 Parte_2 infondata in fatto come in diritto, sulla scorta delle causali di cui s'è reso il conto nel presente scritto difensivo non essendo mai maturato alcun diritto di usucapione e/o altra servitù di accesso ed uso dell'area in contestazione in capo ai ricorrenti nonché; - confermare la sussistenza in capo alla signora del diritto di procedere CP_1 all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati. Con
Vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.”
Il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché parzialmente inammissibile.
Veniva infatti ritenuto che con la citazione in riassunzione fossero stati introdotti nuovi motivi tali da aver generato una mutatio libelli mentre il giudizio di cui all'art. 616
c.p.c. si può fondare solo su quelli proposti e ritenuti ammissibili in sede cautelare.
A tal proposito veniva richiamato in motivazione il fatto che la domanda di opposizione
è proposta al Giudice dell'Esecuzione e i motivi di essa non possono essere integrati, variati o ampliati con l'atto di citazione in riassunzione o introduzione.
Il Giudice di prime cure rilevava poi come il titolo esecutivo fosse costituito dal decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Rimini e che per costante giurisprudenza della
Corte di cassazione le difformità tra il bene come individuato nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali devono essere fatte valere con rimedi ex art. 617
c.p.c. volti a far caducare il titolo formatasi in favore della CP_1
Si sottolineava tuttavia come il dubbio sulla descrizione dei beni non potesse riguardare l'estensione delle pertinenze e degli accessori poiché ex art. 2912 essi si ritengono ricompresi nell'obbligo di consegnare la cosa principale. pag. 7/16 Per tali motivi venivano rigettate le domande attore, dichiarando il diritto di parte convenuta opposta di procedere ad esecuzione forzata e le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. I signori e proponevano appello contestando la sentenza Parte_1 Pt_2 emessa per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto, si contestava la manca ammissione di talune delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione in quanto le ulteriori specifiche contenute nell'atto di riassunzione non rappresentavano una mutatio libelli bensì una emendatio libelli, ovvero vi era stata una diversa specificazione della pretesa o diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo della pretesa (i diritti reali che insistono sull'area cortilizia).
Il secondo motivo di censura riguardava l'affermazione per cui il decreto di trasferimento opposto si sarebbe dovuto impugnare nelle forme del 617 c.p.c.
Gli odierni appellanti ritengono infatti che non ne avrebbero avuto il potere in quanto essi non sono stati parte del processo di divisione in cui questo decreto è stato pronunciato.
Inoltre, il conflitto tra i diritti vantanti dai ricorrenti nonché quelli rivendicati dalla convenuta può essere risolto solo con un giudizio di cognizione sui diritti sostanziali e non già sul rispetto delle regole sostanziali come avviene con l'opposizione agli atti esecutivi.
Venivano poi riproposte le questioni già avanzate con l'atto di citazione per la riassunzione nel merito riguardanti la corretta interpretazione del titolo esecutivo che non erano state considerate dal Tribunale di Rimini, poiché ritenute incompatibili con il giudizio di opposizione all'esecuzione.
Si insisteva infatti sul fatto che il titolo esecutivo autorizzasse controparte ad acquisire non già la proprietà esclusiva con il diritto ad escludere il godimento altrui del cortile, bensì attribuisse la proporzionale quota di comproprietà sugli spazi comuni.
Si contesta così l'esistenza del titolo esecutivo per ottenere il rilascio della corte.
Venivano poi ribadite le ragioni di fatto e di diritto per cui si riteneva che gli opponenti avessero acquisito formalmente i diritti soggettivi sulle parti comuni del fabbricato (tra pag. 8/16 cui l'area cortilizia) grazie al contratto di compravendita concluso il 16 marzo 1979 e che era da ritenersi del tutto illegittimo l'inserimento del cortile nel subalterno n. 17.
Da ultimo si chiedeva che in virtù dei diversi titoli succedutosi negli anni che hanno reso incerti i diritti che insistono sull'area cortilizia si provvedesse a non applicare il principio della soccombenza nelle spese di lite, bensì che esse fossero compensate fra le parti.
Si costituiva in giudizio contestando le ragioni avversarie e chiedendo la CP_1 conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nel confutare i motivi di appello affermava come corretta la qualificazione data dal
Giudice di primo grado riguardo al fatto che fosse intervenuta una mutatio libelli nell'atto ex art. 616 c.p.c. con cui veniva introdotto il giudizio di merito e per tale motivo bene aveva fatto il Tribunale di Rimini a rigettare tutte le domande nuove in quanto inammissibili.
Veniva poi richiesto che, così come dichiarato nella sentenza oggi impugnata, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. poiché i signori e avrebbero dovuto agire nelle forme del 617 c.p.c. Parte_1 Pt_2
Questo perché con decreto di trasferimento emesso il 16/09/2015 nel corso della procedura sub R.G.E. 5055/2005 del Tribunale di Rimini veniva assegnato a CP_1 quanto già esposto in narrativa e il decreto di trasferimento, munito di formula
[...] esecutiva veniva notificato unitamente ad elaborato planimetrico da cui si evince che la corte esterna lato monte, prospiciente la casa in tutta la sua lunghezza della stessa, confinante con i beni sia corte esclusiva del sub 17. Per_1
Il suddetto decreto, quindi, non conferirebbe alla signora solo una quota sulle parti CP_1 comuni bensì diritti esclusivi sull'area cortilizia di pertinenza esclusiva.
Inoltre, parte appellata poneva a fondamento delle proprie ragioni che l'accatastamento della corte esterna censita al sub 17 come risultante dall'elaborato planimetrico tipo mappale n 84481 del 24/10/1991 del Geom. , deriva dalla trascrizione Persona_2 nei registri immobiliari dell'atto pubblico del 01-1-1994 Rep 66772 Atto 10397, del
Notaio di Rimini, come tale idoneo a fornire piena prova della titolarità del Persona_5 bene, quando i signori e , hanno venduto ad Persona_3 CP_2 Parte_6
un appartamento posto al secondo piano del medesimo fabbricato riservando
[...]
pag. 9/16 anche a questo un lato esclusivo della corte esterna e solo il sub 16 è corte esterna comune a tutti i condomini e per tale motivo solo su di essa i signori e Parte_1 possono rivendicare il proprio diritto di comproprietà. Pt_2
Il 21 gennaio 2025 il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza cartolare del 17.6.2025 con termine per note fino al 16.6.2025 e termini a ritroso come per legge per gli atti conclusivi.
3. Ciò premesso l'appello deve considerarsi inammissibile.
Vanno condivide le osservazioni del Giudice di primo grado che, anche sulla base dell'eccezione sollevata dalla convenuta signora ha rilevato come tra la fase CP_1 cautelare e quella di merito vi sia stata una mutatio libelli in quanto sono state introdotte dai signori e nuove domande che non possono essere dichiarate Parte_1 Pt_2 ammissibili.
Nella fase cautelare, infatti, veniva richiesto al Giudice dell'esecuzione che accertasse l'intervenuta acquisizione per usucapione, ad opera dei sigg.ri ed Parte_1
della proprietà sull'area cortilizia che circonda il fabbricato sito in Parte_2
Rimini (RN), via dei Martiri n° 49, sul lato che confina lato a monte con la proprietà
e che è stato individuato e compreso (erroneamente), nella planimetria Per_1 elaborata dal Geom. nel sub. 17 come “corte esclusiva” e quindi Persona_2 accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla SI.ra del diritto di CP_1 ottenere coattivamente il rilascio dei beni indicati nel precetto notificato il 21.06.2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato.
Il Giudice cautelare rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione sulla base del principio, che qui si condivide per cui “il riconoscimento del diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione, per intervenuto usucapione, in capo al terzo opponente, deve essere una situazione già giudizialmente accertata prima della proposizione dell'opposizione”. (v. Cassazione Civile, sezione terza, 30.12.2009, n.27668)”, in quanto mancante il cosiddetto fumus bonis juris, ovvero uno dei due elementi necessari alla sospensione dell'esecuzione che può avvenire solo laddove vi siano prove a supporto del diritto vantato, quale appunto una sentenza che accerti l'avvenuto acquisto della proprietà.
pag. 10/16 Nell'atto di citazione in riassunzione gli odierni appellanti hanno introdotto almeno tre nuove domande giustamente ritenute inammissibili e cioè 1) hanno richiesto di accertare e dichiarare che sull'area cortilizia per il cui rilascio la SI.ra ha CP_1 esercitato l'azione esecutiva, i sigg.ri ed sono titolari Parte_1 Parte_2 del diritto di comproprietà, al quale non è opponibile il titolo esecutivo contro cui è stata proposta l'opposizione; tale richiesta oltre a configurare un nuovo petitum (riconoscere la comproprietà dell'area cortilizia piuttosto che la proprietà esclusiva avvenuta per usucapione) è supportata anche da nuova causa petendi, in quanto la proprietà esclusiva presupponeva un acquisto a titolo originale dovuta al possesso uti domini ininterrotto, pacifico e non clandestino a partire dal 1979, mentre la comproprietà trova origine nell'art. 1117 c.c.
Altre domande che possono considerarsi nuove tra la fase cautelare e quella di merito riguarda 2) la richiesta di riconoscere in capo ai sig.ri e il diritto Parte_1 Pt_2 di usufrutto e/o del diritto di uso e/o di una servitù di accesso ed uso dell'area cortilizia suddetta per stendere i panni nelle apposite strutture metalliche e per posizionare le lavatrici dell'attività di lavanderia ed i fusti di detersivo sotto la tettoia costruita appositamente per la loro protezione dalle intemperie diritti anch'essi acquisiti, eventualmente, 3) qualora non fosse riconosciuto l'acquisto della proprietà, per usucapione e anche, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, condannare la SI.ra a rilasciare l'area cortilizia per cui è causa nella CP_1 disponibilità dei SIg. di modo che questi possano utilizzarla o Parte_3 come parte comune del fabbricato, o, in caso di accoglimento della domanda di usucapione, in via esclusiva o comunque in modo tale da garantir loro l'esercizio degli altri diritti reali di cui si è chiesta in via alternativa l'usucapione..
Gli odierni appellanti invocano il principio sancito dalla giurisprudenza per cui i diritti reali rivendicati dagli opponenti (proprietà, usufrutto o uso) sono diritti autodeterminati, ossia si individuano esclusivamente con la descrizione del loro contenuto per cui chi se ne assume titolare è legittimato a prospettare, nel corso del giudizio, una pluralità di titoli costitutivi e di fatti generatori, senza incorrere in tardività.
Tuttavia, si osserva che, sebbene, nei fatti, il titolo per cui si richiede il riconoscimento di almeno uno dei diritti reali sopra elencati sia in medesimo (usucapione pag. 11/16 ultraventennale) il petitum differisce notevolmente in quanto l'usufrutto e l'uso presuppongono comunque il riconoscimento della proprietà in capo ad altri, e riconoscimento il diritto di proprietà acquisito per usucapione era stata l'unica richiesta formulata dagli opponenti nel giudizio cautelare.
Si condividono quindi le osservazioni già esposte dal Giudice del Tribunale di Rimini per cui “l'opposizione all'esecuzione è diretta all'accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione debbono essere prospettate con esso;
ne deriva che la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione, si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda. Da ciò deriva che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario.” (v. Cass. 28/07/2011, n. 16610).
In merito quindi alle domande non ritenute inammissibili perché non costituiscono domanda nuova (nella specie: accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla SI.ra del diritto di ottenere coattivamente il rilascio dei beni indicati nel CP_1 precetto notificato il 21.06.2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato, per difetto di titolo esecutivo e comunque per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1158 e 1159 c.c., l'acquisizione per usucapione, ad opera dei SIg.ri ed della proprietà sull'area Parte_1 Parte_2 cortilizia che circonda il fabbricato sito in Rimini (RN), via dei Martiri n° 49, sul lato che confina lato monte con la proprietà e che è stato individuato e compreso Per_1
(erroneamente), nella planimetria elaborata dal Geom. nel sub. 17 Persona_2 come “corte esclusiva”) si condivide il ragionamento esposto dal Giudice di primo grado laddove opera una riqualificazione giuridica dell'opposizione che si sarebbe dovuta svolgere, letto il tenore delle domande, ex art. 617 c.p.c e non già 615 c.p.c.
Può infatti trovare qui applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza del 22 giugno 2021, n. 17811, sulla base del quale è stato affermato che il pag. 12/16 decreto di trasferimento, di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato (nel caso de quo non si contesta l'integrale assegnazione in favore della signora ma solo l'attribuzione della corte CP_1 esterna dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini al Fg. 111,
Part. 2172, Sub 17 ritenuto pertinenza dell'immobile stesso), non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione.
La Suprema Corte ha altresì precisato che i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette, donde, nel caso de quo il trasferimento di “Porzione di fabbricato in Rimini (RN), Via
Malpighi n. 1, costituito da appartamento di grandi dimensioni con soffitta al piano sottotetto (non direttamente collegata), composto da disimpegno, soggiorno, tre camere, cucina abitabile, bagno, lavanderia e ripostiglio, con un ripostiglio di due vani allo stato grezzo al sottotetto, per una superficie lorda di circa mq. 157
(centocinquantasette), oltre a circa mq. 48 (quarantotto) di mansarda e circa mq. 12
(dodici) di balconi, distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 111
(centoundici), particella 2172 (duemilacentosettantadue), subalterno 17 (diciassette),
Via Marcello Malpighi n. 1, p. T-1-2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 5, vani 8,5, Rendita Catastale
Euro 771,74. Alla suddetta unità compete la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi comuni dell'intero relativo stabile tali per legge e per destinazione nonché sull'annessa area pertinenziale coperta e scoperta. L'immobile viene trasferito
a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla normativa urbanistica, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive” comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento della proprietà dell'area cortilizia così come risulta dal catasto quale pag. 13/16 pertinenza dell'Immobile distinti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 111,
Part. 2172, Sub 17.
Infatti, secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5796; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25687; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2020, n. 22854), eventuali difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all'interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi che vengono individuati in quelli previsti dall'art. 617 c.p.c.
Infatti, per evitare il consolidamento degli effetti conseguenti all'emissione del decreto di trasferimento si dovrebbe ai sensi dell'art. 617 c.p.c. opporsi al decreto di trasferimento.
Solo l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio idoneo ad impugnare il decreto di trasferimento (quale atto interno del procedimento esecutivo, né decisorio né definitivo) che si ritiene abbia avuto ad oggetto un bene in parte diverso da quello pignorato (si contesta infatti il decreto di trasferimento nella sola parte in cui contesta l'attribuzione della proprietà esclusiva dell'area cortilizia che gli odierni appellanti ritengono essere quantomeno proprietà in comune se non interamente da loro acquisita mediante usucapione).
Solo con tale opposizione il decreto di trasferimento viene assoggettato sia al controllo diretto di regolarità che del controllo indiretto di legalità con la sentenza che chiude il giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, non essendo stato esercitato tale rimedio, i titoli petitori così come identificati ed indicati nella loro consistenza nel decreto di trasferimento azionato dalla signora sono da ritenersi non più contestabili, senza che le relative risultanze CP_1 possano essere più messe in discussione nell'azione di rivendica, mediante giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., instaurata dai due destinatari dei decreti di trasferimento.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere comunque fatta in base al principio dell'apparenza e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (sul punto v. Cass. 12872/2016) con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di pag. 14/16 qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (si veda Cass. 11012/2007).
Nel caso che ci occupa, il primo Giudicante, nella sentenza impugnata, si è espressamente pronunciato sulla qualificazione all'opposizione, ritenendo che le domande non coperte da inammissibilità in quanto nuove rispetto al giudizio cautelare fossero state erroneamente impugnate ex art. 615 c.p.c. trattandosi invece di impugnazione che doveva svolgersi nelle forme dell'art. 617 c.p.c. e che risultava pertanto tardiva.
L'opera di qualificazione dell'azione intentata viene dunque esplicitata ora da questa
Corte, anche ai fini della preliminare valutazione dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione proposti.
Riqualificando quindi l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi si incontra il limite posto dall'art. 618 ultimo comma c.p.c. che stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'art. 617 c. 1 c.p.c., vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (opposizione agli atti esecutivi), non siano impugnabili se non con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Per completezza di motivazione è opportuno ricordare che, qualora l'appello sia inammissibile, in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la traslatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né
l'appello può convertirsi in ricorso per Cassazione, giacchè difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata, strutturalmente diverso (sul punto v. Cass.
5712/2020).
Il rigetto dei motivi di appello in merito all'ammissibilità delle domande stesse in punto di rito porta a non indugiare oltre sulle questioni di merito prospettate dagli odierni appellanti.
5. Le spese di grado devono seguire la soccombenza, non essendo ravvisabili giusti motivi per procedere alla compensazione di esse in presenza di pronunce pag. 15/16 giurisprudenziali più che consolidate che hanno permesso l'inquadramento e la risoluzione delle questioni prospettate.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, di 5.077,00 euro (919, 00 euro per la fase di studio, 777,00 euro per la fase introduttiva, 1.680,00 euro per la fase istruttoria/trattazione, 851,00 euro per la fase decisionale)
All'appellata spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II – condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
11/08/2025.
Il Presidente Estensore
Giuseppe De Rosa
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente istr. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 21 giugno 2024 - R.G. n. 1206/24,
TRA
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/10/1943 e (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(PU) il 27/07/1945, entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi, ai fini di questo processo, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Massimiliano Gessaroli (c.f. ) FAX 0541433582 pec C.F._3
e Silvio Campidelli (c.f. Email_1
) fax 054155528 pec C.F._4 Email_2 entrambi del foro di Rimini, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica indicati
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._5
(RN) il 24/07/1962, residente a [...], rappresentata e difesa da avv. Fabrizio Emendabili (C.F. ) e Avv. Sabina Pronti C.F._6
(C.F. )elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri C.F._7 difensori in Rimini Via A. Bertola n.10, che dichiara ex art. 133 e 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, ai seguenti recapiti: Avv. Sabina Pronti, Via A. Bertola n.10, 47922 Rimini, posta certificata:
. t/ Ema_3 Email_4 Email_5 ovvero a mezzo fax al n.0541.1641727.
Appellata
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 643/24 del 21 giugno 2024, pubblicata in data
26 giugno 2024, Tribunale di Rimini.
Conclusioni parte appellante
Come da memoria conclusionale del 16 maggio 2025
Conclusioni parte appellata:
Come da memoria conclusionale del 15 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La vicenda de quo trae origine nel procedimento promosso dagli odierni appellanti ex art 616 c.p.c. avanti al Tribunale di Rimini volto ad ottenere “NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'insussistenza in capo alla sig.ra del diritto di ottenere CP_1 coattivamente il rilascio dei beni indicati nel precetto notificato il 21-06-2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato, per difetto di titolo esecutivo e comunque per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare che sull'area cortilizia per il cui rilascio la sig.ra ha esercitato l'azione CP_1 esecutiva i signori e sono titolari del diritto di Parte_1 Parte_2 comproprietà, al quale non è opponibile il titolo esecutivo contro cui è stata proposta
l'opposizione; - accertare e dichiarare, anche ex artt. 1158 e 1159 c.c., l'acquisizione per usucapione, ad opera dei SIg.ri ed della Parte_1 Parte_2 proprietà sull'area cortilizia che circonda il fabbricato sito in Rimini (RN), via dei
Martiri n° 49, sul lato che confina lato monte con la proprietà e che è stato Per_1 individuato e compreso (erroneamente), nella planimetria elaborata dal Geom.
nel sub. 17 come “corte esclusiva”; - accertare e dichiarare, in via Persona_2 subordinata, l'acquisizione per usucapione, ad opera dei SIg.ri ed Parte_1
pag. 2/16 del diritto di usufrutto e/o del diritto di uso e/o comunque di una Parte_2 servitù di accesso ed uso dell'area cortilizia suddetta per stendere i panni nelle apposite strutture metalliche e per posizionare le lavatrici dell'attività di lavanderia ed
i fusti di detersivo sotto la tettoia costruita appositamente per la loro protezione dalle intemperie;
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato il 21.06.2019 e giudicare non dovuto il rimborso delle spese e dei compensi colà indicati;
- revocare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini notificata via pec il 20.03.2020 nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione sub R.G. n. 1139/2019, anche con riferimento alla liquidazione dei compensi;
- revocare i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini con riferimento all'azione esecutiva esercitata dalla SI.ra e CP_1 giudicare non dovuto il rimborso delle spese e dei compensi sostenuti dalla creditrice procedente;
condannare la SI.ra a rilasciare l'area cortilizia per cui è CP_1 causa nella disponibilità dei SIg. di modo che questi possano Parte_3 utilizzarla o come parte comune del fabbricato, o, in caso di accoglimento della domanda di usucapione, in via esclusiva o comunque in modo tale da garantir loro
l'esercizio degli altri diritti reali di cui si è chiesta in via alternativa l'usucapione. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge…”
La pretesa di parte attrice trae origine dall'acquisto avvenuto con atto pubblico notarile rogato il 16/03/1979, trascritto tre giorni più tardi presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Rimini (repertorio n. 4566; raccolta 1273), acquisto avvenuto da parte degli attori, con dante causa e Persona_3 CP_2
L'acquisto aveva ad oggetto “la seguente unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in Comune di Rimini, località Villaggio Nuovo, Via dei Martiri, n. 49, costituita tale unità da un locale al piano terra adibito a negozio di lavanderia con servizio, condotto in locazione dagli stessi acquirenti coniugi Persona_4 posto sul fronte del fabbricato stesso e confinante: lato Rimini con Via dei Martiri, lato monte con proprietà lato mare e Riccione nonché superiormente con Per_1 restante proprietà dei venditori;
l'intero fabbricato, nel suo complesso da cielo a terra, compresa l'area cortilizia circostante, confina con Via dei Martiri, Via Malpighi, pag. 3/16 e ed è distinto nel N.C.E.U. di Rimini alla Controparte_3 Controparte_4 partita n. 10368 Foglio 111- particella n. 2172 con i subalterni 1-2-3-4-5-6; l'unità immobiliare, costituente l'oggetto della presente vendita, è stata ricavata dalla variazione dell'appartamento al piano terra (Fol. 111, part. 2172/sub. 1-4) ed è stata denunciata all'U.T.E. di Forlì il 26 gennaio 1979 con scheda registrata al n. 720 – come da planimetria che, firmata dalle parti stesse e da me Notaio, in copia eliografica al presente si allega sotto la lettera 'A'; ed all'uopo i coniugi venditori si obbligano a presentare all'U.T.E. le restanti planimetrie al fine di regolarizzare la situazione dell'intero fabbricato. Tale negozio ha una superficie di mq. 26,90 e nella vendita è compresa anche la quota proporzionale delle parti che diverranno comuni a seguito di eventuali vendite di altre unità immobiliari del fabbricato medesimo”
Gli odierni appellanti esponevano che da quel momento essi avevano ininterrottamente ed apertamente posseduto, in via esclusiva, una parte dell'area cortilizia che circonda l'intero fabbricato, attuando, alla luce del sole una molteplicità di atti materiali che evidenziavano da parte di e un potere corrispondente al diritto di Parte_1 Pt_2 proprietà.
Nel 2019 veniva emesso da parte del giudice dell'esecuzione nel procedimento R.G.E.
5055/2005 del Tribunale di Rimini decreto di trasferimento, munito di formula esecutiva il 03/06/2019, sulla base del quale veniva assegnata alla SI.ra CP_1 la quota di comproprietà dei 2/9 della proprietà appartenente ai SIg.ri
[...]
e (eredi della coppia e Parte_4 Parte_5 Persona_3 CP_2
, così descritta: “Porzione di fabbricato in Rimini (RN), Via Malpighi n. 1,
[...] costituito da appartamento di grandi dimensioni con soffitta al piano sottotetto (non direttamente collegata), composto da disimpegno, soggiorno, tre camere, cucina abitabile, bagno, lavanderia e ripostiglio, con un ripostiglio di due vani allo stato grezzo al sottotetto, per una superficie lorda di circa mq. 157 (centocinquantasette), oltre a circa mq. 48 (quarantotto) di mansarda e circa mq. 12 (dodici) di balconi, distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 111 (centoundici), particella 2172 (duemilacentosettantadue), subalterno 17 (diciassette), Via Marcello
Malpighi n. 1, p. T-1-2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 5, vani 8,5, Rendita Catastale Euro 771,74.
Alla suddetta unità compete la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi pag. 4/16 comuni dell'intero relativo stabile tali per legge e per destinazione nonché sull'annessa area pertinenziale coperta e scoperta. L'immobile viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla normativa urbanistica, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive”.
Il 21/09/2019 notificava atto di precetto agli odierni appellanti con cui CP_1 veniva intimato di rilasciare libera da persone e da cose la corte esterna di pertinenza esclusiva dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 111,
Part. 2172, Sub 17 (doc. 3).
Con preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. regolarmente notificato, l'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Rimini ha avvertito i SIg.ri ed Parte_1 Pt_2 che, alla data del 07.11.2019, la SI.ra sarebbe stata immessa
[...] CP_1 nel possesso esclusivo della suddetta porzione di fabbricato, unitamente alla corte che la circonda.
Con ricorso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rimini, i
SIg.ri ed hanno spiegato opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'esecuzione intrapresa dalla SI.ra contestando il diritto di quest'ultima CP_1 di ottenere la liberazione e l'esclusivo possesso della corte circostante al fabbricato sopra meglio individuato.
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto: 1) l'inesatta interpretazione del titolo esecutivo da parte dell'opposta, che ha erroneamente ipotizzato di aver ottenuto l'aggiudicazione in proprietà esclusiva di un bene (l'area cortilizia) invero rientrante nella comunione fra tutti i condomini;
2) di aver acquisito a titolo derivativo, unitamente all'acquisto del negozio compreso nel fabbricato, la comproprietà sugli spazi comuni e quindi anche sull'area cortilizia, da apprezzarsi, altresì, quale pertinenza al servizio del bene principale e, dunque, idonea a prevalere sul titolo esecutivo ex adverso azionato, siccome formatosi e trascritto in epoca posteriore;
3) di aver in ogni caso acquistato a titolo originario, per usucapione, la proprietà dell'area cortilizia in questione.
pag. 5/16 Il Giudice dell'Esecuzione emetteva ordinanza di rigetto in merito all'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c. e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
I signori e a mezzo dei loro procuratori legali, provvedevano a Parte_1 Pt_2 citare, ex art. 616 c.p.c. la signora ritendo che il provvedimento di rigetto CP_1 dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva fosse errato e non conforme al diritto, nonché in contraddizione con le risultanze documentali.
Le loro doglianze in particolare riguardavano il fatto che il titolo esecutivo azionato da non la autorizzasse ad acquisire il possesso esclusivo della parte di cortile CP_1 per cui è causa, escludendone l'utilizzo agli odierni appellanti, che l'avevano posseduta in via esclusiva dal 1979.
Con il decreto di trasferimento la signora aveva maturato il diritto di beneficiare CP_1 della corte limitatamente alla quota di comproprietà sulle parti comuni dell'intero stabile, senza stabilire che tale fruizione fosse a titolo di proprietà esclusiva, a discapito degli altri condomini.
Inoltre, gli attori ritenevano che il decreto di trasferimento violasse i diritti soggettivi da loro acquisiti con il contratto di compravendita del 16 marzo 1979 con il quale avevano acquisito il diritto di proprietà sul negozio incluso nel complesso immobiliare e sulle parti comuni al fabbricato condominiale.
Come ultimo motivo posto a fondamento della propria pretesa e Parte_1 Pt_2 dichiaravano di avere posseduto in via esclusiva, in maniera ininterrotta ed esclusiva l'area cortilizia de quo dal 1979 ad oggi, uti domini avendo quindi acquisito la proprietà per usucapione.
Con atto di costituzione e risposta, la signora eccepiva che nel giudizio di merito CP_1 erano state introdotte nuove domande che dovevano considerarsi nulle ed inammissibili.
Riteneva poi che l'opposizione dovesse essere svolta ex art. 404 c.p.c o 619 c.p.c. e non
615 c.p.c., strumento azionato dagli opponenti.
Riteneva inoltre che trovasse applicazione in questo caso la giurisprudenza di legittimità per cui un decreto di trasferimento ancorché avente ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato non poteva considerarsi inesistente bensì affetto da invalidità che doveva essere rilevata tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 pag. 6/16 c.p.c. e/o 619 c.p.c., i cui termini risultavano però scaduti e come tale il ricorso era tardivo.
Rassegnava queste conclusioni “Voglia l'adito Giudice, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvedere: - in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'Atto di Citazione ex art.615 cpc in luogo dell'opposizione ex 404 c.p.c.;
- dichiarare inammissibili le domande nuove introdotte per la prima volta con l'atto di citazione;
- nel merito, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dai ricorrenti signori e giacché inammissibile, improponibile ed Parte_1 Parte_2 infondata in fatto come in diritto, sulla scorta delle causali di cui s'è reso il conto nel presente scritto difensivo non essendo mai maturato alcun diritto di usucapione e/o altra servitù di accesso ed uso dell'area in contestazione in capo ai ricorrenti nonché; - confermare la sussistenza in capo alla signora del diritto di procedere CP_1 all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati. Con
Vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.”
Il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché parzialmente inammissibile.
Veniva infatti ritenuto che con la citazione in riassunzione fossero stati introdotti nuovi motivi tali da aver generato una mutatio libelli mentre il giudizio di cui all'art. 616
c.p.c. si può fondare solo su quelli proposti e ritenuti ammissibili in sede cautelare.
A tal proposito veniva richiamato in motivazione il fatto che la domanda di opposizione
è proposta al Giudice dell'Esecuzione e i motivi di essa non possono essere integrati, variati o ampliati con l'atto di citazione in riassunzione o introduzione.
Il Giudice di prime cure rilevava poi come il titolo esecutivo fosse costituito dal decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Rimini e che per costante giurisprudenza della
Corte di cassazione le difformità tra il bene come individuato nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali devono essere fatte valere con rimedi ex art. 617
c.p.c. volti a far caducare il titolo formatasi in favore della CP_1
Si sottolineava tuttavia come il dubbio sulla descrizione dei beni non potesse riguardare l'estensione delle pertinenze e degli accessori poiché ex art. 2912 essi si ritengono ricompresi nell'obbligo di consegnare la cosa principale. pag. 7/16 Per tali motivi venivano rigettate le domande attore, dichiarando il diritto di parte convenuta opposta di procedere ad esecuzione forzata e le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. I signori e proponevano appello contestando la sentenza Parte_1 Pt_2 emessa per le motivazioni che seguono.
Innanzitutto, si contestava la manca ammissione di talune delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione in quanto le ulteriori specifiche contenute nell'atto di riassunzione non rappresentavano una mutatio libelli bensì una emendatio libelli, ovvero vi era stata una diversa specificazione della pretesa o diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo della pretesa (i diritti reali che insistono sull'area cortilizia).
Il secondo motivo di censura riguardava l'affermazione per cui il decreto di trasferimento opposto si sarebbe dovuto impugnare nelle forme del 617 c.p.c.
Gli odierni appellanti ritengono infatti che non ne avrebbero avuto il potere in quanto essi non sono stati parte del processo di divisione in cui questo decreto è stato pronunciato.
Inoltre, il conflitto tra i diritti vantanti dai ricorrenti nonché quelli rivendicati dalla convenuta può essere risolto solo con un giudizio di cognizione sui diritti sostanziali e non già sul rispetto delle regole sostanziali come avviene con l'opposizione agli atti esecutivi.
Venivano poi riproposte le questioni già avanzate con l'atto di citazione per la riassunzione nel merito riguardanti la corretta interpretazione del titolo esecutivo che non erano state considerate dal Tribunale di Rimini, poiché ritenute incompatibili con il giudizio di opposizione all'esecuzione.
Si insisteva infatti sul fatto che il titolo esecutivo autorizzasse controparte ad acquisire non già la proprietà esclusiva con il diritto ad escludere il godimento altrui del cortile, bensì attribuisse la proporzionale quota di comproprietà sugli spazi comuni.
Si contesta così l'esistenza del titolo esecutivo per ottenere il rilascio della corte.
Venivano poi ribadite le ragioni di fatto e di diritto per cui si riteneva che gli opponenti avessero acquisito formalmente i diritti soggettivi sulle parti comuni del fabbricato (tra pag. 8/16 cui l'area cortilizia) grazie al contratto di compravendita concluso il 16 marzo 1979 e che era da ritenersi del tutto illegittimo l'inserimento del cortile nel subalterno n. 17.
Da ultimo si chiedeva che in virtù dei diversi titoli succedutosi negli anni che hanno reso incerti i diritti che insistono sull'area cortilizia si provvedesse a non applicare il principio della soccombenza nelle spese di lite, bensì che esse fossero compensate fra le parti.
Si costituiva in giudizio contestando le ragioni avversarie e chiedendo la CP_1 conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nel confutare i motivi di appello affermava come corretta la qualificazione data dal
Giudice di primo grado riguardo al fatto che fosse intervenuta una mutatio libelli nell'atto ex art. 616 c.p.c. con cui veniva introdotto il giudizio di merito e per tale motivo bene aveva fatto il Tribunale di Rimini a rigettare tutte le domande nuove in quanto inammissibili.
Veniva poi richiesto che, così come dichiarato nella sentenza oggi impugnata, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. poiché i signori e avrebbero dovuto agire nelle forme del 617 c.p.c. Parte_1 Pt_2
Questo perché con decreto di trasferimento emesso il 16/09/2015 nel corso della procedura sub R.G.E. 5055/2005 del Tribunale di Rimini veniva assegnato a CP_1 quanto già esposto in narrativa e il decreto di trasferimento, munito di formula
[...] esecutiva veniva notificato unitamente ad elaborato planimetrico da cui si evince che la corte esterna lato monte, prospiciente la casa in tutta la sua lunghezza della stessa, confinante con i beni sia corte esclusiva del sub 17. Per_1
Il suddetto decreto, quindi, non conferirebbe alla signora solo una quota sulle parti CP_1 comuni bensì diritti esclusivi sull'area cortilizia di pertinenza esclusiva.
Inoltre, parte appellata poneva a fondamento delle proprie ragioni che l'accatastamento della corte esterna censita al sub 17 come risultante dall'elaborato planimetrico tipo mappale n 84481 del 24/10/1991 del Geom. , deriva dalla trascrizione Persona_2 nei registri immobiliari dell'atto pubblico del 01-1-1994 Rep 66772 Atto 10397, del
Notaio di Rimini, come tale idoneo a fornire piena prova della titolarità del Persona_5 bene, quando i signori e , hanno venduto ad Persona_3 CP_2 Parte_6
un appartamento posto al secondo piano del medesimo fabbricato riservando
[...]
pag. 9/16 anche a questo un lato esclusivo della corte esterna e solo il sub 16 è corte esterna comune a tutti i condomini e per tale motivo solo su di essa i signori e Parte_1 possono rivendicare il proprio diritto di comproprietà. Pt_2
Il 21 gennaio 2025 il Presidente istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza cartolare del 17.6.2025 con termine per note fino al 16.6.2025 e termini a ritroso come per legge per gli atti conclusivi.
3. Ciò premesso l'appello deve considerarsi inammissibile.
Vanno condivide le osservazioni del Giudice di primo grado che, anche sulla base dell'eccezione sollevata dalla convenuta signora ha rilevato come tra la fase CP_1 cautelare e quella di merito vi sia stata una mutatio libelli in quanto sono state introdotte dai signori e nuove domande che non possono essere dichiarate Parte_1 Pt_2 ammissibili.
Nella fase cautelare, infatti, veniva richiesto al Giudice dell'esecuzione che accertasse l'intervenuta acquisizione per usucapione, ad opera dei sigg.ri ed Parte_1
della proprietà sull'area cortilizia che circonda il fabbricato sito in Parte_2
Rimini (RN), via dei Martiri n° 49, sul lato che confina lato a monte con la proprietà
e che è stato individuato e compreso (erroneamente), nella planimetria Per_1 elaborata dal Geom. nel sub. 17 come “corte esclusiva” e quindi Persona_2 accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla SI.ra del diritto di CP_1 ottenere coattivamente il rilascio dei beni indicati nel precetto notificato il 21.06.2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato.
Il Giudice cautelare rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione sulla base del principio, che qui si condivide per cui “il riconoscimento del diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione, per intervenuto usucapione, in capo al terzo opponente, deve essere una situazione già giudizialmente accertata prima della proposizione dell'opposizione”. (v. Cassazione Civile, sezione terza, 30.12.2009, n.27668)”, in quanto mancante il cosiddetto fumus bonis juris, ovvero uno dei due elementi necessari alla sospensione dell'esecuzione che può avvenire solo laddove vi siano prove a supporto del diritto vantato, quale appunto una sentenza che accerti l'avvenuto acquisto della proprietà.
pag. 10/16 Nell'atto di citazione in riassunzione gli odierni appellanti hanno introdotto almeno tre nuove domande giustamente ritenute inammissibili e cioè 1) hanno richiesto di accertare e dichiarare che sull'area cortilizia per il cui rilascio la SI.ra ha CP_1 esercitato l'azione esecutiva, i sigg.ri ed sono titolari Parte_1 Parte_2 del diritto di comproprietà, al quale non è opponibile il titolo esecutivo contro cui è stata proposta l'opposizione; tale richiesta oltre a configurare un nuovo petitum (riconoscere la comproprietà dell'area cortilizia piuttosto che la proprietà esclusiva avvenuta per usucapione) è supportata anche da nuova causa petendi, in quanto la proprietà esclusiva presupponeva un acquisto a titolo originale dovuta al possesso uti domini ininterrotto, pacifico e non clandestino a partire dal 1979, mentre la comproprietà trova origine nell'art. 1117 c.c.
Altre domande che possono considerarsi nuove tra la fase cautelare e quella di merito riguarda 2) la richiesta di riconoscere in capo ai sig.ri e il diritto Parte_1 Pt_2 di usufrutto e/o del diritto di uso e/o di una servitù di accesso ed uso dell'area cortilizia suddetta per stendere i panni nelle apposite strutture metalliche e per posizionare le lavatrici dell'attività di lavanderia ed i fusti di detersivo sotto la tettoia costruita appositamente per la loro protezione dalle intemperie diritti anch'essi acquisiti, eventualmente, 3) qualora non fosse riconosciuto l'acquisto della proprietà, per usucapione e anche, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, condannare la SI.ra a rilasciare l'area cortilizia per cui è causa nella CP_1 disponibilità dei SIg. di modo che questi possano utilizzarla o Parte_3 come parte comune del fabbricato, o, in caso di accoglimento della domanda di usucapione, in via esclusiva o comunque in modo tale da garantir loro l'esercizio degli altri diritti reali di cui si è chiesta in via alternativa l'usucapione..
Gli odierni appellanti invocano il principio sancito dalla giurisprudenza per cui i diritti reali rivendicati dagli opponenti (proprietà, usufrutto o uso) sono diritti autodeterminati, ossia si individuano esclusivamente con la descrizione del loro contenuto per cui chi se ne assume titolare è legittimato a prospettare, nel corso del giudizio, una pluralità di titoli costitutivi e di fatti generatori, senza incorrere in tardività.
Tuttavia, si osserva che, sebbene, nei fatti, il titolo per cui si richiede il riconoscimento di almeno uno dei diritti reali sopra elencati sia in medesimo (usucapione pag. 11/16 ultraventennale) il petitum differisce notevolmente in quanto l'usufrutto e l'uso presuppongono comunque il riconoscimento della proprietà in capo ad altri, e riconoscimento il diritto di proprietà acquisito per usucapione era stata l'unica richiesta formulata dagli opponenti nel giudizio cautelare.
Si condividono quindi le osservazioni già esposte dal Giudice del Tribunale di Rimini per cui “l'opposizione all'esecuzione è diretta all'accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione debbono essere prospettate con esso;
ne deriva che la deduzione di nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione, si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda. Da ciò deriva che il giudizio di merito non può contenere nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili al momento della proposizione del ricorso sommario.” (v. Cass. 28/07/2011, n. 16610).
In merito quindi alle domande non ritenute inammissibili perché non costituiscono domanda nuova (nella specie: accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo alla SI.ra del diritto di ottenere coattivamente il rilascio dei beni indicati nel CP_1 precetto notificato il 21.06.2019 e nel preavviso di rilascio successivamente notificato, per difetto di titolo esecutivo e comunque per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1158 e 1159 c.c., l'acquisizione per usucapione, ad opera dei SIg.ri ed della proprietà sull'area Parte_1 Parte_2 cortilizia che circonda il fabbricato sito in Rimini (RN), via dei Martiri n° 49, sul lato che confina lato monte con la proprietà e che è stato individuato e compreso Per_1
(erroneamente), nella planimetria elaborata dal Geom. nel sub. 17 Persona_2 come “corte esclusiva”) si condivide il ragionamento esposto dal Giudice di primo grado laddove opera una riqualificazione giuridica dell'opposizione che si sarebbe dovuta svolgere, letto il tenore delle domande, ex art. 617 c.p.c e non già 615 c.p.c.
Può infatti trovare qui applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza del 22 giugno 2021, n. 17811, sulla base del quale è stato affermato che il pag. 12/16 decreto di trasferimento, di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato (nel caso de quo non si contesta l'integrale assegnazione in favore della signora ma solo l'attribuzione della corte CP_1 esterna dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Rimini al Fg. 111,
Part. 2172, Sub 17 ritenuto pertinenza dell'immobile stesso), non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione.
La Suprema Corte ha altresì precisato che i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette, donde, nel caso de quo il trasferimento di “Porzione di fabbricato in Rimini (RN), Via
Malpighi n. 1, costituito da appartamento di grandi dimensioni con soffitta al piano sottotetto (non direttamente collegata), composto da disimpegno, soggiorno, tre camere, cucina abitabile, bagno, lavanderia e ripostiglio, con un ripostiglio di due vani allo stato grezzo al sottotetto, per una superficie lorda di circa mq. 157
(centocinquantasette), oltre a circa mq. 48 (quarantotto) di mansarda e circa mq. 12
(dodici) di balconi, distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 111
(centoundici), particella 2172 (duemilacentosettantadue), subalterno 17 (diciassette),
Via Marcello Malpighi n. 1, p. T-1-2, z.c. 1, cat. A/3, cl. 5, vani 8,5, Rendita Catastale
Euro 771,74. Alla suddetta unità compete la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi comuni dell'intero relativo stabile tali per legge e per destinazione nonché sull'annessa area pertinenziale coperta e scoperta. L'immobile viene trasferito
a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla normativa urbanistica, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive” comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento della proprietà dell'area cortilizia così come risulta dal catasto quale pag. 13/16 pertinenza dell'Immobile distinti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Fg. 111,
Part. 2172, Sub 17.
Infatti, secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5796; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25687; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2020, n. 22854), eventuali difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all'interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi che vengono individuati in quelli previsti dall'art. 617 c.p.c.
Infatti, per evitare il consolidamento degli effetti conseguenti all'emissione del decreto di trasferimento si dovrebbe ai sensi dell'art. 617 c.p.c. opporsi al decreto di trasferimento.
Solo l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio idoneo ad impugnare il decreto di trasferimento (quale atto interno del procedimento esecutivo, né decisorio né definitivo) che si ritiene abbia avuto ad oggetto un bene in parte diverso da quello pignorato (si contesta infatti il decreto di trasferimento nella sola parte in cui contesta l'attribuzione della proprietà esclusiva dell'area cortilizia che gli odierni appellanti ritengono essere quantomeno proprietà in comune se non interamente da loro acquisita mediante usucapione).
Solo con tale opposizione il decreto di trasferimento viene assoggettato sia al controllo diretto di regolarità che del controllo indiretto di legalità con la sentenza che chiude il giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, non essendo stato esercitato tale rimedio, i titoli petitori così come identificati ed indicati nella loro consistenza nel decreto di trasferimento azionato dalla signora sono da ritenersi non più contestabili, senza che le relative risultanze CP_1 possano essere più messe in discussione nell'azione di rivendica, mediante giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., instaurata dai due destinatari dei decreti di trasferimento.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere comunque fatta in base al principio dell'apparenza e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (sul punto v. Cass. 12872/2016) con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di pag. 14/16 qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (si veda Cass. 11012/2007).
Nel caso che ci occupa, il primo Giudicante, nella sentenza impugnata, si è espressamente pronunciato sulla qualificazione all'opposizione, ritenendo che le domande non coperte da inammissibilità in quanto nuove rispetto al giudizio cautelare fossero state erroneamente impugnate ex art. 615 c.p.c. trattandosi invece di impugnazione che doveva svolgersi nelle forme dell'art. 617 c.p.c. e che risultava pertanto tardiva.
L'opera di qualificazione dell'azione intentata viene dunque esplicitata ora da questa
Corte, anche ai fini della preliminare valutazione dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione proposti.
Riqualificando quindi l'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi si incontra il limite posto dall'art. 618 ultimo comma c.p.c. che stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'art. 617 c. 1 c.p.c., vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (opposizione agli atti esecutivi), non siano impugnabili se non con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Per completezza di motivazione è opportuno ricordare che, qualora l'appello sia inammissibile, in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la traslatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né
l'appello può convertirsi in ricorso per Cassazione, giacchè difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale deve essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata, strutturalmente diverso (sul punto v. Cass.
5712/2020).
Il rigetto dei motivi di appello in merito all'ammissibilità delle domande stesse in punto di rito porta a non indugiare oltre sulle questioni di merito prospettate dagli odierni appellanti.
5. Le spese di grado devono seguire la soccombenza, non essendo ravvisabili giusti motivi per procedere alla compensazione di esse in presenza di pronunce pag. 15/16 giurisprudenziali più che consolidate che hanno permesso l'inquadramento e la risoluzione delle questioni prospettate.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia, di 5.077,00 euro (919, 00 euro per la fase di studio, 777,00 euro per la fase introduttiva, 1.680,00 euro per la fase istruttoria/trattazione, 851,00 euro per la fase decisionale)
All'appellata spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II – condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
III - si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il
11/08/2025.
Il Presidente Estensore
Giuseppe De Rosa
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