Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2025, proposto da
Italinvest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Martellotta, Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Riccardo Schinina', Eleonora Candelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Carovigno sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. e sulla presupposta pratica edilizia n. 143-2022-PAES, trasmessa in data 06.07.2022 ed assunta al prot. n. 16588;
nonché per la declaratoria
dell’obbligo del Comune di Carovigno di concludere l’istruttoria ed il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nel termine ex art. 117, co. 2, c.p.a., con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IO PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che Italinvest S.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’accertamento “del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Carovigno sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. e sulla presupposta pratica edilizia n. 143-2022-PAES, trasmessa in data 6.7.2022 ed assunta al prot. n. 16588”;
Rilevato che, con memoria difensiva in data 10.7.2025, la società ricorrente ha riferito che “in data 7.7.2025 il Responsabile del dell’Area IV del Comune di Carovigno ha fatto cessare il gravato “silenzio”, emettendo provvedimento di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione della piscina fuori terra oggetto dell’istanza” e ha quindi chiesto che questo Tar “voglia dare atto della cessazione della materia del contendere”, con ogni “conseguenza di legge, rifusione del contributo unificato e condanna alle spese legali”;
Considerato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio determina la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che la soccombenza virtuale dell’Amministrazione - che ha provveduto a definire il procedimento soltanto a seguito del deposito del ricorso - comporta la condanna del Comune di Carovigno al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
IO PR, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PR | AN CA |
IL SEGRETARIO