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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 304/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
La (c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Achille Piritore
e Gaspare Piritore, appellante
CONTRO
(C.F. , difeso da sé stesso;
CP_1 C.F._1 appellato
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis
Per le causali tutte esposte in narrativa, In totale riforma dell'ordinanza appellata
Ritenere e dichiarare prescritto ai sensi dell'articolo 2946 c.c. il credito di
nei confronti della e, per l'effetto CP_1 Controparte_2 dichiarare che nulla è dovuto da quest'ultima al predetto per le causali di cui alla narrativa del decreto ingiuntivo opposto. In subordine liquidare l'importo dovuto in 2
non più di € 1.740,00 oltre accessori. Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni dell'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere
l'appello siccome inammissibile ed infondato, confermando integralmente la ordinanza impugnata, con vittoria delle spese del grado”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2020, la Parte_1 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 829/2019 emesso dal
Tribunale di Trapani il 25-26.11.2019, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 10.568,17 oltre CP_1 accessori, quale compenso professionale dovuto per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del procedimento giudiziario recante rg n.1/2005 incoato innanzi al
TAR di Palermo.
A fondamento dell'opposizione la società eccepì preliminarmente l'assenza di prova scritta circa l'an ed il quantum del credito azionato nonché l'intervenuta prescrizione di esso per l'infruttuoso decorso del termine decennale di cui all'articolo 2946 cod.civ.; in subordine, chiese la riduzione del compenso nei minimi tariffari.
Si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Il Tribunale di Trapani, dopo avere mutato il rito, con ordinanza del 30.6.2020, trasformandolo in quello sommario previsto dall'art.14 del D.L.vo n.150/2011, con ordinanza n. 9/2022, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito della udienza del
18/1/2022, accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della minor 3
somma di € 8.145,00, oltre CPA ed IVA, come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello la società soccombente chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito istando per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 26 marzo 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non appellabile.
Infatti, il rito applicato in primo grado, a seguito della ordinanza del 30.3.2020 emessa ai sensi dell'art.4 del D.L.vo n.150/2011, è stato quello speciale previsto dal successivo art.14 del medesimo testo normativo per la trattazione delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato. La scelta di tale rito è stata peraltro ulteriormente giustificata e suffragata in seno alle motivazioni dell'ordinanza impugnata (v. pag.3), che è stata resa proprio nelle forme previste dal rito sommario di cognizione, a sua volta richiamato dal citato art.14.
Segue da ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza di siffatta determinazione in relazione alla fattispecie concreta, l'applicazione della previsione dell'ultimo comma della suddetta disposizione normativa, che sancisce la non appellabilità del provvedimento reso a definizione del giudizio, e ciò in conformità alla granitica elaborazione giurisprudenziale la quale, in ossequio al principio di apparenza e ultrattività del rito, impone che il regime impugnatorio debba conformarsi allo schema processuale consapevolmente scelto dal giudice di prima istanza (v. Cass. 31431/24, 23740/24, 10864/23,
26083/21, 26347/19). 4
Trattandosi di questione di natura precipuamente processuale ed afferente al rito, alla declaratoria di inammissibilità può provvedersi senza necessità di previo contraddittorio sul punto (da ultimo: Cass. S.U. 30883/24).
Secondo il principio di causalità, la società appellante va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute in questo grado dall'appellato, che si liquidano per come in dispositivo, in base al valore della causa, applicando i tariffari minimi in considerazione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Controparte_2
l'ordinanza n. 9/2022 emessa dal Tribunale di Trapani il 18/1/2022.
Condanna parte appellante a rimborsare a le spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 304/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
La (c.f. e P.IVA ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Achille Piritore
e Gaspare Piritore, appellante
CONTRO
(C.F. , difeso da sé stesso;
CP_1 C.F._1 appellato
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis
Per le causali tutte esposte in narrativa, In totale riforma dell'ordinanza appellata
Ritenere e dichiarare prescritto ai sensi dell'articolo 2946 c.c. il credito di
nei confronti della e, per l'effetto CP_1 Controparte_2 dichiarare che nulla è dovuto da quest'ultima al predetto per le causali di cui alla narrativa del decreto ingiuntivo opposto. In subordine liquidare l'importo dovuto in 2
non più di € 1.740,00 oltre accessori. Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni dell'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere
l'appello siccome inammissibile ed infondato, confermando integralmente la ordinanza impugnata, con vittoria delle spese del grado”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2020, la Parte_1 propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 829/2019 emesso dal
Tribunale di Trapani il 25-26.11.2019, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 10.568,17 oltre CP_1 accessori, quale compenso professionale dovuto per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del procedimento giudiziario recante rg n.1/2005 incoato innanzi al
TAR di Palermo.
A fondamento dell'opposizione la società eccepì preliminarmente l'assenza di prova scritta circa l'an ed il quantum del credito azionato nonché l'intervenuta prescrizione di esso per l'infruttuoso decorso del termine decennale di cui all'articolo 2946 cod.civ.; in subordine, chiese la riduzione del compenso nei minimi tariffari.
Si costituì chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Il Tribunale di Trapani, dopo avere mutato il rito, con ordinanza del 30.6.2020, trasformandolo in quello sommario previsto dall'art.14 del D.L.vo n.150/2011, con ordinanza n. 9/2022, resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito della udienza del
18/1/2022, accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della minor 3
somma di € 8.145,00, oltre CPA ed IVA, come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello la società soccombente chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito istando per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 26 marzo 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'appello va dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non appellabile.
Infatti, il rito applicato in primo grado, a seguito della ordinanza del 30.3.2020 emessa ai sensi dell'art.4 del D.L.vo n.150/2011, è stato quello speciale previsto dal successivo art.14 del medesimo testo normativo per la trattazione delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato. La scelta di tale rito è stata peraltro ulteriormente giustificata e suffragata in seno alle motivazioni dell'ordinanza impugnata (v. pag.3), che è stata resa proprio nelle forme previste dal rito sommario di cognizione, a sua volta richiamato dal citato art.14.
Segue da ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza di siffatta determinazione in relazione alla fattispecie concreta, l'applicazione della previsione dell'ultimo comma della suddetta disposizione normativa, che sancisce la non appellabilità del provvedimento reso a definizione del giudizio, e ciò in conformità alla granitica elaborazione giurisprudenziale la quale, in ossequio al principio di apparenza e ultrattività del rito, impone che il regime impugnatorio debba conformarsi allo schema processuale consapevolmente scelto dal giudice di prima istanza (v. Cass. 31431/24, 23740/24, 10864/23,
26083/21, 26347/19). 4
Trattandosi di questione di natura precipuamente processuale ed afferente al rito, alla declaratoria di inammissibilità può provvedersi senza necessità di previo contraddittorio sul punto (da ultimo: Cass. S.U. 30883/24).
Secondo il principio di causalità, la società appellante va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute in questo grado dall'appellato, che si liquidano per come in dispositivo, in base al valore della causa, applicando i tariffari minimi in considerazione della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso Controparte_2
l'ordinanza n. 9/2022 emessa dal Tribunale di Trapani il 18/1/2022.
Condanna parte appellante a rimborsare a le spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo