Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 345
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento fosse correttamente notificato alla società cedente, adempimento che esonera da ulteriori notifiche alla cessionaria. Inoltre, gli avvisi di accertamento diventati esecutivi per mancata impugnazione costituiscono titolo esecutivo senza necessità di notifica della cartella esattoriale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che il preavviso di fermo amministrativo abbia un adeguato contenuto motivazionale, consentendo al destinatario di comprendere e contestare la pretesa.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. 472/1997

    La Corte ritiene che la cessione del ramo d'azienda sia avvenuta in frode alla legge, configurando un'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 4 del d.lgs. 472/1997, che esclude ogni limitazione di responsabilità del cessionario e il beneficio della previa escussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 345
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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