Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 7739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7739 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07739/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3116 del 2024, proposto da
MA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato MA CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal tribunale di Napoli Nord n. 809 del 15.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa MAgiovanna OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con il quale il Comune di Aversa è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato distrattario della somma di € 700,00 (euro 630,00 per compensi, euro 70,00 per esborsi), oltre accessori di legge.
2. Parte ricorrente ha dedotto, altresì, di aver provveduto a notificare il titolo in forma esecutiva presso l’Ente in data 19 dicembre 2022. Decorso il termine di giorni 120, ai sensi dell’art. 14 D.L. 669/96, in data 14.6.2024, ha introdotto il ricorso all’esame.
3. Si è costituito il Comune di Aversa, depositando la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 19 dicembre 2022, con la quale è stato disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243- bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, conseguentemente eccependo l’inammissibilità del ricorso, atteso che il suddetto procedimento è tuttora pendente presso la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.
4. All’esito dell’udienza camerale del 15 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ai sensi dell’articolo 243-bis D.Lgs. 267/00, nel caso di ricorso del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario: “4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”.
La norma trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, in quanto “ strumento di esecuzione forzata ” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014).
Il ricorso in trattazione è stato incardinato dopo l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, dunque, deve dichiararsene l’inammissibilità (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Sezione II, sentenza n. 4835 del 22 agosto 2023).
6. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
MAgiovanna OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna OR | AN PA |
IL SEGRETARIO