Art. 42.
L' articolo 160 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".
L' articolo 160 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".