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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2081/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 4.7.2025 la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, con l'avv. DE FEO DOMENICO, Parte_1
MARCO MARAZZA, MASSIMO CONFORTINI, , Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 appellante e appellata in via incidentale e e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 CP_2
LA US e IO ER appellati nonché
, , CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. LA US e IO ER appellati nonché appellanti incidentali
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro n. 18/2021, pubblicata in data 25/02/2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2018 i ricorrenti nominati in epigrafe premesso di aver lavorato dal 13.01.2009 alle dipendenze di con mansioni CP_6 di assistenti di volo, fino al 31.12.2014 quando i rapporti di lavoro proseguivano senza soluzione di continuità con , lamentavano che la retribuzione percepita Controparte_7 nei giorni di ferie goduti è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo Integrativa Annua. I ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di:
“- Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, sopra richiamato, dell'art. 8 ccal cai e ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2010 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl
Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- condannare la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di: € 12.091,11; € CP_3 CP_4
21.648,64; € 5.457,79; € 4.496,36; Parte_6 Controparte_1
€ 9.981,54; € 21.474,65 o della CP_2 Controparte_5 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio” Si è costituita in giudizio eccependo, in Controparte_8 via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di allegazione, l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2955, n. 2, c.c., l'intervenuta prescrizione per assenza di diffida per il ricorrente , e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Previo espletamento di CTU contabile, con sentenza n. 18 pubblicata il 25.2.2021 il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla domanda avanzata da condannato al Parte_6 Parte_1 Controparte_8
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pagamento in favore di della somma complessiva di Euro CP_3
4.351,68, di della somma complessiva di Euro 8.706,88, di CP_4 [...]
della somma complessiva di Euro 4.646,35, di della CP_1 CP_2 somma complessiva di Euro 5.561,39, di della somma Controparte_5 complessiva di Euro 8.395,37, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei Contr singoli crediti al saldo. con compensazione delle spese di lite e condanna di al pagamento delle spese di CTU. Il Giudice di primo grado accertava che: l' indennità di volo è composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa, avente lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e Comandanti e l'indennità di volo minima garantita, attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio;
l'indennità di volo integrativa ha natura retributiva, siccome commisurata alle ore di volo effettivamente svolte, per cui il nucleo essenziale della retribuzione spettante al personale navigante è costituito dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa e tali emolumenti godono della copertura costituzionale di cui all'art. 36 Cost.; la contrattazione collettiva è chiara nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa. Ricostruito il quadro normativo in materia, con il richiamo alle fonti nazionali [art. 36 Cost. art. 2109 c.c., d.lgs n. (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; dall'art. 1, co.
85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) oltre alla disciplina specifica per il personale di volo dettata dall'art. 4 d.lgs n. 185/2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE], alle fonti sovranazionali (Convenzione del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in con la legge 10 aprile 1981, n. 157 e dalla Carta CP_8
Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2, Direttiva CP_8
93/104/CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE, direttiva 79/2000) e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di retribuzione del periodo feriale ( tra le altre in particolare sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C 131/04 e C
257/04, sentenza del 16.3.2006, sentenza e altri contro , causa C-155/10, sentenza del 15.9.tenza , causa C-385/17 del 13.12.2018) e quella della Corte Suprema di Cassazione, il Tribunale concludeva per l'esistenza, nell'ordinamento nazionale, di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea quale sopra delineata, così pervenendo alla conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base
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di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni. Inoltre sul presupposto che le parto sociali avessero dettato una disciplina di maggior favore quanto alla durata del periodo di ferie retribuite del personale navigante, riteneva che i sopra riportati principi si applicassero all'intero periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva, pur se superiore a quattro settimane e disattendeva la pregiudiziale comunitaria e la questione di legittimità costituzionale, così determinando, sulla base dell'espletata ctu, i crediti spettanti a ciascun ricorrente. Disattendeva infine l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 c.c., dovendo trovare applicazione l'art, 937 c. nav. Avverso detta decisione propone tempestivo appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi. Premessa la pendenza presso la Suprema Corte di un giudizio azionato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c. su identica questione, richiedendosi all'uopo la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., con il primo motivo Contr eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di er difetto di propria legittimazione passiva. Il contratto stipulato il 22 dicembre 2014 prevedeva, infatti, all'art. 9, l'impegno di quest'ultima ad adempiere correttamente e Contr tempestivamente alle passività e a tenere integralmente manlevata e indenne
“rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda”. Pertanto, il conferimento d'azienda aveva determinato una novazione soggettiva del rapporto dei Contr lavoratori appellati, con successione della posizione di debitore e liberazione di n deroga alla solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. e in applicazione degli artt. 1273 e 1274 c.c., anche evidenziandosi che il difetto di legittimazione passiva poteva essere eccepito in ogni fase e grado del giudizio. Con un secondo motivo lamenta l'erronea interpretazione delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE, anche alla luce della sentenza n. 155/2010 della Corte di giustizia e della normativa interna, segnatamente dell'art. 4 del d.lgs n. 185/2005 e dell'art. 10 del d.lgs n. 66/2003, censurando l'affermazione dell'esistenza del principio di predeterminazione della retribuzione feriale, tale da imporre nella base di calcolo anche l'indennità di volo oraria, in spregio delle pattuizioni collettive vigenti. Infatti,
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la cd. sentenza Williams citata aveva solo statuito che durante le ferie “il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (punto 21); che
“nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro” (punto 30); che
“quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica” (punto 22); infine, che occorreva “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 26), in disparte la considerazione che i fatti oggetto dei due giudizi erano assai diversi tra loro. Evidenziava che la contrattazione collettiva aveva scientemente inserito la sola indennità di volo minima garantita nella base di calcolo della retribuzione feriale, siccome voce ulteriore rispetto allo stipendio, ma fissa del trattamento economico ed erogata per 12 mensilità, mentre l'indennità oraria costituiva una voce meramente eventuale, in armonia con le Direttive citate, che non imponevano una predeterminata individuazione della retribuzione feriale. Sottolineava che il trattamento riconosciuto ai dipendenti era comunque migliorativo avendo garantito un incremento dei giorni di ferie minimi e l'erogazione dell'indennità di volo minima garantita per 12 mensilità, siccome direttamente collegata alle mansioni svolte, all'anzianità di servizio e alla qualifica posseduta. Affermava che in tal modo si era rispettato anche il disposto di cui all'art. 36 Cost. in quanto la retribuzione feriale era assolutamente paragonabile a quella ordinaria percepita nei giorni di servizio effettivo, cui era ricollegata l'indennità di volo rivendicata, facendo riferimento alla media delle ore di volo effettuabili in un mese. Sosteneva che la giurisprudenza unionale non aveva affatto richiamato in subiecta materia un concetto di retribuzione complessiva, ma solo un concetto di retribuzione ordinaria, che ben si attagliava alla pattuizione contrattuale e che la propria ricostruzione si armonizzava anche con la giurisprudenza interna di legittimità richiamata dallo stesso Tribunale.
Con un terzo motivo di censura invita la Corte a sottoporre alla Corte di giustizia questione pregiudiziale in ordine all'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 200/79/CE ai sensi dell'art. 267 TFUE. Con un quarto motivo invita la Corte a sottoporre alla Corte di giustizia questione pregiudiziale di validità delle direttive menzionate, che nella ricostruzione fatta propria dalla sentenza gravata sarebbero andate ultra vires. Con un quinto motivo censura la sentenza per erronea applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e comunque per l'erronea estensione del computo dell'indennità di volo ordinaria anche ai giorni di ferie previsti dalla
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contrattazione collettiva in misura eccedente rispetto al periodo minimo feriale previsto dalla legge. Con un sesto motivo si duole dell'avvenuta violazione ed errata applicazione dell'art. 36 Cost. e delle direttive più volte citate, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. Con un settimo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie annuali. Con un ottavo motivo ribadisce la natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive riferite come dichiarate nulle dal Tribunale. Con un nono motivo, in via subordinata, deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs n. 66/2003 e 4 del d.lgs n. 185/2005 come interpretati dal primo giudice, nonché dell'art. 2 della legge n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella parte in cui impone di applicare le direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza Williams. Con un decimo motivo, in via di estremo subordine, censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive adottato, con conseguente erronea ammissione della c.t.u. contabile. Si costituiscono in giudizio i lavoratori appellati richiedendo il rigetto dell'appello e , , CP_3 CP_4 Controparte_5 impugnano in via incidentale la sentenza innanzitutto nella parte in cui esclude la validità dei conteggi e delle modalità di calcolo elaborati dai suddetti ricorrenti, con conseguente richiesta di accoglimento della domanda come quantificata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In secondo luogo e in via subordinata gli appellanti incidentali contestano la decisione del Giudice che chiedeva al CTU di non procedere ai conteggi qualora le buste paga e i relativi fogli riepilogativi presenza non fossero tutti depositati, escludendo l'intero anno solare pur in assenza di una sola busta paga e/o foglio riepilogativo. All'esito dell'espletamento di CTU contabile, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo, mentre va respinto nel resto per le ragioni, già esposte in analoghe decisioni di questa
Corte (sentenze nn. 2772/23, 386/24 e 1537/24), che il Collegio interamente condivide e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono di seguito richiamate. Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sulla base del disposto di cui all'art. 9 del contratto di conferimento di ramo di azienda stipulato il 22 dicembre 2014, sollevata nel primo motivo di appello è inammissibile.
Conformemente a quanto ritenuto in analoghe fattispecie da questa stessa Corte l'eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in
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grado di appello (per tutte, Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 2951/2016). Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha precisato che è preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. n. 4854/2014). Ebbene, nel caso in esame l'odierna appellante nulla aveva dedotto quanto al preteso difetto di legittimazione né la questione era rilevabile in alcun modo dagli atti prodotti in primo grado: ne è prova la produzione, solo nel presente grado, dei documenti n. 8 e 9 allegati all'atto di appello (atto di conferimento di ramo di azienda stipulato il 22-12-2014, posto a fondamento del rilievo in esame) documenti certamente già in possesso della appellante al momento della costituzione nel giudizio di primo grado e purtuttavia non depositati unitamente alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado. Passando ad esaminare il merito della controversia, i restanti motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, fatta eccezione per il sesto, settimo, il nono e il decimo motivo di appello.
La società censura con molteplici argomentazioni la gravata sentenza che ha dichiarato nulle le norme della contrattazione collettiva perché non conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie laddove escludono dal computo l'IVO, così non garantendo al lavoratore di ottenere una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo, in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n.
185/2010, interpretato in maniera costituzionalmente orientata ex art. 117 cost., individuandosi come norme interposte l'art. 7 della direttiva 2003/88 e l'art. 3 della direttiva 79/2000. La questione sottesa alla presente controversia ha trovato ormai compiuta definizione nei piu' recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, chiamata piu' volte a pronunciarsi. Appare a questo Collegio sufficiente ripercorrere il percorso argomentativo della fondamentale pronuncia n. 20216 del 23.6.2022 (confermata dalla recente Cass. n. 3006/2024, che si è pronunciata su ricorso per revocazione per errore
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di Contr fatto presentato dalla con la quale la Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., ha parzialmente accolto il ricorso proposto da e, Parte_1 in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la nullità dell'art. 10 c.c.n.l. cit. a partire da luglio 2014, “limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane”, previste dall'art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE,
“esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa”. Afferma la Corte nel menzionato precedente:
“6.1. A disattendere le ragioni dell'appellante – eccetto che con riferimento all'estensione del computo dell'IVO anche ai giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura eccedente rispetto al periodo feriale minimo previsto dalla legge – è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), con cui la Corte ha affermato quanto segue: “va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. British Airways plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In
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particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e , C-762/18 e C-
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel
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periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa. Nel caso in esame … è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”. Come già ritenuto da plurimi e conformi precedenti di questa Corte (si veda per tutte sent. n. 2491/2024) le ragioni esposte dai giudici di legittimità sono sufficienti a confermare la gravata sentenza considerato che: la disciplina collettiva dettata per gli assistenti di volo e per i piloti esclude dal computo della retribuzione del periodo feriale (in specie delle quattro settimane) l'indennità di volo oraria (IVO); l'IVO rappresenta una parte sostanziale della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività> per come accertato dal Tribunale senza che sul punto la società abbia fornito elementi di smentita ovvero di segno contrario;
d'altronde non potrebbe essere diversamente tenuto conto che l'indennità in contestazione è corrisposta per ciascuna ora di volto ed è modulata, tenendo conto delle diverse qualifiche, sull'anzianità di servizio e sulla tipologia di volo (corto/medio e lungo raggio), secondo le tabelle allegate al contratto collettivo;
inoltre, ed è decisivo, la significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dagli appellanti emerge chiaramente dagli accertamenti della ctu contabile espletata nel giudizio di primo grado. Le argomentazioni del gravame non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei princìpi di diritto richiamati né sono condivisibili nel lamentare un'asserita omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il “pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la
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società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che tutti gli appellati negli anni in contestazione hanno goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute. Occorre da ultimo aggiungere che con note autorizzate depositate in data 11.6.2024 la società ha formulato una ulteriore questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo:
- “se tali disposizioni consentano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto di godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”; -
“se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso affermativo al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”;
- “se, conseguentemente, tali disposizioni precludano al Giudice dello Stato membro la declaratoria di nullità di clausole di un contratto collettivo di lavoro, atto di esercizio dell'autonomia collettiva delle parti sociali tutelata dall'art. 39 della Costituzione italiana, in difetto dell'accertamento in concreto dell'effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte delle disposizioni in materia di ferie retribuite contenute nel medesimo contratto collettivo”.
Sul punto è sufficiente osservare che: ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamene la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale;
l'appellante nel proprio quesito non tiene conto degli interventi interpretativi e soprattutto di quanto affermato nella sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , richiamata espressamente dalla già citata pronuncia di legittimità, sentenza della CGUE in cui si legge espressamente che “Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”; a un trattamento retributivo inferiore è intrinseca la potenzialità dissuasiva;
nella specie è accertata la rilevante
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decurtazione retributiva che la disciplina collettiva finisce per determinare nel periodo feriale. Del pari infondato appare il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante denuncia l'omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie annuali. Secondo la prospettazione della società appellante si imporrebbe un accertamento caso per caso del concreto verificarsi dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie, con la conseguenza che la scelta del lavoratore di godere a pieno dei riposi dimostrerebbe “che l'effetto dissuasivo non può essersi (né astrattamente né concretamente) realizzato”. Tale tesi non appare condivisibile, in quanto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'
“effetto potenzialmente dissuasivo” sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non puo' che essere valutato ex ante. La stessa Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024). Del resto si legge nella sentenza n. 18160/2023 della Corte di Cassazione: “A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita”. Si aggiunga che la sentenza della CGUE (settima sezione) del 13-1-2022 causa C-514/20) (DS c/ ), sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato “principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10),e altri c. British Airways plc”, posta a fondamento della censura formulata dalla società. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute;
ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto
“potenzialmente” dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del
6 novembre 2018, , C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Si consideri, peraltro, che l'incidenza percentuale sulla retribuzione mensile dell'esclusione dell'indennità di volo oraria, nella misura dedotta e non contestata
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Contr dalla ossia tra il 30 e il 40%) potrebbe certamente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore. Infondato è anche il settimo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza per non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, la loro “natura essenziale e inscindibile”. Come uniformemente ritenuto da piu' pronunciamenti di questa stessa Corte, nel caso di specie si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419 comma 2 c.c., della quale ha fatto espressa applicazione il Tribunale nel dichiarare la nullità e operare la sostituzione di diritto, disattendendo la tesi della società con argomenti del tutto condivisibili, ai quali per brevità si rinvia (punti da 159 a 162 della gravata sentenza) tenuto conto che il gravame non ne inficia il rilievo decisivo. Appare invece meritevole di accoglimento la deduzione secondo cui il numero di giorni di ferie ai quali deve essere applicata la nozione di retribuzione delineata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia deve essere limitato alle quattro settimane di ferie quantificate dalla legge ossia al solo minimo legale senza considerazione del trattamento di miglior favore stabilito dalla contrattazione collettiva. La questione deve ritenersi ormai chiaramente definita alla luce delle considerazioni svolte dalla stessa Cassazione (si veda sentenza n. 3006 del 01/02/2024), intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, cui si rinvia.
Il nono motivo di appello deve invece essere rigettato. Parte appellante lamenta che l'erroneità del criterio di quantificazione indicato dagli allora ricorrenti, sulla cui base era stata formulata una domanda di condanna specifica per ciascun assistente di volo, non potuto consentire al Tribunale di procedere, attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la rideterminazione delle somme pretese sulla base di un criterio parzialmente diverso rispetto a quello prospettato dalle parti ricorrenti. L'appellante contesta quindi in primo luogo la stessa ammissibilità della consulenza tecnica ed in secondo luogo l'erroneità del criterio di determinazione del valore medio dell'IVO individuato dal Tribunale che ha ritenuto che per quantificare il valore medio dell'IVO per ciascun anno solare si debba dividere non già per 365 bensì per il numero risultante della sottrazione tra 365 e il numero di giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo o altre cause relative al singolo anno. Prospetta invece la correttezza di un criterio di calcolo
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del valore medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera di un anno solare che implichi la divisione per 365 giorni senza sottrarre le assenze suddette. Quanto al primo profilo, questo Collegio ritiene che era nella piena facoltà del Giudicante, sulla base delle allegazioni e prove già acquisite al giudizio, individuare un criterio di determinazione del valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel periodo in cui è stato in servizio durante l'anno solare (arco temporale correttamente giudicato rappresentativo sulla base delle specifiche motivazioni che parte appellante non ha posto specificamente contestato) che parzialmente differisce da quello solo prospettato dagli allora ricorrenti. Il compendio allegatorio e probatorio, infatti, era già tutto pienamente definito per cui l'ammissione della CTU contabile non ha sopperito ad alcuna “carenza allegatoria”. I lavoratori infatti avevano, sia pure formulando calcoli errati per eccesso, con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo nel quale avevano goduto delle ferie. Quanto poi al secondo profilo, oggetto del decimo motivo di appello ed avente ad oggetto la contestazione della correttezza della individuazione dello specifico criterio di calcolo, preliminarmente occorre individuare il criterio di calcolo sulla cui base il Tribunale di Civitavecchia ha determinato le differenze retributive dovute a titolo di retribuzione del giorno di ferie individuata, per quanto detto, sulla base della norma imperativa, oltre che nella somma corrisposta da (tenendo conto, CP_6 soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare. Ebbene, secondo il Giudice di primo grado tale valore medio si ottiene dividendo il totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia,
l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. È necessario premettere alcuni chiarimenti in ordine al criterio di calcolo prospettato dai lavoratori e le divergenze di quest'ultimo rispetto a quello adottato dal
Tribunale. Il criterio proposto dai lavoratori conduce all'attribuzione di 2,5 ore di volo fittizie per ciascun giorno di ferie, che è il risultato del seguente calcolo: il volato effettivo medio annuale del personale navigante è indicato, in media, in 650 ore annuali per ogni lavoratore;
dalla media annuale veniva poi ricavata la media mensile
(650 ore medie volate annuali diviso 11 mesi lavorativi, tenuto conto del mese di ferie in cui non si vola = 59 ore mensili), e da questa la media giornaliera (59 ore medie volate mensili diviso 20, il numero dei giorni di volo impiegabili in servizio come da
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contratto), ed individuavano quindi in 2,95 le ore di volo medie per giornata di servizio, ove per servizio si intende sia il servizio in volo che il servizio a terra. Cio' posto la divergenza tra i due criteri di calcolo si incentra sul fatto che quello adottato dal Tribunale presuppone invece un calcolo specifico personalizzato su ciascun lavoratore e per ciascun anno solare, sulla base di quanto effettivamente percepito a titolo di IVO nell'arco temporale annuale. Il Tribunale chiedeva infatti al
CTU di determinare, per ciascun ricorrente e per ciascun anno solare, l'importo medio dell'IVO giornaliera annuale provvedendo a dividere il totale dell'Ivo effettivamente percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause relativi al singolo anno.
Questa la motivazione addotta dal Tribunale: “per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, come si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quanto il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri”. Parte appellante si confronta con tale motivazione allegando che criterio corretto e non discriminatorio sarebbe stato quello di calcolare il valore medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera di un anno solare dividendo per 365 giorni senza sottrarre le assenze, in quanto criterio più coerente con la funzione dell'indennità di volo che è quella di compensare la penosità dell'attività a prescindere dal volato effettivo. In realtà il criterio di calcolo adottato dal Tribunale di Civitavecchia appare il più conforme alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di giustizia, nei due precedenti specificamente indicati in motivazione nella sentenza impugnata (sentenza del
13.12.2018 , causa C-385/17 e Tribunal CP_9 Controparte_10
OS vs , sentenza del 4.10.2018) secondo cui la retribuzione da Per_1 utilizzare come parametro per determinare la retribuzione spettante durante i periodi di
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ferie, ossia la retribuzione cui quest'ultima deve essere paragonabile, è proprio quella percepita dal lavoratore nel periodo di lavoro effettivo ossia quando il rapporto di lavoro ha avuto regolare esecuzione, non tenendo conto quindi delle riduzioni di retribuzione e risultanti dall'esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui non sia stato prestato lavoro effettivo, onde evitare di alterare (evidentemente riducendolo) l'ammontare della retribuzione “ordinaria” di riferimento per il calcolo di quella “paragonabile” percipienda per i giorni di ferie. Pienamente condivisibile appare pertanto la motivazione della sentenza impugnata nella quale si esplicita che l'esatta incidenza dell'identità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri di determinazione della retribuzione ordinaria. Del resto il valore del percepito, al fine di determinarne il valore medio, non puo' che essere “spalmato” sul numero reale di giorni di presenza per i quali si percepisce la retribuzione , per così dire, ordinaria. Si noti che l'unica doglianza sollevata dalla società appellante, con il decimo motivo di appello ed in via di estremo subordine, in ordine all'erroneità del criterio di determinazione delle differenze retributive, è appunto relativa alla necessità della sottrazione delle assenze (per sole cause di assenza indicate dal Tribunale) al divisore dei 365 giorni per i quali, onde trovare il valore medio dell'indennità di volo giornaliera integrativa di un anno solare, deve essere diviso il totale della Ivo effettivamente percepita. Rigettata pertanto l'osservazione critica di parte appellante in ordine al criterio contabile utilizzato dal Giudice di prime cure, occorre passare a valutare le restanti censure sollevate dagli appellanti incidentali. In primo luogo viene chiesta una modifica della sentenza nella parte in cui esclude la validità dei conteggi e delle modalità di calcolo elaborati dai lavoratori e in subordine, nel caso in cui si dovesse utilizzare la modalità di calcolo adottata dal
Giudice di prime cure, gli appellanti incidentali chiedono l'adozione di una serie di
“aggiustamenti” del criterio di calcolo. Non condivisibile è in primo luogo la contestazione degli appellanti incidentali secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe affermato l'esistenza di modalità di calcolo predeterminate. In realtà il Tribunale si è condivisibilmente limitato ad affermare la necessità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, di individuare una retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e identificato nell'anno solare, secondo un criterio che costituisce un equo contemperamento dei vantaggi e svantaggi che ogni opzione (non imposta certamente dalla Corte di Giustizia) pacificamente comporterebbe.
Cio' posto, le altre doglianze degli appellanti incidentali si appuntano su aspetti sollevati in via subordinata, per l'ipotesi di conferma del criterio di calcolo adottato dal Giudice di prime cure. Viene in primo luogo contestata la mancata
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ammissione di una prova correttamente e tempestivamente prodotta e quindi una errata applicazione dell'art. 421 c.p.c da parte del Giudice di prime cure che non avrebbe tenuto conto del fatto che le buste paga risultate mancanti in sede di CTU potevano essere acquisite d'ufficio dal Giudice facendo utilizzo dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.. Il Giudice di primo grado ha infatti dato espressa indicazione al perito d'ufficio nel senso che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia stato possibile effettuare il calcolo di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo in ciascun anno solare per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo con conseguente rigetto della domanda, in quanto la mancata produzione anche solo di una busta paga avrebbe impedito di calcolare l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie.
Questo Collegio ritiene che, soprattutto in considerazione del fatto che l'esigenza di acquisizione delle buste paga nella loro totalità derivava dalla modifica del criterio di calcolo rispetto a quello proposto dagli allora ricorrenti (per il quale la presenza di tutte le buste paga non sarebbe neppure stata necessaria, dovendosi effettuare una media), ben avrebbe potuto e dovuto il Giudice di prime cure esercitare i propri poteri di acquisizione d'ufficio ex art. 421 c.p.c. delle buste paga mancanti per taluni dei lavoratori, che avevano in ogni caso provveduto al deposito della quasi totalità delle buste paga per ciascun anno, anche tenendo conto delle specifiche deduzioni (con allegati prospetti) già in sede di ricorso introduttivo in ordine alle somme effettivamente erogate in busta paga. La sentenza deve pertanto essere riformata nella parte in cui rigettava la domanda per alcuni ricorrenti, attuali appellanti incidentali, per i quali il CTU rilevava l'assenza in atti di alcune buste paga e/o di alcuni fogli riepilogativi. In tal modo veniva escluso dal computo del dovuto un intero anno solare pur difettando una sola busta paga e/o foglio riepilogativo. Gli appellanti incidentali lamentano inoltre l'erronea individuazione delle cause di assenza computabili in quanto già in sede di note critiche alla CTU espletata nel giudizio di primo grado avevano segnalato l'iniquità della esclusione di alcune rilevanti cause di assenza, quali, ad esempio, le assenze per part time verticale, i permessi ex L 104 o per donazione di sangue, i riposi. Il Giudice di primo grado sul punto ha ritenuto quanto segue: “ Quanto alle generiche osservazioni con le quali le parti lamentano la mancata considerazione di alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa (assenze per aspettativa, godimento di permessi, solidarietà espansiva o difensiva), le stesse appaiono prive di rilevanza in mancanza della puntuale deduzione – e conseguente dimostrazione – in ordine all'effettiva ricorrenza di tali ipotesi negli anni in relazione ai quali la domanda
è svolta ed in relazione ai quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari ad operare la quantificazione in giudizio: non può non essere rilevato, invero, che le parti
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si sono limitate a porre la questione di principio senza neppure indicare quali ricorrenti avrebbero goduto di aspettative, permessi e quant'altro ed in quale periodo.” Aggiunge altresì il Tribunale di Civitavecchia: “Né appare sostenibile la tesi – affermata dai ricorrenti – secondo cui dovrebbero essere sottratti anche i giorni in cui il lavoratore non rende la prestazione perché gode di riposi o comunque perché non vola.
È chiaro, infatti, che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul trattamento retributivo del lavoratore navigante va apprezzata come media tenendo conto del fatto che la natura stessa del peculiare contratto di lavoro al vaglio importa che si alternino giorni di volo e giorni di riposo o di impiego a terra, non essendo consentito dalle vigenti normative impiegare il lavoratore in attività di volo per tutti i giorni del mese.
Il mancato impiego in attività di volo per tutti i giorni del mese non significa, tuttavia, come sostenuto dai procuratori di parte ricorrente in sede di discussione, che il rapporto di lavoro non sia vigente nelle giornate in cui il navigante è a terra: evidentemente il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie per tutte le giornate del mese, a prescindere dal fatto che, nell'organizzazione datoriale, venga stabilito che egli deve volare solo in alcune giornate;
ed, infatti, come si è visto, il lavoratore viene remunerato per tutti i giorni del mese, percependo una stipendio fisso mensile e una indennità di volo minima garantita fissa mensile”. Questo Collegio ritiene entrambe le argomentazioni pienamente condivisibili. È in primo luogo mancata una specifica deduzione in ordine alla ricorrenza, per ciascun lavoratore, di tutte o anche solo alcune delle cause di assenza asseritamente da scomputare (unitamente a quelle già individuate dal Giudice di primo grado) per cui non potendo avere contezza dell'effettivo utilizzo (o specifica misura dell'utilizzo) di permessi ex L 104/92 o di permessi per donazione del sangue non possono che essere sottratte le sole assenze “ordinarie” indicate dal Giudice di primo grado. Quanto ai riposi è dirimente osservare che è la natura stessa del peculiare contratto di lavoro in oggetto importa che si alternino giorni di volo e giorni di riposo o di impiego a terra e che anche tali giorni siano da considerarsi giorni di prestazione effettiva, per i quali viene percepita regolare retribuzione, per cui anche di tali giorni occorre tener conto in quanto ordinariamente retribuiti. Questo Collegio ha quindi ritenuto necessario conferire al CTU Dott.
l seguente quesito: Per_2
“1) determini le differenze retributive eventualmente spettanti agli appellanti incidentali , , a titolo di CP_3 CP_4 Controparte_5 ferie con i criteri indicati dal Tribunale di Civitavecchia e successivamente integrati, limitatamente a n. 4 settimane l'anno (periodo minimo di ferie previsto per legge), per il periodo decorrente dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2014 compresi gli anni 2010 e 2014 (che sono stati esclusi dal computo nella consulenza di primo grado in quanto privi di alcuni cedolini paga) per i quali dispone che il CTU acquisisca le relative buste paga, autorizzando il CTU alle attività a tal fine necessarie;
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2) determini le differenze retributive eventualmente spettanti agli appellati
e a titolo di ferie per il periodo di cui alla Controparte_1 CP_2 sentenza di primo grado ma limitatamente a n. 4 settimane l'anno (periodo minimo di ferie previsto per legge)”. Il Ctu ha provveduto a elaborare nuovi conteggi, rimodulando le differenze retributive nel limite dei 28 giorni di ferie per gli anni in cui risulta che i lavoratori abbiano goduto di più giornate di ferie. Gli appellanti incidentali lamentano tuttavia che non è stato dal perito considerato che, laddove il lavoratore abbia goduto in un anno di giorni di ferie inferiori ai 28, le giornate residue possono essere state godute negli anni successivi, come infatti avvenuto. Ebbene, tale rilievo non è condivisibile. Questo Collegio ritiene che, vista la natura della domanda proposta (che non è volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie bensì la maggior retribuzione dovuta per il periodo di ferie effettivamente goduto, secondo la nozione eurounitaria di “retribuzione paragonabile”) la base di calcolo non puo' che corrispondere al numero effettivo di giorni di ferie goduto per ciascun anno, seppure fino alla concorrenza del limite delle quattro settimane (per le considerazioni precedentemente svolte).
È stato tuttavia necessario disporre una prima rielaborazione dei conteggi effettuati dal CTU in quanto erroneamente non calcolati al lordo di quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado: la presente pronuncia, sostituendosi integralmente alla sentenza impugnata, costituisce unico titolo per la quantificazione delle somme dovute. A fronte delle osservazioni critiche di parte appellata, è stato poi chiesto al perito di chiarire la ragione per la lavoratrice in corrispondenza dell'anno 2012 sia stato indicato un valore pari CP_1
a 0. Il perito rispondeva alla richiesta di chiarimenti specificando le somme al lordo spettanti a ciascun lavoratore ( Euro 6.176,63; CP_3 CP_4
Euro 9.831,19; Euro 3.393,46; Euro 5.517,11; Controparte_1 CP_2 [...]
Euro 9.637,40) e chiarendo che per la appellata l'intero Controparte_5 CP_1 periodo corrispondente all'anno 2012 riporta un valore di IVO zero poiché per tutto l'anno la lavoratrice risulta in congedo di maternità. Le conclusioni da ultimo raggiunte dal perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici o di calcolo. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, la deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle seguenti somme: Euro della somma CP_3 complessiva di € 6.176,63; della somma complessiva di Euro 9.831,19; CP_4 della somma complessiva di Euro 3.393,46; della Controparte_1 CP_2 somma complessiva di Euro 5.517,11; della somma Controparte_5 complessiva di Euro 9.637,40, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici
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I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo. La complessità della materia e l'esito complessivo della lite, avuto riguardo alle domande originariamente proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la
[...] al pagamento in favore di Euro della Parte_1 CP_3 somma complessiva di € 6.176,63, di della somma complessiva di Euro CP_4
9.831,19, di della somma complessiva di Euro 3.393,46, di Controparte_1 CP_2 della somma complessiva di Euro 5.517,11 e di della
[...] Controparte_5 somma complessiva di Euro 9.637,40, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
compensa integralmente le spese del doppio grado;
condanna l pagamento delle spese Parte_1 di CTU liquidate come da separato decreto. Così deciso in Roma, il 4.7.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 4.7.2025 la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, con l'avv. DE FEO DOMENICO, Parte_1
MARCO MARAZZA, MASSIMO CONFORTINI, , Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 appellante e appellata in via incidentale e e rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 CP_2
LA US e IO ER appellati nonché
, , CP_3 CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'Avv. LA US e IO ER appellati nonché appellanti incidentali
Corte di Appello di Roma
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro n. 18/2021, pubblicata in data 25/02/2021
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2018 i ricorrenti nominati in epigrafe premesso di aver lavorato dal 13.01.2009 alle dipendenze di con mansioni CP_6 di assistenti di volo, fino al 31.12.2014 quando i rapporti di lavoro proseguivano senza soluzione di continuità con , lamentavano che la retribuzione percepita Controparte_7 nei giorni di ferie goduti è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di Indennità di Volo Integrativa Annua. I ricorrenti chiedevano, pertanto, al Tribunale di:
“- Accertare e dichiarare, previo se del caso annullamento/disapplicazione/interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, sopra richiamato, dell'art. 8 ccal cai e ccnl Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2010 al 2014, della indennità oraria di volo integrativa prevista dall'art. 23 ccal cai e 23 ccnl
Trasporto Aereo, sezione assistenti di volo, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;
- condannare la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate nel periodo sopra specificato, per un totale di: € 12.091,11; € CP_3 CP_4
21.648,64; € 5.457,79; € 4.496,36; Parte_6 Controparte_1
€ 9.981,54; € 21.474,65 o della CP_2 Controparte_5 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori maturate e maturande, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio” Si è costituita in giudizio eccependo, in Controparte_8 via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di allegazione, l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2955, n. 2, c.c., l'intervenuta prescrizione per assenza di diffida per il ricorrente , e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Previo espletamento di CTU contabile, con sentenza n. 18 pubblicata il 25.2.2021 il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla domanda avanzata da condannato al Parte_6 Parte_1 Controparte_8
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pagamento in favore di della somma complessiva di Euro CP_3
4.351,68, di della somma complessiva di Euro 8.706,88, di CP_4 [...]
della somma complessiva di Euro 4.646,35, di della CP_1 CP_2 somma complessiva di Euro 5.561,39, di della somma Controparte_5 complessiva di Euro 8.395,37, a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie goduto, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei Contr singoli crediti al saldo. con compensazione delle spese di lite e condanna di al pagamento delle spese di CTU. Il Giudice di primo grado accertava che: l' indennità di volo è composta da due componenti: l'indennità di volo integrativa, avente lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e Comandanti e l'indennità di volo minima garantita, attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio;
l'indennità di volo integrativa ha natura retributiva, siccome commisurata alle ore di volo effettivamente svolte, per cui il nucleo essenziale della retribuzione spettante al personale navigante è costituito dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa e tali emolumenti godono della copertura costituzionale di cui all'art. 36 Cost.; la contrattazione collettiva è chiara nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa. Ricostruito il quadro normativo in materia, con il richiamo alle fonti nazionali [art. 36 Cost. art. 2109 c.c., d.lgs n. (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004; dall'art. 1, co.
85, L. n. 244/2007; dall'art. 41, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; dall'art. 7, L. n. 183/2010) oltre alla disciplina specifica per il personale di volo dettata dall'art. 4 d.lgs n. 185/2005 di attuazione della direttiva 2000/79/CE], alle fonti sovranazionali (Convenzione del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in con la legge 10 aprile 1981, n. 157 e dalla Carta CP_8
Sociale Europea, nella versione riveduta sottoscritta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in con legge 9 febbraio 1999 n. 30, art. 2, Direttiva CP_8
93/104/CE, poi sostituita dalla direttiva 88/2003 CE, direttiva 79/2000) e richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di retribuzione del periodo feriale ( tra le altre in particolare sentenza del 16/3/2006 nelle cause riunite C 131/04 e C
257/04, sentenza del 16.3.2006, sentenza e altri contro , causa C-155/10, sentenza del 15.9.tenza , causa C-385/17 del 13.12.2018) e quella della Corte Suprema di Cassazione, il Tribunale concludeva per l'esistenza, nell'ordinamento nazionale, di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea quale sopra delineata, così pervenendo alla conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base
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di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni. Inoltre sul presupposto che le parto sociali avessero dettato una disciplina di maggior favore quanto alla durata del periodo di ferie retribuite del personale navigante, riteneva che i sopra riportati principi si applicassero all'intero periodo feriale previsto dalla contrattazione collettiva, pur se superiore a quattro settimane e disattendeva la pregiudiziale comunitaria e la questione di legittimità costituzionale, così determinando, sulla base dell'espletata ctu, i crediti spettanti a ciascun ricorrente. Disattendeva infine l'eccezione di prescrizione ex art. 2955 c.c., dovendo trovare applicazione l'art, 937 c. nav. Avverso detta decisione propone tempestivo appello la società soccombente, lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi. Premessa la pendenza presso la Suprema Corte di un giudizio azionato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c. su identica questione, richiedendosi all'uopo la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., con il primo motivo Contr eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di er difetto di propria legittimazione passiva. Il contratto stipulato il 22 dicembre 2014 prevedeva, infatti, all'art. 9, l'impegno di quest'ultima ad adempiere correttamente e Contr tempestivamente alle passività e a tenere integralmente manlevata e indenne
“rispetto a qualsiasi onere, perdita, costo o altro danno derivante, in relazione a tali obblighi, debiti, passività, responsabilità e oneri, da disposizioni di legge o contrattuali che prevedano la responsabilità dell'alienante dell'azienda per i debiti anteriori al trasferimento ovvero comunque la responsabilità solidale del cedente con il cessionario ovvero, ancora, mantengano in capo alla Conferente responsabilità o garanzie relative a passività ricomprese nel Ramo d'Azienda”. Pertanto, il conferimento d'azienda aveva determinato una novazione soggettiva del rapporto dei Contr lavoratori appellati, con successione della posizione di debitore e liberazione di n deroga alla solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. e in applicazione degli artt. 1273 e 1274 c.c., anche evidenziandosi che il difetto di legittimazione passiva poteva essere eccepito in ogni fase e grado del giudizio. Con un secondo motivo lamenta l'erronea interpretazione delle Direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE, anche alla luce della sentenza n. 155/2010 della Corte di giustizia e della normativa interna, segnatamente dell'art. 4 del d.lgs n. 185/2005 e dell'art. 10 del d.lgs n. 66/2003, censurando l'affermazione dell'esistenza del principio di predeterminazione della retribuzione feriale, tale da imporre nella base di calcolo anche l'indennità di volo oraria, in spregio delle pattuizioni collettive vigenti. Infatti,
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la cd. sentenza Williams citata aveva solo statuito che durante le ferie “il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (punto 21); che
“nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro” (punto 30); che
“quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica” (punto 22); infine, che occorreva “valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 26), in disparte la considerazione che i fatti oggetto dei due giudizi erano assai diversi tra loro. Evidenziava che la contrattazione collettiva aveva scientemente inserito la sola indennità di volo minima garantita nella base di calcolo della retribuzione feriale, siccome voce ulteriore rispetto allo stipendio, ma fissa del trattamento economico ed erogata per 12 mensilità, mentre l'indennità oraria costituiva una voce meramente eventuale, in armonia con le Direttive citate, che non imponevano una predeterminata individuazione della retribuzione feriale. Sottolineava che il trattamento riconosciuto ai dipendenti era comunque migliorativo avendo garantito un incremento dei giorni di ferie minimi e l'erogazione dell'indennità di volo minima garantita per 12 mensilità, siccome direttamente collegata alle mansioni svolte, all'anzianità di servizio e alla qualifica posseduta. Affermava che in tal modo si era rispettato anche il disposto di cui all'art. 36 Cost. in quanto la retribuzione feriale era assolutamente paragonabile a quella ordinaria percepita nei giorni di servizio effettivo, cui era ricollegata l'indennità di volo rivendicata, facendo riferimento alla media delle ore di volo effettuabili in un mese. Sosteneva che la giurisprudenza unionale non aveva affatto richiamato in subiecta materia un concetto di retribuzione complessiva, ma solo un concetto di retribuzione ordinaria, che ben si attagliava alla pattuizione contrattuale e che la propria ricostruzione si armonizzava anche con la giurisprudenza interna di legittimità richiamata dallo stesso Tribunale.
Con un terzo motivo di censura invita la Corte a sottoporre alla Corte di giustizia questione pregiudiziale in ordine all'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 200/79/CE ai sensi dell'art. 267 TFUE. Con un quarto motivo invita la Corte a sottoporre alla Corte di giustizia questione pregiudiziale di validità delle direttive menzionate, che nella ricostruzione fatta propria dalla sentenza gravata sarebbero andate ultra vires. Con un quinto motivo censura la sentenza per erronea applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e comunque per l'erronea estensione del computo dell'indennità di volo ordinaria anche ai giorni di ferie previsti dalla
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contrattazione collettiva in misura eccedente rispetto al periodo minimo feriale previsto dalla legge. Con un sesto motivo si duole dell'avvenuta violazione ed errata applicazione dell'art. 36 Cost. e delle direttive più volte citate, nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. Con un settimo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie annuali. Con un ottavo motivo ribadisce la natura essenziale e inscindibile delle clausole collettive riferite come dichiarate nulle dal Tribunale. Con un nono motivo, in via subordinata, deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs n. 66/2003 e 4 del d.lgs n. 185/2005 come interpretati dal primo giudice, nonché dell'art. 2 della legge n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella parte in cui impone di applicare le direttive nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza Williams. Con un decimo motivo, in via di estremo subordine, censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'errato criterio di determinazione delle differenze retributive adottato, con conseguente erronea ammissione della c.t.u. contabile. Si costituiscono in giudizio i lavoratori appellati richiedendo il rigetto dell'appello e , , CP_3 CP_4 Controparte_5 impugnano in via incidentale la sentenza innanzitutto nella parte in cui esclude la validità dei conteggi e delle modalità di calcolo elaborati dai suddetti ricorrenti, con conseguente richiesta di accoglimento della domanda come quantificata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In secondo luogo e in via subordinata gli appellanti incidentali contestano la decisione del Giudice che chiedeva al CTU di non procedere ai conteggi qualora le buste paga e i relativi fogli riepilogativi presenza non fossero tutti depositati, escludendo l'intero anno solare pur in assenza di una sola busta paga e/o foglio riepilogativo. All'esito dell'espletamento di CTU contabile, la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo, mentre va respinto nel resto per le ragioni, già esposte in analoghe decisioni di questa
Corte (sentenze nn. 2772/23, 386/24 e 1537/24), che il Collegio interamente condivide e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono di seguito richiamate. Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sulla base del disposto di cui all'art. 9 del contratto di conferimento di ramo di azienda stipulato il 22 dicembre 2014, sollevata nel primo motivo di appello è inammissibile.
Conformemente a quanto ritenuto in analoghe fattispecie da questa stessa Corte l'eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso costituisce eccezione in senso lato, come tale sollevabile per la prima volta anche in
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grado di appello (per tutte, Cass. n. 11744/2018; Cass. n. 2951/2016). Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha precisato che è preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Infatti, nel rito del lavoro, il divieto di nova in appello, ex art. 437 c.p.c., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 c.p.c. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. n. 4854/2014). Ebbene, nel caso in esame l'odierna appellante nulla aveva dedotto quanto al preteso difetto di legittimazione né la questione era rilevabile in alcun modo dagli atti prodotti in primo grado: ne è prova la produzione, solo nel presente grado, dei documenti n. 8 e 9 allegati all'atto di appello (atto di conferimento di ramo di azienda stipulato il 22-12-2014, posto a fondamento del rilievo in esame) documenti certamente già in possesso della appellante al momento della costituzione nel giudizio di primo grado e purtuttavia non depositati unitamente alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado. Passando ad esaminare il merito della controversia, i restanti motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, fatta eccezione per il sesto, settimo, il nono e il decimo motivo di appello.
La società censura con molteplici argomentazioni la gravata sentenza che ha dichiarato nulle le norme della contrattazione collettiva perché non conformi alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie laddove escludono dal computo l'IVO, così non garantendo al lavoratore di ottenere una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo, in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n.
185/2010, interpretato in maniera costituzionalmente orientata ex art. 117 cost., individuandosi come norme interposte l'art. 7 della direttiva 2003/88 e l'art. 3 della direttiva 79/2000. La questione sottesa alla presente controversia ha trovato ormai compiuta definizione nei piu' recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, chiamata piu' volte a pronunciarsi. Appare a questo Collegio sufficiente ripercorrere il percorso argomentativo della fondamentale pronuncia n. 20216 del 23.6.2022 (confermata dalla recente Cass. n. 3006/2024, che si è pronunciata su ricorso per revocazione per errore
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di Contr fatto presentato dalla con la quale la Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c., ha parzialmente accolto il ricorso proposto da e, Parte_1 in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la nullità dell'art. 10 c.c.n.l. cit. a partire da luglio 2014, “limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane”, previste dall'art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE,
“esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa”. Afferma la Corte nel menzionato precedente:
“6.1. A disattendere le ragioni dell'appellante – eccetto che con riferimento all'estensione del computo dell'IVO anche ai giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura eccedente rispetto al periodo feriale minimo previsto dalla legge – è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), con cui la Corte ha affermato quanto segue: “va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. British Airways plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In
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particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e , C-762/18 e C-
37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel
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periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa. Nel caso in esame … è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”. Come già ritenuto da plurimi e conformi precedenti di questa Corte (si veda per tutte sent. n. 2491/2024) le ragioni esposte dai giudici di legittimità sono sufficienti a confermare la gravata sentenza considerato che: la disciplina collettiva dettata per gli assistenti di volo e per i piloti esclude dal computo della retribuzione del periodo feriale (in specie delle quattro settimane) l'indennità di volo oraria (IVO); l'IVO rappresenta una parte sostanziale della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività> per come accertato dal Tribunale senza che sul punto la società abbia fornito elementi di smentita ovvero di segno contrario;
d'altronde non potrebbe essere diversamente tenuto conto che l'indennità in contestazione è corrisposta per ciascuna ora di volto ed è modulata, tenendo conto delle diverse qualifiche, sull'anzianità di servizio e sulla tipologia di volo (corto/medio e lungo raggio), secondo le tabelle allegate al contratto collettivo;
inoltre, ed è decisivo, la significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dagli appellanti emerge chiaramente dagli accertamenti della ctu contabile espletata nel giudizio di primo grado. Le argomentazioni del gravame non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei princìpi di diritto richiamati né sono condivisibili nel lamentare un'asserita omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il “pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la
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società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che tutti gli appellati negli anni in contestazione hanno goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute. Occorre da ultimo aggiungere che con note autorizzate depositate in data 11.6.2024 la società ha formulato una ulteriore questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo:
- “se tali disposizioni consentano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto di godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”; -
“se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso affermativo al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”;
- “se, conseguentemente, tali disposizioni precludano al Giudice dello Stato membro la declaratoria di nullità di clausole di un contratto collettivo di lavoro, atto di esercizio dell'autonomia collettiva delle parti sociali tutelata dall'art. 39 della Costituzione italiana, in difetto dell'accertamento in concreto dell'effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie da parte delle disposizioni in materia di ferie retribuite contenute nel medesimo contratto collettivo”.
Sul punto è sufficiente osservare che: ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamene la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale;
l'appellante nel proprio quesito non tiene conto degli interventi interpretativi e soprattutto di quanto affermato nella sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , richiamata espressamente dalla già citata pronuncia di legittimità, sentenza della CGUE in cui si legge espressamente che “Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”; a un trattamento retributivo inferiore è intrinseca la potenzialità dissuasiva;
nella specie è accertata la rilevante
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decurtazione retributiva che la disciplina collettiva finisce per determinare nel periodo feriale. Del pari infondato appare il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante denuncia l'omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento da parte dei lavoratori dei periodi di ferie annuali. Secondo la prospettazione della società appellante si imporrebbe un accertamento caso per caso del concreto verificarsi dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie, con la conseguenza che la scelta del lavoratore di godere a pieno dei riposi dimostrerebbe “che l'effetto dissuasivo non può essersi (né astrattamente né concretamente) realizzato”. Tale tesi non appare condivisibile, in quanto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'
“effetto potenzialmente dissuasivo” sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non puo' che essere valutato ex ante. La stessa Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024). Del resto si legge nella sentenza n. 18160/2023 della Corte di Cassazione: “A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita”. Si aggiunga che la sentenza della CGUE (settima sezione) del 13-1-2022 causa C-514/20) (DS c/ ), sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato “principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10),e altri c. British Airways plc”, posta a fondamento della censura formulata dalla società. In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute;
ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto
“potenzialmente” dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del
6 novembre 2018, , C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Si consideri, peraltro, che l'incidenza percentuale sulla retribuzione mensile dell'esclusione dell'indennità di volo oraria, nella misura dedotta e non contestata
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Contr dalla ossia tra il 30 e il 40%) potrebbe certamente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore. Infondato è anche il settimo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza per non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, la loro “natura essenziale e inscindibile”. Come uniformemente ritenuto da piu' pronunciamenti di questa stessa Corte, nel caso di specie si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c. non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419 comma 2 c.c., della quale ha fatto espressa applicazione il Tribunale nel dichiarare la nullità e operare la sostituzione di diritto, disattendendo la tesi della società con argomenti del tutto condivisibili, ai quali per brevità si rinvia (punti da 159 a 162 della gravata sentenza) tenuto conto che il gravame non ne inficia il rilievo decisivo. Appare invece meritevole di accoglimento la deduzione secondo cui il numero di giorni di ferie ai quali deve essere applicata la nozione di retribuzione delineata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia deve essere limitato alle quattro settimane di ferie quantificate dalla legge ossia al solo minimo legale senza considerazione del trattamento di miglior favore stabilito dalla contrattazione collettiva. La questione deve ritenersi ormai chiaramente definita alla luce delle considerazioni svolte dalla stessa Cassazione (si veda sentenza n. 3006 del 01/02/2024), intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, cui si rinvia.
Il nono motivo di appello deve invece essere rigettato. Parte appellante lamenta che l'erroneità del criterio di quantificazione indicato dagli allora ricorrenti, sulla cui base era stata formulata una domanda di condanna specifica per ciascun assistente di volo, non potuto consentire al Tribunale di procedere, attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, la rideterminazione delle somme pretese sulla base di un criterio parzialmente diverso rispetto a quello prospettato dalle parti ricorrenti. L'appellante contesta quindi in primo luogo la stessa ammissibilità della consulenza tecnica ed in secondo luogo l'erroneità del criterio di determinazione del valore medio dell'IVO individuato dal Tribunale che ha ritenuto che per quantificare il valore medio dell'IVO per ciascun anno solare si debba dividere non già per 365 bensì per il numero risultante della sottrazione tra 365 e il numero di giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo o altre cause relative al singolo anno. Prospetta invece la correttezza di un criterio di calcolo
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del valore medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera di un anno solare che implichi la divisione per 365 giorni senza sottrarre le assenze suddette. Quanto al primo profilo, questo Collegio ritiene che era nella piena facoltà del Giudicante, sulla base delle allegazioni e prove già acquisite al giudizio, individuare un criterio di determinazione del valore medio dell'IVO percepita dal singolo lavoratore nel periodo in cui è stato in servizio durante l'anno solare (arco temporale correttamente giudicato rappresentativo sulla base delle specifiche motivazioni che parte appellante non ha posto specificamente contestato) che parzialmente differisce da quello solo prospettato dagli allora ricorrenti. Il compendio allegatorio e probatorio, infatti, era già tutto pienamente definito per cui l'ammissione della CTU contabile non ha sopperito ad alcuna “carenza allegatoria”. I lavoratori infatti avevano, sia pure formulando calcoli errati per eccesso, con chiarezza lamentato l'insufficienza della retribuzione percepita nel periodo nel quale avevano goduto delle ferie. Quanto poi al secondo profilo, oggetto del decimo motivo di appello ed avente ad oggetto la contestazione della correttezza della individuazione dello specifico criterio di calcolo, preliminarmente occorre individuare il criterio di calcolo sulla cui base il Tribunale di Civitavecchia ha determinato le differenze retributive dovute a titolo di retribuzione del giorno di ferie individuata, per quanto detto, sulla base della norma imperativa, oltre che nella somma corrisposta da (tenendo conto, CP_6 soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare. Ebbene, secondo il Giudice di primo grado tale valore medio si ottiene dividendo il totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia,
l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. È necessario premettere alcuni chiarimenti in ordine al criterio di calcolo prospettato dai lavoratori e le divergenze di quest'ultimo rispetto a quello adottato dal
Tribunale. Il criterio proposto dai lavoratori conduce all'attribuzione di 2,5 ore di volo fittizie per ciascun giorno di ferie, che è il risultato del seguente calcolo: il volato effettivo medio annuale del personale navigante è indicato, in media, in 650 ore annuali per ogni lavoratore;
dalla media annuale veniva poi ricavata la media mensile
(650 ore medie volate annuali diviso 11 mesi lavorativi, tenuto conto del mese di ferie in cui non si vola = 59 ore mensili), e da questa la media giornaliera (59 ore medie volate mensili diviso 20, il numero dei giorni di volo impiegabili in servizio come da
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contratto), ed individuavano quindi in 2,95 le ore di volo medie per giornata di servizio, ove per servizio si intende sia il servizio in volo che il servizio a terra. Cio' posto la divergenza tra i due criteri di calcolo si incentra sul fatto che quello adottato dal Tribunale presuppone invece un calcolo specifico personalizzato su ciascun lavoratore e per ciascun anno solare, sulla base di quanto effettivamente percepito a titolo di IVO nell'arco temporale annuale. Il Tribunale chiedeva infatti al
CTU di determinare, per ciascun ricorrente e per ciascun anno solare, l'importo medio dell'IVO giornaliera annuale provvedendo a dividere il totale dell'Ivo effettivamente percepita dal singolo lavoratore nel singolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause relativi al singolo anno.
Questa la motivazione addotta dal Tribunale: “per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato basti pensare che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, come si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quanto il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri”. Parte appellante si confronta con tale motivazione allegando che criterio corretto e non discriminatorio sarebbe stato quello di calcolare il valore medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera di un anno solare dividendo per 365 giorni senza sottrarre le assenze, in quanto criterio più coerente con la funzione dell'indennità di volo che è quella di compensare la penosità dell'attività a prescindere dal volato effettivo. In realtà il criterio di calcolo adottato dal Tribunale di Civitavecchia appare il più conforme alle indicazioni fornite dalla stessa Corte di giustizia, nei due precedenti specificamente indicati in motivazione nella sentenza impugnata (sentenza del
13.12.2018 , causa C-385/17 e Tribunal CP_9 Controparte_10
OS vs , sentenza del 4.10.2018) secondo cui la retribuzione da Per_1 utilizzare come parametro per determinare la retribuzione spettante durante i periodi di
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ferie, ossia la retribuzione cui quest'ultima deve essere paragonabile, è proprio quella percepita dal lavoratore nel periodo di lavoro effettivo ossia quando il rapporto di lavoro ha avuto regolare esecuzione, non tenendo conto quindi delle riduzioni di retribuzione e risultanti dall'esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui non sia stato prestato lavoro effettivo, onde evitare di alterare (evidentemente riducendolo) l'ammontare della retribuzione “ordinaria” di riferimento per il calcolo di quella “paragonabile” percipienda per i giorni di ferie. Pienamente condivisibile appare pertanto la motivazione della sentenza impugnata nella quale si esplicita che l'esatta incidenza dell'identità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri di determinazione della retribuzione ordinaria. Del resto il valore del percepito, al fine di determinarne il valore medio, non puo' che essere “spalmato” sul numero reale di giorni di presenza per i quali si percepisce la retribuzione , per così dire, ordinaria. Si noti che l'unica doglianza sollevata dalla società appellante, con il decimo motivo di appello ed in via di estremo subordine, in ordine all'erroneità del criterio di determinazione delle differenze retributive, è appunto relativa alla necessità della sottrazione delle assenze (per sole cause di assenza indicate dal Tribunale) al divisore dei 365 giorni per i quali, onde trovare il valore medio dell'indennità di volo giornaliera integrativa di un anno solare, deve essere diviso il totale della Ivo effettivamente percepita. Rigettata pertanto l'osservazione critica di parte appellante in ordine al criterio contabile utilizzato dal Giudice di prime cure, occorre passare a valutare le restanti censure sollevate dagli appellanti incidentali. In primo luogo viene chiesta una modifica della sentenza nella parte in cui esclude la validità dei conteggi e delle modalità di calcolo elaborati dai lavoratori e in subordine, nel caso in cui si dovesse utilizzare la modalità di calcolo adottata dal
Giudice di prime cure, gli appellanti incidentali chiedono l'adozione di una serie di
“aggiustamenti” del criterio di calcolo. Non condivisibile è in primo luogo la contestazione degli appellanti incidentali secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe affermato l'esistenza di modalità di calcolo predeterminate. In realtà il Tribunale si è condivisibilmente limitato ad affermare la necessità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, di individuare una retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e identificato nell'anno solare, secondo un criterio che costituisce un equo contemperamento dei vantaggi e svantaggi che ogni opzione (non imposta certamente dalla Corte di Giustizia) pacificamente comporterebbe.
Cio' posto, le altre doglianze degli appellanti incidentali si appuntano su aspetti sollevati in via subordinata, per l'ipotesi di conferma del criterio di calcolo adottato dal Giudice di prime cure. Viene in primo luogo contestata la mancata
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ammissione di una prova correttamente e tempestivamente prodotta e quindi una errata applicazione dell'art. 421 c.p.c da parte del Giudice di prime cure che non avrebbe tenuto conto del fatto che le buste paga risultate mancanti in sede di CTU potevano essere acquisite d'ufficio dal Giudice facendo utilizzo dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.. Il Giudice di primo grado ha infatti dato espressa indicazione al perito d'ufficio nel senso che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia stato possibile effettuare il calcolo di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo in ciascun anno solare per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo con conseguente rigetto della domanda, in quanto la mancata produzione anche solo di una busta paga avrebbe impedito di calcolare l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie.
Questo Collegio ritiene che, soprattutto in considerazione del fatto che l'esigenza di acquisizione delle buste paga nella loro totalità derivava dalla modifica del criterio di calcolo rispetto a quello proposto dagli allora ricorrenti (per il quale la presenza di tutte le buste paga non sarebbe neppure stata necessaria, dovendosi effettuare una media), ben avrebbe potuto e dovuto il Giudice di prime cure esercitare i propri poteri di acquisizione d'ufficio ex art. 421 c.p.c. delle buste paga mancanti per taluni dei lavoratori, che avevano in ogni caso provveduto al deposito della quasi totalità delle buste paga per ciascun anno, anche tenendo conto delle specifiche deduzioni (con allegati prospetti) già in sede di ricorso introduttivo in ordine alle somme effettivamente erogate in busta paga. La sentenza deve pertanto essere riformata nella parte in cui rigettava la domanda per alcuni ricorrenti, attuali appellanti incidentali, per i quali il CTU rilevava l'assenza in atti di alcune buste paga e/o di alcuni fogli riepilogativi. In tal modo veniva escluso dal computo del dovuto un intero anno solare pur difettando una sola busta paga e/o foglio riepilogativo. Gli appellanti incidentali lamentano inoltre l'erronea individuazione delle cause di assenza computabili in quanto già in sede di note critiche alla CTU espletata nel giudizio di primo grado avevano segnalato l'iniquità della esclusione di alcune rilevanti cause di assenza, quali, ad esempio, le assenze per part time verticale, i permessi ex L 104 o per donazione di sangue, i riposi. Il Giudice di primo grado sul punto ha ritenuto quanto segue: “ Quanto alle generiche osservazioni con le quali le parti lamentano la mancata considerazione di alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa (assenze per aspettativa, godimento di permessi, solidarietà espansiva o difensiva), le stesse appaiono prive di rilevanza in mancanza della puntuale deduzione – e conseguente dimostrazione – in ordine all'effettiva ricorrenza di tali ipotesi negli anni in relazione ai quali la domanda
è svolta ed in relazione ai quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari ad operare la quantificazione in giudizio: non può non essere rilevato, invero, che le parti
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si sono limitate a porre la questione di principio senza neppure indicare quali ricorrenti avrebbero goduto di aspettative, permessi e quant'altro ed in quale periodo.” Aggiunge altresì il Tribunale di Civitavecchia: “Né appare sostenibile la tesi – affermata dai ricorrenti – secondo cui dovrebbero essere sottratti anche i giorni in cui il lavoratore non rende la prestazione perché gode di riposi o comunque perché non vola.
È chiaro, infatti, che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul trattamento retributivo del lavoratore navigante va apprezzata come media tenendo conto del fatto che la natura stessa del peculiare contratto di lavoro al vaglio importa che si alternino giorni di volo e giorni di riposo o di impiego a terra, non essendo consentito dalle vigenti normative impiegare il lavoratore in attività di volo per tutti i giorni del mese.
Il mancato impiego in attività di volo per tutti i giorni del mese non significa, tuttavia, come sostenuto dai procuratori di parte ricorrente in sede di discussione, che il rapporto di lavoro non sia vigente nelle giornate in cui il navigante è a terra: evidentemente il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie per tutte le giornate del mese, a prescindere dal fatto che, nell'organizzazione datoriale, venga stabilito che egli deve volare solo in alcune giornate;
ed, infatti, come si è visto, il lavoratore viene remunerato per tutti i giorni del mese, percependo una stipendio fisso mensile e una indennità di volo minima garantita fissa mensile”. Questo Collegio ritiene entrambe le argomentazioni pienamente condivisibili. È in primo luogo mancata una specifica deduzione in ordine alla ricorrenza, per ciascun lavoratore, di tutte o anche solo alcune delle cause di assenza asseritamente da scomputare (unitamente a quelle già individuate dal Giudice di primo grado) per cui non potendo avere contezza dell'effettivo utilizzo (o specifica misura dell'utilizzo) di permessi ex L 104/92 o di permessi per donazione del sangue non possono che essere sottratte le sole assenze “ordinarie” indicate dal Giudice di primo grado. Quanto ai riposi è dirimente osservare che è la natura stessa del peculiare contratto di lavoro in oggetto importa che si alternino giorni di volo e giorni di riposo o di impiego a terra e che anche tali giorni siano da considerarsi giorni di prestazione effettiva, per i quali viene percepita regolare retribuzione, per cui anche di tali giorni occorre tener conto in quanto ordinariamente retribuiti. Questo Collegio ha quindi ritenuto necessario conferire al CTU Dott.
l seguente quesito: Per_2
“1) determini le differenze retributive eventualmente spettanti agli appellanti incidentali , , a titolo di CP_3 CP_4 Controparte_5 ferie con i criteri indicati dal Tribunale di Civitavecchia e successivamente integrati, limitatamente a n. 4 settimane l'anno (periodo minimo di ferie previsto per legge), per il periodo decorrente dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2014 compresi gli anni 2010 e 2014 (che sono stati esclusi dal computo nella consulenza di primo grado in quanto privi di alcuni cedolini paga) per i quali dispone che il CTU acquisisca le relative buste paga, autorizzando il CTU alle attività a tal fine necessarie;
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2) determini le differenze retributive eventualmente spettanti agli appellati
e a titolo di ferie per il periodo di cui alla Controparte_1 CP_2 sentenza di primo grado ma limitatamente a n. 4 settimane l'anno (periodo minimo di ferie previsto per legge)”. Il Ctu ha provveduto a elaborare nuovi conteggi, rimodulando le differenze retributive nel limite dei 28 giorni di ferie per gli anni in cui risulta che i lavoratori abbiano goduto di più giornate di ferie. Gli appellanti incidentali lamentano tuttavia che non è stato dal perito considerato che, laddove il lavoratore abbia goduto in un anno di giorni di ferie inferiori ai 28, le giornate residue possono essere state godute negli anni successivi, come infatti avvenuto. Ebbene, tale rilievo non è condivisibile. Questo Collegio ritiene che, vista la natura della domanda proposta (che non è volta ad ottenere il risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie bensì la maggior retribuzione dovuta per il periodo di ferie effettivamente goduto, secondo la nozione eurounitaria di “retribuzione paragonabile”) la base di calcolo non puo' che corrispondere al numero effettivo di giorni di ferie goduto per ciascun anno, seppure fino alla concorrenza del limite delle quattro settimane (per le considerazioni precedentemente svolte).
È stato tuttavia necessario disporre una prima rielaborazione dei conteggi effettuati dal CTU in quanto erroneamente non calcolati al lordo di quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado: la presente pronuncia, sostituendosi integralmente alla sentenza impugnata, costituisce unico titolo per la quantificazione delle somme dovute. A fronte delle osservazioni critiche di parte appellata, è stato poi chiesto al perito di chiarire la ragione per la lavoratrice in corrispondenza dell'anno 2012 sia stato indicato un valore pari CP_1
a 0. Il perito rispondeva alla richiesta di chiarimenti specificando le somme al lordo spettanti a ciascun lavoratore ( Euro 6.176,63; CP_3 CP_4
Euro 9.831,19; Euro 3.393,46; Euro 5.517,11; Controparte_1 CP_2 [...]
Euro 9.637,40) e chiarendo che per la appellata l'intero Controparte_5 CP_1 periodo corrispondente all'anno 2012 riporta un valore di IVO zero poiché per tutto l'anno la lavoratrice risulta in congedo di maternità. Le conclusioni da ultimo raggiunte dal perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici o di calcolo. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, la deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle seguenti somme: Euro della somma CP_3 complessiva di € 6.176,63; della somma complessiva di Euro 9.831,19; CP_4 della somma complessiva di Euro 3.393,46; della Controparte_1 CP_2 somma complessiva di Euro 5.517,11; della somma Controparte_5 complessiva di Euro 9.637,40, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici
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I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo. La complessità della materia e l'esito complessivo della lite, avuto riguardo alle domande originariamente proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la
[...] al pagamento in favore di Euro della Parte_1 CP_3 somma complessiva di € 6.176,63, di della somma complessiva di Euro CP_4
9.831,19, di della somma complessiva di Euro 3.393,46, di Controparte_1 CP_2 della somma complessiva di Euro 5.517,11 e di della
[...] Controparte_5 somma complessiva di Euro 9.637,40, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
compensa integralmente le spese del doppio grado;
condanna l pagamento delle spese Parte_1 di CTU liquidate come da separato decreto. Così deciso in Roma, il 4.7.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi