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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/10/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3372/2024 promossa da
(c.f. ) con gli Avv.ti Stefano Zaghi e Filippo Parte_1 C.F._1
Borelli contro
(c.f. ) con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
LA SO e DR TI
e con la chiamata in causa di
(c.f. con l'Avv. Giovanni Bassi Controparte_2 P.IVA_1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda, anche in via riconvenzionale, disattesa e respinta - Nel merito: accertarsi e dichiararsi, per i fatti di cui è causa, l'inadempimento e la responsabilità civile professionale dell'Avv. CP_3
e pertanto dichiararsi, a causa di tale inadempimento e responsabilità civile professionale,
[...] la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto d'opera professionale tra lui e la casa di cura Villa
Lieta s.p.a. in Liquidazione inerente alla causa n. 2631/2012 R.G. avanti al Tribunale di Verona;
conseguentemente condannarsi la Sig.ra erede unica ed universale dell'Avv. Controparte_1
al risarcimento integrale dei danni subiti dalla Sig.ra danni CP_3 Parte_1 che si quantificano in euro 29.828,95= oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei due versamenti effettuati dalla stessa in favore della (e precisamente dal Controparte_4
23.07.2020 quanto al primo versamento di euro 12.500,00= e dal 30.10.2020 quanto al secondo versamento di euro 12.500,00=) e comunque nella diversa somma, anche maggiore, che emergerà dalle risultanze di causa;
- Sempre nel merito: respingersi integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto le eccezioni e domande tutte, anche proposte in via riconvenzionale, della Sig.ra e della nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
- In via istruttoria: si richiamano integralmente le rituali memorie ex art. 171 ter c.p.c.
[...] depositate dallo scrivente patrocinio e, conseguentemente, si precisano le conclusioni anche in via istruttoria con la richiesta di ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e qui di seguito integralmente trascritte: 1. “Vero che la casa di cura Villa Lieta era coperta dalla polizza assicurativa Parte_2 Controparte_5
(ora n. C/39027306 integrata con polizza n. 39901898, polizze che mi
[...] Controparte_6 vengono rammostrate (doc. n. 27 di parte attrice), anche per la responsabilità civile dei medici non dipendenti per l'attività prestata presso la casa di cura e per i danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni?”; 2. “Vero che alla polizza assicurativa n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 era abbinata anche assicurazione per tutela legale (per spese legali e peritali - come da ultime due pagine doc. n. 27 di parte attrice che mi vengono rammostrate) in favore della casa di cura con rimborso in favore della stessa di ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed Autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell' da parte di pretese di terzi in conseguenza di un fatto involontario inerente all'attività Parte_3 dichiarata in polizza e che abbia originato richieste di risarcimento da parte di terzi e di dipendenti
e per le vertenze indicate nelle condizioni generali e particolari di polizza?”; 3. “Vero che la polizza
n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 era valida ed operativa sino al 31.12.2009 e prevedeva successiva copertura assicurativa con ultrattività decennale dopo la chiusura della casa di cura?”; 4. “Vero che la polizza n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 era soggetta,
a fine della annualità di operatività ed a fronte dei consuntivi di fatturato forniti dall'assicurato, a regolazione del premio?”; 5. “Vero che per la polizza n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 per il periodo di operatività 31.12.2008 – 31.12.2009 la regolazione del premio è avvenuta come da comunicazione 22.03.2010 della Villa Lieta s.p.a. e comunicazione 13.05.2010 della che mi vengono rammostrate (doc. n. 34 e doc. n. 35 di parte attrice)?”; CP_4 Controparte_5
6. “Vero che quando la aveva provveduto ad una riforma complessiva Controparte_5 delle proprie polizze assicurative la Sig.ra era riuscita a fare mantenere per la Parte_1 polizza di cui al precedente capitolo sub 1 le condizioni originarie ed addirittura per ulteriori cinque anni, condizioni originarie che prevedevano tipo di polizza “loss occurrence” e copertura ultradecennale dopo la chiusura?”; 7. “Vero che la tutela legale assicurativa di cui al precedente capitolo sub 2 prevedeva, all'Art. 3, la possibilità di indicare alla compagnia di assicurazione il nominativo di un legale residente nel luogo dell'ufficio giudiziario competente a conoscere della controversia?”; 8. “Vero che l'Avv. era l'unico legale fiduciario della casa di CP_3 cura Villa Lieta s.p.a. incaricato di gestire l'attività stragiudiziale e giudiziale che riguardava la casa di cura medesima?”; 9. “Vero che l'Avv. è sempre stato a conoscenza della CP_3 copertura assicurativa della casa di cura Villa Lieta s.p.a. e di cui ai precedenti capitoli sub 1 e sub
2?”; 10. “Vero che l'Avv. veniva sempre immediatamente informato dalla Sig.ra CP_3
anche in considerazione del legame di amicizia tra di loro instauratosi nel corso Parte_1 degli anni, di tutte le questioni e le vertenze di carattere legale inerenti la casa di Cura Villa Lieta
s.p.a.?” 11. “Vero che tutte le comunicazioni legali e le notifiche di atti giudiziari effettuate alla casa di cura Villa Lieta s.p.a. venivano fatte recapitare immediatamente all'Avv. CP_3 presso il di lui Studio in Verona, Via Adua n. 3?”; 12. “Vero che le comunicazioni legali e le notifiche di atti giudiziari relative alla casa di cura Villa Lieta s.p.a. effettuate direttamente alla Sig.ra dopo la chiusura della casa di cura Villa Lieta s.p.a. venivano fatte recapitare Parte_1 immediatamente all'Avv. presso il di lui Studio in Verona, Via Adua n. 3?”; 13. CP_3
“Vero che nella causa civile n. 11610/2011 R.G. avanti al Tribunale di Verona, promossa dalla Sig.ra
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 14.12.2011 nei confronti del Prof. Parte_4
e nei confronti della casa di cura Villa Lieta s.p.a. l'Avv. si costituiva Parte_5 CP_3 in giudizio il 01.02.2012 per la casa di cura Villa Lieta s.p.a. con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa della ”; 14. “Vero che nella causa civile n. Controparte_5
11610/2011 R.G. avanti al Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 13 l'Avv. CP_3 provvedeva alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...] [...] che, costituitasi in giudizio, consentiva, con il versamento dell'importo di euro Controparte_5
55.000,00=, di definire in via transattiva il giudizio che veniva dichiarato estinto all'udienza del
18.04.2013?”; 15. “Vero che con sentenza n. 990/2018 del 21-23.04.2018 emessa nella causa civile
n. 2631/2012 R.G. il Tribunale di Verona condannava il Dott. e la casa di cura Parte_6 [...]
, in via tra loro solidale, al pagamento dei danni subiti dal Sig. Controparte_7 Pt_7 ome da voci ed importi quantificati e liquidati di cui alla sentenza che mi viene rammostrata
[...]
(doc. n. 01 di parte attrice)?” 16. “Vero che in forza della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di
Verona di cui al precedente capitolo il Dott. veniva dichiarato tenuto manlevato Parte_6 dalla (subentrata in corso di causa alla Controparte_4 Controparte_8 per variazione di denominazione), compagnia di assicurazione per la di lui responsabilità civile professionale e dallo stesso chiamata in causa?”; 17. “Vero che l'Avv. , deceduto CP_3 in data 20.04.2018, era assicurato con polizza assicurativa n. TNV-00116-16-h della
[...]
(ora ), Agenzia Dual Italia s.p.a., per responsabilità civile CP_2 Controparte_2 professionale con copertura decennale postuma?”; 18. “vero che subito dopo la morte dell'Avv. la di lui nipote, Avv. , provvedeva alla attivazione della polizza CP_3 Controparte_9 assicurativa per responsabilità civile professionale dell'Avv. di cui al precedente CP_3 capitolo sub 17?”; 19. “Vero che a seguito della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15 la compagnia di assicurazione del Dott. Controparte_4 Pt_6 ed in manleva dello stesso, effettuava in favore dell'attore Sig. il pagamento
[...] Parte_7 dell'importo complessivo di euro 125.840,75= dovuto dal Dott. medesimo e dalla Parte_6 casa di cura in via tra loro solidale?”; 20. “Vero che, sempre a Controparte_7 seguito della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15,
l'Avv. , nipote dell'Avv. si rivolgeva nel mese di giugno 2018 al Controparte_9 CP_3
Sig. invitandolo ad attivarsi presso la (già CP_10 Controparte_6 [...]
affinchè la Sig.ra ottenesse indennizzo a ristoro di quanto la casa Controparte_5 Parte_1 di cura Villa Lieta s.p.a. era stata condannata a pagare nella causa civile medesima?”; 21. “Vero che, sempre a seguito della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15, nel mese di giugno 2018 il Sig. su invito della Sig.ra CP_10 Parte_1 si rivolgeva al Notaio fratello della Sig.ra (moglie
[...] Persona_1 Controparte_1 dell'Avv. ), per verificare la possibilità di definire l'esborso divenuto a carico della CP_3
Sig.ra quale ex socia della casa di cura Villa Lieta s.p.a., facendo intervenire la Parte_1 compagnia di assicurazione con polizza a copertura della responsabilità professionale dell'Avv.
”; 22. “Vero che il Notaio invitava il Sig. a
CP_3 Persona_1 CP_10 rivolgersi direttamente a sua sorella Sig.ra in ”; 23. “Vero che nel Controparte_1 CP_3 mese di giugno 2018 si teneva incontro presso lo Studio dell'Avv. tra la Sig.ra
CP_3 in la Sig.ra ed il Sig. per Controparte_1 CP_3 Parte_1 CP_10 verificare la possibilità di definire l'esborso di cui alla sentenza del precedente capitolo sub 15 divenuto a carico della Sig.ra facendo intervenire la compagnia di assicurazione Parte_1 con polizza a copertura della responsabilità professionale dell'avv. ?”; 24. “Vero
CP_3 che all'esito dell'incontro di cui al precedente capitolo sub 23 la Sig.ra in Controparte_1 [...] rifiutava di far intervenire la compagnia di assicurazione, con polizza a copertura decennale
CP_3 postuma, del defunto marito?”; 25. “Vero che, sempre a seguito della sentenza n. 990/2018 del
Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15, nel mese di luglio 2018 l'Avv. CP_11 di Padova, legale della si rivolgeva all'Avv. , nipote dell'Avv. Controparte_4 Controparte_9
, per ottenere in via di regresso la quota parte, pari all'importo di euro 62.920,37=, CP_3 pagata dalla per la casa di cura Villa Lieta s.p.a.?”; 26. “Vero che, sempre a seguito Controparte_4 della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15, la Sig.ra si è immediatamente attivata, tramite il Sig. presso la Parte_1 CP_10 compagnia di assicurazione (già per ottenere Controparte_6 Controparte_5 copertura assicurativa e comunque indennizzo per evitare che gli effetti negativi della sentenza medesima ricadessero su di lei personalmente?”; 27. “Vero che i contatti del Sig. CP_10 con la compagnia di assicurazione di cui al precedente capitolo sub 26 si sono Controparte_6 protratti dal mese di dicembre 2019 sino al mese di luglio 2020?” 28. “Vero che la compagnia di assicurazione (già ha respinto ogni richiesta da Controparte_6 Controparte_5 parte della Sig.ra di copertura assicurativa e di indennizzo, anche a titolo di Parte_1 correntezza, per la mancata chiamata in causa da parte dell'Avv. della compagnia CP_3 di assicurazione medesima nella causa civile n. 2631/2012 R.G. avanti il Tribunale di Verona?”; 29.
“Vero che in data 09.07.2020 il Sig. inviava alla Sig.ra la CP_10 Parte_1 comunicazione e-mail che mi viene rammostrata (doc. n. 36 di parte attrice)?”; 30. “Vero che dal mese di settembre 2018 al mese di maggio 2019 l'Avv. , legale della si CP_11 Controparte_4 attivava presso l'Avv. Stefano Zaghi, legale intervenuto per la Sig.ra per Parte_1 ottenere in via di regresso da quest'ultima la quota parte, pari all'importo di euro 62.920,37=, pagata dalla per conto della casa di cura Villa Lieta s.p.a.?”; 31. “Vero che l'Avv. Controparte_4
inviava all'Avv. Stefano Zaghi la comunicazione e-mail 02.05.2019 ore 17.52 che mi CP_11 viene rammostrata (doc. n. 15 parte attrice) preannunciando azioni legali nei confronti della Sig.ra personalmente?”; 32. “Vero che, a seguito delle trattative intercorse e Parte_1 protrattesi a causa della epidemia da Sars-Covid 2019, in data 20.07.2020 si formalizzava accordo transattivo in forza del quale la Sig.ra corrispondeva alla Parte_1 [...]
a mezzo due rate di pari importo di euro 12.500,00=, l'importo complessivo di Controparte_4 euro 25.000,00= come da doc. n. 16, doc. n. 17, doc. n. 18, doc. n. 38 e doc. n. 39 di parte attrice che mi vengono rammostrati?”; 33. “Vero che in sede di bilancio finale di liquidazione al 23.12.2015 della Villa Lieta s.p.a. in liquidazione è stato ripartito in favore della socia Sig.ra Parte_1
l'importo di euro 32.318,00= come da documentazione che mi viene rammostrata (doc. n. 30, doc.
n. 31, doc. n. 32 e doc. n. 33 di parte attrice)?”. - Si indicano a testi: - sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 il Sig. di Verona, Viale della CP_10
Repubblica n. 30; - sui capitoli 15, 16, 19, 25, 30, 31 e 32 l'Avv. con Studio in Padova, CP_11
Largo Europa n. 12; - sui capitoli 13 e 14 l'Avv. Paolo Simeoni con Studio in Verona, Via Scalzi n.
20; - sul capitolo 33 il Rag. con Studio in Verona, Largo Caldera n. 11; - sui Testimone_1 capitoli 8, 10 e 11 la Sig.ra di Verona, Via Villa Cozza n. 6; - sul capitolo 12 il Sig. Testimone_2
di Pescantina (VR), Via dei Peschi n. 36. - In ogni caso: condannarsi parte convenuta Testimone_3 alla integrale rifusione in favore della Sig.ra di compensi e spese sia del Parte_1 procedimento di mediazione N.R.M. 315/2023 avanti all' di Mediazione Controparte_12
Forense sia della presente causa, oltre al rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 e ss.mm., C.P.A. ed I.V.A., spese di registrazione di sentenza ed ulteriori di metodo occorrende. Per parte convenuta: : – Integralmente rigettarsi nel merito, e per le ragioni tutte illustrate, la domanda ex adverso articolata dalla signora – In denegato caso di accoglimento anche solo Pt_1 parziale delle pretese dell'attrice, signora ridursi per quanto di ragione, e per le motivazioni Pt_1 di cui alle difese formulate dalla Prof.ssa l'ammontare del danno da liquidarsi. – Sempre CP_1 in caso di denegato accertamento di una qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo all'Avv.
[...] ed oggi a carico della Prof.ssa ed in denegato caso in cui questa sia chiamata a CP_3 CP_1 risarcire l'attrice, condannarsi la (c.f. e part. i.v.a. ) in Controparte_13 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore a garantire e tenere indenne la qui deducente Prof.ssa con riferimento ai pagamenti che la stessa dovesse essere chiamata a corrispondere per CP_1
i fatti oggetto di causa. – In via riconvenzionale, ed in ogni caso, condannare l'attrice, signora al pagamento della complessiva somma di euro 27.409,56 oltre agli accessori Parte_1 dovuti per legge, oltre agli interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla data della diffida e messa in mora e sino alla data del saldo, o comunque condannare la stessa alla maggiore o minor somma che, per i titula così come dedotti in causa, risulterà per Legge e di Giustizia e ciò anche, laddove sia disposta la risoluzione del contratto relativo all'assistenza e difesa prestata dall'Avv. CP_3 con condanna a titolo di indebito o di arricchimento senza causa. – In via istruttoria, si ribadisce, per le ragioni di cui alle memorie integrative dimesse, l'opposizione alle prove orali tutte così come chieste nell'interesse dell'attrice. – Con vittoria delle spese e dei compensi del presente processo.
Per parte terza chiamata in causa: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso, così giudicare: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda formulata dalla Signora nei confronti dell'erede Parte_1 dell'Assicurato Prof. per tutti i motivi indicati in narrativa e Controparte_1 conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei confronti della stessa con conseguente assorbimento della domanda di manleva e indennizzo avanzata dall'erede dell'Assicurato nei confronti di . IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_2 di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla signora nei Parte_1 confronti dell'erede dell'Assicurato Prof. e di accoglimento della domanda di Controparte_1 manleva svolta da quest'ultima nei confronti di limitare l'eventuale Controparte_2 condanna della Compagnia alla manleva e/o indennizzo dell'erede dell'Assicurato di quanto questo sarà tenuto a pagare, tenuto anche conto della condotta posta in essere da parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; fermo in ogni caso il massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00
e dedotta la franchigia di € 1.000,00. IN VIA ISTRUTTORIA Si prende atto del provvedimento del
Giudice di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte attrice e si richiamano, in ogni caso, le argomentazioni svolte con le memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c. da parte di
[...]
N OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori Controparte_2 di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.4.2024, la sig.ra conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1
innanzi al Tribunale esponendo: che, con sentenza n. 990/2018 del 21- Controparte_1
23.04.2018, il Tribunale di Verona aveva condannato il dott. e la casa di cura Parte_6 [...]
, in via tra loro solidale, al pagamento dei danni subiti dall'attore Sig. Controparte_7
che la sentenza aveva dichiarato il dott. tenuto indenne di quanto Parte_7 Parte_6 fosse tenuto a pagare in esecuzione della sentenza medesima dalla propria assicurazione chiamata in causa che tale causa civile, per responsabilità medico-sanitaria, era Controparte_4 stata instaurata dal Sig. con atto di citazione notificato il 06.03.2012 con il quale, a Parte_7 seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 5194/2010 R.G., il sig. aveva convenuto in Pt_7 giudizio il dott. e la casa di cura chiedendo il risarcimento, in solido tra loro, dei danni patiti Pt_6 in conseguenza di intervento oculistico di cross linking effettuato il 31.07.2009 dal dott. sul Pt_6 sig. resso la struttura sanitaria suddetta;
che il dott. costituitosi in giudizio, Pt_7 Parte_6 aveva respinto ogni addebito ed era stato autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione per la responsabilità civile professionale (poi Controparte_8 Controparte_4 per variazione di denominazione) per essere manlevato e tenuto indenne dalla stessa;
che anche la casa di cura si era costituita in giudizio respingendo ogni Controparte_7 responsabilità ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sui presupposti che la stessa stava dismettendo operatività nel periodo dell'intervento oculistico, che il Dott. si era Pt_6 introdotto illegittimamente presso la struttura sanitaria, effettuando l'intervento presso ambulatorio di Studi Verona s.r.l., estraneo rispetto alla casa di cura, e che, in ogni caso, la responsabilità dell'intervento era imputabile esclusivamente a fatto e colpa del medesimo dott. che la Pt_6 chiamata in causa si era costituita in giudizio facendo proprie le difese Controparte_8 svolte nel merito dal proprio assicurato, dott. ed eccependo l'inoperatività della garanzia Pt_6 assicurativa e, in ogni caso, l'operatività del limite massimale previsto nella polizza;
che, all'esito dell'istruttoria svolta, con la menzionata sentenza n. 990/2018 del 23.04.2018, la
[...]
era stata condannata a pagare, in via solidale con il dott. Controparte_14 Parte_6 ed in favore dell'attore, sig. rilevanti importi, a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_7 che alla rifusione di compensi e spese di lite;
che la casa di cura Villa Lieta s.p.a. (posta in liquidazione volontaria in data 11.10.2010), nel suddetto giudizio n. 2631/2012 R.G., era stata rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di Verona e, pendente il processo, la casa CP_3 di cura medesima Villa Lieta s.p.a. era cessata e stata cancellata il 22.01.2016; che, in data
20.04.2018, tre giorni prima della pubblicazione della sentenza, era intervenuto il decesso dell'Avv.
che la sentenza non era stata appellata da nessuna delle parti e, quindi, era passata CP_3 in giudicato;
che, a seguito di tale sentenza, (assicurazione del Dott. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. di Padova subentrato all'Avv. Maurizio Marini Pt_6 CP_11 di Verona) aveva pagato in favore del Sig. la complessiva somma di euro 125.840,75, Parte_7 dovuta dai coobbligati in solido dott. e;
che Pt_6 Controparte_14 si era attivata, in via di regresso, per il rimborso della quota parte di Controparte_4 metà del sopramenzionato importo complessivamente versato e quindi della rilevante somma di euro
62.920,37=, nei confronti della Sig.ra personalmente quale ex legale Parte_1 rappresentante, come Liquidatore ed ex socia della cessata/estinta casa di cura Controparte_7
; che, con lettera raccomandata del 31.07.2018, la Sig.ra quale ex
[...] Parte_1 legale rappresentante e liquidatore ed ex socia della casa di cura ed Controparte_7
a tutela della propria posizione personale, si si era vista costretta a contestare nei confronti della Sig.ra moglie ed erede unica dell'Avv. l'inadempimento e la Controparte_1 CP_3 responsabilità professionale di quest'ultimo per l'inaccettabile esito negativo del giudizio n.
2631/2012 R.G., la cui sentenza n. 990/2018 aveva esteso i propri effetti negativi, per effetto del disposto dell'art. 2495 c.c., nei confronti della Sig.ra personalmente a seguito Parte_1 della intervenuta cancellazione/estinzione della , circostanza non Controparte_7 dichiarata in corso di causa dal difensore della stessa Avv. che, con lettera raccomandata, CP_3 era stato contestato che l'Avv. non aveva provveduto alla tempestiva chiamata in causa nel CP_3 giudizio n. 2631/2012 R.G. della assicurazione che aveva sempre Controparte_5 fornito copertura assicurativa in favore della casa di cura Villa Lieta s.p.a. per ogni tipo di responsabilità e danni e, quindi, anche per danni arrecati a pazienti ed a terzi dal proprio personale e dai medici, compresi i non dipendenti, operanti all'interno della casa di cura medesima;
che, con la stessa lettera raccomandata, la Sig.ra aveva quindi intimato alla Sig.ra Parte_1 [...] in quale moglie ed erede unica dell'Avv. di tenere il Liquidatore CP_1 CP_3 CP_3 indenne e manlevato da ogni richiesta di pagamento e da ogni eventuale azione giudiziaria promossa nei suoi confronti in forza della predetta sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona e, in ogni caso, a rifondere integralmente ogni eventuale esborso effettuato in esecuzione della pronuncia stessa;
che, con la medesima lettera raccomandata del 31.07.2018, la Sig.ra in Controparte_1 CP_3 era stata invitata a denunciare immediatamente il sinistro alla assicurazione presso la quale l'Avv. aveva stipulato polizza per responsabilità civile professionale (anche con garanzia CP_3 decennale cosiddetta “postuma” in favore degli eredi), con richiesta di fornire tutti gli estremi di tale polizza assicurativa, nonché il nominativo del relativo Liquidatore al fine di consentire la definizione stragiudiziale della vertenza;
che i tentativi di pervenire, soprattutto sulla base della esistente valida ed operativa polizza assicurativa a copertura “postuma” della responsabilità civile professionale dell'Avv. ad una composizione stragiudiziale della vertenza, non sortivano alcun effetto;
CP_3 che, in data 02.05.2019, era pervenuta e-mail del legale della con la Controparte_4 quale si ribadiva il diritto dell'assicurazione di ottenere dall'altra convenuta, obbligata solidale
[...]
, il rimborso dell'importo di euro 62.920,3 e cioè della metà di quanto Controparte_7 pagato dalla in forza della sentenza;
che, all'esito di impegnativa Controparte_4 trattativa protrattasi sino al mese di luglio 2020, si era pervenuti ad accordo transattivo con l'assicurazione sulla base del quale la Sig.ra aveva corrisposto alla Parte_1 [...] il complessivo importo di euro 25.000,00= (a mezzo due rate di euro 12.500,00= Controparte_4 ciascuna, la prima entro giorni 15 dalla firma dell'accordo medesimo e la seconda entro il 31.10.2020)
a completa tacitazione di ogni richiesta di pagamento nei di lei confronti da parte della
[...]
che, in considerazione delle suddette circostanze, la Sig.ra sempre al Controparte_4 Pt_1 fine di evitare un contenzioso giudiziario, si era vista costretta ad inviare lettera raccomandata del
24.02.2021 con cui aveva invitato la Sig.ra a sottoscrivere convenzione di negoziazione CP_1 assistita per risolvere in via amichevole la controversia, invito cui la Sig.ra aveva aderito CP_1 solo formalmente, non essendo stato possibile addivenire ad accordo conciliativo alcuno;
che del pari infruttuoso era stato il procedimento di mediazione attivato dall'attrice al fine di prevenire il contenzioso. Promosso il giudizio, parte attrice allegava l'inadempimento e la responsabilità civile professionale dell'Avv. per mancata denuncia del sinistro e mancata chiamata in CP_3 causa della compagnia di assicurazione nella causa n. 2631/2012 R.G. CP_4 Controparte_5 avanti al Tribunale di Verona. Rilevava l'attrice: che la gravità di tale inadempimento derivavano anche dalla circostanza che, in due precedenti contenziosi che avevano coinvolto la casa di cura per responsabilità professionale di medici operanti presso la stessa, l'Avv. aveva CP_3 tempestivamente e ritualmente provveduto a chiamare in causa, a garanzia e manleva della casa di cura medesima, le incombente a cui incomprensibilmente, non aveva Controparte_5 provveduto nel contezioso promosso dal sig. che tale omissione costituiva dunque grave Pt_7 inadempimento, con conseguente responsabilità professionale ex artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. in quanto aveva escluso la ragionevole probabilità della manleva in favore della casa di cura da parte della propria compagnia di assicurazione rispetto a qualsiasi richiesta ed esborso: richieste cui si era poi trovata personalmente esposta l'attrice a seguito della soccombenza nel contenzioso sopramenzionato della e stante la intervenuta Controparte_7 cancellazione/estinzione della società in data 22.1.2016; che incomprensibile era la scelta strategica alla base della omessa chiamata in causa dell'assicurazione, scelta che sarebbe stata attribuita ad una precisa determinazione dell'avv. dall'erede sig.ra che la scelta si era CP_3 Controparte_1 rivelata ancora più grave ed inescusabile alla luce del dovere di informazione a carico dell'avvocato il quale, sempre in forza dell'obbligo della specifica e professionale diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2°, e 2236 cod. civ., ha l'obbligo di informare il proprio assistito di tutte le questioni in fatto ed in diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi: obbligo che, nel caso di specie, non era stato assolto e rispettato da parte dell'Avv. il quale non aveva in alcune modo informato la Sig.ra CP_3 Parte_1
legale rappresentante della casa di cura, dei motivi che lo avevano indotto ad omettere la
[...] chiamata in causa della compagnia di assicurazione;
che sussisteva altresì grave inadempimento - con conseguente responsabilità civile professionale dell'Avv. sempre in forza del CP_3 combinato disposto degli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ.,- per non essere stata, da parte sua, dichiarata in giudizio, per la relativa interruzione dello stesso, la circostanza della intervenuta cessazione ed estinzione ex art. 2495 cod. civ. della casa di cura Villa Lieta s.p.a. ; Controparte_7 che, nel caso di specie, sussisteva inadempimento e responsabilità civile professionale dell'Avv. anche per il fatto di avere egli impedito, con il proprio comportamento omissivo, CP_3
l'attivazione della garanzia assicurativa della “tutela legale” prevista dalla polizza n. C/39027306 delle in favore della casa di cura Villa Lieta s.p.a.; che, stante la gravità CP_4 Controparte_5 dell'inadempimento, doveva essere dichiarata la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto d'opera professionale intercorso con la casa di cura;
che, quanto Controparte_7 alla liquidazione del danno, a causa della responsabilità professionale dell'Avv. , la CP_3
Sig.ra era stata costretta, per evitare di subire azioni giudiziarie anche di carattere Parte_1 esecutivo, a corrispondere alla la somma di euro 25.000,00 e aveva Controparte_4 sostenuto altresì la spesa di euro 4.828,95= per compensi e spese legali per la definizione stragiudiziale della vertenza. Parte attrice concludeva nel merito nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto delle domande della Sig.ra Controparte_1
formulando, in via preliminare, richiesta di chiamata in causa della Pt_1 Controparte_13
, in via riconvenzionale, domanda di pagamento di compensi e spese dell'Avv.
[...] CP_3 per l'attività svolta nel giudizio n. 2631/2012 R.G.. Rilevava parte convenuta: che l'impostazione difensiva suggerita dalla Casa di cura nella lite intrapresa dal signor contraddiceva in toto la Pt_7 prospettiva di una anche solo ipotetica responsabilità della , con la conseguente necessità di CP_15 escludere che vi potesse essere un coinvolgimento della quale garante;
che la , infatti, CP_5 CP_15 aveva rilevato che l'intervento chirurgico era stato effettuato presso altra e diversa struttura e cioè presso i locali di titolarità della Studi Verona S.r.l., struttura vicina e confinante, ma in tutto e per tutto autonoma;
che la Studi Verona, rispetto alla , era infatti ubicata nel medesimo fabbricato, CP_15
l'entrata era però posta ad un indirizzo diverso (Via Carlo Ederle e non Via Anzani, come per la Casa di cura); che le due strutture erano fisicamente separate e tra le stesse vi era una comunicazione solo per il tramite di accessi interni, utilizzati per ragioni esclusivamente di servizio dal personale autorizzato e con transito vietato al pubblico;
che, se l'intervento sulla persona del sig. fosse Pt_7 stato realizzato, “fisicamente”, presso la Casa di cura, ciò sarebbe avvenuto in forza di unilaterale ed inopinata decisione del dott. unico soggetto che avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile Pt_6 del sinistro;
che, soprattutto, la Casa di cura aveva rilevato che la propria attività era cessata a partire dalla fine del mese di maggio 2009 e che, a partire da quella stessa data, vi era stata anche la rinuncia da parte della struttura a tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie;
che, pertanto, sarebbe stato impossibile che l'intervento, risalente alla fine del luglio 2009, fosse stato materialmente eseguito presso i locali della Casa di cura;
che, a fronte di tale lineare strategia difensiva, era evidente la ragione del mancato coinvolgimento delle dal momento che l'Assicurazione mai avrebbe CP_5 potuto essere chiamata a manlevare la per un sinistro prodottosi presso una struttura non CP_15 riferibile alla parte assicurata;
che la linea difensiva impostata per la Casa di cura era stata in tutto e per tutto concepita e dettata dalla signora imprenditrice esperta e conscia, come dimostravano Pt_1 gli amplissimi appunti di direttive che la stessa indirizzò all'Avv. e da cui emergeva la CP_3 evidente e piena consapevolezza, in capo alla signora di quella che era la complessiva Pt_1 situazione processuale e la compiuta ed informata accettazione e condivisione nel merito della strategia difensiva da adottare;
che, pertanto, se la non era stata chiamata in causa, ciò era CP_5 avvenuto in pieno accordo con la signora che aveva consapevolmente avallato quella scelta;
Pt_1 che, in precedente ed altra vertenza avviata nei confronti della , l'Avv. non aveva CP_15 CP_3 mancato di coinvolgere l'Assicurazione e, pertanto, se nel contenzioso con il signor tale Pt_7 coinvolgimento non vi era stato, ciò era accaduto per deliberata ed informata scelta della signora che ciò risultava pure da precisa corrispondenza a suo tempo inoltrata dall'Avv. Pt_1 CP_3 all'attrice; che il danno da questa lamentato non derivava dal mancato coinvolgimento dell'Assicurazione, ma esclusivamente dalla mancata impugnazione della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verona a definizione della causa instaurata nei confronti della , CP_15 sentenza per la quale vi erano ragionevoli motivi per pervenire ad una sua riforma;
che la mancata impugnazione della decisione comportava, sul piano del nesso causale, l'elisione di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'Avv. che la polizza da invocare nei confronti della CP_3 era non più operativa in quanto la Casa di cura aveva integralmente cessato la sua attività a CP_5 fine maggio 2009 e vi era stata anche, in data 31 maggio 2009, la rinuncia alle autorizzazioni sanitarie;
che il trattamento era stato dunque eseguito in data successiva alla chiusura della e CP_15 successivamente, soprattutto, alla rinuncia alle indispensabili autorizzazioni sanitarie;
che la CP_5
infatti, mai avrebbe risposto per un'attività illegittimamente prestata presso la in quanto
[...] CP_15 in violazione delle regole amministrative ed in contrasto con le condizioni della polizza;
che la richiesta di manleva, a fronte dell'inoperatività della polizza, sarebbe stata rigettata, con condanna della Casa di cura al rimborso, in favore della Compagnia, delle spese della relativa lite;
che tali erano le ragioni della scelta, in effetti condivisa tra l'Avv. e l'attrice, di non instare per la chiamata CP_3 dell'Assicuratore; che, per provare il diritto al risarcimento, parte attrice non poteva limitarsi a versare, agli atti di causa, la polizza di assicurazione, ma doveva anche dimostrare che quella polizza era appieno valida ed operativa;
che infondato era l' assunto di parte attrice secondo cui cui l'Avv. era stato incaricato di denunciare il sinistro;
che non era credibile la circostanza che il CP_3 legale rappresentante, di una Società che esercita attività di impresa nel settore sanitario (che nella specie aveva seguito la fase stragiudiziale in assenza di difensori e in piena autonomia) non sapesse dell'onere di denunciare all'Assicuratore il sinistro eventualmente contestato;
che l'onere di denunciare il sinistro alla Assicurazione incombeva sulla signora quale legale rappresentante Pt_1 della Casa di cura, imprenditore assai esperto;
che nulla avrebbe impedito alla signora una Pt_1 volta pronunciata la sentenza di primo grado ed una volta conosciuta la liquidazione del risarcimento dovuto al signor di avviare una lite nei confronti della per conseguire l'indennizzo, Pt_7 CP_5 nel 2018, quando il Tribunale aveva pronunciato la sentenza;
che comunque era onere dell'attrice dimostrare il rifiuto dell'Assicuratore e le ragioni da questo opposte e, in particolare, che l'Istituto avesse escluso un indennizzo per ipotetica mancanza della denuncia e non già per la citata non operatività della polizza;
che era onere dell'attrice, altresì, quello di dimostrare l'esborso da lei effettuato e, ancor prima, la legittimità dello stesso;
che l'art. 2495 c.c. è norma che si applicava a prescindere dalla mancata dichiarazione, in causa, dell'evento interruttivo derivante dall'estinzione e la cancellazione della Casa di cura Villa Lieta S.p.a.; che la norma di cui all'art. 2495, co. III, c.c. sancisce che “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somma da questi riscossa in base al bilancio finale di liquidazione”, con la conseguenza che la signora arebbe stata obbligata nei confronti della nei Pt_1 CP_16 soli limiti di quanto effettivamente percepito all'esito della liquidazione del patrimonio della Casa di cura: pertanto, se il bilancio di liquidazione nulla alla stessa aveva assegnato, il pagamento alla sarebbe stato indebitamente versato, potendo la signora invocare il limite CP_16 Pt_1 alla sua responsabilità quale socio di società di capitali;
che, dunque, era onere della signora Pt_1 quello di dimostrare non solo di aver pagato la somma per cui è causa, ma, anche e soprattutto, di essere stata tenuta, sulla base della descritta regola, ad onorare personalmente il debito sociale oggetto del regresso;
che, risultando la signora titolare, alla data della cancellazione, del 75% del Pt_1 patrimonio conferito nell'Ente, la sua responsabilità, anche ove il bilancio di liquidazione avesse previsto una distribuzione a suo favore, avrebbe dovuto allora essere limitata in proporzione alla sua partecipazione all'Ente; che la sentenza pronunciata in favore del signor aveva condannato Pt_7 le parti convenute in via tra di loro solidale;
che se l'art. 1298, co. II, c.c. stabilisce che le porzioni di debito incombenti a carico di più coobbligati solidali si presumono uguali, tale regola vale con solo riferimento al rapporto esterno, tra i due o più debitori ed il creditore, non nei rapporti interni dove la quota è invece definita dalle rispettive responsabilità; che, nella specie, l'unico addebito mosso a carico della Casa di cura era relativo all'igiene dei locali ove l'intervento sarebbe stato curato;
che ogni responsabilità quanto alla scelta della tipologia di intervento, quanto ai locali ove effettuare l'intervento e quanto alla stessa valutazione di loro adeguatezza nell'ottica di eseguire l'operazione stessa era da ascriversi al dott.. gli addebiti a carico della Casa di cura risultando davvero Pt_6 marginali se non inesistenti;
che ciò avrebbe dovuto indurre ad una ferma resistenza rispetto alle pretese della nel momento in cui la stessa aveva agito in via di regresso nei confronti CP_16 della signora che, per tale profilo, poteva ravvisarsi, in capo all'attrice, un concorso rilevante Pt_1 ai sensi dell'art. 1227, co, II, c.c., dal momento che una più decisa opposizione della signora Pt_1 avrebbe permesso di ulteriormente ridurre l'esborso sostenuto;
che di questo concorso di colpa si doveva tener conto nel denegato caso di accoglimento delle avversarie pretese;
che infondata era la domanda di risoluzione del contratto di assistenza e difesa in quanto non si era registrato alcun inadempimento da parte del professionista;
che non essendo la polizza de qua operativa, nessuna garanzia, quanto alla “tutela legale”, avrebbe potuto essere pretesa;
che, circa la quantificazione del danno lamentato dalla signora indicato nel pagamento delle parcelle predisposte dall'Avv. Pt_1
Zaghi per l'assistenza e consulenza nella lite insorta con la nessuna indicazione o CP_17 migliore illustrazione vi era quanto ai presupposti della liquidazione proposta dal legale di controparte, il compenso risultando conteggiato in maniera del tutto unilaterale ed eccessivo. Parte convenuta svolgeva quindi domanda riconvenzionale avente ad oggetto il compenso maturato dall'Avv. per l'assistenza e difesa della Casa di cura nella causa r.g. 2631/12, non avendo CP_3 la signora emunerato l'Avv. per l'opera prestata e rispondendo l'attrice ex art. 2495 Pt_1 CP_3
c.c. quale socia della mandante Casa di cura: compenso che veniva determinato nell'ammontare pari ad euro 27.409,56, oltre all'i.v.a., se dovuta, alle successive occorrende ed oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturate dalla data di estinzione del mandato (avvenuta con il decesso del professionista) e sino al saldo integrale. Parte convenuta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Con decreto del 16.10.2024, il Giudice, visto l'art. 171 bis c.p.c. e rilevata la regolarità del contraddittorio, autorizzava la richiesta di chiamata in causa della compagnia di assicurazioni della convenuta fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il 17.04.2025. Si costituiva quindi la terza chiamata associandosi ai rilievi mossi dalla convenuta sull'azione Controparte_13 promossa dalla sig.ra e concludendo nei termini in epigrafe indicati. Con ordinanza in data Pt_1
21.5.2025, il giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale formulate dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza al 18.9.2025 per la rimessione della causa in decisione.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, alla detta udienza del
18.9.2025 di cui era disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depistate dalle parti.
La domanda è fondata e perciò meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Oggetto del contendere è la dedotta responsabilità professionale di un professionista. Trattandosi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'attore deve provare l'esistenza del contratto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dare prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. L'attore deve altresì fornire prova di aver subito un danno risarcibile. Occorre rilevare che, al fine di accertare la responsabilità professionale dell'avvocato, si deve, in ordine logico, procedere, in primo luogo, ad accertare la configurabilità della colpa del professionista con la presenza dei connotati di gravità richiesti dagli artt. 1176 e 2236 c.c., poi, l'esistenza del richiesto nesso di derivazione causale fra colpa professionale e danno lamentato dal cliente. In generale, il corretto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal professionista va valutato non sulla scorta del raggiungimento del risultato voluto o richiesto dal cliente, bensì sulla base dei parametri oggettivi di cui all'art. 1176 co. 2 cc e ss., nonché in ragione dei generali principi di correttezza, diligenza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni. In particolare, nell'attività d'opera intellettuale svolta da un legale, la diligenza si ravvisa nel promuovere domande e difese in maniera coerente e concorde con i principi processuali e sostanziali di diritto, applicati correttamente, senza quindi arrecare un danno alla parte. Sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cfr. Cass. n. 12354 del 2009). In applicazione di tali principi, grava sull'attore l'onere di allegare l'inesatto adempimento della controparte e di aver patito un danno causalmente riconducibile alla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, ossia dalla sua difettosa prestazione professionale;
in particolare, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, come detto, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Di recente, la Suprema Corte ha statuito che: “ nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente, al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”. (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19520 del 19.7.2019).
Per quanto riguarda il nesso causale, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25112 del 24.10.2017).
Nel caso in esame, il conferimento dell'incarico all'Avv. emerge dai documenti versati in CP_3 atti e comunque non è contestato da parte convenuta. Non contestata è la circostanza che il legale abbia assistito, rappresentato e difeso la struttura sanitaria in diversi precedenti contenziosi in cui la stessa era stata coinvolta.
Parte convenuta sostiene che la linea difensiva impostata per la casa di cura era stata concepita e dettata dalla signora imprenditrice esperta e conscia, e che la scelta processuale di non Pt_1 coinvolgere l'assicurazione è stata frutto di una precisa strategia convenuta con il professionista. A sostegno parte convenuta allega appunti redatti di pugno dalla sig.ra Pt_1
L'assunto di parte convenuta non convince ed è indimostrato.
A fronte del rapporto continuativo a titolo oneroso intercorso tra la clinica ed il professionista cui era stata affidata la gestione del contenzioso in materia di responsabilità medico-sanitaria, appare inverosimile sostenere che fosse la cliente e non il professionista a dettare la condotta processuale da seguire nei giudizi affidati al legale e, men che mai, di valutare l'opportunità di evocare in giudizio la compagnia di assicurazioni. Parte convenuta non dà plausibili ragioni della dedotta scelta difensiva di non chiamare in garanzia l'Assicurazione che sarebbe stata dettata dall'attrice: la causa è stata promossa dal paziente per ottenere un risarcimento del danno per la somma di € 882.640,44; il danno arrecato è stato accertato dal CTU all'esito di ATP n. 5194/2010 R.G.. I profili di responsabilità dedotti dalle parti erano molteplici e necessitavano di approfondimenti. A fronte della complessità del contenzioso, dell'incertezza dei suoi esiti e dell'entità della pretesa risarcitoria del paziente, il legale, ricevuta dal cliente la notifica della citazione introduttiva del giudizio, non necessitava all'atto della predisposizione della memoria di costituzione, di alcuna istruzione per chiamare in garanzia la compagnia di assicurazioni, essendo a ciò sufficiente la procura alle liti conferitagli: ciò in base al principio secondo cui al difensore è attribuito il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia impropria (Cass., S.U. n.
4909 del 14/3/2016; Cass., 3, n. 20898 del 22/8/2018); peraltro, anche a voler ritenere che non fosse onere del legale denunciare all'assicurazione la pendenza della lite, il professionista era comunque tenuto a fornire la prova di aver comunicato e informato la casa di cura circa la necessità di chiamare in giudizio la compagnia sulla base del dovere di diligenza quale configurato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni (ex multis, Cass., 2, n. 16023 del 14/11/2002; Cass., 2, n. 14597 del 30/7/2004;
Cass., 3, n. 8494 del 6/5/2020); spetta al professionista, se vi è contestazione sui limiti dell'incarico conferito, l'onere di dimostrare i termini dell'accordo raggiunto con il cliente e l'attività consultiva svolta in favore dello stesso, onere al quale il legale, nel caso di specie, non ha correttamente adempiuto ( cfr. Cass, ordinanza n. 26470 del 13.9.2023).
Negli appunti redatti dall'attrice e prodotti dalla convenuta, non vi è accenno a istruzioni conferite al legale circa la chiamata in causa dell'assicurazione. Neppure risultano informazioni fornite dal professionista circa l'opportunità o meno di estendere il contraddittorio per far eventualmente valere la garanzia.
Come detto, la condotta omissiva del legale deve essere valutata alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza l'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici:
“La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass., 2, n. 6967 del 27/3/2006; Cass.,
3, n. 25234 del 14/12/2010).
Procedendo, dunque, ad effettuare il giudizio controfattuale, occorre verificare se – ipotizzandosi come effettivamente tenuta la condotta doverosa omessa – parte convenuta, in base al noto criterio del più probabile che non, avrebbe potuto ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo. In particolare, gli elementi a supporto di tale giudizio probabilistico devono essere forniti dall'attore con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Nel caso di specie, è in atti la sentenza n.990/2018 che ha definito il giudizio n. 2631/2012 R.G., accertando la responsabilità dei convenuti e condannando in solido il sanitario e la struttura, laddove il sanitario è stato manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, dallo stesso chiamata in causa.
E' stata dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria e ciò è stato motivato, facendo richiamo a noti principi, nei seguenti termini: “in base alla stretta interdipendenza tra prestazione sanitaria e contratto spedaliero (ciò che infatti rileva è che il professionista sia in qualche modo inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito della scelta effettuata più a monte della struttura sanitaria: Cass Civ. 8826/2007), assumendo la clinica il rischio dell'attività del medico che autorizza ad operare nella sua struttura, traendone un utile (Cass. Civ., 26 giugno 2012, n 216; Cass. Civ., 28 agosto 2009 n. 18805)”.
Va evidenziato che la casa di cura aveva sottoscritto con polizze n. Controparte_5
39027306 e n. 39901898 che garantivano la struttura anche per l'attività del personale medico operante nella struttura sanitaria, compreso quello esterno (“La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente iscritti nei libri contabili obbligatori nonché a quella dei medici non dipendenti per l'attività prestata presso il Contraente per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti” - doc. n. 27 di parte attrice). Risulta dai documenti prodotti che le due polizze avevano scadenza al 31.12.2009 ed erano quindi operative al momento dell'intervento eseguito dal dott. il 31.7.2009. Se ne desume che, una volta accertata la responsabilità del medico Pt_6 manlevato dalla propria assicurazione, anche poteva essere condannata e tenere CP_18 indenne la struttura per la responsabilità ad essa ascritta.
Sostiene la convenuta che la se chiamata in causa, non avrebbe coperto il sinistro CP_19 poiché la Casa di cura era priva di autorizzazioni sanitarie al momento di esecuzione dell'intervento.
Va sottolineato al riguardo che l'assicurazione del sanitario, nel giudizio n. 2631/2012 R.G, ha sollevato la questione della mancanza delle necessarie autorizzazioni per l'espletamento dell'attività da parre della struttura, ma che, nella sentenza n. 990/2018, tale rilievo non è stato considerato decisivo al fine di escludere la garanzia. In tal modo si è espresso il Tribunale: “Orbene, anche a voler ritenere che lo svolgimento dell'operazione in luoghi non consoni, perché facenti capo a una struttura che stava “smantellando” le proprie attività e che dunque non era più dotata delle necessarie autorizzazioni, possa aver integrato la violazione di norme regolamentari regolanti
l'attività sanitaria, manca agli atti tanto la prova dell'intenzionalità della violazione da parte del medico (non essendo stato dimostrato che il sapesse che non vi erano più autorizzazioni), Pt_6 tanto la prova della diretta o esclusiva riconducibilità dei danni riportati dal con la Pt_7 violazione intenzionale del medico (utilizzo di locali facenti capo a una struttura priva di autorizzazione), essendo il danno causalmente riconducibile anche ad altri elementi, quali la non elettività dell'intervento rispetto al paziente, nonché alla tardività dei controlli post operatori eseguiti nei confronti del che non integrano i presupposti della clausola invocata dalla Pt_7 compagnia assicurativa per escludere la copertura. Per tale ragione la compagnia assicurativa dovrà tenere indenne il medico convenuto di quanto lo stesso è condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti del paziente”. Il giudice, peraltro, ha escluso che il dott. avesse operato all'interno di un rapporto con la società Studi Verona s.r.l., risultando che la Pt_6 circostanza, ripetutamente affermata dalla casa di cura Villa Lieta s.p.a., non trovasse “alcun valido appiglio probatorio”.
Se ne trae la conclusione che, anche se chiamata in causa dalla struttura, secondo la Controparte_5 regola del 'più probabile che non', sarebbe stata condannata a tenere indenne la casa di cura dai danni che sono stati accertati e che, in altri termini, la omessa chiamata in causa della assicurazione si è risolta in una perdita di chance per la convenuta di quel giudizio. Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, con la già richiamata sentenza n. 25112/17 del 24/10/2017, ha stabilito che, per il risarcimento del danno, non c'è bisogno di una prova certa del pregiudizio arrecato al cliente dall'espletamento, o dal mancato espletamento dell'attività professionale, potendo venire in rilievo il criterio del “più probabile che non” (cfr. anche Cass. Ord. 20.11.2020, n. 26516).
E' stato provato documentalmente che a fronte della richiesta dell'attrice, ha escluso Controparte_5 di poter corrispondere alcun indennizzo in ragione della mancata chiamata in causa dell'assicurazione. Sempre a mezzo documenti, è stato dimostrato il pagamento della somma di euro
25.000,00 (doc. n. 16, doc. n. 17 e doc. n. 18 del fascicolo di parte attrice) in forza di transazione conclusa con in data 20.7.2020, nonché la spesa di euro 4.828,95 per Controparte_4 compensi e spese legali per la definizione transattiva della controversia con cui l'attrice ha ottenuto una consistente riduzione della domanda dell'assicurazione per il credito da questa vantato in via di regresso, pari ad € 62.920,37.
Sostiene la convenuta che il consolidarsi del danno è dipeso alla mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a carico della casa di cura. Al riguardo, va detto che la scelta di proporre appello da parte della sig.ra già era condizionata dalla impossibilità di coinvolgere Pt_1
l'assicurazione non chiamata in causa nel giudizio n. 2631/2012 R.G e quindi non messa nelle condizioni di prendere parte al relativo contraddittorio. Del resto, il danno che lamenta l'attrice non deriva direttamente dagli esiti del detto giudizio, ma va ricondotto alla preclusa possibilità di avvalersi della garanzia sulla base delle polizze stipulate dalla Villa Lieta s.p.a.. Pertanto, la scelta di non appellare da parte della sig.ra rispondeva alla necessità di evitare di accollarsi i costi, i tempi Pt_1
e l'alea di un giudizio di secondo grado nell'assenza di assicurazione, tenendo conto del fatto che la sentenza non era stata appellata né dal dott. né dalla Parte_6 Controparte_4
e data la consistente riduzione della pretesa risarcitoria originariamente avanzata dal Sig. (da Pt_7 euro 882.640,44 ad euro 125.840,75).
Rileva ancora la convenuta che, considerato il disposto di cui all'art. 2495, comma 3 c.c., l'attrice sarebbe stata obbligata nei confronti della nei soli limiti di quanto effettivamente CP_16 percepito all'esito della liquidazione del patrimonio della Casa di cura, potendo invocare il limite alla sua responsabilità quale socio di società di capitali e anche rifiutare il pagamento richiestole in via di regresso: dunque, secondo l'assunto di parte convenuta, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare di essere stata tenuta, sulla base della descritta regola, ad onorare il debito sociale oggetto del regresso. Al riguardo va detto che, con la memoria n. 1 ) ex art. 171-ter c.p.c., parte attrice ha allegato la circostanza che, in sede di bilancio finale di liquidazione al 23.12.2015, era stato ripartito in favore della Sig.ra l'importo di euro 32.318,00 ( a fronte dell'importo di euro 62.920,37 Parte_1 richiesto in via di regresso), somma superiore a quella di € 25.000,00 che l'attrice ha versato all'
a seguito della transazione conclusa in data 20.7.2020. A fronte di quanto Controparte_20 precisato dall'attrice sul punto, parte convenuta non ha sollevato specifiche contestazioni, sicché, anche per questo profilo, la domanda di risarcimento del danno della sig.ra appare fondata. Pt_1
La responsabilità del professionista si riflette sugli esiti della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta che, pertanto, non può trovare accoglimento. Come già più volte affermato dalla Suprema
Corte, “l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma
2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” (Cass. ordinanza
8.2.2023 n. 3830).
Venendo alla domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, si osserva che la terza chiamata non ha sostanzialmente contestato l'operatività della polizza, eccependo solo il limite della stessa, peraltro relativamente alla franchigia. La
[...]
pertanto, va condannata a manlevare e garantire la convenuta a Controparte_13 qualsivoglia esborso conseguente alla presente sentenza entro i limiti di polizza.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione viene effettuata in applicazione del Dm 55/14 come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00: compenso tabellare € 6.713,00.
In accoglimento della domanda di manleva, la compagnia assicuratrice terza chiamata sarà tenuta al pagamento delle somme di cui sopra. Nel rapporto processuale tra l'assicurato e la terza chiamata, invece, le spese legali vanno dichiarate interamente compensate, stante la sostanziale assenza di contestazione circa l'operatività della polizza assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: accertata la responsabilità professionale dell'avv. per i profili indicati in CP_3 motivazione, condanna la convenuta Sig.ra in qualità di erede dell'Avv. Controparte_1 al pagamento nei confronti dell'attrice Sig.ra della somma di CP_3 Parte_1
€ 29.828,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi dall'esborso al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite del presente procedimento, spese che liquida complessivamente in € 6.713,00 per onorario, oltre spese generali,
I.V.A., C.P.A. come per legge;
dichiara tenuta e per l'effetto condanna a manlevare e garantire la Controparte_2 convenuta da qualsivoglia esborso conseguente alla presente sentenza entro i limiti del massimale di polizza e tenuto conto della franchigia ivi prevista;
compensa interamente le spese di lite tra e la convenuta. Controparte_2
Verona, 17.10.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3372/2024 promossa da
(c.f. ) con gli Avv.ti Stefano Zaghi e Filippo Parte_1 C.F._1
Borelli contro
(c.f. ) con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
LA SO e DR TI
e con la chiamata in causa di
(c.f. con l'Avv. Giovanni Bassi Controparte_2 P.IVA_1
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda, anche in via riconvenzionale, disattesa e respinta - Nel merito: accertarsi e dichiararsi, per i fatti di cui è causa, l'inadempimento e la responsabilità civile professionale dell'Avv. CP_3
e pertanto dichiararsi, a causa di tale inadempimento e responsabilità civile professionale,
[...] la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto d'opera professionale tra lui e la casa di cura Villa
Lieta s.p.a. in Liquidazione inerente alla causa n. 2631/2012 R.G. avanti al Tribunale di Verona;
conseguentemente condannarsi la Sig.ra erede unica ed universale dell'Avv. Controparte_1
al risarcimento integrale dei danni subiti dalla Sig.ra danni CP_3 Parte_1 che si quantificano in euro 29.828,95= oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date dei due versamenti effettuati dalla stessa in favore della (e precisamente dal Controparte_4
23.07.2020 quanto al primo versamento di euro 12.500,00= e dal 30.10.2020 quanto al secondo versamento di euro 12.500,00=) e comunque nella diversa somma, anche maggiore, che emergerà dalle risultanze di causa;
- Sempre nel merito: respingersi integralmente, in quanto infondate in fatto ed in diritto le eccezioni e domande tutte, anche proposte in via riconvenzionale, della Sig.ra e della nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
- In via istruttoria: si richiamano integralmente le rituali memorie ex art. 171 ter c.p.c.
[...] depositate dallo scrivente patrocinio e, conseguentemente, si precisano le conclusioni anche in via istruttoria con la richiesta di ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e qui di seguito integralmente trascritte: 1. “Vero che la casa di cura Villa Lieta era coperta dalla polizza assicurativa Parte_2 Controparte_5
(ora n. C/39027306 integrata con polizza n. 39901898, polizze che mi
[...] Controparte_6 vengono rammostrate (doc. n. 27 di parte attrice), anche per la responsabilità civile dei medici non dipendenti per l'attività prestata presso la casa di cura e per i danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni?”; 2. “Vero che alla polizza assicurativa n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 era abbinata anche assicurazione per tutela legale (per spese legali e peritali - come da ultime due pagine doc. n. 27 di parte attrice che mi vengono rammostrate) in favore della casa di cura con rimborso in favore della stessa di ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado avanti qualsiasi sede ed Autorità, nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dell' da parte di pretese di terzi in conseguenza di un fatto involontario inerente all'attività Parte_3 dichiarata in polizza e che abbia originato richieste di risarcimento da parte di terzi e di dipendenti
e per le vertenze indicate nelle condizioni generali e particolari di polizza?”; 3. “Vero che la polizza
n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 era valida ed operativa sino al 31.12.2009 e prevedeva successiva copertura assicurativa con ultrattività decennale dopo la chiusura della casa di cura?”; 4. “Vero che la polizza n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 era soggetta,
a fine della annualità di operatività ed a fronte dei consuntivi di fatturato forniti dall'assicurato, a regolazione del premio?”; 5. “Vero che per la polizza n. C/39027306 di cui al precedente capitolo sub 1 per il periodo di operatività 31.12.2008 – 31.12.2009 la regolazione del premio è avvenuta come da comunicazione 22.03.2010 della Villa Lieta s.p.a. e comunicazione 13.05.2010 della che mi vengono rammostrate (doc. n. 34 e doc. n. 35 di parte attrice)?”; CP_4 Controparte_5
6. “Vero che quando la aveva provveduto ad una riforma complessiva Controparte_5 delle proprie polizze assicurative la Sig.ra era riuscita a fare mantenere per la Parte_1 polizza di cui al precedente capitolo sub 1 le condizioni originarie ed addirittura per ulteriori cinque anni, condizioni originarie che prevedevano tipo di polizza “loss occurrence” e copertura ultradecennale dopo la chiusura?”; 7. “Vero che la tutela legale assicurativa di cui al precedente capitolo sub 2 prevedeva, all'Art. 3, la possibilità di indicare alla compagnia di assicurazione il nominativo di un legale residente nel luogo dell'ufficio giudiziario competente a conoscere della controversia?”; 8. “Vero che l'Avv. era l'unico legale fiduciario della casa di CP_3 cura Villa Lieta s.p.a. incaricato di gestire l'attività stragiudiziale e giudiziale che riguardava la casa di cura medesima?”; 9. “Vero che l'Avv. è sempre stato a conoscenza della CP_3 copertura assicurativa della casa di cura Villa Lieta s.p.a. e di cui ai precedenti capitoli sub 1 e sub
2?”; 10. “Vero che l'Avv. veniva sempre immediatamente informato dalla Sig.ra CP_3
anche in considerazione del legame di amicizia tra di loro instauratosi nel corso Parte_1 degli anni, di tutte le questioni e le vertenze di carattere legale inerenti la casa di Cura Villa Lieta
s.p.a.?” 11. “Vero che tutte le comunicazioni legali e le notifiche di atti giudiziari effettuate alla casa di cura Villa Lieta s.p.a. venivano fatte recapitare immediatamente all'Avv. CP_3 presso il di lui Studio in Verona, Via Adua n. 3?”; 12. “Vero che le comunicazioni legali e le notifiche di atti giudiziari relative alla casa di cura Villa Lieta s.p.a. effettuate direttamente alla Sig.ra dopo la chiusura della casa di cura Villa Lieta s.p.a. venivano fatte recapitare Parte_1 immediatamente all'Avv. presso il di lui Studio in Verona, Via Adua n. 3?”; 13. CP_3
“Vero che nella causa civile n. 11610/2011 R.G. avanti al Tribunale di Verona, promossa dalla Sig.ra
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 14.12.2011 nei confronti del Prof. Parte_4
e nei confronti della casa di cura Villa Lieta s.p.a. l'Avv. si costituiva Parte_5 CP_3 in giudizio il 01.02.2012 per la casa di cura Villa Lieta s.p.a. con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa della ”; 14. “Vero che nella causa civile n. Controparte_5
11610/2011 R.G. avanti al Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 13 l'Avv. CP_3 provvedeva alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione
[...] [...] che, costituitasi in giudizio, consentiva, con il versamento dell'importo di euro Controparte_5
55.000,00=, di definire in via transattiva il giudizio che veniva dichiarato estinto all'udienza del
18.04.2013?”; 15. “Vero che con sentenza n. 990/2018 del 21-23.04.2018 emessa nella causa civile
n. 2631/2012 R.G. il Tribunale di Verona condannava il Dott. e la casa di cura Parte_6 [...]
, in via tra loro solidale, al pagamento dei danni subiti dal Sig. Controparte_7 Pt_7 ome da voci ed importi quantificati e liquidati di cui alla sentenza che mi viene rammostrata
[...]
(doc. n. 01 di parte attrice)?” 16. “Vero che in forza della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di
Verona di cui al precedente capitolo il Dott. veniva dichiarato tenuto manlevato Parte_6 dalla (subentrata in corso di causa alla Controparte_4 Controparte_8 per variazione di denominazione), compagnia di assicurazione per la di lui responsabilità civile professionale e dallo stesso chiamata in causa?”; 17. “Vero che l'Avv. , deceduto CP_3 in data 20.04.2018, era assicurato con polizza assicurativa n. TNV-00116-16-h della
[...]
(ora ), Agenzia Dual Italia s.p.a., per responsabilità civile CP_2 Controparte_2 professionale con copertura decennale postuma?”; 18. “vero che subito dopo la morte dell'Avv. la di lui nipote, Avv. , provvedeva alla attivazione della polizza CP_3 Controparte_9 assicurativa per responsabilità civile professionale dell'Avv. di cui al precedente CP_3 capitolo sub 17?”; 19. “Vero che a seguito della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15 la compagnia di assicurazione del Dott. Controparte_4 Pt_6 ed in manleva dello stesso, effettuava in favore dell'attore Sig. il pagamento
[...] Parte_7 dell'importo complessivo di euro 125.840,75= dovuto dal Dott. medesimo e dalla Parte_6 casa di cura in via tra loro solidale?”; 20. “Vero che, sempre a Controparte_7 seguito della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15,
l'Avv. , nipote dell'Avv. si rivolgeva nel mese di giugno 2018 al Controparte_9 CP_3
Sig. invitandolo ad attivarsi presso la (già CP_10 Controparte_6 [...]
affinchè la Sig.ra ottenesse indennizzo a ristoro di quanto la casa Controparte_5 Parte_1 di cura Villa Lieta s.p.a. era stata condannata a pagare nella causa civile medesima?”; 21. “Vero che, sempre a seguito della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15, nel mese di giugno 2018 il Sig. su invito della Sig.ra CP_10 Parte_1 si rivolgeva al Notaio fratello della Sig.ra (moglie
[...] Persona_1 Controparte_1 dell'Avv. ), per verificare la possibilità di definire l'esborso divenuto a carico della CP_3
Sig.ra quale ex socia della casa di cura Villa Lieta s.p.a., facendo intervenire la Parte_1 compagnia di assicurazione con polizza a copertura della responsabilità professionale dell'Avv.
”; 22. “Vero che il Notaio invitava il Sig. a
CP_3 Persona_1 CP_10 rivolgersi direttamente a sua sorella Sig.ra in ”; 23. “Vero che nel Controparte_1 CP_3 mese di giugno 2018 si teneva incontro presso lo Studio dell'Avv. tra la Sig.ra
CP_3 in la Sig.ra ed il Sig. per Controparte_1 CP_3 Parte_1 CP_10 verificare la possibilità di definire l'esborso di cui alla sentenza del precedente capitolo sub 15 divenuto a carico della Sig.ra facendo intervenire la compagnia di assicurazione Parte_1 con polizza a copertura della responsabilità professionale dell'avv. ?”; 24. “Vero
CP_3 che all'esito dell'incontro di cui al precedente capitolo sub 23 la Sig.ra in Controparte_1 [...] rifiutava di far intervenire la compagnia di assicurazione, con polizza a copertura decennale
CP_3 postuma, del defunto marito?”; 25. “Vero che, sempre a seguito della sentenza n. 990/2018 del
Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15, nel mese di luglio 2018 l'Avv. CP_11 di Padova, legale della si rivolgeva all'Avv. , nipote dell'Avv. Controparte_4 Controparte_9
, per ottenere in via di regresso la quota parte, pari all'importo di euro 62.920,37=, CP_3 pagata dalla per la casa di cura Villa Lieta s.p.a.?”; 26. “Vero che, sempre a seguito Controparte_4 della sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona di cui al precedente capitolo sub 15, la Sig.ra si è immediatamente attivata, tramite il Sig. presso la Parte_1 CP_10 compagnia di assicurazione (già per ottenere Controparte_6 Controparte_5 copertura assicurativa e comunque indennizzo per evitare che gli effetti negativi della sentenza medesima ricadessero su di lei personalmente?”; 27. “Vero che i contatti del Sig. CP_10 con la compagnia di assicurazione di cui al precedente capitolo sub 26 si sono Controparte_6 protratti dal mese di dicembre 2019 sino al mese di luglio 2020?” 28. “Vero che la compagnia di assicurazione (già ha respinto ogni richiesta da Controparte_6 Controparte_5 parte della Sig.ra di copertura assicurativa e di indennizzo, anche a titolo di Parte_1 correntezza, per la mancata chiamata in causa da parte dell'Avv. della compagnia CP_3 di assicurazione medesima nella causa civile n. 2631/2012 R.G. avanti il Tribunale di Verona?”; 29.
“Vero che in data 09.07.2020 il Sig. inviava alla Sig.ra la CP_10 Parte_1 comunicazione e-mail che mi viene rammostrata (doc. n. 36 di parte attrice)?”; 30. “Vero che dal mese di settembre 2018 al mese di maggio 2019 l'Avv. , legale della si CP_11 Controparte_4 attivava presso l'Avv. Stefano Zaghi, legale intervenuto per la Sig.ra per Parte_1 ottenere in via di regresso da quest'ultima la quota parte, pari all'importo di euro 62.920,37=, pagata dalla per conto della casa di cura Villa Lieta s.p.a.?”; 31. “Vero che l'Avv. Controparte_4
inviava all'Avv. Stefano Zaghi la comunicazione e-mail 02.05.2019 ore 17.52 che mi CP_11 viene rammostrata (doc. n. 15 parte attrice) preannunciando azioni legali nei confronti della Sig.ra personalmente?”; 32. “Vero che, a seguito delle trattative intercorse e Parte_1 protrattesi a causa della epidemia da Sars-Covid 2019, in data 20.07.2020 si formalizzava accordo transattivo in forza del quale la Sig.ra corrispondeva alla Parte_1 [...]
a mezzo due rate di pari importo di euro 12.500,00=, l'importo complessivo di Controparte_4 euro 25.000,00= come da doc. n. 16, doc. n. 17, doc. n. 18, doc. n. 38 e doc. n. 39 di parte attrice che mi vengono rammostrati?”; 33. “Vero che in sede di bilancio finale di liquidazione al 23.12.2015 della Villa Lieta s.p.a. in liquidazione è stato ripartito in favore della socia Sig.ra Parte_1
l'importo di euro 32.318,00= come da documentazione che mi viene rammostrata (doc. n. 30, doc.
n. 31, doc. n. 32 e doc. n. 33 di parte attrice)?”. - Si indicano a testi: - sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 il Sig. di Verona, Viale della CP_10
Repubblica n. 30; - sui capitoli 15, 16, 19, 25, 30, 31 e 32 l'Avv. con Studio in Padova, CP_11
Largo Europa n. 12; - sui capitoli 13 e 14 l'Avv. Paolo Simeoni con Studio in Verona, Via Scalzi n.
20; - sul capitolo 33 il Rag. con Studio in Verona, Largo Caldera n. 11; - sui Testimone_1 capitoli 8, 10 e 11 la Sig.ra di Verona, Via Villa Cozza n. 6; - sul capitolo 12 il Sig. Testimone_2
di Pescantina (VR), Via dei Peschi n. 36. - In ogni caso: condannarsi parte convenuta Testimone_3 alla integrale rifusione in favore della Sig.ra di compensi e spese sia del Parte_1 procedimento di mediazione N.R.M. 315/2023 avanti all' di Mediazione Controparte_12
Forense sia della presente causa, oltre al rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 e ss.mm., C.P.A. ed I.V.A., spese di registrazione di sentenza ed ulteriori di metodo occorrende. Per parte convenuta: : – Integralmente rigettarsi nel merito, e per le ragioni tutte illustrate, la domanda ex adverso articolata dalla signora – In denegato caso di accoglimento anche solo Pt_1 parziale delle pretese dell'attrice, signora ridursi per quanto di ragione, e per le motivazioni Pt_1 di cui alle difese formulate dalla Prof.ssa l'ammontare del danno da liquidarsi. – Sempre CP_1 in caso di denegato accertamento di una qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo all'Avv.
[...] ed oggi a carico della Prof.ssa ed in denegato caso in cui questa sia chiamata a CP_3 CP_1 risarcire l'attrice, condannarsi la (c.f. e part. i.v.a. ) in Controparte_13 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore a garantire e tenere indenne la qui deducente Prof.ssa con riferimento ai pagamenti che la stessa dovesse essere chiamata a corrispondere per CP_1
i fatti oggetto di causa. – In via riconvenzionale, ed in ogni caso, condannare l'attrice, signora al pagamento della complessiva somma di euro 27.409,56 oltre agli accessori Parte_1 dovuti per legge, oltre agli interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla data della diffida e messa in mora e sino alla data del saldo, o comunque condannare la stessa alla maggiore o minor somma che, per i titula così come dedotti in causa, risulterà per Legge e di Giustizia e ciò anche, laddove sia disposta la risoluzione del contratto relativo all'assistenza e difesa prestata dall'Avv. CP_3 con condanna a titolo di indebito o di arricchimento senza causa. – In via istruttoria, si ribadisce, per le ragioni di cui alle memorie integrative dimesse, l'opposizione alle prove orali tutte così come chieste nell'interesse dell'attrice. – Con vittoria delle spese e dei compensi del presente processo.
Per parte terza chiamata in causa: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti ed allegati in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso, così giudicare: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda formulata dalla Signora nei confronti dell'erede Parte_1 dell'Assicurato Prof. per tutti i motivi indicati in narrativa e Controparte_1 conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei confronti della stessa con conseguente assorbimento della domanda di manleva e indennizzo avanzata dall'erede dell'Assicurato nei confronti di . IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_2 di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla signora nei Parte_1 confronti dell'erede dell'Assicurato Prof. e di accoglimento della domanda di Controparte_1 manleva svolta da quest'ultima nei confronti di limitare l'eventuale Controparte_2 condanna della Compagnia alla manleva e/o indennizzo dell'erede dell'Assicurato di quanto questo sarà tenuto a pagare, tenuto anche conto della condotta posta in essere da parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.; fermo in ogni caso il massimale di polizza pari ad € 1.000.000,00
e dedotta la franchigia di € 1.000,00. IN VIA ISTRUTTORIA Si prende atto del provvedimento del
Giudice di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte attrice e si richiamano, in ogni caso, le argomentazioni svolte con le memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 c.p.c. da parte di
[...]
N OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori Controparte_2 di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.4.2024, la sig.ra conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1
innanzi al Tribunale esponendo: che, con sentenza n. 990/2018 del 21- Controparte_1
23.04.2018, il Tribunale di Verona aveva condannato il dott. e la casa di cura Parte_6 [...]
, in via tra loro solidale, al pagamento dei danni subiti dall'attore Sig. Controparte_7
che la sentenza aveva dichiarato il dott. tenuto indenne di quanto Parte_7 Parte_6 fosse tenuto a pagare in esecuzione della sentenza medesima dalla propria assicurazione chiamata in causa che tale causa civile, per responsabilità medico-sanitaria, era Controparte_4 stata instaurata dal Sig. con atto di citazione notificato il 06.03.2012 con il quale, a Parte_7 seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 5194/2010 R.G., il sig. aveva convenuto in Pt_7 giudizio il dott. e la casa di cura chiedendo il risarcimento, in solido tra loro, dei danni patiti Pt_6 in conseguenza di intervento oculistico di cross linking effettuato il 31.07.2009 dal dott. sul Pt_6 sig. resso la struttura sanitaria suddetta;
che il dott. costituitosi in giudizio, Pt_7 Parte_6 aveva respinto ogni addebito ed era stato autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione per la responsabilità civile professionale (poi Controparte_8 Controparte_4 per variazione di denominazione) per essere manlevato e tenuto indenne dalla stessa;
che anche la casa di cura si era costituita in giudizio respingendo ogni Controparte_7 responsabilità ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sui presupposti che la stessa stava dismettendo operatività nel periodo dell'intervento oculistico, che il Dott. si era Pt_6 introdotto illegittimamente presso la struttura sanitaria, effettuando l'intervento presso ambulatorio di Studi Verona s.r.l., estraneo rispetto alla casa di cura, e che, in ogni caso, la responsabilità dell'intervento era imputabile esclusivamente a fatto e colpa del medesimo dott. che la Pt_6 chiamata in causa si era costituita in giudizio facendo proprie le difese Controparte_8 svolte nel merito dal proprio assicurato, dott. ed eccependo l'inoperatività della garanzia Pt_6 assicurativa e, in ogni caso, l'operatività del limite massimale previsto nella polizza;
che, all'esito dell'istruttoria svolta, con la menzionata sentenza n. 990/2018 del 23.04.2018, la
[...]
era stata condannata a pagare, in via solidale con il dott. Controparte_14 Parte_6 ed in favore dell'attore, sig. rilevanti importi, a titolo di risarcimento danni, oltre Parte_7 che alla rifusione di compensi e spese di lite;
che la casa di cura Villa Lieta s.p.a. (posta in liquidazione volontaria in data 11.10.2010), nel suddetto giudizio n. 2631/2012 R.G., era stata rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di Verona e, pendente il processo, la casa CP_3 di cura medesima Villa Lieta s.p.a. era cessata e stata cancellata il 22.01.2016; che, in data
20.04.2018, tre giorni prima della pubblicazione della sentenza, era intervenuto il decesso dell'Avv.
che la sentenza non era stata appellata da nessuna delle parti e, quindi, era passata CP_3 in giudicato;
che, a seguito di tale sentenza, (assicurazione del Dott. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. di Padova subentrato all'Avv. Maurizio Marini Pt_6 CP_11 di Verona) aveva pagato in favore del Sig. la complessiva somma di euro 125.840,75, Parte_7 dovuta dai coobbligati in solido dott. e;
che Pt_6 Controparte_14 si era attivata, in via di regresso, per il rimborso della quota parte di Controparte_4 metà del sopramenzionato importo complessivamente versato e quindi della rilevante somma di euro
62.920,37=, nei confronti della Sig.ra personalmente quale ex legale Parte_1 rappresentante, come Liquidatore ed ex socia della cessata/estinta casa di cura Controparte_7
; che, con lettera raccomandata del 31.07.2018, la Sig.ra quale ex
[...] Parte_1 legale rappresentante e liquidatore ed ex socia della casa di cura ed Controparte_7
a tutela della propria posizione personale, si si era vista costretta a contestare nei confronti della Sig.ra moglie ed erede unica dell'Avv. l'inadempimento e la Controparte_1 CP_3 responsabilità professionale di quest'ultimo per l'inaccettabile esito negativo del giudizio n.
2631/2012 R.G., la cui sentenza n. 990/2018 aveva esteso i propri effetti negativi, per effetto del disposto dell'art. 2495 c.c., nei confronti della Sig.ra personalmente a seguito Parte_1 della intervenuta cancellazione/estinzione della , circostanza non Controparte_7 dichiarata in corso di causa dal difensore della stessa Avv. che, con lettera raccomandata, CP_3 era stato contestato che l'Avv. non aveva provveduto alla tempestiva chiamata in causa nel CP_3 giudizio n. 2631/2012 R.G. della assicurazione che aveva sempre Controparte_5 fornito copertura assicurativa in favore della casa di cura Villa Lieta s.p.a. per ogni tipo di responsabilità e danni e, quindi, anche per danni arrecati a pazienti ed a terzi dal proprio personale e dai medici, compresi i non dipendenti, operanti all'interno della casa di cura medesima;
che, con la stessa lettera raccomandata, la Sig.ra aveva quindi intimato alla Sig.ra Parte_1 [...] in quale moglie ed erede unica dell'Avv. di tenere il Liquidatore CP_1 CP_3 CP_3 indenne e manlevato da ogni richiesta di pagamento e da ogni eventuale azione giudiziaria promossa nei suoi confronti in forza della predetta sentenza n. 990/2018 del Tribunale di Verona e, in ogni caso, a rifondere integralmente ogni eventuale esborso effettuato in esecuzione della pronuncia stessa;
che, con la medesima lettera raccomandata del 31.07.2018, la Sig.ra in Controparte_1 CP_3 era stata invitata a denunciare immediatamente il sinistro alla assicurazione presso la quale l'Avv. aveva stipulato polizza per responsabilità civile professionale (anche con garanzia CP_3 decennale cosiddetta “postuma” in favore degli eredi), con richiesta di fornire tutti gli estremi di tale polizza assicurativa, nonché il nominativo del relativo Liquidatore al fine di consentire la definizione stragiudiziale della vertenza;
che i tentativi di pervenire, soprattutto sulla base della esistente valida ed operativa polizza assicurativa a copertura “postuma” della responsabilità civile professionale dell'Avv. ad una composizione stragiudiziale della vertenza, non sortivano alcun effetto;
CP_3 che, in data 02.05.2019, era pervenuta e-mail del legale della con la Controparte_4 quale si ribadiva il diritto dell'assicurazione di ottenere dall'altra convenuta, obbligata solidale
[...]
, il rimborso dell'importo di euro 62.920,3 e cioè della metà di quanto Controparte_7 pagato dalla in forza della sentenza;
che, all'esito di impegnativa Controparte_4 trattativa protrattasi sino al mese di luglio 2020, si era pervenuti ad accordo transattivo con l'assicurazione sulla base del quale la Sig.ra aveva corrisposto alla Parte_1 [...] il complessivo importo di euro 25.000,00= (a mezzo due rate di euro 12.500,00= Controparte_4 ciascuna, la prima entro giorni 15 dalla firma dell'accordo medesimo e la seconda entro il 31.10.2020)
a completa tacitazione di ogni richiesta di pagamento nei di lei confronti da parte della
[...]
che, in considerazione delle suddette circostanze, la Sig.ra sempre al Controparte_4 Pt_1 fine di evitare un contenzioso giudiziario, si era vista costretta ad inviare lettera raccomandata del
24.02.2021 con cui aveva invitato la Sig.ra a sottoscrivere convenzione di negoziazione CP_1 assistita per risolvere in via amichevole la controversia, invito cui la Sig.ra aveva aderito CP_1 solo formalmente, non essendo stato possibile addivenire ad accordo conciliativo alcuno;
che del pari infruttuoso era stato il procedimento di mediazione attivato dall'attrice al fine di prevenire il contenzioso. Promosso il giudizio, parte attrice allegava l'inadempimento e la responsabilità civile professionale dell'Avv. per mancata denuncia del sinistro e mancata chiamata in CP_3 causa della compagnia di assicurazione nella causa n. 2631/2012 R.G. CP_4 Controparte_5 avanti al Tribunale di Verona. Rilevava l'attrice: che la gravità di tale inadempimento derivavano anche dalla circostanza che, in due precedenti contenziosi che avevano coinvolto la casa di cura per responsabilità professionale di medici operanti presso la stessa, l'Avv. aveva CP_3 tempestivamente e ritualmente provveduto a chiamare in causa, a garanzia e manleva della casa di cura medesima, le incombente a cui incomprensibilmente, non aveva Controparte_5 provveduto nel contezioso promosso dal sig. che tale omissione costituiva dunque grave Pt_7 inadempimento, con conseguente responsabilità professionale ex artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. in quanto aveva escluso la ragionevole probabilità della manleva in favore della casa di cura da parte della propria compagnia di assicurazione rispetto a qualsiasi richiesta ed esborso: richieste cui si era poi trovata personalmente esposta l'attrice a seguito della soccombenza nel contenzioso sopramenzionato della e stante la intervenuta Controparte_7 cancellazione/estinzione della società in data 22.1.2016; che incomprensibile era la scelta strategica alla base della omessa chiamata in causa dell'assicurazione, scelta che sarebbe stata attribuita ad una precisa determinazione dell'avv. dall'erede sig.ra che la scelta si era CP_3 Controparte_1 rivelata ancora più grave ed inescusabile alla luce del dovere di informazione a carico dell'avvocato il quale, sempre in forza dell'obbligo della specifica e professionale diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2°, e 2236 cod. civ., ha l'obbligo di informare il proprio assistito di tutte le questioni in fatto ed in diritto ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi: obbligo che, nel caso di specie, non era stato assolto e rispettato da parte dell'Avv. il quale non aveva in alcune modo informato la Sig.ra CP_3 Parte_1
legale rappresentante della casa di cura, dei motivi che lo avevano indotto ad omettere la
[...] chiamata in causa della compagnia di assicurazione;
che sussisteva altresì grave inadempimento - con conseguente responsabilità civile professionale dell'Avv. sempre in forza del CP_3 combinato disposto degli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ.,- per non essere stata, da parte sua, dichiarata in giudizio, per la relativa interruzione dello stesso, la circostanza della intervenuta cessazione ed estinzione ex art. 2495 cod. civ. della casa di cura Villa Lieta s.p.a. ; Controparte_7 che, nel caso di specie, sussisteva inadempimento e responsabilità civile professionale dell'Avv. anche per il fatto di avere egli impedito, con il proprio comportamento omissivo, CP_3
l'attivazione della garanzia assicurativa della “tutela legale” prevista dalla polizza n. C/39027306 delle in favore della casa di cura Villa Lieta s.p.a.; che, stante la gravità CP_4 Controparte_5 dell'inadempimento, doveva essere dichiarata la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto d'opera professionale intercorso con la casa di cura;
che, quanto Controparte_7 alla liquidazione del danno, a causa della responsabilità professionale dell'Avv. , la CP_3
Sig.ra era stata costretta, per evitare di subire azioni giudiziarie anche di carattere Parte_1 esecutivo, a corrispondere alla la somma di euro 25.000,00 e aveva Controparte_4 sostenuto altresì la spesa di euro 4.828,95= per compensi e spese legali per la definizione stragiudiziale della vertenza. Parte attrice concludeva nel merito nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto delle domande della Sig.ra Controparte_1
formulando, in via preliminare, richiesta di chiamata in causa della Pt_1 Controparte_13
, in via riconvenzionale, domanda di pagamento di compensi e spese dell'Avv.
[...] CP_3 per l'attività svolta nel giudizio n. 2631/2012 R.G.. Rilevava parte convenuta: che l'impostazione difensiva suggerita dalla Casa di cura nella lite intrapresa dal signor contraddiceva in toto la Pt_7 prospettiva di una anche solo ipotetica responsabilità della , con la conseguente necessità di CP_15 escludere che vi potesse essere un coinvolgimento della quale garante;
che la , infatti, CP_5 CP_15 aveva rilevato che l'intervento chirurgico era stato effettuato presso altra e diversa struttura e cioè presso i locali di titolarità della Studi Verona S.r.l., struttura vicina e confinante, ma in tutto e per tutto autonoma;
che la Studi Verona, rispetto alla , era infatti ubicata nel medesimo fabbricato, CP_15
l'entrata era però posta ad un indirizzo diverso (Via Carlo Ederle e non Via Anzani, come per la Casa di cura); che le due strutture erano fisicamente separate e tra le stesse vi era una comunicazione solo per il tramite di accessi interni, utilizzati per ragioni esclusivamente di servizio dal personale autorizzato e con transito vietato al pubblico;
che, se l'intervento sulla persona del sig. fosse Pt_7 stato realizzato, “fisicamente”, presso la Casa di cura, ciò sarebbe avvenuto in forza di unilaterale ed inopinata decisione del dott. unico soggetto che avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile Pt_6 del sinistro;
che, soprattutto, la Casa di cura aveva rilevato che la propria attività era cessata a partire dalla fine del mese di maggio 2009 e che, a partire da quella stessa data, vi era stata anche la rinuncia da parte della struttura a tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie;
che, pertanto, sarebbe stato impossibile che l'intervento, risalente alla fine del luglio 2009, fosse stato materialmente eseguito presso i locali della Casa di cura;
che, a fronte di tale lineare strategia difensiva, era evidente la ragione del mancato coinvolgimento delle dal momento che l'Assicurazione mai avrebbe CP_5 potuto essere chiamata a manlevare la per un sinistro prodottosi presso una struttura non CP_15 riferibile alla parte assicurata;
che la linea difensiva impostata per la Casa di cura era stata in tutto e per tutto concepita e dettata dalla signora imprenditrice esperta e conscia, come dimostravano Pt_1 gli amplissimi appunti di direttive che la stessa indirizzò all'Avv. e da cui emergeva la CP_3 evidente e piena consapevolezza, in capo alla signora di quella che era la complessiva Pt_1 situazione processuale e la compiuta ed informata accettazione e condivisione nel merito della strategia difensiva da adottare;
che, pertanto, se la non era stata chiamata in causa, ciò era CP_5 avvenuto in pieno accordo con la signora che aveva consapevolmente avallato quella scelta;
Pt_1 che, in precedente ed altra vertenza avviata nei confronti della , l'Avv. non aveva CP_15 CP_3 mancato di coinvolgere l'Assicurazione e, pertanto, se nel contenzioso con il signor tale Pt_7 coinvolgimento non vi era stato, ciò era accaduto per deliberata ed informata scelta della signora che ciò risultava pure da precisa corrispondenza a suo tempo inoltrata dall'Avv. Pt_1 CP_3 all'attrice; che il danno da questa lamentato non derivava dal mancato coinvolgimento dell'Assicurazione, ma esclusivamente dalla mancata impugnazione della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verona a definizione della causa instaurata nei confronti della , CP_15 sentenza per la quale vi erano ragionevoli motivi per pervenire ad una sua riforma;
che la mancata impugnazione della decisione comportava, sul piano del nesso causale, l'elisione di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell'Avv. che la polizza da invocare nei confronti della CP_3 era non più operativa in quanto la Casa di cura aveva integralmente cessato la sua attività a CP_5 fine maggio 2009 e vi era stata anche, in data 31 maggio 2009, la rinuncia alle autorizzazioni sanitarie;
che il trattamento era stato dunque eseguito in data successiva alla chiusura della e CP_15 successivamente, soprattutto, alla rinuncia alle indispensabili autorizzazioni sanitarie;
che la CP_5
infatti, mai avrebbe risposto per un'attività illegittimamente prestata presso la in quanto
[...] CP_15 in violazione delle regole amministrative ed in contrasto con le condizioni della polizza;
che la richiesta di manleva, a fronte dell'inoperatività della polizza, sarebbe stata rigettata, con condanna della Casa di cura al rimborso, in favore della Compagnia, delle spese della relativa lite;
che tali erano le ragioni della scelta, in effetti condivisa tra l'Avv. e l'attrice, di non instare per la chiamata CP_3 dell'Assicuratore; che, per provare il diritto al risarcimento, parte attrice non poteva limitarsi a versare, agli atti di causa, la polizza di assicurazione, ma doveva anche dimostrare che quella polizza era appieno valida ed operativa;
che infondato era l' assunto di parte attrice secondo cui cui l'Avv. era stato incaricato di denunciare il sinistro;
che non era credibile la circostanza che il CP_3 legale rappresentante, di una Società che esercita attività di impresa nel settore sanitario (che nella specie aveva seguito la fase stragiudiziale in assenza di difensori e in piena autonomia) non sapesse dell'onere di denunciare all'Assicuratore il sinistro eventualmente contestato;
che l'onere di denunciare il sinistro alla Assicurazione incombeva sulla signora quale legale rappresentante Pt_1 della Casa di cura, imprenditore assai esperto;
che nulla avrebbe impedito alla signora una Pt_1 volta pronunciata la sentenza di primo grado ed una volta conosciuta la liquidazione del risarcimento dovuto al signor di avviare una lite nei confronti della per conseguire l'indennizzo, Pt_7 CP_5 nel 2018, quando il Tribunale aveva pronunciato la sentenza;
che comunque era onere dell'attrice dimostrare il rifiuto dell'Assicuratore e le ragioni da questo opposte e, in particolare, che l'Istituto avesse escluso un indennizzo per ipotetica mancanza della denuncia e non già per la citata non operatività della polizza;
che era onere dell'attrice, altresì, quello di dimostrare l'esborso da lei effettuato e, ancor prima, la legittimità dello stesso;
che l'art. 2495 c.c. è norma che si applicava a prescindere dalla mancata dichiarazione, in causa, dell'evento interruttivo derivante dall'estinzione e la cancellazione della Casa di cura Villa Lieta S.p.a.; che la norma di cui all'art. 2495, co. III, c.c. sancisce che “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza della somma da questi riscossa in base al bilancio finale di liquidazione”, con la conseguenza che la signora arebbe stata obbligata nei confronti della nei Pt_1 CP_16 soli limiti di quanto effettivamente percepito all'esito della liquidazione del patrimonio della Casa di cura: pertanto, se il bilancio di liquidazione nulla alla stessa aveva assegnato, il pagamento alla sarebbe stato indebitamente versato, potendo la signora invocare il limite CP_16 Pt_1 alla sua responsabilità quale socio di società di capitali;
che, dunque, era onere della signora Pt_1 quello di dimostrare non solo di aver pagato la somma per cui è causa, ma, anche e soprattutto, di essere stata tenuta, sulla base della descritta regola, ad onorare personalmente il debito sociale oggetto del regresso;
che, risultando la signora titolare, alla data della cancellazione, del 75% del Pt_1 patrimonio conferito nell'Ente, la sua responsabilità, anche ove il bilancio di liquidazione avesse previsto una distribuzione a suo favore, avrebbe dovuto allora essere limitata in proporzione alla sua partecipazione all'Ente; che la sentenza pronunciata in favore del signor aveva condannato Pt_7 le parti convenute in via tra di loro solidale;
che se l'art. 1298, co. II, c.c. stabilisce che le porzioni di debito incombenti a carico di più coobbligati solidali si presumono uguali, tale regola vale con solo riferimento al rapporto esterno, tra i due o più debitori ed il creditore, non nei rapporti interni dove la quota è invece definita dalle rispettive responsabilità; che, nella specie, l'unico addebito mosso a carico della Casa di cura era relativo all'igiene dei locali ove l'intervento sarebbe stato curato;
che ogni responsabilità quanto alla scelta della tipologia di intervento, quanto ai locali ove effettuare l'intervento e quanto alla stessa valutazione di loro adeguatezza nell'ottica di eseguire l'operazione stessa era da ascriversi al dott.. gli addebiti a carico della Casa di cura risultando davvero Pt_6 marginali se non inesistenti;
che ciò avrebbe dovuto indurre ad una ferma resistenza rispetto alle pretese della nel momento in cui la stessa aveva agito in via di regresso nei confronti CP_16 della signora che, per tale profilo, poteva ravvisarsi, in capo all'attrice, un concorso rilevante Pt_1 ai sensi dell'art. 1227, co, II, c.c., dal momento che una più decisa opposizione della signora Pt_1 avrebbe permesso di ulteriormente ridurre l'esborso sostenuto;
che di questo concorso di colpa si doveva tener conto nel denegato caso di accoglimento delle avversarie pretese;
che infondata era la domanda di risoluzione del contratto di assistenza e difesa in quanto non si era registrato alcun inadempimento da parte del professionista;
che non essendo la polizza de qua operativa, nessuna garanzia, quanto alla “tutela legale”, avrebbe potuto essere pretesa;
che, circa la quantificazione del danno lamentato dalla signora indicato nel pagamento delle parcelle predisposte dall'Avv. Pt_1
Zaghi per l'assistenza e consulenza nella lite insorta con la nessuna indicazione o CP_17 migliore illustrazione vi era quanto ai presupposti della liquidazione proposta dal legale di controparte, il compenso risultando conteggiato in maniera del tutto unilaterale ed eccessivo. Parte convenuta svolgeva quindi domanda riconvenzionale avente ad oggetto il compenso maturato dall'Avv. per l'assistenza e difesa della Casa di cura nella causa r.g. 2631/12, non avendo CP_3 la signora emunerato l'Avv. per l'opera prestata e rispondendo l'attrice ex art. 2495 Pt_1 CP_3
c.c. quale socia della mandante Casa di cura: compenso che veniva determinato nell'ammontare pari ad euro 27.409,56, oltre all'i.v.a., se dovuta, alle successive occorrende ed oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturate dalla data di estinzione del mandato (avvenuta con il decesso del professionista) e sino al saldo integrale. Parte convenuta concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Con decreto del 16.10.2024, il Giudice, visto l'art. 171 bis c.p.c. e rilevata la regolarità del contraddittorio, autorizzava la richiesta di chiamata in causa della compagnia di assicurazioni della convenuta fissando nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il 17.04.2025. Si costituiva quindi la terza chiamata associandosi ai rilievi mossi dalla convenuta sull'azione Controparte_13 promossa dalla sig.ra e concludendo nei termini in epigrafe indicati. Con ordinanza in data Pt_1
21.5.2025, il giudice istruttore rigettava le istanze di prova orale formulate dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza al 18.9.2025 per la rimessione della causa in decisione.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, alla detta udienza del
18.9.2025 di cui era disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle note scritte depistate dalle parti.
La domanda è fondata e perciò meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Oggetto del contendere è la dedotta responsabilità professionale di un professionista. Trattandosi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., l'attore deve provare l'esistenza del contratto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dare prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. L'attore deve altresì fornire prova di aver subito un danno risarcibile. Occorre rilevare che, al fine di accertare la responsabilità professionale dell'avvocato, si deve, in ordine logico, procedere, in primo luogo, ad accertare la configurabilità della colpa del professionista con la presenza dei connotati di gravità richiesti dagli artt. 1176 e 2236 c.c., poi, l'esistenza del richiesto nesso di derivazione causale fra colpa professionale e danno lamentato dal cliente. In generale, il corretto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal professionista va valutato non sulla scorta del raggiungimento del risultato voluto o richiesto dal cliente, bensì sulla base dei parametri oggettivi di cui all'art. 1176 co. 2 cc e ss., nonché in ragione dei generali principi di correttezza, diligenza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni. In particolare, nell'attività d'opera intellettuale svolta da un legale, la diligenza si ravvisa nel promuovere domande e difese in maniera coerente e concorde con i principi processuali e sostanziali di diritto, applicati correttamente, senza quindi arrecare un danno alla parte. Sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che: “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (Cfr. Cass. n. 12354 del 2009). In applicazione di tali principi, grava sull'attore l'onere di allegare l'inesatto adempimento della controparte e di aver patito un danno causalmente riconducibile alla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, ossia dalla sua difettosa prestazione professionale;
in particolare, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, come detto, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Di recente, la Suprema Corte ha statuito che: “ nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente, al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”. (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19520 del 19.7.2019).
Per quanto riguarda il nesso causale, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 25112 del 24.10.2017).
Nel caso in esame, il conferimento dell'incarico all'Avv. emerge dai documenti versati in CP_3 atti e comunque non è contestato da parte convenuta. Non contestata è la circostanza che il legale abbia assistito, rappresentato e difeso la struttura sanitaria in diversi precedenti contenziosi in cui la stessa era stata coinvolta.
Parte convenuta sostiene che la linea difensiva impostata per la casa di cura era stata concepita e dettata dalla signora imprenditrice esperta e conscia, e che la scelta processuale di non Pt_1 coinvolgere l'assicurazione è stata frutto di una precisa strategia convenuta con il professionista. A sostegno parte convenuta allega appunti redatti di pugno dalla sig.ra Pt_1
L'assunto di parte convenuta non convince ed è indimostrato.
A fronte del rapporto continuativo a titolo oneroso intercorso tra la clinica ed il professionista cui era stata affidata la gestione del contenzioso in materia di responsabilità medico-sanitaria, appare inverosimile sostenere che fosse la cliente e non il professionista a dettare la condotta processuale da seguire nei giudizi affidati al legale e, men che mai, di valutare l'opportunità di evocare in giudizio la compagnia di assicurazioni. Parte convenuta non dà plausibili ragioni della dedotta scelta difensiva di non chiamare in garanzia l'Assicurazione che sarebbe stata dettata dall'attrice: la causa è stata promossa dal paziente per ottenere un risarcimento del danno per la somma di € 882.640,44; il danno arrecato è stato accertato dal CTU all'esito di ATP n. 5194/2010 R.G.. I profili di responsabilità dedotti dalle parti erano molteplici e necessitavano di approfondimenti. A fronte della complessità del contenzioso, dell'incertezza dei suoi esiti e dell'entità della pretesa risarcitoria del paziente, il legale, ricevuta dal cliente la notifica della citazione introduttiva del giudizio, non necessitava all'atto della predisposizione della memoria di costituzione, di alcuna istruzione per chiamare in garanzia la compagnia di assicurazioni, essendo a ciò sufficiente la procura alle liti conferitagli: ciò in base al principio secondo cui al difensore è attribuito il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia impropria (Cass., S.U. n.
4909 del 14/3/2016; Cass., 3, n. 20898 del 22/8/2018); peraltro, anche a voler ritenere che non fosse onere del legale denunciare all'assicurazione la pendenza della lite, il professionista era comunque tenuto a fornire la prova di aver comunicato e informato la casa di cura circa la necessità di chiamare in giudizio la compagnia sulla base del dovere di diligenza quale configurato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni (ex multis, Cass., 2, n. 16023 del 14/11/2002; Cass., 2, n. 14597 del 30/7/2004;
Cass., 3, n. 8494 del 6/5/2020); spetta al professionista, se vi è contestazione sui limiti dell'incarico conferito, l'onere di dimostrare i termini dell'accordo raggiunto con il cliente e l'attività consultiva svolta in favore dello stesso, onere al quale il legale, nel caso di specie, non ha correttamente adempiuto ( cfr. Cass, ordinanza n. 26470 del 13.9.2023).
Negli appunti redatti dall'attrice e prodotti dalla convenuta, non vi è accenno a istruzioni conferite al legale circa la chiamata in causa dell'assicurazione. Neppure risultano informazioni fornite dal professionista circa l'opportunità o meno di estendere il contraddittorio per far eventualmente valere la garanzia.
Come detto, la condotta omissiva del legale deve essere valutata alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza l'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici:
“La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (nella specie, del giudizio di appello), il danno derivante da eventuali sue omissioni (nella specie, redazione e notifica di un atto d'appello privo dell'indispensabile indicazione della data di udienza di comparizione) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass., 2, n. 6967 del 27/3/2006; Cass.,
3, n. 25234 del 14/12/2010).
Procedendo, dunque, ad effettuare il giudizio controfattuale, occorre verificare se – ipotizzandosi come effettivamente tenuta la condotta doverosa omessa – parte convenuta, in base al noto criterio del più probabile che non, avrebbe potuto ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo. In particolare, gli elementi a supporto di tale giudizio probabilistico devono essere forniti dall'attore con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Nel caso di specie, è in atti la sentenza n.990/2018 che ha definito il giudizio n. 2631/2012 R.G., accertando la responsabilità dei convenuti e condannando in solido il sanitario e la struttura, laddove il sanitario è stato manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, dallo stesso chiamata in causa.
E' stata dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria e ciò è stato motivato, facendo richiamo a noti principi, nei seguenti termini: “in base alla stretta interdipendenza tra prestazione sanitaria e contratto spedaliero (ciò che infatti rileva è che il professionista sia in qualche modo inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito della scelta effettuata più a monte della struttura sanitaria: Cass Civ. 8826/2007), assumendo la clinica il rischio dell'attività del medico che autorizza ad operare nella sua struttura, traendone un utile (Cass. Civ., 26 giugno 2012, n 216; Cass. Civ., 28 agosto 2009 n. 18805)”.
Va evidenziato che la casa di cura aveva sottoscritto con polizze n. Controparte_5
39027306 e n. 39901898 che garantivano la struttura anche per l'attività del personale medico operante nella struttura sanitaria, compreso quello esterno (“La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente iscritti nei libri contabili obbligatori nonché a quella dei medici non dipendenti per l'attività prestata presso il Contraente per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti” - doc. n. 27 di parte attrice). Risulta dai documenti prodotti che le due polizze avevano scadenza al 31.12.2009 ed erano quindi operative al momento dell'intervento eseguito dal dott. il 31.7.2009. Se ne desume che, una volta accertata la responsabilità del medico Pt_6 manlevato dalla propria assicurazione, anche poteva essere condannata e tenere CP_18 indenne la struttura per la responsabilità ad essa ascritta.
Sostiene la convenuta che la se chiamata in causa, non avrebbe coperto il sinistro CP_19 poiché la Casa di cura era priva di autorizzazioni sanitarie al momento di esecuzione dell'intervento.
Va sottolineato al riguardo che l'assicurazione del sanitario, nel giudizio n. 2631/2012 R.G, ha sollevato la questione della mancanza delle necessarie autorizzazioni per l'espletamento dell'attività da parre della struttura, ma che, nella sentenza n. 990/2018, tale rilievo non è stato considerato decisivo al fine di escludere la garanzia. In tal modo si è espresso il Tribunale: “Orbene, anche a voler ritenere che lo svolgimento dell'operazione in luoghi non consoni, perché facenti capo a una struttura che stava “smantellando” le proprie attività e che dunque non era più dotata delle necessarie autorizzazioni, possa aver integrato la violazione di norme regolamentari regolanti
l'attività sanitaria, manca agli atti tanto la prova dell'intenzionalità della violazione da parte del medico (non essendo stato dimostrato che il sapesse che non vi erano più autorizzazioni), Pt_6 tanto la prova della diretta o esclusiva riconducibilità dei danni riportati dal con la Pt_7 violazione intenzionale del medico (utilizzo di locali facenti capo a una struttura priva di autorizzazione), essendo il danno causalmente riconducibile anche ad altri elementi, quali la non elettività dell'intervento rispetto al paziente, nonché alla tardività dei controlli post operatori eseguiti nei confronti del che non integrano i presupposti della clausola invocata dalla Pt_7 compagnia assicurativa per escludere la copertura. Per tale ragione la compagnia assicurativa dovrà tenere indenne il medico convenuto di quanto lo stesso è condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti del paziente”. Il giudice, peraltro, ha escluso che il dott. avesse operato all'interno di un rapporto con la società Studi Verona s.r.l., risultando che la Pt_6 circostanza, ripetutamente affermata dalla casa di cura Villa Lieta s.p.a., non trovasse “alcun valido appiglio probatorio”.
Se ne trae la conclusione che, anche se chiamata in causa dalla struttura, secondo la Controparte_5 regola del 'più probabile che non', sarebbe stata condannata a tenere indenne la casa di cura dai danni che sono stati accertati e che, in altri termini, la omessa chiamata in causa della assicurazione si è risolta in una perdita di chance per la convenuta di quel giudizio. Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, con la già richiamata sentenza n. 25112/17 del 24/10/2017, ha stabilito che, per il risarcimento del danno, non c'è bisogno di una prova certa del pregiudizio arrecato al cliente dall'espletamento, o dal mancato espletamento dell'attività professionale, potendo venire in rilievo il criterio del “più probabile che non” (cfr. anche Cass. Ord. 20.11.2020, n. 26516).
E' stato provato documentalmente che a fronte della richiesta dell'attrice, ha escluso Controparte_5 di poter corrispondere alcun indennizzo in ragione della mancata chiamata in causa dell'assicurazione. Sempre a mezzo documenti, è stato dimostrato il pagamento della somma di euro
25.000,00 (doc. n. 16, doc. n. 17 e doc. n. 18 del fascicolo di parte attrice) in forza di transazione conclusa con in data 20.7.2020, nonché la spesa di euro 4.828,95 per Controparte_4 compensi e spese legali per la definizione transattiva della controversia con cui l'attrice ha ottenuto una consistente riduzione della domanda dell'assicurazione per il credito da questa vantato in via di regresso, pari ad € 62.920,37.
Sostiene la convenuta che il consolidarsi del danno è dipeso alla mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a carico della casa di cura. Al riguardo, va detto che la scelta di proporre appello da parte della sig.ra già era condizionata dalla impossibilità di coinvolgere Pt_1
l'assicurazione non chiamata in causa nel giudizio n. 2631/2012 R.G e quindi non messa nelle condizioni di prendere parte al relativo contraddittorio. Del resto, il danno che lamenta l'attrice non deriva direttamente dagli esiti del detto giudizio, ma va ricondotto alla preclusa possibilità di avvalersi della garanzia sulla base delle polizze stipulate dalla Villa Lieta s.p.a.. Pertanto, la scelta di non appellare da parte della sig.ra rispondeva alla necessità di evitare di accollarsi i costi, i tempi Pt_1
e l'alea di un giudizio di secondo grado nell'assenza di assicurazione, tenendo conto del fatto che la sentenza non era stata appellata né dal dott. né dalla Parte_6 Controparte_4
e data la consistente riduzione della pretesa risarcitoria originariamente avanzata dal Sig. (da Pt_7 euro 882.640,44 ad euro 125.840,75).
Rileva ancora la convenuta che, considerato il disposto di cui all'art. 2495, comma 3 c.c., l'attrice sarebbe stata obbligata nei confronti della nei soli limiti di quanto effettivamente CP_16 percepito all'esito della liquidazione del patrimonio della Casa di cura, potendo invocare il limite alla sua responsabilità quale socio di società di capitali e anche rifiutare il pagamento richiestole in via di regresso: dunque, secondo l'assunto di parte convenuta, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare di essere stata tenuta, sulla base della descritta regola, ad onorare il debito sociale oggetto del regresso. Al riguardo va detto che, con la memoria n. 1 ) ex art. 171-ter c.p.c., parte attrice ha allegato la circostanza che, in sede di bilancio finale di liquidazione al 23.12.2015, era stato ripartito in favore della Sig.ra l'importo di euro 32.318,00 ( a fronte dell'importo di euro 62.920,37 Parte_1 richiesto in via di regresso), somma superiore a quella di € 25.000,00 che l'attrice ha versato all'
a seguito della transazione conclusa in data 20.7.2020. A fronte di quanto Controparte_20 precisato dall'attrice sul punto, parte convenuta non ha sollevato specifiche contestazioni, sicché, anche per questo profilo, la domanda di risarcimento del danno della sig.ra appare fondata. Pt_1
La responsabilità del professionista si riflette sugli esiti della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta che, pertanto, non può trovare accoglimento. Come già più volte affermato dalla Suprema
Corte, “l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma
2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile” (Cass. ordinanza
8.2.2023 n. 3830).
Venendo alla domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, si osserva che la terza chiamata non ha sostanzialmente contestato l'operatività della polizza, eccependo solo il limite della stessa, peraltro relativamente alla franchigia. La
[...]
pertanto, va condannata a manlevare e garantire la convenuta a Controparte_13 qualsivoglia esborso conseguente alla presente sentenza entro i limiti di polizza.
Le spese seguono la soccombenza e la liquidazione viene effettuata in applicazione del Dm 55/14 come segue, tenuto conto della contenuta articolazione della fase istruttoria: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00: compenso tabellare € 6.713,00.
In accoglimento della domanda di manleva, la compagnia assicuratrice terza chiamata sarà tenuta al pagamento delle somme di cui sopra. Nel rapporto processuale tra l'assicurato e la terza chiamata, invece, le spese legali vanno dichiarate interamente compensate, stante la sostanziale assenza di contestazione circa l'operatività della polizza assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: accertata la responsabilità professionale dell'avv. per i profili indicati in CP_3 motivazione, condanna la convenuta Sig.ra in qualità di erede dell'Avv. Controparte_1 al pagamento nei confronti dell'attrice Sig.ra della somma di CP_3 Parte_1
€ 29.828,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi dall'esborso al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite del presente procedimento, spese che liquida complessivamente in € 6.713,00 per onorario, oltre spese generali,
I.V.A., C.P.A. come per legge;
dichiara tenuta e per l'effetto condanna a manlevare e garantire la Controparte_2 convenuta da qualsivoglia esborso conseguente alla presente sentenza entro i limiti del massimale di polizza e tenuto conto della franchigia ivi prevista;
compensa interamente le spese di lite tra e la convenuta. Controparte_2
Verona, 17.10.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni