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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4654/2025 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Roberto Carapelle Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
SO Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in ricorso, l'illegittimità e/o la nullità della richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 1.652,04 (o della veriore somma accertanda in corso di causa) riferita all'intero periodo dal 30 settembre 2014 al 15 novembre 2014, avanzata dall' , in persona del suo Controparte_2
Presidente pro tempore, relativa all'indennità ASpI n. 565880/2014;
-Conseguentemente, disporsi l'annullamento della procedura di recupero delle somme suddette e condannare l' , in Controparte_2 persona del suo Presidente pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate nelle more del presente giudizio;
”.
1 L costituendosi in giudizio ha dato atto che: “si è potuto constatare che, CP_2 effettivamente, non sono stati riscontrati atti validamente interruttivi della prescrizione nel decennio decorrente dal 26.11.2014“, riconoscendo pertanto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente con il ricorso amministrativo.
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che risulta decorso il termine di prescrizione decennale in epoca anteriore rispetto alla data di notifica alla ricorrente della richiesta di ripetizione (4.12.2024); dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nell'importo di euro 1.000,00 ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in considerazione della semplicità dell'eccezione sollevata, vanno poste a carico dell' , con l'aumento in misura del 10% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. CP_1 citato in considerazione del numero esiguo dei documenti prodotti e la richiesta distrazione di onorari e spese in favore del Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.100,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv.to Carapelle.
Torino, 9.10.2025
La Giudice
NI TO
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, c.f. , ass. Avv. Roberto Carapelle Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
SO Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in ricorso, l'illegittimità e/o la nullità della richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 1.652,04 (o della veriore somma accertanda in corso di causa) riferita all'intero periodo dal 30 settembre 2014 al 15 novembre 2014, avanzata dall' , in persona del suo Controparte_2
Presidente pro tempore, relativa all'indennità ASpI n. 565880/2014;
-Conseguentemente, disporsi l'annullamento della procedura di recupero delle somme suddette e condannare l' , in Controparte_2 persona del suo Presidente pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate nelle more del presente giudizio;
”.
1 L costituendosi in giudizio ha dato atto che: “si è potuto constatare che, CP_2 effettivamente, non sono stati riscontrati atti validamente interruttivi della prescrizione nel decennio decorrente dal 26.11.2014“, riconoscendo pertanto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente con il ricorso amministrativo.
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che risulta decorso il termine di prescrizione decennale in epoca anteriore rispetto alla data di notifica alla ricorrente della richiesta di ripetizione (4.12.2024); dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nell'importo di euro 1.000,00 ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in considerazione della semplicità dell'eccezione sollevata, vanno poste a carico dell' , con l'aumento in misura del 10% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. CP_1 citato in considerazione del numero esiguo dei documenti prodotti e la richiesta distrazione di onorari e spese in favore del Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.100,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'avv.to Carapelle.
Torino, 9.10.2025
La Giudice
NI TO
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