Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 4974/2024 e 5102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite ai nn. r.g. 4974/2024 e 5102/2024 promosse da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO BALLOTTI Parte_1 C.F._1
ATTRICE (CAUSA R.G. N. 4874/2024)
(c.f. con l'avv. LORENZO STUPAZZONI Parte_2 C.F._2
ATTORE R.G. N. 5102/2024) CP_1
contro c.f. ) con l'avv. LINDA CHIOSSI Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
come da prima memoria integrativa: Parte_1
In via pregiudiziale/preliminare:
1) eccezione di inestensibilità delle garanzie prestate da terzi alle obbligazioni derivanti dalla proroga tacita della durata del contratto, prevista dall'art. 1598 c.c.;
3) eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c. di decadenza, poiché la sig.ra CP_2
avrebbe dovuto agire contro i sigg. e , garanti/fideiussori del contratto di Pt_2 Pt_1
locazione, entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, attraverso la proposizione di un'istanza giudiziale nei confronti dell'obbligato principale.
In via preliminare: rigettare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , in virtù della documentazione prodotta e relativa alle eccezioni Parte_1
sopra spiegate;
nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privi di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancata prova e certezza del credito, nonché, per le ragioni poc'anzi esposte relative alla clausola di garanzia/fideiussione, in cui non è specificato chiaramente cosa sia tenuto a garantire per adempiere correttamente, poiché sono indicate in essa genericamente tutte le clausole contrattuali (pagamento dei canoni, pagamento degli oneri condominiali, condizioni di restituzione dell'immobile, danni diretti o indiretti, impianti installati, ecc).
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, nonché, formulazione di mezzo istruttorio e produzione documentale.
Con vittoria delle spese di lite.
come da prima memoria integrativa: Parte_2
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare-pregiudiziale: respingere, per le motivazioni di cui in narrativa, ogni eventuale richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1684/2024,
R.G. n. 4001/2024, emesso in data 09.08.2024 dal Tribunale di Modena nei confronti del Signor
Parte_2
in via preliminare: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'estinzione dell'obbligazione di garanzia rilasciata da ex art. 1956 c.c., e della possibilità Parte_2
di escuterla da parte di;
Controparte_2
2 di 7 accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la decadenza dall'obbligazione di garanzia rilasciata da ex art. 1957 c.c., e della possibilità di escuterla da parte Parte_2
di ; Controparte_2
nel merito: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, non dovuto il pagamento della somma ingiunta e conseguentemente revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto e non provato.
Con vittoria di spese escluse e compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A., come per legge.
come comparse di costituzione e risposta: Controparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, e con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione nei confronti della sig.ra Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 1684/2024, R.G. n. 4001/2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c,
[...]
sussistendone tutti i presupposti di legge;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, e così tutte le domande avanzate nei confronti della sig.ra in quanto inammissibili e/o infondate in Controparte_2
fatto e in diritto e/o comunque indimostrate, per tutti i motivi esposti;
- sempre in via principale e nel merito, confermare quindi integralmente, nei confronti della sig.ra (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.12.1969, il decreto ingiuntivo n. 4001/2024, R.G. n. 1684/2024, emesso dal Tribunale di
Modena in data 9.08.202, ricorrendone tutti i presupposti di legge, con ogni conseguente pronuncia;
- in ogni caso, condannare la sig.ra (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1
NTAN (FG) il 5.12.1969, al pagamento della somma di Euro 18.745,47, come da decreto ingiuntivo, a favore della sig.ra ovvero al pagamento di quella Controparte_2
diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta agli esiti del giudizio, da quantificarsi anche eventualmente secondo giustizia e/o equità, oltre alle spese, competenze ed onorari liquidati nel ricorso monitorio, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione (e della fase monitoria).
3 di 7
Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, e con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, voglia l'Ill.mo Tribunale intestato:
- in via preliminare, concedere, nei confronti del sig. (c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...], la provvisoria esecuzione del decreto C.F._2 ingiuntivo n. 1684/2024, R.G. n. 4001/2024, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, sussistendone tutti i presupposti di legge;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, e così tutte le domande avanzate nei confronti della sig.ra in quanto inammissibili e/o infondate in Controparte_2
fatto e in diritto e/o comunque indimostrate, per tutti i motivi esposti;
- sempre in via principale e nel merito, confermare quindi integralmente, nei confronti del sig.
(c.f. , nato a [...] il [...], il decreto Parte_2 C.F._2
ingiuntivo n. 4001/2024, R.G. n. 1684/2024, emesso dal Tribunale di Modena in data
9.08.2024, ricorrendone tutti i presupposti di legge, con ogni conseguente pronuncia;
- in ogni caso, condannare il sig. (c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.08.1957, al pagamento della somma di Euro 18.745,47, come da decreto ingiuntivo, a favore della sig.ra ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o Controparte_2
minor somma che risulterà dovuta agli esiti del giudizio, da quantificarsi anche eventualmente secondo giustizia e/o equità, oltre alle spese, competenze ed onorari liquidati nel ricorso monitorio, il tutto oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione (e della fase monitoria).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con autonome citazioni notificate il 15.10.2024 ed il 18.10.2024 e Parte_1 Parte_2
propongono opposizione nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo
[...] Controparte_2
n. 1684/2024, emesso per il credito di € 18.745,47, avente titolo nella fideiussione prestata dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte da e con la CP_3 CP_4
locazione abitativa del 12.4.2019, registrata il 15.4.2019.
4 di 7 Gli opponenti eccepiscono la decadenza dalla garanzia (artt. 1956-1957 c.c.). Inoltre, Parte_1
deduce la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 e 14181
[...]
n. 2 c.c.) e la sua inopponibilità (art. 1598 c.c.).
Ritenuta l'applicabilità della disciplina del rito ordinario di cognizione (cfr. CC III 8.11.2019
n. 28827), le cause sono riunite e istruite con documenti;
all'udienza del 15.4.2025 sono discusse e poste in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
1.
I titoli del rapporto ed il pagamento delle spese condominiali sono documentati (cfr. doc. 1-10,
14 conv.). Inoltre, il credito per canoni della locatrice, che si presume (CC SU 30.10.2001 n.
13533), è parzialmente confermato dal verbale d'udienza del 28.11.2022, in cui i conduttori hanno manifestato la volontà di sanare la morosità.
L'oggetto della garanzia non solo è determinabile, ma determinato, essendo la fideiussione prestata per «tutti i contenuti del presente contratto» (doc. 1 conv.), ossia per l'adempimento delle obbligazioni dei conduttori (art. 1578 c.c.), tra cui, in particolare, il pagamento del canone, convenuto in € 7.200,00 annui (art. 2), e degli oneri accessori (art. 4).
2.
L'assunto dell'inefficacia della fideiussione per l'obbligazione pecuniaria dei conduttori derivante dalla proroga della durata contrattuale va disatteso.
L'art. 1598 c.c. («Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto») disciplina le ipotesi fisiologiche di rinnovazione o prosecuzione del rapporto sopravvenute all'accordo originario tutelando il garante dal permanere della propria obbligazione oltre il tempo convenuto o determinabile per legge (CC III 29.7.2016
n. 15781); invece, la proroga biennale tacita della locazione (15.4.2022-15.4.2024) è convenuta dalle parti ab initio (cfr. CC III 17.11.2022 n. 33968). La fideiussione, quindi, è correlata alla scadenza del quinquennio e si estende all'obbligazione nascente dalla mora del conduttore nella riconsegna del bene locato (art. 1578 c.c.), poiché collegata al suo inadempimento (CC III
29.7.2016 n. 15781).
3.
La decadenza dalla garanzia (art. 1956 c.c.) postula un deterioramento delle condizioni patrimoniali dei conduttori e la sua consapevolezza in capo alla locatrice, che non sono allegati né possono essere evinti dalla morosità, limitata alla data dello sfratto (infra), essendo, invece,
5 di 7 necessario che la convenuta sapesse della difficoltà notevolmente maggiore di soddisfacimento del suo credito (cfr. CC III 13.11.2019 n. 29364; CC III 13.2.2009 n. 3525).
4.
In caso di debito ripartito in scadenza periodiche, ciascuna dotata di autonomia, il dies a quo della decadenza dalla garanzia (art. 1957 c.c.) coincide con i singoli termini di adempimento in modo che il fideiussore non sia esposto al rischio di un incremento indiscriminato dei propri oneri per non essersi il creditore diligentemente adoperato al primo manifestarsi della morosità confidando nella garanzia (CC III 11.7.2014 n. 15902).
Lo sfratto dell'11.10.2022 è stato intimato con citazione notificata il 17.10.2022 quando la morosità era pari ad € 1.800,00 per canoni di un trimestre ed € 2.940,58 per oneri condominiali, da computarsi in ragione annua (cfr. artt. 11299 e 11301 n. 10 c.c.); quindi, la decadenza è stata ritualmente impedita, poiché la locatrice ha agito nel semestre successivo alla scadenza del primo canone impagato (giorni quindici del mese: art. 2, doc. 1 conv.) e all'approvazione in data
15.7.2022 del consuntivo della gestione ordinaria dall'1.5.2021 al 30.4.2022 (cfr. doc. 15 conv.).
Dopo il vano decorso del termine di grazia assegnato all'udienza del 28.11.2022 (art. 55 l.
27.7.1978 n. 392) e la convalida dello sfratto per morosità dall'immobile in data 6.6.2023, la locatrice ha diligentemente proseguito nell'azione contro i debitori depositando il ricorso per decreto ingiuntivo contro di loro il 25.9.2023 e ponendo in esecuzione lo sfratto convalidato per il rilascio dell'immobile, avvenuto il 18.4.2024; infine, il 31.7.2024 ha proposto l'azione nei confronti dei fideiussori. La garanzia, perciò, è stata conservata.
Ne discendono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle opposizioni di e Parte_1
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1684/2024: Parte_2 Controparte_2
1- rigetta le opposizioni e conferma il decreto ingiuntivo conferendogli l'esecutorietà ex art. 654
c.p.c.;
2- condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'opposta delle spese
6 di 7 processuali, che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 18 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
7 di 7